Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 999
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto la notifica valida, affermando che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non è tenuta ad utilizzare un indirizzo PEC specifico risultante dai pubblici registri, purché l'atto sia chiaramente riferibile al mittente e non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente. La notifica tramite un indirizzo PEC contenente il dominio istituzionale dell'Agenzia delle Entrate è considerata valida.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto la doglianza inconferente, poiché la cartella di pagamento oggetto di impugnazione non riguardava contributi INPS, ma il tardivo versamento di acconti IRPEF.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 999
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 999
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo