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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 520/2024 promossa da:
( ), assistito e difeso dall'Avv. LODI Parte_1 C.F._1
EMANUELA, giusta delega in atti:
RICORRENTE
contro
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Castellucchio
(MN), in data 31.10.2020 tra i Sigg.ri e e, per Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze
2. Darsi atto che nessun assegno di divorzile spetterà alle parti, non sussistendone i presupposti Con vittoria di spese e competenze del giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con in data 31/10/2020 in Controparte_1
CASTELLUCCHIO, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2020.
Non ha formulato ulteriori domande accessorie, precisando che dall'unione non sono nati figli.
La resistente, destinataria di regolare notifica, non è costituita né è comparsa, essendone stata dichiarata la contumacia;
dunque, nell'impossibilità di esperire il rituale tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe.
***
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi risultano vivere separati sin dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale di Mantova nel giudizio conclusosi con sentenza n. 849/2023, pubblicata da questo Tribunale in data 30.11.2023 nel giudizio di separazione giudiziale e ormai passata in giudicato.
In assenza di contestazione circa il fatto che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da un tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge, senza che sia intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, come accertato dai documenti di causa, deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, il Collegio prende atto che parte resistente, non costituendosi, non ha formulato alcuna domanda di assegno divorzile, non essendovi dunque luogo a provvedere in merito.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che non vi sono figli nati dall'unione e che non vengono svolte domande accessorie, le spese del procedimento seguono la soccombenza e vanno dunque compensate tra le parti al 50%, ponendo il restante 50% delle spese a carico della resistente.
Le spese sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori minimi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del procedimento, considerata l'estrema semplicità delle questioni e la celerità del procedimento.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia della convenuta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 31/10/2020 in
CASTELLUCCHIO (MN) tra , iscritto Parte_1 Controparte_2 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 4, parte I, anno 2020;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTELLUCCHIO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3. compensa tra le parti le spese di lite al 50%, condannando parte resistente a rifondere a parte ricorrente il restante 50% delle spese, che si liquidano in Euro 62,50 per spese ed 1.904,50 Euro per compensi (valori già pari al 50% di quelli liquidabili), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data
03/04/2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 520/2024 promossa da:
( ), assistito e difeso dall'Avv. LODI Parte_1 C.F._1
EMANUELA, giusta delega in atti:
RICORRENTE
contro
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune di Castellucchio
(MN), in data 31.10.2020 tra i Sigg.ri e e, per Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze
2. Darsi atto che nessun assegno di divorzile spetterà alle parti, non sussistendone i presupposti Con vittoria di spese e competenze del giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con in data 31/10/2020 in Controparte_1
CASTELLUCCHIO, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2020.
Non ha formulato ulteriori domande accessorie, precisando che dall'unione non sono nati figli.
La resistente, destinataria di regolare notifica, non è costituita né è comparsa, essendone stata dichiarata la contumacia;
dunque, nell'impossibilità di esperire il rituale tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe.
***
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi risultano vivere separati sin dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale di Mantova nel giudizio conclusosi con sentenza n. 849/2023, pubblicata da questo Tribunale in data 30.11.2023 nel giudizio di separazione giudiziale e ormai passata in giudicato.
In assenza di contestazione circa il fatto che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da un tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge, senza che sia intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, come accertato dai documenti di causa, deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, il Collegio prende atto che parte resistente, non costituendosi, non ha formulato alcuna domanda di assegno divorzile, non essendovi dunque luogo a provvedere in merito.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che non vi sono figli nati dall'unione e che non vengono svolte domande accessorie, le spese del procedimento seguono la soccombenza e vanno dunque compensate tra le parti al 50%, ponendo il restante 50% delle spese a carico della resistente.
Le spese sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori minimi previsti dal citato DM 147/2022 per tutte le fasi del procedimento, considerata l'estrema semplicità delle questioni e la celerità del procedimento.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia della convenuta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 31/10/2020 in
CASTELLUCCHIO (MN) tra , iscritto Parte_1 Controparte_2 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 4, parte I, anno 2020;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTELLUCCHIO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3. compensa tra le parti le spese di lite al 50%, condannando parte resistente a rifondere a parte ricorrente il restante 50% delle spese, che si liquidano in Euro 62,50 per spese ed 1.904,50 Euro per compensi (valori già pari al 50% di quelli liquidabili), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data
03/04/2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
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