TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/05/2025, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32534 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con gli avv. GRANATA RAFFAELE, Controparte_1 P.IVA_1
MAGGIORE MASSIMO, MASCHIETTO EVA e GALLARINI ANDREA, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. VIANELLO FEDERICA, Controparte_2 P.IVA_2
PICONE PAOLO e PAPARELLA RICCARDO, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 120.976,32, oltre interessi e spese di ingiunzione, quale svincolo delle ritenute a garanzia di cui al subappalto di opere strutturale ed edili dell'edificio in
Milano, via Filippo Turati n. 4.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto eccependo l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria per omessa consegna della “polizza decennale postuma” che, a termini di contratto, condiziona lo svincolo delle ritenute;
nonché azionando, in via riconvenzionale, crediti per (i) restituzione di corrispettivi pagati in eccesso a fronte di opere previste
1 in contratto ma “scorporate” (€ 79.939,86); (ii) restituzione di corrispettivi pagati per prestazioni non fornite (€ 50.500,00); (iii) costi sostenuti dall'opponente per completare le opere ed emendare vizi (€
176.663,80); (iv) penale da ritardo (€ 1.410.000,00).
L'opponente ha dunque concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato e perché, in via riconvenzionale, parte opposta sia condannata a pagare a suo favore la somma di € 1.717.103,66.
Parte opposta si è costituita nel giudizio di opposizione concludendo, in compara di risposta, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e perché l'opponente sia condannato a pagare a suo favore anche la somma di € 154.666,55 quale corrispettivo di opere aggiuntive non contabilizzate (ovvero, in subordine, € 139.199,89 quale costo degli interventi eseguiti a titolo di ingiustificato arricchimento).
Con la seconda memoria integrativa parte opposta ha formulato ulteriore domanda di condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 30.000,00.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 21 marzo 2025.
*
2. Sulle domande riconvenzionali della parte opponente.
Si prenderanno le mosse dalle domande riconvenzionali dell'opponente.
Va premesso che è pacifico e documentato che fra le parti intercorse un contratto, qualificabile come subappalto d'opera, avente a oggetto il compimento di opere strutturali ed edili presso il cantiere in
Milano, via Filippo Turati n. 4 (doc. 1 fasc. mon.).
Parte opponente ha precisato, sin dalla citazione, come a fronte delle variazioni ordinate e contabilizzate in corso d'appalto, furono emessi certificati di pagamento per la somma complessiva di € 1.483.905,77 (con aumento rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito, pari a € 1.082.630,00).
È pacifico il pagamento, ante causam, in favore del convenuto opposto della somma di €
1.362.929,58, sì che le ritenute a garanzia non svincolate corrispondono alla somma di € 120.976,32 azionata in via monitoria.
In questo quadro, si richiama come la domanda riconvenzionale dell'opponente attenga le seguenti poste creditorie: crediti per (i) restituzione di corrispettivi pagati in eccesso a fronte di opere previste in contratto ma “scorporate” (€ 79.939,86); (ii) restituzione di corrispettivi pagati per prestazioni non fornite (€ 50.500,00); (iii) costi sostenuti dall'opponente per completare le opere ed emendare vizi (€
176.663,80); (iv) penale da ritardo (€ 1.410.000,00).
Quanto al punto (i), l'opposto non contesta il pagamento per opere non compiute in quanto scorporate
2 (fornitura e posa in opera di lucernai) e il correlativo obbligo restitutorio a suo carico. Adduce tuttavia come dovrebbero comunque essergli riconosciuti € 25.545,48 per corrispettivo di opere propedeutiche all'installazione dei lucernai. Quest'ultima difesa dell'opposto, contestata dall'opponente, è chiaramente infondata, non avendo egli nemmeno indicato, entro il maturare delle preclusioni assertive (termine per il deposito della prima memoria integrativa di cui all'art. 171-ter
c.p.c.) quali opera propedeutiche avrebbe compiuto.
Sussiste dunque il credito dell'opponente di € 79.939,86.
Quanto al punto (ii), la domanda restitutoria attiene il corrispettivo di € 50.500,00, pacificamente pagato, di cui all'ordine integrativo del 13 gennaio 2020 (doc. 9 opponente).
Sebbene l'opponente qualifichi in atti l'oggetto di tale ordine quale fornitura di mera “manovalanza”, trattasi in realtà dell'incarico di compiere attività di facchinaggio e pulizia (come reso evidente dal testo dell'offerta dell'opposto datato 5 settembre 2019, sempre prodotto come doc. 9 opponente), ovviamente aggiuntive rispetto a quelle già incluse nel subappalto d'opera, sì da necessitare un ordine aggiuntivo da parte del (sub)committente (i.e., un autonomo contratto) e da meritare un apposito corrispettivo.
Ciò chiarito, emerge l'infondatezza della pretesa restitutoria dell'opponente, il quale si è limitato a contestare genericamente l'assenza della manovalanza promessa, senza tuttavia domandare la risoluzione per inadempimento dell'ordine del 13 gennaio 2020 e senza nemmeno allegare specificamente l'inadempimento alle obbligazioni di pulizia e facchinaggio concordate.
Quanto al punto (iii), l'opponente deduce che, proprio per l'assenza in cantiere di lavoratori dipendenti dell'opposto, neppure a seguito dell'ordine integrativo del gennaio 2020 testé menzionato
(doc. 9 opponente), si trovò costretto a subappaltare a terzi talune attività, del cui prezzo concordato con i terzi oggi chiede il rimborso per € 176.663,80.
Anche questa pretesa dell'opponente è del tutto infondata: si è già visto come l'ordine aggiuntivo prodotto come doc. 9 opponente non riguardasse una mera integrazione di “manovalanza”, bensì
l'incarico di servizi aggiuntivi, e che pertanto la doglianza in punto di omessa prestazione di tali sevizi aggiuntivi non giustifica, dal punto di vista logico prima che giuridico, l'incarico a terzi per il compimento delle opere contrattuali.
Ciò che più conta è, però, che in atti, entro il maturare delle preclusioni assertive (termine per il deposito della prima memoria integrativa di cui all'art. 171-ter c.p.c.), parte opponente ha persino mancato di indicare l'oggetto di tali attività demandate a terzi. Al riguardo, è evidente come il richiamo integrale al proprio doc. 61 (che non è costituito da un unico documento, ma da una cartella contenente varie sottocartelle e decine di file dal contenuto eterogeneo) sia inammissibile e incapace di soddisfare l'onere di allegazione specifica dell'altrui inadempimento, tanto più in un contesto quale
3 quello per cui è causa, in cui è documentato che l'opposto non fu il solo subappaltatore incaricato dall'opponente e che dunque la mera esistenza di contratti con altri subappaltatori, con pagamento del relativo corrispettivo, non equivale alla allegazione di un inadempimento dell'opposto o di un danno che ivi trovi causa.
Quanto al punto (iv), a fronte del termine per il compimento dell'opera subappaltata indicato in contratto al 31 ottobre 2019, parte opposta ha allegato (ma la circostanza non è contestata dall'opponente) di avere ricevuto ordini compimento di nuove lavorazioni addirittura a termine scaduto, nel corso dell'anno 2020, sì che il mancato rispetto del termine fissato nel contratto di subappalto non può essere imputato al subappaltatore. A ciò si aggiunga che è pacifico che, in corso d'opera, furono ordinate notevoli variazioni, tali da fare aumentare il corrispettivo di oltre €
400.000,00 nel contesto di un subappalto di valore circa pari a € 1.000.000,00, senza che risulti la fissazione concordata di un nuovo termine (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12396 del 07/05/2024), posto che le comunicazione e-mail menzionate dall'opponente a pag. 8 della prima memoria integrativa non costituiscono modifica del contratto.
Nulla può dunque essere riconosciuto a favore dell'opponente per penale da ritardo.
Si individua, in definitiva, un credito dell'opponente di € 79.939,86.
*
3. Sulla domanda nuova del convenuto opposto.
La domanda nuova avanzata dal convenuto opposto con la comparsa di risposta è inammissibile, come correttamente eccepito dall'opponente.
La domanda nuova (avente a oggetto il pagamento di corrispettivi per opere aggiuntive diverse rispetto a quelle di cui le parti tennero conto nel redigere la contabilità del subappalto) non costituisce infatti una reconventio reconventionis, vale a dire una domanda che sia conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni dell'opponente, bensì una semplice domanda aggiuntiva rispetto a quella avanzata in via monitoria (ove, lo si ricorda, è stato invece richiesto il semplice svincolo delle ritenute a garanzia).
La domanda nuova, inoltre, non risulta “connessa per incompatibilità” rispetto a quella avanzata in monitoria, posto che l'opposto chiede sia la conferma del decreto ingiuntivo, sia la condanna dell'opponente al pagamento della somma aggiuntiva introdotta con comparsa di risposta: non risulta dunque applicabile l'orientamento della giurisprudenza in punto di mutatio libelli nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
A maggior ragione, anche perché tardiva, è inammissibile la domanda di rimborso della somma di €
30.000,00 pagata in favore dell'istituto che ha rilasciato la polizza decennale postuma (si veda il paragrafo seguente della presente sentenza), domanda introdotta solta con la seconda memoria
4 integrativa dell'opposto.
*
4. Sulla domanda avanzata in via monitoria.
Si giunge dunque a trattare della domanda avanzata in via monitoria: una volta esaminate e, per quanto di ragione, accolte le domande riconvenzionali dell'opponente, in linea di principio nulla osta a che l'opposto veda svincolate a suo favore le ritenute a garanzia dell'opera consegnata nell'anno
2020, purché siano soddisfatte le relative condizioni pattizie di esigibilità.
Al riguardo, parte opponente ha appunto contestato che l'opposto mancò di consegnargli la polizza decennale postuma promessa in contratto e ivi specificamente indicata come condizione per il rilascio delle ritenute (clausola 11.3, lettera a).
L'opposto si è inizialmente difeso eccependo impossibilità di reperire sul mercato assicurativo polizza siffatta. In corso di causa, l'opposto ha invece prodotto, come proprio doc. 22, la polizza conclusa.
Ad onta dei rilievi espressi dall'opponente in atti, la polizza risulta conforme a quanto richiesto dalla clausola contrattuale.
In particolare, non contestato in giudizio che l'istituto Commerfidi sia abilitato al rilascio della polizza, si deve ritenere soddisfatto il requisito della provenienza da “primaria compagnia assicurativa”.
Quanto all'omessa indicazione del nome dell'opponente quale “beneficiario”, essa non risulta rilevante in considerazione dell'oggetto della polizza: trattasi infatti di c.d. “polizza decennale postuma” che, come chiaramente indicato nella condizioni contrattuali, vede una scissione fra la parte contraente (opposta) e la parte beneficiaria, ivi indicata come la proprietà dell'edificio oggetto di intervento edilizio (“soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione in proporzione alla propria quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento”).
Coerentemente con il tipo, la polizza opera dunque in favore del soggetto legittimato attivo dell'eventuale azione ex art. 1669 c.c., che non è l'appaltatore opponente, ma il committente o il suo avente causa.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'attore opponente deve essere condannato a pagare a favore del convenuto opposto la minore somma di €
41.036,46 (€ 120.976,32 meno € 79.939,86), oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 dal giorno del deposito in giudizio della polizza decennale postuma prodotta come doc. 22 opposto
(4 gennaio 2024) sino al pagamento.
Le domande nuove avanzate dal convenuto opposto in corso di giudizio di opposizione devono essere
5 dichiarate inammissibili.
Sante la reciproca soccombenza fra le parti e l'avveramento solo in corso di opposizione della condizione di esigibilità del credito azionato, sussistono i presupposti ex art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 6 settembre 2023, da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 11111/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 28 giugno 2023,
[...]
nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attore opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 41.036,46, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dal 4 gennaio 2024 sino al pagamento;
4) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 2 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con gli avv. GRANATA RAFFAELE, Controparte_1 P.IVA_1
MAGGIORE MASSIMO, MASCHIETTO EVA e GALLARINI ANDREA, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. VIANELLO FEDERICA, Controparte_2 P.IVA_2
PICONE PAOLO e PAPARELLA RICCARDO, domicilio eletto presso il loro studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 120.976,32, oltre interessi e spese di ingiunzione, quale svincolo delle ritenute a garanzia di cui al subappalto di opere strutturale ed edili dell'edificio in
Milano, via Filippo Turati n. 4.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria del convenuto opposto eccependo l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria per omessa consegna della “polizza decennale postuma” che, a termini di contratto, condiziona lo svincolo delle ritenute;
nonché azionando, in via riconvenzionale, crediti per (i) restituzione di corrispettivi pagati in eccesso a fronte di opere previste
1 in contratto ma “scorporate” (€ 79.939,86); (ii) restituzione di corrispettivi pagati per prestazioni non fornite (€ 50.500,00); (iii) costi sostenuti dall'opponente per completare le opere ed emendare vizi (€
176.663,80); (iv) penale da ritardo (€ 1.410.000,00).
L'opponente ha dunque concluso, in citazione, perché il decreto ingiuntivo sia revocato e perché, in via riconvenzionale, parte opposta sia condannata a pagare a suo favore la somma di € 1.717.103,66.
Parte opposta si è costituita nel giudizio di opposizione concludendo, in compara di risposta, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, e perché l'opponente sia condannato a pagare a suo favore anche la somma di € 154.666,55 quale corrispettivo di opere aggiuntive non contabilizzate (ovvero, in subordine, € 139.199,89 quale costo degli interventi eseguiti a titolo di ingiustificato arricchimento).
Con la seconda memoria integrativa parte opposta ha formulato ulteriore domanda di condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 30.000,00.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 21 marzo 2025.
*
2. Sulle domande riconvenzionali della parte opponente.
Si prenderanno le mosse dalle domande riconvenzionali dell'opponente.
Va premesso che è pacifico e documentato che fra le parti intercorse un contratto, qualificabile come subappalto d'opera, avente a oggetto il compimento di opere strutturali ed edili presso il cantiere in
Milano, via Filippo Turati n. 4 (doc. 1 fasc. mon.).
Parte opponente ha precisato, sin dalla citazione, come a fronte delle variazioni ordinate e contabilizzate in corso d'appalto, furono emessi certificati di pagamento per la somma complessiva di € 1.483.905,77 (con aumento rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito, pari a € 1.082.630,00).
È pacifico il pagamento, ante causam, in favore del convenuto opposto della somma di €
1.362.929,58, sì che le ritenute a garanzia non svincolate corrispondono alla somma di € 120.976,32 azionata in via monitoria.
In questo quadro, si richiama come la domanda riconvenzionale dell'opponente attenga le seguenti poste creditorie: crediti per (i) restituzione di corrispettivi pagati in eccesso a fronte di opere previste in contratto ma “scorporate” (€ 79.939,86); (ii) restituzione di corrispettivi pagati per prestazioni non fornite (€ 50.500,00); (iii) costi sostenuti dall'opponente per completare le opere ed emendare vizi (€
176.663,80); (iv) penale da ritardo (€ 1.410.000,00).
Quanto al punto (i), l'opposto non contesta il pagamento per opere non compiute in quanto scorporate
2 (fornitura e posa in opera di lucernai) e il correlativo obbligo restitutorio a suo carico. Adduce tuttavia come dovrebbero comunque essergli riconosciuti € 25.545,48 per corrispettivo di opere propedeutiche all'installazione dei lucernai. Quest'ultima difesa dell'opposto, contestata dall'opponente, è chiaramente infondata, non avendo egli nemmeno indicato, entro il maturare delle preclusioni assertive (termine per il deposito della prima memoria integrativa di cui all'art. 171-ter
c.p.c.) quali opera propedeutiche avrebbe compiuto.
Sussiste dunque il credito dell'opponente di € 79.939,86.
Quanto al punto (ii), la domanda restitutoria attiene il corrispettivo di € 50.500,00, pacificamente pagato, di cui all'ordine integrativo del 13 gennaio 2020 (doc. 9 opponente).
Sebbene l'opponente qualifichi in atti l'oggetto di tale ordine quale fornitura di mera “manovalanza”, trattasi in realtà dell'incarico di compiere attività di facchinaggio e pulizia (come reso evidente dal testo dell'offerta dell'opposto datato 5 settembre 2019, sempre prodotto come doc. 9 opponente), ovviamente aggiuntive rispetto a quelle già incluse nel subappalto d'opera, sì da necessitare un ordine aggiuntivo da parte del (sub)committente (i.e., un autonomo contratto) e da meritare un apposito corrispettivo.
Ciò chiarito, emerge l'infondatezza della pretesa restitutoria dell'opponente, il quale si è limitato a contestare genericamente l'assenza della manovalanza promessa, senza tuttavia domandare la risoluzione per inadempimento dell'ordine del 13 gennaio 2020 e senza nemmeno allegare specificamente l'inadempimento alle obbligazioni di pulizia e facchinaggio concordate.
Quanto al punto (iii), l'opponente deduce che, proprio per l'assenza in cantiere di lavoratori dipendenti dell'opposto, neppure a seguito dell'ordine integrativo del gennaio 2020 testé menzionato
(doc. 9 opponente), si trovò costretto a subappaltare a terzi talune attività, del cui prezzo concordato con i terzi oggi chiede il rimborso per € 176.663,80.
Anche questa pretesa dell'opponente è del tutto infondata: si è già visto come l'ordine aggiuntivo prodotto come doc. 9 opponente non riguardasse una mera integrazione di “manovalanza”, bensì
l'incarico di servizi aggiuntivi, e che pertanto la doglianza in punto di omessa prestazione di tali sevizi aggiuntivi non giustifica, dal punto di vista logico prima che giuridico, l'incarico a terzi per il compimento delle opere contrattuali.
Ciò che più conta è, però, che in atti, entro il maturare delle preclusioni assertive (termine per il deposito della prima memoria integrativa di cui all'art. 171-ter c.p.c.), parte opponente ha persino mancato di indicare l'oggetto di tali attività demandate a terzi. Al riguardo, è evidente come il richiamo integrale al proprio doc. 61 (che non è costituito da un unico documento, ma da una cartella contenente varie sottocartelle e decine di file dal contenuto eterogeneo) sia inammissibile e incapace di soddisfare l'onere di allegazione specifica dell'altrui inadempimento, tanto più in un contesto quale
3 quello per cui è causa, in cui è documentato che l'opposto non fu il solo subappaltatore incaricato dall'opponente e che dunque la mera esistenza di contratti con altri subappaltatori, con pagamento del relativo corrispettivo, non equivale alla allegazione di un inadempimento dell'opposto o di un danno che ivi trovi causa.
Quanto al punto (iv), a fronte del termine per il compimento dell'opera subappaltata indicato in contratto al 31 ottobre 2019, parte opposta ha allegato (ma la circostanza non è contestata dall'opponente) di avere ricevuto ordini compimento di nuove lavorazioni addirittura a termine scaduto, nel corso dell'anno 2020, sì che il mancato rispetto del termine fissato nel contratto di subappalto non può essere imputato al subappaltatore. A ciò si aggiunga che è pacifico che, in corso d'opera, furono ordinate notevoli variazioni, tali da fare aumentare il corrispettivo di oltre €
400.000,00 nel contesto di un subappalto di valore circa pari a € 1.000.000,00, senza che risulti la fissazione concordata di un nuovo termine (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12396 del 07/05/2024), posto che le comunicazione e-mail menzionate dall'opponente a pag. 8 della prima memoria integrativa non costituiscono modifica del contratto.
Nulla può dunque essere riconosciuto a favore dell'opponente per penale da ritardo.
Si individua, in definitiva, un credito dell'opponente di € 79.939,86.
*
3. Sulla domanda nuova del convenuto opposto.
La domanda nuova avanzata dal convenuto opposto con la comparsa di risposta è inammissibile, come correttamente eccepito dall'opponente.
La domanda nuova (avente a oggetto il pagamento di corrispettivi per opere aggiuntive diverse rispetto a quelle di cui le parti tennero conto nel redigere la contabilità del subappalto) non costituisce infatti una reconventio reconventionis, vale a dire una domanda che sia conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni dell'opponente, bensì una semplice domanda aggiuntiva rispetto a quella avanzata in via monitoria (ove, lo si ricorda, è stato invece richiesto il semplice svincolo delle ritenute a garanzia).
La domanda nuova, inoltre, non risulta “connessa per incompatibilità” rispetto a quella avanzata in monitoria, posto che l'opposto chiede sia la conferma del decreto ingiuntivo, sia la condanna dell'opponente al pagamento della somma aggiuntiva introdotta con comparsa di risposta: non risulta dunque applicabile l'orientamento della giurisprudenza in punto di mutatio libelli nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
A maggior ragione, anche perché tardiva, è inammissibile la domanda di rimborso della somma di €
30.000,00 pagata in favore dell'istituto che ha rilasciato la polizza decennale postuma (si veda il paragrafo seguente della presente sentenza), domanda introdotta solta con la seconda memoria
4 integrativa dell'opposto.
*
4. Sulla domanda avanzata in via monitoria.
Si giunge dunque a trattare della domanda avanzata in via monitoria: una volta esaminate e, per quanto di ragione, accolte le domande riconvenzionali dell'opponente, in linea di principio nulla osta a che l'opposto veda svincolate a suo favore le ritenute a garanzia dell'opera consegnata nell'anno
2020, purché siano soddisfatte le relative condizioni pattizie di esigibilità.
Al riguardo, parte opponente ha appunto contestato che l'opposto mancò di consegnargli la polizza decennale postuma promessa in contratto e ivi specificamente indicata come condizione per il rilascio delle ritenute (clausola 11.3, lettera a).
L'opposto si è inizialmente difeso eccependo impossibilità di reperire sul mercato assicurativo polizza siffatta. In corso di causa, l'opposto ha invece prodotto, come proprio doc. 22, la polizza conclusa.
Ad onta dei rilievi espressi dall'opponente in atti, la polizza risulta conforme a quanto richiesto dalla clausola contrattuale.
In particolare, non contestato in giudizio che l'istituto Commerfidi sia abilitato al rilascio della polizza, si deve ritenere soddisfatto il requisito della provenienza da “primaria compagnia assicurativa”.
Quanto all'omessa indicazione del nome dell'opponente quale “beneficiario”, essa non risulta rilevante in considerazione dell'oggetto della polizza: trattasi infatti di c.d. “polizza decennale postuma” che, come chiaramente indicato nella condizioni contrattuali, vede una scissione fra la parte contraente (opposta) e la parte beneficiaria, ivi indicata come la proprietà dell'edificio oggetto di intervento edilizio (“soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione in proporzione alla propria quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento”).
Coerentemente con il tipo, la polizza opera dunque in favore del soggetto legittimato attivo dell'eventuale azione ex art. 1669 c.c., che non è l'appaltatore opponente, ma il committente o il suo avente causa.
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'attore opponente deve essere condannato a pagare a favore del convenuto opposto la minore somma di €
41.036,46 (€ 120.976,32 meno € 79.939,86), oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 dal giorno del deposito in giudizio della polizza decennale postuma prodotta come doc. 22 opposto
(4 gennaio 2024) sino al pagamento.
Le domande nuove avanzate dal convenuto opposto in corso di giudizio di opposizione devono essere
5 dichiarate inammissibili.
Sante la reciproca soccombenza fra le parti e l'avveramento solo in corso di opposizione della condizione di esigibilità del credito azionato, sussistono i presupposti ex art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 6 settembre 2023, da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 11111/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 28 giugno 2023,
[...]
nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attore opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 41.036,46, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dal 4 gennaio 2024 sino al pagamento;
4) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 2 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
6