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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 11.7.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1867 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE TRA
Parte_1
AVV. CIARELLI ANNA PAOLA AVV. LORENI LAURA
Ricorrente in riassunzione E
Controparte_1
AVV. PESSI ROBERTO AVV. SIGILLO' MA GIUSEPPE
AVV. RANALLI KATIA AVV. FABOZZI RAFFAELE Resistente in riassunzione
CP_2
AVV. DE CERBO MICHELE
Resistente in riassunzione
1 Oggetto: riassunzione a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.
16228/23 pubbl. l'8.6.2023; Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Latina conveniva in giudizio CP_2
l' e la per ottenere: a) la condanna dell' alla CP_3 CP_1 CP_1 CP_3 rideterminazione della pensione assicurativa relativamente ai contributi omessi da;
alla regolarizzazione della posizione assicurativa e al versamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, delle differenze non percepite a far data dal pensionamento sino all'effettivo soddisfo, oltre accessori di legge;
b) la condanna di e , CP_3 Controparte_1 anche in solido, al risarcimento del danno per perdita di chance e al versamento di una somma pari agli arretrati no versati;
c) in subordine, nell'ipotesi di declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva, la risarcibilità del danno ex art 2116, 2 comma, c.c., nella misura da accertarsi, oltre la somma di euro 42.710,81 ex art 13 della legge 1338/1962, con la condanna di o al Controparte_1 CP_3 versamento della somma pari agli arretrati delle differenze di pensione non versati;
d) in via ulteriormente subordinata, la risarcibilità del danno pregresso ex art 2116 cc e la condanna di al versamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1 sopra indicata;
la declaratoria del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62 con la conseguente condanna di a costituire presso l' Controparte_1 CP_3 la suesposta rendita, mediante il versamento della somma di euro 42.710,81. Si costituiva in giudizio l' che, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_3 sottolineava la intervenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva relativamente al periodo novembre 1993/ settembre 1998, atteso che il primo atto interruttivo posto in essere dal nei confronti dell è intervenuto in data CP_2 CP_3
21.10.2008 con la domanda (denuncia) di regolarizzazione contributiva. Si costituiva altresì tempestivamente in giudizio Controparte_1 chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso. Con la sentenza n. 3288/2011 del 17.11.2011 il Tribunale di Latina rigettava il ricorso presentato dal con compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti CP_2 costituite. A seguito di gravame proposto da la Corte d'Appello di Roma, CP_2 sezione lavoro, con sentenza n. 661/2017 depositata il 06.02.2017 accoglieva l'appello e, per l'effetto, condannava la al pagamento in favore dell' delle Controparte_1 CP_3 differenze contributive in relazione al periodo lavorativo dal 1.11.1993 al 31.12.1998 oltre sanzioni ed interessi;
condannava altresì l' al pagamento in favore CP_3 dell'appellante delle differenze pensionistiche per il periodo 1.1.1999 al 31.10.2016 per la somma pari ad € 36.873,19 oltre ulteriori differenza dal 01.11.2016 in poi, con
2 condanna dei convenuti in solido al rimborso delle spese di lite. Nello specifico la
Corte di appello ancorava il termine di decorrenza della prescrizione all'atto del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto alle differenze di retribuzione (id est: il diritto al risarcimento del danno in misura pari alle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori) ossia alla data del 29.12.2006. Avverso tale decisione l proponeva ricorso per Cassazione. CP_3
La Suprema Corte adita, con ordinanza n. 16228/2023 pubblicata l'08.06.2023, accoglieva il primo motivo di ricorso proposto dall' , assorbito il secondo, cassava la Pt_1 sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. L' riassume la controversia ex art. 392 c.p.c. affinchè la Corte, in applicazione CP_3 del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, rigetti integralmente le domande del Chiede altresì la restituzione delle spese legali corrisposte per il grado d'appello CP_2
e la condanna al pagamento delle spese legali di tutti i gradi di giudizio. Si costituiscono con memoria di costituzione in data 29.2.2024 e CP_2 in data 12.3.2024. Controparte_1
L' evidenzia che la Corte di Cassazione, in riforma della sentenza resa CP_3 dalla Corte d'Appello di Roma, nel ritenere fondato il ricorso, ha affermato che, nel caso di specie, il dies a quo della prescrizione del credito per contributi non può essere individuato nella data di passaggio in giudicato della sentenza Corte d'Appello di Napoli n 6628/2005, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza cassata, bensì nella data di scadenza del pagamento dei contributi, sicchè la prescrizione del diritto ai contributi, quinquennale o decennale, in ragione del termine – caso per caso – applicabile, decorre dal giorno 21 del mese successivo a quello in cui matura il diritto alla retribuzione. Sostiene quindi l'Ente che, attesa la presentazione all' della domanda di CP_3 denuncia – accredito contributivo solo in data 21.10.2008, i contributi afferenti al periodo novembre 1993 / settembre 1998, alla data di presentazione della domanda amministrativa, risultava già prescritto. Aggiunge l' che una volta dichiarata la intervenuta prescrizione del CP_3 credito contributivo per il periodo sopra indicato, come logica conseguenza, andrà rigettata anche la ulteriore domanda avanzata dal ricorrente in primo grado di condanna dell' al pagamento della differenze pensionistiche maturate - a seguito dell'accredito CP_3 contributivo - per il periodo dal 01.01.1999 al 31.10.2016 per la somma pari ad € 36.873,19, così come quantificata nella sentenza n 661/2017 e delle ulteriori differenze dal 01.11.2016 in poi. Quanto alle altre domande proposte dal ricorrente in primo grado, intimato nel giudizio di legittimità, ma non costituito, secondo deve ritenersi intervenuto il CP_3 giudicato interno.
ripropone tutte le domande avanzate in primo e secondo grado e CP_2 in subordine, in caso di declaratoria di avvenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva, chiede di accertare la risarcibilità del danno ex art. 2116 2°c.
3 cc, quantificato in € 42710,81 ex art. 13 L. 1338/62 oltre al danno pregresso e per l'effetto di condannare al versamento delle somme di cui all'originario ricorso Controparte_1 introduttivo del giudizio di primo grado;
chiede inoltre di accertare la risarcibilità del danno da “ perdita di chance “ e per l'effetto condannare l' e/o , anche in CP_3 Controparte_1 solido tra loro, al versamento della somma pari agli arretrati delle differenze di pensione non versati, o nella maggiore o minor somma da determinarsi in via equitativa;
in via ulteriormente subordinata chiede di accertare la risarcibilità del danno pregresso ex art.116, II comma, c.c., nella misura da accertarsi e per l'effetto condannare Controparte_1 al versamento delle somme di cui all'originario ricorso introduttivo del giudizio di
[...] primo grado nonché di accertare il proprio diritto a vedersi costituita la rendita vitalizia ex art. 13, l. 1338/62, e per l'effetto condannare a costituire presso l' la Controparte_1 CP_3 suesposta rendita vitalizia, ordinando il versamento della somma di € 42170,81 o altra ritenuta dovuta o di giustizia;
accertare altresì la risarcibilità del danno da “ perdita di chance” e per l'effetto condannare l' e/o , anche in solido tra loro, al CP_3 Controparte_1 versamento della somma pari agli arretrati delle differenze di pensione non versati, o nella maggiore o minor somma da determinarsi anche in via equitativa;
con vittoria delle spese legali. si costituisce eccependo il giudicato interno in relazione alle Controparte_1 domande subordinate formulate dal in questa sede e non riproposte in sede di CP_2 legittimità. Pone l'accento sulla vincolatività del giudizio di riassunzione per cui individua l'oggetto della lite nel presente grado nella sola questione della individuazione del dies a quo di prescrizione della contribuzione, chiedendo a questa Corte chiarezza su tale dies a quo ove vi sia stata– come accaduto – incertezza sulla qualifica superiore in fase di accertamento giudiziale. Chiede altresì una pronuncia sulla durata della prescrizione se quinquennale o decennale sottolineando un errore di allegazione compiuto da nei CP_3 propri scritti, in cui la data della denuncia è indicata quale 21.10.1998 anziché, come corretto, 21.10.2008. Formula altresì appello incidentale condizionato per la restituzione del differenziale contributivo versato. L'originaria domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal appare parzialmente fondata. CP_2
Occorre premettere che il presente giudizio di rinvio rappresenta una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. n. 15143/2021).
Preliminarmente è opportuno riportare il principio di diritto, cui questa Corte è chiamata a uniformarsi ex art. 384 c.p.c., sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con ord. n. 16228/23: “… l'omissione contributiva è configurabile nel momento in cui si verifica il mancato pagamento dei contributi, sulla retribuzione dovuta, ancorchè non
4 esattamente corrisposta, entro la scadenza di legge, il dies a quo della prescrizione del credito ai contributi, quinquennale o decennale, in ragione del termine – caso per caso – applicabile, decorre, dunque, dal giorno 21 del mese successivo a quello in cui matura il diritto alla retribuzione”. Si rammenta che questa Corte di appello aveva individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione nella data del 29.12.2006, momento del passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del diritto alle differenze di retribuzione conseguenti al riconoscimento di mansioni superiori e ne aveva tratto la conclusione dell'accoglimento della domanda principale del risultando il termine di prescrizione tempestivamente CP_2 interrotto dalle richieste del 21.10.2008 e del 4.11.2009. La S.C. ha invece statuito che la Corte avrebbe dovuto fissare il dies a quo di decorrenza della prescrizione nel momento in cui il credito contributivo era divenuto esigibile e, quindi, nel ventunesimo giorno del mese successivo a quello cui i contributi si riferivano, in base all'art. 1 del DM 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell'art. 1 del DL nr. 463 del 1983. In ordine alla durata del termine di prescrizione, questa Corte ritiene sussistente, nel caso di specie, una durata quinquennale e non decennale della prescrizione, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure. Infatti, per uniforme giurisprudenza di legittimità (si veda per Cass. S.U. 15296/2014) per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335 che ha ridotto il termine prescrizionale da 10 a 5 anni e per i quali a tale data non si è ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione puo' operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dall'art. 3 comma 9 L 335/95 sia intervenuta nel corso del quinquennio dalla loro scadenza. Nel caso di specie, posto che la denuncia di regolarizzazione interveniva solo in data 21.10.2008 e non vi è prova, per i contributi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 335 del 1995, di validi atti di denuncia entro il quinquennio dalla scadenza dei suddetti contributi, anche per tali contributi (oltre che per quelli dal 1995 al 1998 per il quale il termine di prescrizione è pacificamente quinquennale di cui all'art. 3 della l. n. 335/1995) deve dirsi maturata l'eccepita prescrizione (ex art. 41 della l. n. 153/1969 in luogo di quello quinquennale di cui all'art. 3 della l. n. 335/1995), con conseguente rigetto della domanda principale formulata nell'originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Unitamente alla memoria di costituzione nel presente giudizio di rinvio il CP_2 reitera le domande già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado chiedendo, in via subordinata (per l'ipotesi di declaratoria di avvenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva) “accertare dichiarare la risarcibilità del danno ex art. 2116 2°c. cc, quantificato in € 42.710,81 ex art. 13 l. 1338/62 oltre il danno pregresso, ovvero altra somma ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare al Controparte_1 versamento a favore del ricorrente delle somme sopraindicate;
5 accertare dichiarare altresì la risarcibilità del danno da “ perdita di chance “, e per l'effetto condannare l' e/o , anche in solido tra loro, al versamento a CP_3 Controparte_1 favore del ricorrente della somma pari agli arretrati delle differenze di pensione non versati,
o nella maggiore o minor somma che l'ill.mo giudice adito vorrà equitativamente determinare”: Chiedeva altresì in via ulteriormente subordinata “accertare dichiarare la risarcibilità del danno pregresso ex art. 2116 2°c. cc, nella misura che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare al versamento a favore del Controparte_1 ricorrente della somma sopraindicata;
accertare dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi costituita la rendita vitalizia pro futuro ex art. 13 l 1338/62, e per l'effetto condannare a costituire presso l' la suesposta rendita vitalizia a favore del Controparte_1 CP_3 ricorrente, ordinando il versamento della somma di € 42170,81 o altra ritenuta dovuta o di giustizia;
accertare dichiarare altresì la risarcibilità del danno da “ perdita di chance “, e per CP_ l'effetto condannare l e/o , anche in solido tra loro, al versamento a Controparte_1 favore del ricorrente della somma pari agli arretrati delle differenze di pensione non versati,
o nella maggiore o minor somma che l'ill.mo giudice adito vorrà equitativamente determinare”. In relazione a tali domande appare infondata l'eccezione di giudicato interno. La S.C. (si veda Cassazione civile sez. III, 26/01/2006, n.1691) ha infatti sottolineato che “la parte totalmente víttoriosa in appello (o nell'unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nell'ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione di giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso. Con riguardo alle domande o eccezioni espressamente non accolte dal giudice del merito, la parte vittoriosa in appello può proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale;
invece, per le domande o eccezioni non esaminate o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, giacché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di detta domanda o eccezione”. Nel caso di specie la pronuncia di questa Corte non aveva esaminato, in quanto assorbite dal rilievo della mancata maturazione della prescrizione, le domande risarcitorie del sopra riportate. CP_2
Deve invece trovare accoglimento la domanda di (impropriamente CP_1 qualificata dalla parte quale appello incidentale laddove piuttosto trattasi di domanda restitutoria proposta ex art. 389 c.p.c.) alla restituzione dei contributi dalla società versati all' in esecuzione della sentenza emessa all'esito del giudizio di secondo grado. Infatti CP_3 deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità dell'azione giudiziaria per omessa domanda amministrativa di rimborso contributi, presupposto imprescindibile dell'azione per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., 05.08.1994, n. 7269).
6 Le costanti affermazioni giurisprudenziali (si veda Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 dicembre 2021, n. 41571) secondo cui la previa presentazione della domanda amministrativa è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria (con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit) non appaiono infatti applicabili nel caso di specie, in cui l'obbligo dell' di restituzione sorge direttamente ed immediatamente dalla pronuncia rescindente CP_3 ai sensi dell'art. 389 c.p.c. Una volta acclarato (si veda Cass. sentenza n. 9863 del
18/09/1995) che il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della sentenza già costituente titolo delle attribuzioni venute meno definitivamente ed "ex tunc" per effetto della sentenza di cassazione deve escludersi che la domanda amministrativa all' volta a CP_3 tale restituzione determini il sorgere dell'obbligo restitutorio dell'Ente e quindi sia condizione di proponibilità della domanda giudiziale proposta ai sensi dell'art. 389 c.p.c.
Pertanto, in accoglimento della suddetta domanda della , l deve CP_1 CP_3 essere condannato alla restituzione dei contributi versati, il 6.6.2017, in favore del in CP_2 esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Roma oggetto di cassazione e pari ad € 8.090,42 (come da all. 5 del fascicolo ) per il periodo dal novembre 1993 al CP_1 settembre 1998. Deve essere altresì condannato l' ricorrente a restituire alla Pt_1 Pt_2
il differenziale contributivo versato all' fino al 31.12.2016 e successivamente a
[...] Pt_1 decorrere dal 01.11.2016, correlato alla condanna dell' al differenziale pensionistico di CP_3 cui alla predetta pronuncia nonché il differenziale versato, in data 16.02.2009, relativamente ai mesi di novembre e dicembre 1998, come da richiesta dell'Ente di cui Part all'all. 4 (si veda lettera datata 15.12.2008 pervenuta a il 23.12.2008 relativa al differenziale contributivo pari ad € 300,00). La complessiva somma da restituire ammonta pertanto ad € 8.390,42. Il chiedeva nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, in via CP_2 subordinata, in caso di declaratoria di avvenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva, “accertare la risarcibilità del danno ex art. 2116 2°c. cc, quantificato in € 42710,81 ex art. 13 L. 1338/62 oltre il danno pregresso, ovvero altra somma ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare al versamento a favore del ricorrente Controparte_1 delle somme sopraindicate”. In via ulteriormente subordinata chiedeva accertarsi il proprio diritto a vedersi costituita la rendita vitalizia pro futuro ex art. 13 L 1338/62, e per l'effetto condannarsi a costituire presso l' la suesposta rendita vitalizia a favore del Controparte_1 CP_3 ricorrente, ordinando il versamento della somma di € 42170,81 o altra ritenuta dovuta o di giustizia”.
Occorre premette che l'art. 2116 c.c. stabilisce quanto segue:
7 “Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative].
[II]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
L'art. 13 della legge del 12/08/1962 n. 1338 stabilisce invece che:
“Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all di costituire, nei Parte_1 casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
...
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente .
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all la costituzione della Parte_1 rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
Quanto al rapporto tra la richiesta risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. e quella in forma specifica ex art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338, come recentemente sottolineato dalla
S.C. (si veda Cass 1627 2025) “nell'ipotesi di mancato o irregolare versamento di contributi previdenziali ormai prescritti, l'ordinamento prevede due rimedi a tutela della prestazione pensionistica, e precisamente (cfr. anche Cass. S.U. n. 3678/2009):
– la richiesta rivolta all' , ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/62, di costituzione di CP_3
8 una rendita vitalizia a copertura della quota di pensione relativa al periodo risultato scoperto;
tale facoltà, peraltro, è riconosciuta sia al datore di lavoro (motu proprio o su sollecitazione del lavoratore) sia a quest'ultimo, il quale può sostituirsi al datore di lavoro, chiedendo direttamente all' il riscatto per la costituzione della rendita, qualora il datore CP_3 di lavoro non sia consenziente o reperibile;
trattandosi di un rimedio finalizzato alla ricostituzione della posizione contributiva la relativa azione può essere esperita, sempre a condizione che i contributi siano prescritti, anche in costanza di rapporto di lavoro e prima del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della prestazione pensionistica;
– l'azione di risarcimento del danno, ex art. 2116, 2° comma, c.c. da perdita totale o parziale della prestazione previdenziale;
l'esperibilità di tale azione risarcitoria è subordinata, invece, non solo all'intervenuta prescrizione del credito contributivo, ma anche alla contemporanea sussistenza degli ulteriori requisiti che concorrono al conseguimento della prestazione pensionistica, ossia il possesso dell'età pensionabile e la cessazione del rapporto di lavoro”. In sostanza in tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'articolo 2116 Cc per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (come nel caso di specie)- presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo. Nel caso in esame sussistono tutti i presupposti per l'esperibilità dell'azione risarcitoria ex art. 2116 secondo comma c.c.: il è titolare di CP_2 trattamento pensionistico dal gennaio 1999 e, per quanto detto, i contributi di cui si discute devono ritenersi prescritti. Peraltro il si è concretamente attivato, nel 2009, CP_2 esercitando la facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia ex articolo 13 CP_3 della legge n 1338 del 1962. La S.C. (si veda Cass. n. 14680 1999) ha sottolineato che in realtà le due fattispecie
(azione restitutoria avente ad oggetto la provvista per la costituzione della rendita vitalizia ed azione risarcitoria di un danno fatto pari alla riserva matematica) sembrano sovrapporsi, ma in realtà sono concettualmente ben distinte. In un caso il lavoratore chiede la restituzione in cifra (oltre accessori) di un preciso importo versato per eliminare una potenzialità di danno cagionato da un atto illecito del datore di lavoro;
nell'altro il lavoratore domanda il risarcimento di un danno che si sarebbe verificato se non avesse provveduto alla costituzione della rendita vitalizia e che viene indicato, in linea di prima approssimazione, come pari alla somma versata per la costituzione della rendita medesima. La differenza maggiormente apprezzabile in concreto tra la prospettiva restitutoria e quella risarcitoria è che in questa seconda evenienza il danno che si sarebbe verificato potrebbe essere inferiore alla riserva matematica o addirittura mancare del tutto, come nel caso in cui la posizione contributiva ricostruita con la riserva matematica risulti essere del tutto ininfluente al fine della quantificazione del trattamento pensionistico (per l'esistenza, ad es., di altra contribuzione ampiamente sufficiente allo scopo). Nella prima evenienza invece la
9 restituzione ha ad oggetto un importo determinato in cifra fissa: quello versato all a CP_3 titolo di riserva matematica. Nel caso di specie il tenore letterale delle conclusioni del ricorso ex art 414 c.p.c. del (“accertare dichiarare la risarcibilità del danno ex art. 2116 2°c. cc, quantificato CP_2 in € 42.710,81 ex art. 13 L. 1338/62 oltre il danno pregresso, ovvero altra somma ritenuta di giustizia”) inducono a ritenere che il riferimento all'art. 13 cit. sia limitato alla sola parametrazione del danno risarcibile. In ordine alla quantificazione del suddetto danno da omissione contributiva, come affermato da Cass. 2 novembre 1998 n. 10945, in caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere, la condanna al risarcimento del danno per il cui calcolo può farsi riferimento al criterio previsto dall'art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338, che quantifica il risarcimento in forma specifica, mediante costituzione di una rendita sostitutiva della perdita del trattamento per effetto all'omissione suddetta (in senso conforme già Cass. 12 maggio 1980 n. 3108). In conclusione, mentre la domanda principale di cui al ricorso originariamente proposto da deve essere rigettata, in accoglimento della domanda CP_2 subordinata la deve essere condannata al risarcimento del Controparte_1 danno da omissione contributiva quantificato in € 42.710,81. Stante l'accoglimento della domanda proposta in via di primo subordine, deve dichiararsi assorbito l'esame della domanda avente ad oggetto la condanna di Controparte_1
a costituire presso l' la rendita vitalizia ex art 13 L 1338/62.
[...] CP_3
Non meritevole di accoglimento è invece la domanda averte ad oggetto il risarcimento del danno da “ perdita di chance “ le uniche, generiche, allegazioni sul punto sono del seguente tenore: “Le omissioni contributive hanno generato un peggioramento sensibile del tenore di vita del ricorrente, il quale, programmando le proprie attività future sulla ferma scorta della certezza economica offerta illegittimamente, non ha potuto raggiungere uno stile di vita proporzionale a quanto sarebbe spettato laddove gli enti resistenti avessero versato quanto di diritto spettante”. Si consideri che nel caso di specie per effetto della mancata contribuzione, della prescrizione dei contributi non altrimenti riparata, e del verificarsi dell'evento protetto - la prestazione previdenziale pensionistica non è risultata integralmente non conseguibile, posto che il danno da mancata contribuzione è rappresentato dalla percezione di un importo ridotto di pensione rispetto a quello conseguibile se i contributi fossero stati integralmente versati da all' . Il avrebbe quindi dovuto specificare in quali concreti CP_1 CP_3 CP_2 termini tale riduzione abbia di fatto inciso, determinandone un “sensibile peggioramento”, sul proprio “tenore di vita”, di cui non fornisce alcun chiarimento, così riportandosi ad una mera clausola di stile, sostanzialmente invocando un inammissibile liquidazione di un
“danno in re ipsa”. Quanto alla richiesta, contenuta nella sola memoria di costituzione del nel CP_2 presente giudizio di rinvio, di liquidazione del danno, a far data dal primo giorno di pensione ovvero 01.01.1999, non considerato in sede di costituzione di rendita vitalizia, pari
10 ad € 191,67 mensili, per 13 mensilità annuali moltiplicate dall'anno 1999 sino alla sentenza, era onere della parte resistente dedurre la sussistenza di tale voce di danno sin dai primi atti introduttivi, depositati successivamente alla data di pensionamento (si veda ricorso ex art. 414 c.p.c depositato in data 11.5.2010). La complessità delle questioni trattate e la richiesta formullata dalle parti in sede di discussione inducono alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio, nei limiti del devoluto, rigetta la domanda principale di cui al ricorso originariamente proposto da;
CP_2
in accoglimento della domanda subordinata di condanna CP_2 [...] al risarcimento, in favore di , del danno da omissione CP_1 CP_2 contributiva liquidato in € 42.710,81;
rigetta per il resto l'originario ricorso ex art. 414 c.pc. di;
CP_2
in accoglimento dell'appello incidentale condanna l' alla restituzione a CP_3 della somma di € 8.390,42; Controparte_1 spese compensate.
Roma, 11.7.2025
La Consigliera est. La Presidente Beatrice Marrani Alessandra Trementozzi
11
All'udienza del 11.7.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1867 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE TRA
Parte_1
AVV. CIARELLI ANNA PAOLA AVV. LORENI LAURA
Ricorrente in riassunzione E
Controparte_1
AVV. PESSI ROBERTO AVV. SIGILLO' MA GIUSEPPE
AVV. RANALLI KATIA AVV. FABOZZI RAFFAELE Resistente in riassunzione
CP_2
AVV. DE CERBO MICHELE
Resistente in riassunzione
1 Oggetto: riassunzione a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.
16228/23 pubbl. l'8.6.2023; Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Latina conveniva in giudizio CP_2
l' e la per ottenere: a) la condanna dell' alla CP_3 CP_1 CP_1 CP_3 rideterminazione della pensione assicurativa relativamente ai contributi omessi da;
alla regolarizzazione della posizione assicurativa e al versamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, delle differenze non percepite a far data dal pensionamento sino all'effettivo soddisfo, oltre accessori di legge;
b) la condanna di e , CP_3 Controparte_1 anche in solido, al risarcimento del danno per perdita di chance e al versamento di una somma pari agli arretrati no versati;
c) in subordine, nell'ipotesi di declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva, la risarcibilità del danno ex art 2116, 2 comma, c.c., nella misura da accertarsi, oltre la somma di euro 42.710,81 ex art 13 della legge 1338/1962, con la condanna di o al Controparte_1 CP_3 versamento della somma pari agli arretrati delle differenze di pensione non versati;
d) in via ulteriormente subordinata, la risarcibilità del danno pregresso ex art 2116 cc e la condanna di al versamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1 sopra indicata;
la declaratoria del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62 con la conseguente condanna di a costituire presso l' Controparte_1 CP_3 la suesposta rendita, mediante il versamento della somma di euro 42.710,81. Si costituiva in giudizio l' che, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_3 sottolineava la intervenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva relativamente al periodo novembre 1993/ settembre 1998, atteso che il primo atto interruttivo posto in essere dal nei confronti dell è intervenuto in data CP_2 CP_3
21.10.2008 con la domanda (denuncia) di regolarizzazione contributiva. Si costituiva altresì tempestivamente in giudizio Controparte_1 chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso. Con la sentenza n. 3288/2011 del 17.11.2011 il Tribunale di Latina rigettava il ricorso presentato dal con compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti CP_2 costituite. A seguito di gravame proposto da la Corte d'Appello di Roma, CP_2 sezione lavoro, con sentenza n. 661/2017 depositata il 06.02.2017 accoglieva l'appello e, per l'effetto, condannava la al pagamento in favore dell' delle Controparte_1 CP_3 differenze contributive in relazione al periodo lavorativo dal 1.11.1993 al 31.12.1998 oltre sanzioni ed interessi;
condannava altresì l' al pagamento in favore CP_3 dell'appellante delle differenze pensionistiche per il periodo 1.1.1999 al 31.10.2016 per la somma pari ad € 36.873,19 oltre ulteriori differenza dal 01.11.2016 in poi, con
2 condanna dei convenuti in solido al rimborso delle spese di lite. Nello specifico la
Corte di appello ancorava il termine di decorrenza della prescrizione all'atto del passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il diritto alle differenze di retribuzione (id est: il diritto al risarcimento del danno in misura pari alle differenze retributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori) ossia alla data del 29.12.2006. Avverso tale decisione l proponeva ricorso per Cassazione. CP_3
La Suprema Corte adita, con ordinanza n. 16228/2023 pubblicata l'08.06.2023, accoglieva il primo motivo di ricorso proposto dall' , assorbito il secondo, cassava la Pt_1 sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. L' riassume la controversia ex art. 392 c.p.c. affinchè la Corte, in applicazione CP_3 del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, rigetti integralmente le domande del Chiede altresì la restituzione delle spese legali corrisposte per il grado d'appello CP_2
e la condanna al pagamento delle spese legali di tutti i gradi di giudizio. Si costituiscono con memoria di costituzione in data 29.2.2024 e CP_2 in data 12.3.2024. Controparte_1
L' evidenzia che la Corte di Cassazione, in riforma della sentenza resa CP_3 dalla Corte d'Appello di Roma, nel ritenere fondato il ricorso, ha affermato che, nel caso di specie, il dies a quo della prescrizione del credito per contributi non può essere individuato nella data di passaggio in giudicato della sentenza Corte d'Appello di Napoli n 6628/2005, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza cassata, bensì nella data di scadenza del pagamento dei contributi, sicchè la prescrizione del diritto ai contributi, quinquennale o decennale, in ragione del termine – caso per caso – applicabile, decorre dal giorno 21 del mese successivo a quello in cui matura il diritto alla retribuzione. Sostiene quindi l'Ente che, attesa la presentazione all' della domanda di CP_3 denuncia – accredito contributivo solo in data 21.10.2008, i contributi afferenti al periodo novembre 1993 / settembre 1998, alla data di presentazione della domanda amministrativa, risultava già prescritto. Aggiunge l' che una volta dichiarata la intervenuta prescrizione del CP_3 credito contributivo per il periodo sopra indicato, come logica conseguenza, andrà rigettata anche la ulteriore domanda avanzata dal ricorrente in primo grado di condanna dell' al pagamento della differenze pensionistiche maturate - a seguito dell'accredito CP_3 contributivo - per il periodo dal 01.01.1999 al 31.10.2016 per la somma pari ad € 36.873,19, così come quantificata nella sentenza n 661/2017 e delle ulteriori differenze dal 01.11.2016 in poi. Quanto alle altre domande proposte dal ricorrente in primo grado, intimato nel giudizio di legittimità, ma non costituito, secondo deve ritenersi intervenuto il CP_3 giudicato interno.
ripropone tutte le domande avanzate in primo e secondo grado e CP_2 in subordine, in caso di declaratoria di avvenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva, chiede di accertare la risarcibilità del danno ex art. 2116 2°c.
3 cc, quantificato in € 42710,81 ex art. 13 L. 1338/62 oltre al danno pregresso e per l'effetto di condannare al versamento delle somme di cui all'originario ricorso Controparte_1 introduttivo del giudizio di primo grado;
chiede inoltre di accertare la risarcibilità del danno da “ perdita di chance “ e per l'effetto condannare l' e/o , anche in CP_3 Controparte_1 solido tra loro, al versamento della somma pari agli arretrati delle differenze di pensione non versati, o nella maggiore o minor somma da determinarsi in via equitativa;
in via ulteriormente subordinata chiede di accertare la risarcibilità del danno pregresso ex art.116, II comma, c.c., nella misura da accertarsi e per l'effetto condannare Controparte_1 al versamento delle somme di cui all'originario ricorso introduttivo del giudizio di
[...] primo grado nonché di accertare il proprio diritto a vedersi costituita la rendita vitalizia ex art. 13, l. 1338/62, e per l'effetto condannare a costituire presso l' la Controparte_1 CP_3 suesposta rendita vitalizia, ordinando il versamento della somma di € 42170,81 o altra ritenuta dovuta o di giustizia;
accertare altresì la risarcibilità del danno da “ perdita di chance” e per l'effetto condannare l' e/o , anche in solido tra loro, al CP_3 Controparte_1 versamento della somma pari agli arretrati delle differenze di pensione non versati, o nella maggiore o minor somma da determinarsi anche in via equitativa;
con vittoria delle spese legali. si costituisce eccependo il giudicato interno in relazione alle Controparte_1 domande subordinate formulate dal in questa sede e non riproposte in sede di CP_2 legittimità. Pone l'accento sulla vincolatività del giudizio di riassunzione per cui individua l'oggetto della lite nel presente grado nella sola questione della individuazione del dies a quo di prescrizione della contribuzione, chiedendo a questa Corte chiarezza su tale dies a quo ove vi sia stata– come accaduto – incertezza sulla qualifica superiore in fase di accertamento giudiziale. Chiede altresì una pronuncia sulla durata della prescrizione se quinquennale o decennale sottolineando un errore di allegazione compiuto da nei CP_3 propri scritti, in cui la data della denuncia è indicata quale 21.10.1998 anziché, come corretto, 21.10.2008. Formula altresì appello incidentale condizionato per la restituzione del differenziale contributivo versato. L'originaria domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dal appare parzialmente fondata. CP_2
Occorre premettere che il presente giudizio di rinvio rappresenta una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. n. 15143/2021).
Preliminarmente è opportuno riportare il principio di diritto, cui questa Corte è chiamata a uniformarsi ex art. 384 c.p.c., sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con ord. n. 16228/23: “… l'omissione contributiva è configurabile nel momento in cui si verifica il mancato pagamento dei contributi, sulla retribuzione dovuta, ancorchè non
4 esattamente corrisposta, entro la scadenza di legge, il dies a quo della prescrizione del credito ai contributi, quinquennale o decennale, in ragione del termine – caso per caso – applicabile, decorre, dunque, dal giorno 21 del mese successivo a quello in cui matura il diritto alla retribuzione”. Si rammenta che questa Corte di appello aveva individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione nella data del 29.12.2006, momento del passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del diritto alle differenze di retribuzione conseguenti al riconoscimento di mansioni superiori e ne aveva tratto la conclusione dell'accoglimento della domanda principale del risultando il termine di prescrizione tempestivamente CP_2 interrotto dalle richieste del 21.10.2008 e del 4.11.2009. La S.C. ha invece statuito che la Corte avrebbe dovuto fissare il dies a quo di decorrenza della prescrizione nel momento in cui il credito contributivo era divenuto esigibile e, quindi, nel ventunesimo giorno del mese successivo a quello cui i contributi si riferivano, in base all'art. 1 del DM 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell'art. 1 del DL nr. 463 del 1983. In ordine alla durata del termine di prescrizione, questa Corte ritiene sussistente, nel caso di specie, una durata quinquennale e non decennale della prescrizione, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure. Infatti, per uniforme giurisprudenza di legittimità (si veda per Cass. S.U. 15296/2014) per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335 che ha ridotto il termine prescrizionale da 10 a 5 anni e per i quali a tale data non si è ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione puo' operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dall'art. 3 comma 9 L 335/95 sia intervenuta nel corso del quinquennio dalla loro scadenza. Nel caso di specie, posto che la denuncia di regolarizzazione interveniva solo in data 21.10.2008 e non vi è prova, per i contributi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 335 del 1995, di validi atti di denuncia entro il quinquennio dalla scadenza dei suddetti contributi, anche per tali contributi (oltre che per quelli dal 1995 al 1998 per il quale il termine di prescrizione è pacificamente quinquennale di cui all'art. 3 della l. n. 335/1995) deve dirsi maturata l'eccepita prescrizione (ex art. 41 della l. n. 153/1969 in luogo di quello quinquennale di cui all'art. 3 della l. n. 335/1995), con conseguente rigetto della domanda principale formulata nell'originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Unitamente alla memoria di costituzione nel presente giudizio di rinvio il CP_2 reitera le domande già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado chiedendo, in via subordinata (per l'ipotesi di declaratoria di avvenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva) “accertare dichiarare la risarcibilità del danno ex art. 2116 2°c. cc, quantificato in € 42.710,81 ex art. 13 l. 1338/62 oltre il danno pregresso, ovvero altra somma ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare al Controparte_1 versamento a favore del ricorrente delle somme sopraindicate;
5 accertare dichiarare altresì la risarcibilità del danno da “ perdita di chance “, e per l'effetto condannare l' e/o , anche in solido tra loro, al versamento a CP_3 Controparte_1 favore del ricorrente della somma pari agli arretrati delle differenze di pensione non versati,
o nella maggiore o minor somma che l'ill.mo giudice adito vorrà equitativamente determinare”: Chiedeva altresì in via ulteriormente subordinata “accertare dichiarare la risarcibilità del danno pregresso ex art. 2116 2°c. cc, nella misura che verrà accertata e/o ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare al versamento a favore del Controparte_1 ricorrente della somma sopraindicata;
accertare dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi costituita la rendita vitalizia pro futuro ex art. 13 l 1338/62, e per l'effetto condannare a costituire presso l' la suesposta rendita vitalizia a favore del Controparte_1 CP_3 ricorrente, ordinando il versamento della somma di € 42170,81 o altra ritenuta dovuta o di giustizia;
accertare dichiarare altresì la risarcibilità del danno da “ perdita di chance “, e per CP_ l'effetto condannare l e/o , anche in solido tra loro, al versamento a Controparte_1 favore del ricorrente della somma pari agli arretrati delle differenze di pensione non versati,
o nella maggiore o minor somma che l'ill.mo giudice adito vorrà equitativamente determinare”. In relazione a tali domande appare infondata l'eccezione di giudicato interno. La S.C. (si veda Cassazione civile sez. III, 26/01/2006, n.1691) ha infatti sottolineato che “la parte totalmente víttoriosa in appello (o nell'unico grado di merito) è legittimata a proporre ricorso incidentale solo nell'ipotesi in cui intenda riproporre in cassazione l'eccezione di giudicato interno, mentre in tutti gli altri casi è priva di interesse processuale al ricorso. Con riguardo alle domande o eccezioni espressamente non accolte dal giudice del merito, la parte vittoriosa in appello può proporre ricorso incidentale condizionato all'accoglimento, almeno parziale, del ricorso principale;
invece, per le domande o eccezioni non esaminate o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, giacché l'eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di detta domanda o eccezione”. Nel caso di specie la pronuncia di questa Corte non aveva esaminato, in quanto assorbite dal rilievo della mancata maturazione della prescrizione, le domande risarcitorie del sopra riportate. CP_2
Deve invece trovare accoglimento la domanda di (impropriamente CP_1 qualificata dalla parte quale appello incidentale laddove piuttosto trattasi di domanda restitutoria proposta ex art. 389 c.p.c.) alla restituzione dei contributi dalla società versati all' in esecuzione della sentenza emessa all'esito del giudizio di secondo grado. Infatti CP_3 deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità dell'azione giudiziaria per omessa domanda amministrativa di rimborso contributi, presupposto imprescindibile dell'azione per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU., 05.08.1994, n. 7269).
6 Le costanti affermazioni giurisprudenziali (si veda Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 dicembre 2021, n. 41571) secondo cui la previa presentazione della domanda amministrativa è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria (con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all'ente previdenziale trova appunto il suo incipit) non appaiono infatti applicabili nel caso di specie, in cui l'obbligo dell' di restituzione sorge direttamente ed immediatamente dalla pronuncia rescindente CP_3 ai sensi dell'art. 389 c.p.c. Una volta acclarato (si veda Cass. sentenza n. 9863 del
18/09/1995) che il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della sentenza già costituente titolo delle attribuzioni venute meno definitivamente ed "ex tunc" per effetto della sentenza di cassazione deve escludersi che la domanda amministrativa all' volta a CP_3 tale restituzione determini il sorgere dell'obbligo restitutorio dell'Ente e quindi sia condizione di proponibilità della domanda giudiziale proposta ai sensi dell'art. 389 c.p.c.
Pertanto, in accoglimento della suddetta domanda della , l deve CP_1 CP_3 essere condannato alla restituzione dei contributi versati, il 6.6.2017, in favore del in CP_2 esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Roma oggetto di cassazione e pari ad € 8.090,42 (come da all. 5 del fascicolo ) per il periodo dal novembre 1993 al CP_1 settembre 1998. Deve essere altresì condannato l' ricorrente a restituire alla Pt_1 Pt_2
il differenziale contributivo versato all' fino al 31.12.2016 e successivamente a
[...] Pt_1 decorrere dal 01.11.2016, correlato alla condanna dell' al differenziale pensionistico di CP_3 cui alla predetta pronuncia nonché il differenziale versato, in data 16.02.2009, relativamente ai mesi di novembre e dicembre 1998, come da richiesta dell'Ente di cui Part all'all. 4 (si veda lettera datata 15.12.2008 pervenuta a il 23.12.2008 relativa al differenziale contributivo pari ad € 300,00). La complessiva somma da restituire ammonta pertanto ad € 8.390,42. Il chiedeva nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, in via CP_2 subordinata, in caso di declaratoria di avvenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva, “accertare la risarcibilità del danno ex art. 2116 2°c. cc, quantificato in € 42710,81 ex art. 13 L. 1338/62 oltre il danno pregresso, ovvero altra somma ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare al versamento a favore del ricorrente Controparte_1 delle somme sopraindicate”. In via ulteriormente subordinata chiedeva accertarsi il proprio diritto a vedersi costituita la rendita vitalizia pro futuro ex art. 13 L 1338/62, e per l'effetto condannarsi a costituire presso l' la suesposta rendita vitalizia a favore del Controparte_1 CP_3 ricorrente, ordinando il versamento della somma di € 42170,81 o altra ritenuta dovuta o di giustizia”.
Occorre premette che l'art. 2116 c.c. stabilisce quanto segue:
7 “Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative].
[II]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
L'art. 13 della legge del 12/08/1962 n. 1338 stabilisce invece che:
“Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all di costituire, nei Parte_1 casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
...
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente .
Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all la costituzione della Parte_1 rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
Quanto al rapporto tra la richiesta risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. e quella in forma specifica ex art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338, come recentemente sottolineato dalla
S.C. (si veda Cass 1627 2025) “nell'ipotesi di mancato o irregolare versamento di contributi previdenziali ormai prescritti, l'ordinamento prevede due rimedi a tutela della prestazione pensionistica, e precisamente (cfr. anche Cass. S.U. n. 3678/2009):
– la richiesta rivolta all' , ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/62, di costituzione di CP_3
8 una rendita vitalizia a copertura della quota di pensione relativa al periodo risultato scoperto;
tale facoltà, peraltro, è riconosciuta sia al datore di lavoro (motu proprio o su sollecitazione del lavoratore) sia a quest'ultimo, il quale può sostituirsi al datore di lavoro, chiedendo direttamente all' il riscatto per la costituzione della rendita, qualora il datore CP_3 di lavoro non sia consenziente o reperibile;
trattandosi di un rimedio finalizzato alla ricostituzione della posizione contributiva la relativa azione può essere esperita, sempre a condizione che i contributi siano prescritti, anche in costanza di rapporto di lavoro e prima del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della prestazione pensionistica;
– l'azione di risarcimento del danno, ex art. 2116, 2° comma, c.c. da perdita totale o parziale della prestazione previdenziale;
l'esperibilità di tale azione risarcitoria è subordinata, invece, non solo all'intervenuta prescrizione del credito contributivo, ma anche alla contemporanea sussistenza degli ulteriori requisiti che concorrono al conseguimento della prestazione pensionistica, ossia il possesso dell'età pensionabile e la cessazione del rapporto di lavoro”. In sostanza in tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'articolo 2116 Cc per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (come nel caso di specie)- presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo. Nel caso in esame sussistono tutti i presupposti per l'esperibilità dell'azione risarcitoria ex art. 2116 secondo comma c.c.: il è titolare di CP_2 trattamento pensionistico dal gennaio 1999 e, per quanto detto, i contributi di cui si discute devono ritenersi prescritti. Peraltro il si è concretamente attivato, nel 2009, CP_2 esercitando la facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia ex articolo 13 CP_3 della legge n 1338 del 1962. La S.C. (si veda Cass. n. 14680 1999) ha sottolineato che in realtà le due fattispecie
(azione restitutoria avente ad oggetto la provvista per la costituzione della rendita vitalizia ed azione risarcitoria di un danno fatto pari alla riserva matematica) sembrano sovrapporsi, ma in realtà sono concettualmente ben distinte. In un caso il lavoratore chiede la restituzione in cifra (oltre accessori) di un preciso importo versato per eliminare una potenzialità di danno cagionato da un atto illecito del datore di lavoro;
nell'altro il lavoratore domanda il risarcimento di un danno che si sarebbe verificato se non avesse provveduto alla costituzione della rendita vitalizia e che viene indicato, in linea di prima approssimazione, come pari alla somma versata per la costituzione della rendita medesima. La differenza maggiormente apprezzabile in concreto tra la prospettiva restitutoria e quella risarcitoria è che in questa seconda evenienza il danno che si sarebbe verificato potrebbe essere inferiore alla riserva matematica o addirittura mancare del tutto, come nel caso in cui la posizione contributiva ricostruita con la riserva matematica risulti essere del tutto ininfluente al fine della quantificazione del trattamento pensionistico (per l'esistenza, ad es., di altra contribuzione ampiamente sufficiente allo scopo). Nella prima evenienza invece la
9 restituzione ha ad oggetto un importo determinato in cifra fissa: quello versato all a CP_3 titolo di riserva matematica. Nel caso di specie il tenore letterale delle conclusioni del ricorso ex art 414 c.p.c. del (“accertare dichiarare la risarcibilità del danno ex art. 2116 2°c. cc, quantificato CP_2 in € 42.710,81 ex art. 13 L. 1338/62 oltre il danno pregresso, ovvero altra somma ritenuta di giustizia”) inducono a ritenere che il riferimento all'art. 13 cit. sia limitato alla sola parametrazione del danno risarcibile. In ordine alla quantificazione del suddetto danno da omissione contributiva, come affermato da Cass. 2 novembre 1998 n. 10945, in caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere, la condanna al risarcimento del danno per il cui calcolo può farsi riferimento al criterio previsto dall'art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338, che quantifica il risarcimento in forma specifica, mediante costituzione di una rendita sostitutiva della perdita del trattamento per effetto all'omissione suddetta (in senso conforme già Cass. 12 maggio 1980 n. 3108). In conclusione, mentre la domanda principale di cui al ricorso originariamente proposto da deve essere rigettata, in accoglimento della domanda CP_2 subordinata la deve essere condannata al risarcimento del Controparte_1 danno da omissione contributiva quantificato in € 42.710,81. Stante l'accoglimento della domanda proposta in via di primo subordine, deve dichiararsi assorbito l'esame della domanda avente ad oggetto la condanna di Controparte_1
a costituire presso l' la rendita vitalizia ex art 13 L 1338/62.
[...] CP_3
Non meritevole di accoglimento è invece la domanda averte ad oggetto il risarcimento del danno da “ perdita di chance “ le uniche, generiche, allegazioni sul punto sono del seguente tenore: “Le omissioni contributive hanno generato un peggioramento sensibile del tenore di vita del ricorrente, il quale, programmando le proprie attività future sulla ferma scorta della certezza economica offerta illegittimamente, non ha potuto raggiungere uno stile di vita proporzionale a quanto sarebbe spettato laddove gli enti resistenti avessero versato quanto di diritto spettante”. Si consideri che nel caso di specie per effetto della mancata contribuzione, della prescrizione dei contributi non altrimenti riparata, e del verificarsi dell'evento protetto - la prestazione previdenziale pensionistica non è risultata integralmente non conseguibile, posto che il danno da mancata contribuzione è rappresentato dalla percezione di un importo ridotto di pensione rispetto a quello conseguibile se i contributi fossero stati integralmente versati da all' . Il avrebbe quindi dovuto specificare in quali concreti CP_1 CP_3 CP_2 termini tale riduzione abbia di fatto inciso, determinandone un “sensibile peggioramento”, sul proprio “tenore di vita”, di cui non fornisce alcun chiarimento, così riportandosi ad una mera clausola di stile, sostanzialmente invocando un inammissibile liquidazione di un
“danno in re ipsa”. Quanto alla richiesta, contenuta nella sola memoria di costituzione del nel CP_2 presente giudizio di rinvio, di liquidazione del danno, a far data dal primo giorno di pensione ovvero 01.01.1999, non considerato in sede di costituzione di rendita vitalizia, pari
10 ad € 191,67 mensili, per 13 mensilità annuali moltiplicate dall'anno 1999 sino alla sentenza, era onere della parte resistente dedurre la sussistenza di tale voce di danno sin dai primi atti introduttivi, depositati successivamente alla data di pensionamento (si veda ricorso ex art. 414 c.p.c depositato in data 11.5.2010). La complessità delle questioni trattate e la richiesta formullata dalle parti in sede di discussione inducono alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio, nei limiti del devoluto, rigetta la domanda principale di cui al ricorso originariamente proposto da;
CP_2
in accoglimento della domanda subordinata di condanna CP_2 [...] al risarcimento, in favore di , del danno da omissione CP_1 CP_2 contributiva liquidato in € 42.710,81;
rigetta per il resto l'originario ricorso ex art. 414 c.pc. di;
CP_2
in accoglimento dell'appello incidentale condanna l' alla restituzione a CP_3 della somma di € 8.390,42; Controparte_1 spese compensate.
Roma, 11.7.2025
La Consigliera est. La Presidente Beatrice Marrani Alessandra Trementozzi
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