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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2150/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
EP MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11518/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Santa Lucia N.81 80016 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240027119413000 TASSA AUTOMOBIL 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20887/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Con ricorso notificato ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e alla REGIONE
CAMPANIA Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento notificata il 12.5.2025 per un importo complessivo di € 236,24, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018. Eccepisce l' omessa nulla o irregolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, l'illegittimità della la cartella impugnata per violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, riportando adeguata motivazione in ordine al calcolo degli interessi, né specificando aliquote, modalità e criteri adottati. Si è costituita Agenzia delle entrate riscossioni con controdeduzioni ed ha eccepito la sua estraneità rispetto alla illegittimità del diritto di credito per intervenuta decadenza e prescrizione e conseguente difetto di legittimazione passiva rispetto alla sollevata eccezione. difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, dovendo della mancata notifica dell' avviso di accertamento nonché alcun ulteriore atto prodromico alla cartella di pagamento rispondere l'ente impositore, unico eventuale responsabile della iscrizione a ruolo. La regione Campania non si è costituita nonostante corretta notificazione del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto, con il criterio motivazionale della ragione più liquida. La regione Campania non ha fornito in giudizio la prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto.. il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e rimangono assorbiti i restanti motivi. Le spese di lite possono, essere compensate attesa l'esiguità dell'importo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
EP MARIA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11518/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Santa Lucia N.81 80016 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240027119413000 TASSA AUTOMOBIL 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20887/2025 depositato il 28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
Con ricorso notificato ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e alla REGIONE
CAMPANIA Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento notificata il 12.5.2025 per un importo complessivo di € 236,24, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018. Eccepisce l' omessa nulla o irregolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, l'illegittimità della la cartella impugnata per violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, riportando adeguata motivazione in ordine al calcolo degli interessi, né specificando aliquote, modalità e criteri adottati. Si è costituita Agenzia delle entrate riscossioni con controdeduzioni ed ha eccepito la sua estraneità rispetto alla illegittimità del diritto di credito per intervenuta decadenza e prescrizione e conseguente difetto di legittimazione passiva rispetto alla sollevata eccezione. difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, dovendo della mancata notifica dell' avviso di accertamento nonché alcun ulteriore atto prodromico alla cartella di pagamento rispondere l'ente impositore, unico eventuale responsabile della iscrizione a ruolo. La regione Campania non si è costituita nonostante corretta notificazione del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto, con il criterio motivazionale della ragione più liquida. La regione Campania non ha fornito in giudizio la prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto.. il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e rimangono assorbiti i restanti motivi. Le spese di lite possono, essere compensate attesa l'esiguità dell'importo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.