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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 704/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5234/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1632/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 29/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1730 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: Insiste come in atti
Appellato: n.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 1632/15/2024, depositata il 29 febbraio 2024, che ha dichiarato inammissibile, per mancata prova della sua tempestività, il ricorso dalla stessa proposto - quale erede del marito, sig. Nominativo_1 - avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, concernente IMU, anno 2015, dovuta al Comune di Palagonia per complessivi € €.15.096,00, in relazione a terreni agricoli, con relativi fabbricati, siti in Indirizzo_1.
Il Comune di Palagonia, già contumace in primo grado, non si è costituito neppure in appello.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Secondo la Corte di cassazione "nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso ..., essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto (Cass., 10 novembre 2020, n. 25107)" (Cass. sez. trib., 15 dicembre 2022, n. 36882).
Nel caso di specie, l'Ente impositore convenuto non ha eccepito alcunché (essendo rimasto contumace), sicché la mancata prova della tempestività del ricorso non avrebbe dovuto essere considerata dai primi giudici causa di inammissibilità dello stesso. E ciò a prescindere dal fatto che, secondo la contribuente,
l'impossibilità di comprovare la data di notifica dell'atto impositivo impugnato deriverebbe dalle illegittime modalità con cui essa è stata operata.
Il ricorso di primo grado deve, pertanto, considerarsi tempestivo.
Nel merito, va condiviso - ed è assorbente - il rilievo, sostanziale, secondo cui "l'imposta accertata è comunque illegittima ed indebita in quanto il Sig. Nominativo_1 (oggi deceduto) anche nel 2015 era un coltivatore diretto soggetto alla relativa previdenza (all. 5 del ricorso di I grado) e pertanto aveva diritto ad usufruire della relativa esenzione dell'IMU sui terreni e sui relativi fabbricati. Peraltro, la stessa ricorrente presentava i requisiti per usufruire di tale agevolazione, essendo titolare di un'impresa agricola (si veda cassetto fiscale – all. 6 del ricorso di I grado). Nella fattispecie vanno, pertanto, applicate e riconosciute l'esenzione Imu e, comunque, le agevolazioni previste in favore degli imprenditori agricoli".
Ed invero, sul punto anche la sentenza appellata, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha avvertito la necessità di precisare che "Resta fermo l'obbligo per il Comune resistente di valutare – come deciso con riferimento all'anno 2016, anche per l'anno 2015 in contestazione – l'applicabilità alla presente fattispecie della causa di esenzione IMU prevista dalla l. 160/2019 art. 1, comma 758, lett. a)".
Il collegio ritiene che, in effetti, ricorra nel caso in esame la causa soggettiva di esimente IMU consistente nello titolarità di impresa agricola condotta sui terreni interessati (comprovata in atti), come del resto riconosciuto - ceteris paribus - dal medesimo Comune nella successiva annualità d'imposta. L'appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento, in totale riforma del sentenza impugnata, dell'atto impositivo in contestazione.
Le spese del doppio grado seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia - Sezione staccata di Catania 17 - accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento in contestazione.
Condanna il Comune di Palagonia al pagamento a favore della sig.ra Ricorrente_1 delle spese del doppio grado, liquidate in € 2.000, 00 complessivi, oltre IVA, CPA, spese generali (15%) e rimborso dei contributi unificati.
Così deciso in Catania, il 13 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE – ESTENSORE
SE CO AR
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5234/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1632/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 29/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1730 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: Insiste come in atti
Appellato: n.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna la sentenza della CGT di I grado di Catania n. 1632/15/2024, depositata il 29 febbraio 2024, che ha dichiarato inammissibile, per mancata prova della sua tempestività, il ricorso dalla stessa proposto - quale erede del marito, sig. Nominativo_1 - avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, concernente IMU, anno 2015, dovuta al Comune di Palagonia per complessivi € €.15.096,00, in relazione a terreni agricoli, con relativi fabbricati, siti in Indirizzo_1.
Il Comune di Palagonia, già contumace in primo grado, non si è costituito neppure in appello.
La causa è stata assunta in decisione nell'udienza del 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Secondo la Corte di cassazione "nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso ..., essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto (Cass., 10 novembre 2020, n. 25107)" (Cass. sez. trib., 15 dicembre 2022, n. 36882).
Nel caso di specie, l'Ente impositore convenuto non ha eccepito alcunché (essendo rimasto contumace), sicché la mancata prova della tempestività del ricorso non avrebbe dovuto essere considerata dai primi giudici causa di inammissibilità dello stesso. E ciò a prescindere dal fatto che, secondo la contribuente,
l'impossibilità di comprovare la data di notifica dell'atto impositivo impugnato deriverebbe dalle illegittime modalità con cui essa è stata operata.
Il ricorso di primo grado deve, pertanto, considerarsi tempestivo.
Nel merito, va condiviso - ed è assorbente - il rilievo, sostanziale, secondo cui "l'imposta accertata è comunque illegittima ed indebita in quanto il Sig. Nominativo_1 (oggi deceduto) anche nel 2015 era un coltivatore diretto soggetto alla relativa previdenza (all. 5 del ricorso di I grado) e pertanto aveva diritto ad usufruire della relativa esenzione dell'IMU sui terreni e sui relativi fabbricati. Peraltro, la stessa ricorrente presentava i requisiti per usufruire di tale agevolazione, essendo titolare di un'impresa agricola (si veda cassetto fiscale – all. 6 del ricorso di I grado). Nella fattispecie vanno, pertanto, applicate e riconosciute l'esenzione Imu e, comunque, le agevolazioni previste in favore degli imprenditori agricoli".
Ed invero, sul punto anche la sentenza appellata, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha avvertito la necessità di precisare che "Resta fermo l'obbligo per il Comune resistente di valutare – come deciso con riferimento all'anno 2016, anche per l'anno 2015 in contestazione – l'applicabilità alla presente fattispecie della causa di esenzione IMU prevista dalla l. 160/2019 art. 1, comma 758, lett. a)".
Il collegio ritiene che, in effetti, ricorra nel caso in esame la causa soggettiva di esimente IMU consistente nello titolarità di impresa agricola condotta sui terreni interessati (comprovata in atti), come del resto riconosciuto - ceteris paribus - dal medesimo Comune nella successiva annualità d'imposta. L'appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento, in totale riforma del sentenza impugnata, dell'atto impositivo in contestazione.
Le spese del doppio grado seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia - Sezione staccata di Catania 17 - accoglie l'appello in epigrafe e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento in contestazione.
Condanna il Comune di Palagonia al pagamento a favore della sig.ra Ricorrente_1 delle spese del doppio grado, liquidate in € 2.000, 00 complessivi, oltre IVA, CPA, spese generali (15%) e rimborso dei contributi unificati.
Così deciso in Catania, il 13 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE – ESTENSORE
SE CO AR