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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 999/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
LA ALESSANDRO, Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5408/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230002800473000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.9.2023 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420230002800473000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 22.3.2023 e con la quale era intimato il pagamento della somma ivi indicata derivante da controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n.
600/1973 eseguito da Agenzia delle Entrate in relazione all'annualità di imposta 2018, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) la inesistenza della notifica della cartella in quanto eseguita a mezzo PEC da indirizzo non risultante dai pubblici registri;
2) la violazione del principio del contraddittorio.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 31.10.2023 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 20.11.2023 eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel senso la doglianza che fa leva sulla ritenuta inesistenza della notifica della cartella di pagamento.
Ed invero, in base all'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, la notifica degli atti di riscossione destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, deve avvenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata Ini-Pec.
Il DPR n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) non contiene prescrizioni relative all'indirizzo di posta del mittente, in evidente coerenza con la finalità della disciplina, tesa a garantire il buon fine delle comunicazioni e, dunque, l'effettiva conoscibilità da parte del destinatario dei documenti in tal modo trasmessi.
L'articolo 3 del predetto decreto dispone, infatti, che: “Il documento informatico tra-smesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.
L'art. 26 del DPR n. 602/1973 prevede: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinata-rio risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”.
L'art. 60 richiamato, a sua volta, sancisce che: “[..] In deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinata-rio risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) […]”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, dunque, nell'eseguire la notifica degli atti a mezzo Pec, non è tenuta a ad utilizzare l'indirizzo inserito in pubblici registri atteso che, ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, D.P.R. n.
600/1973 (cui l'art. 26, comma 4, DPR 602/73 rinvia sulle notifiche dell'esattore a mezzo pec), le disposizioni dell'art. 149 bis c.p.c. non si applicano in tema di notifiche ai contribuenti.
A ciò aggiungasi, da un lato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5532/2017), la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso - e, nella specie, avuto riguardo al contenuto (cartella di pagamento) non possono residuare dubbi sulla riferibilità dell'atto all'agente della riscossione ed alla provenienza di questo da tale soggetto - e, dall'altro, che l'Agenzia Entrate Riscossione ha registrato il dominio personalizzato @pec.agenziariscossione.gov.it contenente l'estensione .gov.it, sicchè gli indirizzi pec contenenti tale dicitura (quale, nella specie, notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it.) sono alla stessa riferibili ed assicurano la provenienza dell'atto dall'agente della riscossione.
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 982/2023) ha, del resto, osservato che “[..] in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica [..] utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale [..] non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati [..] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022 [..]”.
In detto recente arresto la Suprema Corte ha, in particolare, sostenuto la validità della notifica della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo PEC (nella specie, notifica.acc.campania@pec. agenziariscossione.gov.it) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (Email_4), evidenziando che - anche ad accedere all'argomento della diversità degli indirizzi PEC - in ogni caso, a fronte della ricezione di un atto non proveniente dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri, ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle Entrate, in mancanza di pregiudizi sostanziali al diritto di difesa della parte, una differente conclusione (ossia ritenendo la notifica invalida) sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost. La notifica della cartella di pagamento opposta è stata dunque correttamente eseguita e ciò tanto più che la parte non ha in alcun modo provato che detta modalità di notifica abbia, in concreto, conculcato il diritto di difesa.
Neppure è meritevole di accoglimento la censura sulla violazione del principio del contraddittorio.
La parte si duole di ciò che a fronte delle richieste del 28 ottobre 2022 e 8 novembre 2022 all'Agenzia intese ad ottenere un incontro per documentare che gli importi pretesi relativi ai contributi INPS non erano dovuti in quanto già corrisposti, le stesse erano rimaste inevase.
Sul punto, nondimeno, come correttamente rileva l'Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento opposta non ha ad oggetto contributi INPS ma il tardivo versamento del primo e secondo acconto EF (cfr. dettaglio cartella) sicchè la doglianza del ricorrente è inconferente.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
LA ALESSANDRO, Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5408/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230002800473000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.9.2023 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420230002800473000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 22.3.2023 e con la quale era intimato il pagamento della somma ivi indicata derivante da controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n.
600/1973 eseguito da Agenzia delle Entrate in relazione all'annualità di imposta 2018, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) la inesistenza della notifica della cartella in quanto eseguita a mezzo PEC da indirizzo non risultante dai pubblici registri;
2) la violazione del principio del contraddittorio.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 31.10.2023 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 20.11.2023 eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel senso la doglianza che fa leva sulla ritenuta inesistenza della notifica della cartella di pagamento.
Ed invero, in base all'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, la notifica degli atti di riscossione destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, deve avvenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata Ini-Pec.
Il DPR n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) non contiene prescrizioni relative all'indirizzo di posta del mittente, in evidente coerenza con la finalità della disciplina, tesa a garantire il buon fine delle comunicazioni e, dunque, l'effettiva conoscibilità da parte del destinatario dei documenti in tal modo trasmessi.
L'articolo 3 del predetto decreto dispone, infatti, che: “Il documento informatico tra-smesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.
L'art. 26 del DPR n. 602/1973 prevede: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinata-rio risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”.
L'art. 60 richiamato, a sua volta, sancisce che: “[..] In deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinata-rio risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) […]”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, dunque, nell'eseguire la notifica degli atti a mezzo Pec, non è tenuta a ad utilizzare l'indirizzo inserito in pubblici registri atteso che, ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, D.P.R. n.
600/1973 (cui l'art. 26, comma 4, DPR 602/73 rinvia sulle notifiche dell'esattore a mezzo pec), le disposizioni dell'art. 149 bis c.p.c. non si applicano in tema di notifiche ai contribuenti.
A ciò aggiungasi, da un lato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5532/2017), la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso - e, nella specie, avuto riguardo al contenuto (cartella di pagamento) non possono residuare dubbi sulla riferibilità dell'atto all'agente della riscossione ed alla provenienza di questo da tale soggetto - e, dall'altro, che l'Agenzia Entrate Riscossione ha registrato il dominio personalizzato @pec.agenziariscossione.gov.it contenente l'estensione .gov.it, sicchè gli indirizzi pec contenenti tale dicitura (quale, nella specie, notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it.) sono alla stessa riferibili ed assicurano la provenienza dell'atto dall'agente della riscossione.
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 982/2023) ha, del resto, osservato che “[..] in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica [..] utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale [..] non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati [..] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022 [..]”.
In detto recente arresto la Suprema Corte ha, in particolare, sostenuto la validità della notifica della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo PEC (nella specie, notifica.acc.campania@pec. agenziariscossione.gov.it) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (Email_4), evidenziando che - anche ad accedere all'argomento della diversità degli indirizzi PEC - in ogni caso, a fronte della ricezione di un atto non proveniente dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri, ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle Entrate, in mancanza di pregiudizi sostanziali al diritto di difesa della parte, una differente conclusione (ossia ritenendo la notifica invalida) sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost. La notifica della cartella di pagamento opposta è stata dunque correttamente eseguita e ciò tanto più che la parte non ha in alcun modo provato che detta modalità di notifica abbia, in concreto, conculcato il diritto di difesa.
Neppure è meritevole di accoglimento la censura sulla violazione del principio del contraddittorio.
La parte si duole di ciò che a fronte delle richieste del 28 ottobre 2022 e 8 novembre 2022 all'Agenzia intese ad ottenere un incontro per documentare che gli importi pretesi relativi ai contributi INPS non erano dovuti in quanto già corrisposti, le stesse erano rimaste inevase.
Sul punto, nondimeno, come correttamente rileva l'Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento opposta non ha ad oggetto contributi INPS ma il tardivo versamento del primo e secondo acconto EF (cfr. dettaglio cartella) sicchè la doglianza del ricorrente è inconferente.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.