Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 03.04.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dall'opposta ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza. Da atto che non sono, allo stato, visibili note scritte dell'opponente.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 14.05.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8531 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Riccardo Moro) Parte_1
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Vittorio Petrone) CP_1
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, con atto di citazione del 27.06.2023 avverso il decreto ingiuntivo n.
2348/2023, emesso, su ricorso della in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, dal Tribunale di Palermo in data 18.05.2023 – che, per l'effetto, conferma;
- Rigetta ogni altra domanda;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della il Tribunale di Palermo ha CP_1
ingiunto alla il pagamento della complessiva somma di € 21.186,54 per Parte_1
l'esecuzione di una campagna pubblicitaria di affissione realizzata nelle città di Palermo e Catania
nel periodo tra il 02.03.2020 e il 15.03.2020, oltre interessi e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 27.06.2023, la ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo Parte_1
in difetto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., instando per la revoca del d.i. impugnato.
Resistendo all'opposizione, parte opposta ha affermato la debenza delle poste ingiunte, contrastando le avverse eccezioni ed invocando il rigetto dell'opposizione con la conferma del d.i.
Poste le superiori premesse in fatto, la linearità delle questioni sottoposte al vaglio del Tribunale ne consente una rapida definizione.
Mette conto osservare, in diritto, che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e, dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n.
3156/02; sez. I, n. 8718/00). In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione e alla veste che in esso le parti assumono, non può non farsi riferimento ad un principio anche recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, la quale ha affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., n. 15328/18; S.U.
n. 13533/2001).
Ed allora, facendo applicazione dei surriportati principi generali posti in tema di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, premesso che la - formalmente parte CP_1
convenuta ma sostanzialmente parte attrice -, gravata dall'onere di provare l'esistenza del credito azionato nei confronti della ha avanzato, con il ricorso per ingiunzione, richiesta di Parte_1
adempimento rispetto alle prestazioni di cui alla fattura n. 685/2020, non può che opinarsi, da un lato, che la documentazione prodotta nella fase monitoria costituisca idonea prova scritta per l'emissione del decreto medesimo;
e, dall'altro, che la documentazione prodotta in sede di cognizione, unitamente a quella già allegata, sia sufficiente a comprovare l'effettiva prestazione delle obbligazioni descritte nella fattura de qua.
Invero, a fronte delle generiche contestazioni dell'opponente, limitatasi ad eccepire la sussistenza di un onere probatorio in capo all'opposta e l'inidoneità della documentazione prodotta in giudizio dalla quest'ultima ha adeguatamente provato sia la sussistenza di un valido accordo tra le CP_1
parti sia l'esecuzione delle prestazioni richieste dalla controparte e descritte nel documento contabile.
È documentalmente dimostrato, invero, che le parti sottoscrissero il contratto del 14.02.2020, che prevedeva l'affissione di spazi per una campagna pubblicitaria esterna e, nel dettaglio, n. 60 poster
6x3 a Palermo e 60 poster 6x3 a Catania per un periodo di esposizione dal 02/03/2020 al
15/03/2020 per un corrispettivo di € 16.104,00 IVA inclusa (cfr. all. 3 fascicolo opposta).
Il compendio documentale offerto dall'opposta, poi, comprova l'effettiva esecuzione delle prestazioni: la ha, infatti, versato in atti non soltanto il lungo elenco delle postazioni di CP_1
Palermo e Catania, ove i poster sarebbero stati affissi, ma anche le comunicazioni dettagliate, con cui la ricorrente informava la cliente delle caratteristiche dei manifesti da affiggere e delle modalità di esecuzione dell'intera campagna pubblicitaria (cfr. doc. 5 fascicolo opposta).
Le allegazioni fotografiche in atti rammostrano, poi, i poster collocati dalla ricorrente nelle molteplici postazioni di Palermo e Catania in esecuzione delle commissioni.
A corroborare il dato documentale, i testi escussi all'udienza del 16.04.2024, e Testimone_1
, hanno confermato che la campagna pubblicitaria di cui al contratto del Testimone_2
14.02.2020 fu correttamente eseguita.
Entrambi, precisando di essere dipendenti della da circa 20 anni e di essersi occupati della CP_1
pianificazione della campagna di affissione commissionata dalla ovvero Parte_1
“dell'individuazione degli spazi dove collocare i manifesti”, hanno riconosciuto nei poster con la pubblicità del marchio “ ripresi nelle fotografie esibite loro, quelli oggetto della Parte_2
campagna e hanno confermato la loro corretta esposizione con controlli a campione, come da prassi dell'azienda.
Molto significativamente, il , che si occupò di pianificare la collocazione degli spazi Tes_2
pubblicitari nella Sicilia orientale in quanto responsabile delle affissioni a Catania, ha precisato che
“per me una campagna di tale importanza richiede una verifica obbligata”: “in sostanza – ha detto il teste – la mia prassi è quella che ho descritto e soprattutto per una campagna di questa portata”.
A detta dei due testimoni, “gli spazi complessivi erano 120, di cui 60 a Catania e 60 a Palermo” e
“i manifesti furono apposti nelle posizioni indicate nel contratto”.
Dal canto suo, l'opponente, non soltanto nessuna contestazione ha sollevato in fase stragiudiziale (o almeno non vi è prova del contrario), limitandosi ad insorgere soltanto a seguito della notifica del d.i., ma non ha neppure contestato la documentazione prodotta ex adverso.
Tirando le fila, quindi, a fronte di un quadro probatorio quale quello emerso nel corso del giudizio e offerto dall'opposta, a poco vale lamentare (si ribadisce) - come fa parte opponente - l'insufficienza della produzione documentale posta a fondamento della richiesta monitoria, consistente in documenti di formazione unilaterale, solo considerato che, se tanto può dirsi in relazione alle fatture commerciali, lo stesso non può farsi con riferimento all'ulteriore produzione documentale offerta dalla CP_1 Conclusivamente, sulla scorta della documentazione prodotta a corredo del ricorso proposto in sede monitoria e dei dati probatori assunti in questa fase di opposizione, a fronte della raggiunta prova del fatto costitutivo del diritto vantato dalla società ricorrente e rivelatesi non fondate, per i motivi sopra esposti, le difese agitate dall'opponente, il decreto ingiuntivo, opposto in questa sede, deve trovare conferma, con il rigetto dell'interposta opposizione.
In ordine alla domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. spiegata dall'opposta, occorre precisare che l'accoglimento di siffatta domanda presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia di quello oggettivo (entità
del danno sofferto): il primo requisito non si identifica con la mera opinabilità del diritto fatto valere, ma postula la prova del fatto che la parte abbia agito nella coscienza dell'infondatezza della domanda o delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza;
la sussistenza dell'elemento soggettivo può essere ravvisata, inoltre, allorché sia manifesta la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o si evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, ben potendo il giudice, nel verificare la lite temeraria, tener conto del (e basandosi sul) comportamento processuale tenuto dalla parte nel processo e della condotta extraprocessuale (Cass. Civ., sez. II, n. 3993/11).
In altre parole, la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., postula la configurabilità di un abuso dello strumento giudiziario improntato a mala fede o colpa grave della parte medesima, dal quale sia derivato un danno alla controparte;
e dunque, la parte che richiede il risarcimento ex art. 96 c.p.c. deve ritenersi gravata dall'onere di dedurre e dimostrare, oltre che la malafede o colpa grave della controparte, anche la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte stessa.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, I co., c.p.c. richiede pur sempre la prova,
incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. Civ., sez. lav., n. 9080/13). Ciò rilevato, non può trovare accoglimento la proposta domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nell'ipotesi in cui, come nella specie, non emergano elementi sufficienti a comprovare la sussistenza dell'elemento soggettivo come innanzi qualificato, anche in considerazione del difetto di prova in ordine all'entità del danno asseritamente sofferto dall'opposta che non possa essere adeguatamente compensato dalla rifusione delle spese del giudizio, avendo, peraltro, sotto il profilo del merito, la domanda della ricorrente trovato integrale ristoro.
Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, l'opponente va condannata a rifondere all'opposta le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, d'ufficio, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 6.752,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 03 aprile 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina