Articolo 2 della Legge 29 maggio 1954, n. 324
Articolo 1
Versione
10 luglio 1954
Art. 2.
All'onere di cui all'art. 1, che fara' capo allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, verra' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1953-54 con riduzione dello stanziamento del capitolo 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 luglio 1954
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