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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/08/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2031/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore
Dott. Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 2031/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]5 34170 GORIZIA ITALIA
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in PIAZZA TOMMASEO 26 34170 GORIZIA ITALIA entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CORUBOLO ANTONIO nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti a Gorizia in data 25/06/1999 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune dell'anno 1999 al n.32, parte 2, serie A e ordinare
1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio con quant'altro di sua competenza;
2. per quanto riguarda la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, poiché la stessa attualmente Per_1
è studentessa universitaria fuori sede e fintanto che la stessa vivrà fuori casa, i coniugi verseranno direttamente alla medesima
l'importo mensile di €.450,00.- ciascuno quale contributo al mantenimento ordinario, dividendosi al 50% le spese per tasse universitarie, di trasferta e di alloggio e le altre spese straordinarie di cui al Protocollo Tribunale di Gorizia da intendersi integralmente qui richiamato;
laddove e dal momento in cui la figlia dovesse rientrare a Gorizia e vivere nuovamente in via alternata con i genitori, questi provvederanno al mantenimento diretto della figlia per i periodi di permanenza di questa presso ciascuno di loro, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
entrambi i genitori usufruiranno delle eventuali detrazioni d'imposta per figli a carico nella misura del 50%; eventuali contributi ricevuti nell'interesse di verranno Per_1 divisi nella stessa percentuale tra i genitori, anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi;
3. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nulla verserà l'una all'altra a titolo di assegno divorzile;
4. le parti dichiarano di aver già regolato ogni rapporto di dare ed avere derivante o comunque riferibile al rapporto di coniugio e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra a tale titolo;
5. le spese della presente procedura saranno divise in parti uguali tra i coniugi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gorizia in data
25/06/1999, che questo fu trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune dell'anno 1999 al n.32, parte 2, serie A e si sono separati consensualmente giusta provvedimento del
Tribunale di Gorizia dd.12.05.2011 sub R.G.615/2011 Cron.2549/2011.
Dall'unione coniugale è nata la figlia , a Gorizia in data 26/04/2001. Persona_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 28/05/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza dell'8 luglio 2025, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Gorizia in data
25/06/1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune dell'anno
1999 al n.32, parte 2, serie A, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore
Dott. Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 2031/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]5 34170 GORIZIA ITALIA
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in PIAZZA TOMMASEO 26 34170 GORIZIA ITALIA entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CORUBOLO ANTONIO nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti a Gorizia in data 25/06/1999 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune dell'anno 1999 al n.32, parte 2, serie A e ordinare
1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio con quant'altro di sua competenza;
2. per quanto riguarda la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, poiché la stessa attualmente Per_1
è studentessa universitaria fuori sede e fintanto che la stessa vivrà fuori casa, i coniugi verseranno direttamente alla medesima
l'importo mensile di €.450,00.- ciascuno quale contributo al mantenimento ordinario, dividendosi al 50% le spese per tasse universitarie, di trasferta e di alloggio e le altre spese straordinarie di cui al Protocollo Tribunale di Gorizia da intendersi integralmente qui richiamato;
laddove e dal momento in cui la figlia dovesse rientrare a Gorizia e vivere nuovamente in via alternata con i genitori, questi provvederanno al mantenimento diretto della figlia per i periodi di permanenza di questa presso ciascuno di loro, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
entrambi i genitori usufruiranno delle eventuali detrazioni d'imposta per figli a carico nella misura del 50%; eventuali contributi ricevuti nell'interesse di verranno Per_1 divisi nella stessa percentuale tra i genitori, anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi;
3. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nulla verserà l'una all'altra a titolo di assegno divorzile;
4. le parti dichiarano di aver già regolato ogni rapporto di dare ed avere derivante o comunque riferibile al rapporto di coniugio e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra a tale titolo;
5. le spese della presente procedura saranno divise in parti uguali tra i coniugi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gorizia in data
25/06/1999, che questo fu trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune dell'anno 1999 al n.32, parte 2, serie A e si sono separati consensualmente giusta provvedimento del
Tribunale di Gorizia dd.12.05.2011 sub R.G.615/2011 Cron.2549/2011.
Dall'unione coniugale è nata la figlia , a Gorizia in data 26/04/2001. Persona_2
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 28/05/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza dell'8 luglio 2025, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Gorizia in data
25/06/1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune dell'anno
1999 al n.32, parte 2, serie A, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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