Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 315/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20/3/2024, da
, nata in [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], piazza San Carlo n. 1, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C. Beltramini presso la quale elettivamente domiciliata nei confronti nato il [...] a [...], C.F.: , residente in Controparte_1 C.F._2
GO (VB), Piazza San Carlo n. 1, rappresentato, assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Zariani Marisa, di (Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliato C.F._3
presso e nello studio del suo difensore con l'intervento del P.M
con i seguenti figli: nato 1° agosto 2023 Persona_1
conclusioni
Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale
- disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione Persona_1
abitativa e residenza anagrafica presso la stessa in GO (VB), piazza San Carlo n. 1, la quale potrà assumere, autonomamente, tutte le decisioni inerenti al minore, anche di carattere straordinario, relative alla salute, istruzione ed educazione dello stesso, incluse le decisioni inerenti il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori;
- in ogni caso, disporre la presa in carico da parte dei Servizi sociali nonché della neuropsichiatria infantile, al fine di valutare l'idoneità del sig. di crescere ed educare il figlio minore, con CP_1
obbligo per i Servizi di relazionare con cadenza trimestrale sull'andamento dei percorsi intrapresi;
- assegnare la casa familiare sita in GO (VB), piazza San Carlo n. 1, con tutti gli arredi che la compongono, alla sig.ra Pt_1
- disporre che l'assegno unico in favore del figlio minore sia percepito interamente dalla sig.ra
Pt_1
- stabilire, a carico del padre, sig. l'obbligo di versare a titolo di concorso per il Controparte_1
mantenimento del figlio ed in favore della sig.ra , la somma mensile Persona_1 Parte_1 di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, ritenuta idonea alla cura, crescita ed educazione del figlio medesimo, oltre al
50% delle spese straordinarie da sostenersi per conto del minore, a tal fine richiamando le linee guida del Tribunale di Verbania anche per quel che concerne la loro concertazione ed il rimborso;
ricomprendersi nelle spese straordinarie anche le rette dell'asilo, il pre e il dopo scuola;
- rimangono impregiudicate le questioni penali esistenti fra le parti.
Spese legali compensate”
Motivi della decisione , con ricorso depositato in data 20.3.2024, premesso che dalla relazione di convivenza Parte_1
con nasceva in data 01/08/2023 il figlio il quale veniva riconosciuto Controparte_1 Persona_1
invalido civile al 100% per disturbo evolutivo globale non specificato e ritardo psicomotorio globale, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita, che in data 07/08/2023 la commissione medica INPS aveva riconosciuto portatore di Persona_1
handicap in situazione di gravità, riconoscendo al medesimo un assegno di invalidità pari a circa €
531,76 mensili, che la famiglia aveva stabilito la propria residenza in GO (VB), piazza San
Carlo n. 1, in un immobile locato, al canone di € 370,00 mensili, che veniva pagato dal , che CP_1
essa ricorrente era disoccupata e non era titolare di reddito alcuno, che invece il lavorava CP_1
come serramentista, possedeva una partita IVA, ma non denunciava redditi, che il medesimo è da anni alcolizzato, ed era stato trovato più volte, già alla mattina, addormentato per terra, che il CP_1 sotto l'effetto di alcool, era solito assumere comportamenti violenti o inadatti, come spaccare vetri davanti al figlio, portare spesso quest'ultimo nelle sale gioco VLT, utilizzare violenza verbale nei confronti di essa ricorrente e non lasciare soldi per il sostentamento del piccolo , Persona_1
rassegnava le seguenti conclusioni
- disporre l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione Persona_1
abitativa e residenza anagrafica presso la stessa in GO (VB), piazza San Carlo n. 1, la quale potrà assumere autonomamente tutte le decisioni inerenti al minore, anche di carattere straordinario, relative alla salute, istruzione ed educazione dello stesso, incluse le decisioni inerenti il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori;
- disporre che il padre potrà vedere il figlio solo ove manifesterà l'intenzione di stabilire con il medesimo un rapporto responsabile e continuativo, previo accordo con la madre, nel rispetto del superiore interesse del minore, previo parere e secondo le modalità disposte dai Servizi Sociali che valuteranno l'idoneità del sig. di crescerlo ed educarlo e comunque solo ove lo stesso abbia CP_1
portato a termine una terapia idonea a risolvere le sue problematiche con alcool;
- in ogni caso, disporre l'intervento da parte dei Servizi sociali nonché della neuropsichiatria infantile, al fine di valutare l'idoneità del sig. di crescere ed educare il figlio minore. CP_1
- assegnare la casa familiare sita in GO (VB), piazza San Carlo n. 1, con tutti gli arredi che la compongono, alla sig.ra Pt_1
- disporre che l'assegno unico in favore del figlio minore sia percepito interamente dalla sig.ra
Pt_1
- disporre il rilascio od il rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche in relazione al figlio minore;
-stabilire, a carico del padre, sig. l'obbligo di versare a titolo di concorso per il Controparte_1
mantenimento del figlio ed in favore della sig.ra , la somma mensile Persona_1 Parte_1 di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed in via anticipata o quell'altra somma (maggiore o minore) ritenuta idonea alla cura, crescita ed educazione del figlio medesimo, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per conto del minore, a tal fine richiamando le linee guida del Tribunale di Verbania anche per quel che concerne la loro concertazione ed il rimborso;
ricomprendersi nelle spese straordinarie anche le rette dell'asilo, il pre e il dopo scuola e la mensa scolastica.
Si costituiva nella procedura il resistente, opponendosi alle richieste avanzate dalla ricorrente e istando, in particolare, per la richiesta di affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori.
Adottati i provvedimenti provvisori e istruito il procedimento attraverso l'acquisizione degli atti del procedimento penale a carico del resistente per i reati di maltrattamenti e lesioni ai danni della ricorrente e di quelli del procedimento davanti al TM relativi alla figlia avuta dal da Per_2 CP_1
precedente relazione, all'udienza del 9.4.2025 le parti chiedevano concordemente rinvio in pendenza di trattative.
All'udienza del 28.5.2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni nel senso in epigrafe indicato e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Plurimi sono, invero, gli elementi che inducono a ritenere il del tutto inidoneo all'esercizio CP_1
delle funzioni genitoriali.
Nel 2013 il TM di Torino è intervenuto in via provvisoria disponendo l'affido esclusivo della figlia avuta dal da una precedente relazione, alla madre, prevedendo che gli incontri con Per_2 CP_1
il padre avvenissero in luogo neutro, statuizioni confermate nel 2016 con il decreto che ha chiuso la procedura.
Con ordinanza in data 1° aprile al è stata applicata dal GIP presso l'intestato tribunale la CP_1
misura cautelare del divieto di avvicinamento all'odierna ricorrente, vittima del reato di maltrattamenti e lesioni;
al è stata poi applicata per tali fatti, ai sensi dell'art 444 cpp, la CP_1
pena di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione, sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità. La personalità del è chiaramente quella di un padre inidoneo all'esercizio delle funzioni CP_1
genitoriali, incapace di prendersi adeguatamente cura del figlio per il quale, per le condizioni in cui versa e le condotte che tiene, non può rappresentare per lo stesso un punto di riferimento.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamentando compiutamente, tenuto conto del quadro rappresentato, le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si dà atto che rimangono impregiudicate le questioni penali pendenti tra le parti.
Spese di procedura compensate tra le parti come da richiesta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- affida in via esclusiva alla madre figlio minore , con collocazione abitativa e residenza Persona_1
anagrafica presso la stessa in GO (VB), piazza San Carlo n. 1, e facoltà per lei di assumere, autonomamente, tutte le decisioni inerenti al minore, anche di carattere straordinario, relative alla salute, istruzione ed educazione dello stesso, incluse le decisioni inerenti il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori (cd affido superesclusivo);
- dispone che gli incontri tra padre e figlio avvengano in luogo neutro, secondo le modalità e le tempistiche che verranno individuate dal Servizio sociale incaricato, avuto riguardo comunque alle prescrizioni penali, attualmente, in essere a carico del padre del minore;
- dispone la presa in carico da parte dei Servizi sociali nonché della neuropsichiatria infantile, al fine di valutare l'idoneità del di crescere ed educare il figlio minore, con obbligo per i Servizi di CP_1 relazionare con cadenza trimestrale sull'andamento dei percorsi intrapresi;
- assegna la casa familiare sita in GO (VB), piazza San Carlo n. 1, con tutti gli arredi che la compongono, in uso alla Pt_1
- dispone che l'assegno unico in favore del figlio minore sia percepito interamente dalla Pt_1
- pone a carico del padre, l'obbligo di versare a titolo di concorso per il mantenimento Controparte_1 del figlio ed in favore di , la somma mensile di € 300,00, rivalutabile Persona_1 Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per conto del minore, a tal fine richiamando le linee guida del Tribunale di Verbania anche per quel che concerne la loro concertazione ed il rimborso;
ricomprendersi nelle spese straordinarie anche le rette dell'asilo, il pre e il dopo scuola;
Spese legali compensate
Così deciso in Verbania, il 3/6/2025
Il Presidente est Monica Barco