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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14423/2024 promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
DEL PORTO 28 , BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. PANIZZA GIULIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
ATTORE contro
, nato a [...], il [...], Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente h concluso come da verbale di udienza del 25/02/2025, riportandosi a quanto richiesto con ricorso introduttivo;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano pagina 1 di 3 comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 21/10/2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/10/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a Bologna in data 1 Controparte_1 novembre 1997, con atto trascritto al Comune di Bologna al n. 492 parte 1 anno 1997 dall'unione non nascevano figli.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva venisse pronunciata separazione dal coniuge e all'esito, alle medesime condizioni, che fosse pronunciato altresì lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 25/02/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Bologna il 1/11/1997, con atto trascritto al Comune di CP_1
Bologna al n. 492 parte 1 anno 1997.
Nulla sulle questioni accessorie, non essendo nati figli da matrimonio e non essendo state formulate richieste economiche.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non pagina 2 di 3 essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi (nato a Parte_1
BOLOGNA (BO), il 10/10/1975) e (nata a [...] il Controparte_1
09/02/1971), già uniti in matrimonio in Bologna il giorno 01/11/1997(atto trascritto a Bologna al n. 492, parte I, Ufficio 01, anno 1997;
2) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispe tto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
3) spese di lite al definitivo;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consigl io della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 12.3.2025 ________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14423/2024 promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
DEL PORTO 28 , BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. PANIZZA GIULIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
ATTORE contro
, nato a [...], il [...], Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente h concluso come da verbale di udienza del 25/02/2025, riportandosi a quanto richiesto con ricorso introduttivo;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano pagina 1 di 3 comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 21/10/2024;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/10/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge , sposato a Bologna in data 1 Controparte_1 novembre 1997, con atto trascritto al Comune di Bologna al n. 492 parte 1 anno 1997 dall'unione non nascevano figli.
Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva venisse pronunciata separazione dal coniuge e all'esito, alle medesime condizioni, che fosse pronunciato altresì lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 25/02/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
$$$
La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Bologna il 1/11/1997, con atto trascritto al Comune di CP_1
Bologna al n. 492 parte 1 anno 1997.
Nulla sulle questioni accessorie, non essendo nati figli da matrimonio e non essendo state formulate richieste economiche.
Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non pagina 2 di 3 essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente e passata in giudicato la presente sentenza - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi (nato a Parte_1
BOLOGNA (BO), il 10/10/1975) e (nata a [...] il Controparte_1
09/02/1971), già uniti in matrimonio in Bologna il giorno 01/11/1997(atto trascritto a Bologna al n. 492, parte I, Ufficio 01, anno 1997;
2) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispe tto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
3) spese di lite al definitivo;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consigl io della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 12.3.2025 ________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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