Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
1
N.R.G. 2901/ 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica nella persona del g.o.p. Emanuela Maggiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 2901/2021 tra
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.09.1947 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Paolo Di Matteo del foro di Brescia – parte attrice e
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1
P. VA , con sede in Salò (BS), via dei Colli 18, con in CP_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giorgio Segnana del foro di Milano - parte convenuta - conclusioni delle parti
- per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nell'evento dannoso subito
[...] dall'attrice e, per l'effetto, condannarla, al risarcimento di tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'odierna attrice, signora per Parte_1 complessivi € 11.994,50, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia. In via subordinata
e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, nell'evento Controparte_1 dannoso subito dall'attrice , per l'effetto, condannarla, al risarcimento Parte_1 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'odierna attrice, per
complessivi € 11.994,50, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia. In ogni caso: -
Condannare la convenuta al rimborso in favore dell'attrice Controparte_1 [...] delle spese sostenute per la C.T.U. del Dottor Maurizio Golia per € 976,00 e Pt_1 delle spese di C.T.P. per € 488,00. - Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre VA, cpa e spese generali come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: per tuziorismo difensivo si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse dedotte nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. ed in particolare:
-che il Giudice Istruttore voglia disporre l'esibizione a carico della controparte nonché
a carico del (BS), con sede a Desenzano del Garda Controparte_3
(BS), in via G. Carducci n. 4, pec esenzano.brescia.it, del Email_1 CP_3 contratto di appalto n. 10211 del 25.01.2018, stipulato tra e il Controparte_1
Comune di Desenzano del Garda (BS), avente ad oggetto l'area ove si è verificato
l'evento dannoso per cui è causa;
- nella richiesta di ammissione della prova per testi, indicati nei signori Agente di Polizia Locale e i Sig.ri Testimone_1 Tes_2
, , , sui seguenti capitoli di
[...] Parte_2 Testimone_3 CP_4 prova non ammessi:
7- Vero che la buca di cui al capitolo 1 non era visibile;
12- Vero che il predetto manufatto aveva un peso pari a circa 5 chilogrammi;
13- Vero che il predetto manufatto poteva facilmente essere spostato senza compiere sforzi da qualsiasi persona in quanto era vuoto;
Si produce: - nota spese del Dottor Per_1 per l'assistenza quale C.T.P.
[...]
- per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito accogliere, contrariis reiectis, le seguenti
CONCLUSIONI Nel merito - rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti dell'esponente convenuta in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa in atti di causa. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I – Con atto di citazione notificato il 02.03.2021, la sig.ra a sostegno Parte_1 della domanda sopra trascritta ha esposto quanto segue
⎯ Il giorno 16 maggio 2018, alle ore 16.25 circa, stava camminando accompagnata dal marito, signor , in Viale F. Agello, a Desenzano del Parte_2
Garda (BS), quando, improvvisamente, in prossimità del parcheggio dell'attività
“Real Games” e del palo dell'illuminazione numero 1843, cadeva rovinosamente con 3
la propria gamba destra all'interno di una profonda buca stradale situata sul marciapiede, avente un diametro di circa 40 centimetri ed una profondità di circa
1,50 metri;
⎯ il fatto veniva verbalizzato dall'Agente del Corpo di Polizia Locale di
Desenzano intervenuto sul luogo del sinistro, signor;
Testimone_1
⎯ tale insidia non era non era in alcun modo segnalata e/o delimitata
⎯ sul luogo del sinistro, oltre al marito signor , erano presenti i Parte_2 sigg. , il signor e il signor che Parte_3 Testimone_2 Testimone_3 avendo assistito alla caduta le prestavano soccorso;
⎯ tale situazione di grave pericolo - in una zona centrale della città, ad alto flusso di persone, - non era visibile, né tantomeno segnalata e la zona in oggetto non era stata per nulla delimitata;
⎯ a causa della caduta, l'odierna attrice subiva lesioni personali per le quali veniva trasportata con urgenza dal marito e dal signor Parte_2 [...]
al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Desenzano del Garda, ove veniva Tes_3 sottoposta ai primi accertamenti clinico-diagnostici;
⎯ il P.S. dell'Ospedale di Desenzano accertava “trauma dell'anca dx e del ginocchio dx” e la presenza di “contusioni multiple”
⎯ a causa del persistere della sintomatologia dolorosa all'anca destra, ginocchio destro e gomito destro, in data 18.05.2018 si sottoponeva a visita e la dott.ssa
, Medico Chirurgo, certificava la presenza di “ ematoma gluteo dx e Per_2 coscia dx e dolorabilità al gomito dx” e prescriveva “terapia necessaria all'assorbimento dell'ematoma e al controllo del dolore nonchè ulteriori sette giorni di riposo s.c.”;
⎯ in data 25.05.2018 si recava a visita di controllo presso lo Studio medico del
Dottor Persona_3 Controparte_5
, il quale certificava “gomito Dx leggermente tumefatto, dolore alla
[...] pressione in corrispondenza dell'inserzione dei muscoli epitrocleari (…) Colonna lombare rigida, contrattura dei paravertebrali, dolore alla pressione e alla mobilizzazione in sede glutea Dx dove si apprezza grossolano ematoma, parzialmente organizzato. Dolore alla pressione anche in sede trocanterica Dx.” e prescriveva ciclo di terapia fisica (ultrasuoni e massaggi regione glutea Dx e laserterapia in sede epitreocleare Dx) con prognosi di guarigione di 30 giorni s.c. 4
⎯ al successivo controllo presso lo Studio del Dottor in data Per_3
25.06.2018, il quadro clinico veniva considerato stabilizzato con postumi da valutarsi in sede medico legale;
⎯ il giorno 12.12.2018 la signora si sottoponeva ad ecografia muscolo Pt_1 tendinea alla spalla destra presso il Poliambulatorio Specialistico Villa Salute di
Manerbio (BS) dalla quale emergeva “tendine del sovraspinato focalmente assottigliato al III medio con probabile piccola lesione focale perforante in esiti di recente trauma, tendinopatia di grado moderato del sottospinato e del sottoscapolare, tenosinovite del capo lungo del bicipite con modesti segni di tendinosi, borsite subacromiale e conglitto subacromiale nelle manovre dinamiche” ;
⎯ in data 07.01.2019, il Dottor Medico Chirurgo Specialista Persona_4 in Ortopedia, all'esito della visita, consigliava RKT e eventuale intervento di riparazione delle lesioni tendinee;
⎯ il 29.12.2019 il medico legale, accertava postumi invalidanti permanenti in misura del 5%;
⎯ che la incaricata della gestione del sinistro da parte del Controparte_6
Comune di Desenzano del Garda comunicava che la responsabilità risultava in capo alla quale custode del cantiere ove si trovava la buca in Controparte_7 questione;
⎯ il 30.05.2019 rifiutava l'offerta risarcitoria di euro 2.000,00 formulata dalla la Compagnia Gruppo ITAS – RGC, quale Compagnia assicuratrice di
[...]
CP_1
⎯ il 22.01.2021 il Comune di Desenzano del Garda trasmetteva relazione tecnica del Settore Opere e Lavori Pubblici, da cui si evinceva che la Controparte_1 era la appaltatrice dei lavori in corso al momento del sinistro, e custode del cantiere in base all'art. 55 del capitolato speciale del contratto d'appalto contratto di appalto almeno dal 22.02.2018 al 29.06.2018;
*
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 maggio 2021 si è costituita la contestando la prospettazione di parte attrice, Controparte_1 eccependo l'insussistenza di validi elementi probatori e deducendo: 5
⎯ effettivamente, aveva ricevuto incarico dal di Desenzano di CP_3 effettuare taluni interventi in loco, che avevano comportato la manomissione del suolo pubblico del marciapiede in parola, come da determina comunale allegata;
⎯ purtuttavia, vi era stato un diligente adempimento delle sue prestazioni, garantendo la sicurezza dell'area sede degli interventi affidatile;
⎯ nella nota di servizio della Polizia locale del 21.5.2018 era riportato che il sig..
aveva confermato che quel pomeriggio il foro in parola, su cui si Testimone_2 dovevano svolgere gli interventi di posa di un palo dell'illuminazione pubblica, era debitamente stato messo in sicurezza da un c.d. “new jersey”, che lo copriva completamente;
⎯ che detto “new jersey” poco prima dell'arrivo della sig.ra era stato Pt_1 rimosso da ignoti per sedercisi sopra ed assistere alla “Mille Miglia”, e non più riposizionato nella posizione originaria a copertura del foro;
⎯ che non le si poteva imputare la condotta imprevista, imprevedibile e incontrollabile da parte di terzi soggetti che avevano rimosso la struttura a copertura del foro, il che aveva dato luogo ad un caso fortuito;
⎯ che il che non poteva dirsi estraneo ai fatti e limitarsi, Controparte_3
a scaricare ogni responsabilità solo sul suo fornitore del servizio, trattandosi di area di sua pertinenza aperta al pubblico;
*********
II – Con ordinanza 09.11.2021 il Giudice ha autorizzato le parti a depositare memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.e con successivo provvedimento 11.01.2023 ha delegato la sottoscritta per l'ulteriore trattazione e decisione finale.
Esaurita l'istruttoria mediante escussione di testimoniale e l'acquisizione die rilievi fotografici effettuati dalla Polizia locale testimoniale, all'udienza del
20.03.2024 è stato conferito l'incarico al c.t.u. medico legale.
l'elaborato peritale è stato depositato il 22.07.2024.
Precisate le conclusioni all'udienza del 05.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione previo scambio di comparse conclusionali e repliche.
III – La signora ha chiesto il risarcimento del danno derivatole a Parte_1 seguito di una caduta avvenuta nel Comune di Desenzano del Garda il 16 maggio
2018, alle ore 16.25, a causa di una buca avente un diametro di circa 40 centimetri ed una profondità di circa 1,50 metri, collocata sul marciapiede di viale Agello, 6
interessato da lavori che il predetto Comune appaltato alla Controparte_1 dal 22.02.2018 al 29.06.2018.
Sono stati allegati in atti, oltre alla relativa nota del tecnico comunale, anche lo stralcio del contratto di appalto, art. 55 ove si legge tra l'altro “ è a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante … “ . ( doc. 23 fasc. parte attrice).
Parte convenuta nel costituirsi ha riconosciuto di aver ricevuto l'incarico di effettuare taluni interventi in loco che hanno comportato la manomissione del suolo pubblico del marciapiede in parola ed ha prodotto la determinazione comunale del 22.11.2017 avente ad oggetto “assegnazione definitiva via padre
di Francia e tratto di via Agello con realizzazione di pista ciclopedonale CUP Per_5
I17H17000760004CIG 7227319c4d- “ ( doc. 2 fasc. parte CP_7 Controparte_1 convenuta).
Tuttavia, ha eccepito di aver diligentemente adempiuto alle proprie prestazioni, avendo collocato dei c.d. new jersey che sarebbero stati rimossi da terzi intenti ad assistere alla pubblica manifestazione Millemiglia tenutasi in loco il giorno stesso del sinistro.
Deve quindi ritenersi pacifica la circostanza che la buca sia stata realizzata dalla convenuta nel corso dei suddetti lavori.
Di conseguenza, la deve essere qualificata quale custode e, Controparte_1 diversamente da quanto sostenuto dalla stessa, l'attrice non era tenuta ad estendere la domanda anche nei confronti del stante la solidarietà ex art. CP_3
2055 c. 1 cod. civ.
Preliminarmente va ricordato che art. 2051 cod. civ. dispone “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito ”.
La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. 30.06.2022 n. 20943; v. anche Cass.
31.03.2025 n. 8450 e le sentenze ivi richiamate) ha chiarito che:
“a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della 7
prima". b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche
o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”
Passando all'esame del merito della presente controversia, l'istruttoria espletata consente di ritenere provato il fatto storico prospettato dall'attrice.
La riconducibilità delle lamentate lesioni alla caduta sopra descritta, può trarsi dalle dichiarazioni rese da tutti i testimoni.
- Il teste ( ud. 14.04.2023) ha dichiarato :“ero presente quando Testimone_2
la signora è caduta. Ho visto che camminava e che è caduta nel fosso, ero lì Pt_1
e l'ho tirata su “confermo che la signora stava camminando, mi ricordo Parte_1 di un'altra signora accanto che guardava, quando, in prossimità del palo 8
dell'illuminazione, è caduta all'interno di una buca stradale situata sul marciapiede.
Non ricordo la data. Era un giorno che c'erano le mille miglia, alle ore 16.25 circa.
Non ricordo le dimensioni del buco. ADR “ io stavo filmando le mille miglia ho visto che la signora stava camminando e che è caduta in una buca, l'ho vista cadere e l'ho raccolta.” ADR “ L'ho vista solo cadere e non l'ho vista nel momento in cui ha messo la gamba nel buco. Quando l'ho soccorsa l'ho tirata su non ricordo se avesse messo il piede nel buco” . CAP. 2) sono esibite le foto allegate sub doc. 2 di parte attrice ed il teste risponde confermo che le foto raffigurano il luogo ove si è verificato il sinistro”
- la teste ha riferito “ CAP. 1) confermo che la signora CP_4 [...]
durante la manifestazione delle mille miglia a maggio, non ricordo la data, Pt_1 stava camminando accompagnata dal marito, signor in Viale Parte_2
Francesco Agello a Desenzano del Garda quando, in prossimità di un palo dell'illuminazione è caduta con la propria gamba destra all'interno di una buca stradale situata sul marciapiede. Io mi trovavo a fianco dell' 'attrice, stavamo camminando e ad un certo punto non l'ho più vista, ho visto con una gamba Pt_1 fuori e l'altra gamba non l'ho vista. Quando è arrivato un signore ad aiutarla mi sono accorta che era caduta dentro una buca Un signore l'ha tirata fuori prendendola da dietro da sotto le braccia. viene esibita la foto n. 1 oggi acquisita e la teste risponde
“ riconosco la buca ove l'attrice è caduta “ .
- Il teste (ud. 19.10.2023): “io non ho assistito alla dinamica Testimone_3 del fatto, ero lì ma la signora era dietro di me ero accanto al marito e anche Pt_1 mia moglie era vicina a noi, eravamo lì che guardavamo le macchine CP_4 che passavano. mia moglie si è girata e l'ha vista per terra. c'era un signore che era venuto dall'altra parte della strada che la stava tirando su, quando ci siamo girati abbiamo visto la sig.ra he aveva un gamba dentro la buca ed una fuori. ADR Pt_1
“ noi non eravamo passati davanti alla buca, stavamo guardando dal marciapiede le macchine che passavano , la signora è andata dietro di noi postandosi Pt_1 verso la sinistra quel tanto che è capitata sulla buca, se ci fossimo passata davanti
l'avremmo vista prima. io ho visto la sig.ra dopo la caduta con la gamba Pt_1 destra dentro la buca e la gamba sinistra fuori aveva la faccia verso di noi”.
Non vi è dubbio, quindi, che l'attrice è rovinata a terra poiché è inciampata in una buca presente sul marciapiede e che a causa di tale evento ha riportato delle lesioni. 9
Pertanto, in applicazione dei consolidati principi in tema di causalità civile quali “ il più probabile che non “ e di “ preponderanza dell'evidenza “ ( v. Cass.
26.04.2023 n. 10978, Cass. 30.06.2021 n. 18584) deve ritenersi adempiuto l'onere gravante in capo all'attrice di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Diversamente da quanto eccepito dalla deve escludersi Controparte_1 che l'avvenuta rimozione da parte di terzi dei new jersey posti a copertura della buca abbia potuto integrare il caso fortuito.
Nel verbale della polizia locale i atti ( doc. 1 parte attrice) sono riportate le seguenti informazioni acquisite dall'agente accertatore, sig. , Testimone_1 da parte di persona presente al momento del sinistro sig. : “ prima Testimone_2 della caduta, sopra la buca stradale era collocato un new jersey di colore bianco che successivamente era stato spostato da alcune persone per sedersi sopra allo stesso al fine di assistere al transito dei veicoli della manifestazione “ Millemiglia” su viale
F. Agello., Le stesse persone poi, si allontanavano senza ricollocare il new jersey nella posizione originaria e pertanto al momento della caduta della signora Pt_1 la buca stradale risultava essere priva di segnaletica ovvero di delimitazione “
[...]
Detto agente di Polizia locale aveva poi riscontrato che: “ il new jersey risultava essere vuoto al suo interno e risultava essere posizionato ad una distanza di circa 2-
3 metri dalla buca stradale”.
Il sig. escusso all'udienza del ud. 14 aprile 2023 ha anche riferito : “ CAP. Tes_1
3) al momento del mio intervento la buca che ho descritto e che è raffigurata nella foto n. 1 non era delimitata, infatti ho fatto intervenire gli operai comunali per la messa in sicurezza dell'area interessata;
CAP. 4) posso dire riferendomi alla foto oggi acquisita n. 3 non c'erano segnali di pericolo;
”
Il medesimo testimone ha pure dichiarato : “ CAP. 9) confermo la presenza del new jersey come nella foto n. 2 oggi acquisita, Nella pag. 2 del verbale scrivo che era vuoto al suo interno e quindi confermo che si poteva spostare facilmente, poiché l'ho smosso…. CAP. 11-CAP. 12 ) CAP.13) posso dire che il new jersey era di plastica molto simile a quello raffigurato nel doc. 24 di parte attrice che mi viene esibito e che si poteva spostare agevolmente, non so quanto pesasse;
“ v. teste “ ho visto Tes_3 un new jersey di plastica distante dalla buca sembrava abbandonato, non segnalava nulla, non ricordo esattamente come era fatto, non abbiamo provato a spostarlo perché non era nostro interesse andare a verificarne la stabilità. Non era 10
messo in posizione tale da segnalare un pericolo…. Non ho visto addetti di sorveglianza alla buca “.
Pur prescindendosi dal rilievo che il sig. nel presente giudizio alla Tes_2 lettura del citato verbale ha poi detto “ho parlato con i vigili ma non confermo detta dichiarazione poiché non ricordo la circostanza ivi riportata, non ricordo che vi fosse il new jersey sul luogo del sinistro e che fosse stato spostato da terzi “, si osserva che le deposizioni sopra riportate dimostrano che il new jersey apposto dalla convenuta era maneggevole, agevolmente asportabile e come tale esposto al concreto rischio che potesse essere rimosso, come poi di fatto è avvenuto.
In conclusione, la circostanza che alcune persone lo abbiano spostato e utilizzato come sedile non può essere ritenuta inevitabile, né tanto meno imprevedibile, non assurge a caso fortuito interruttivo del nesso causale.
Peraltro, la giurisprudenza è chiara nel ritenere ( v. sentenza supra sub c) che le modifiche improvvise della struttura della cosa diventano nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode è chiamato a rispondere.
Dovendo poi verificare il riparto di responsabilità tra parte convenuta e danneggiata nella causazione dell'evento lesivo va ricordato che, come risulta dal predetto verbale, la buca aveva effettivamente “ un diametro compreso tra i 30 e i
40 cm” nonché “una profondità di circa 1,50 metri” , inoltre, al momento del sinistro non era delimitata e non era stata segnalata.
Può quindi dirsi dimostrata anche un'intrinseca pericolosità della stessa dovuta: a) innanzi tutto, alla sua notevole profondità, m 1,50 ; b) alla sua collocazione in un marciapiede destinato al pubblico transito di pedoni;
c) alla già rilevata mancanza di segnalazioni e di adeguate delimitazioni, tanto più necessarie in vista dell'affluenza di persone che si sarebbe verificata il giorno in cui è accaduto il sinistro per cui è causa.
Tuttavia, allo stesso tempo la condotta dell'attrice non è stata esente da connotazioni di imprudenza rilevanti ex art. 1227 cod. civ.
In tal senso depone la circostanza che la buca era visibile ed il passaggio ai lati del marciapiede era libero.
Vi è stata, quindi, una disattenzione da parte della danneggiata presumibilmente perché, come gli altri del suo gruppo ( v. teste ), era intenta Tes_3
a guardare il passaggio delle macchine 11
E' però da escludere che la caduta si sia verificata esclusivamente a causa di una distrazione della signora Parte_1
Innanzi tutto quest'ultima non stava compiendo alcunché di abnorme o di imprevedibile, poiché stava semplicemente camminando su un marciapiede.
In secondo luogo, per le lesioni che ne sono conseguite è stata determinante la profondità della buca di ben 1,50 cm.
v. teste “ io mi trovavo a fianco dell'attrice stavamo camminando e ad un CP_4 certo punto non l'ho più vista , ho visto con una gamba fuori e l'altra gamba Pt_1 non l'ho vista . “ tanto che “ un signore l'ha tirata fuori prendendola da dietro da sotto le braccia…”; teste : “ io ho visto la signora con la gamba Tes_3 Pt_1 destra dentro la buca e la gamba sinistra fuori… “; teste : “ … è caduta con Pt_2 la propria gamba destra all'interno di una buca situata sul marciapiede, il piede destro ci entrava in abbondanza…” .
In merito alla graduazione delle rispettive responsabilità, ritenuta preponderante la responsabilità della convenuta in considerazione della comprovata intrinseca pericolosità della buca collocata su un'area destinata al pubblico transito, si ritiene che il comportamento dell'attrice abbia concorso in misura di un terzo alla determinazione del danno e che pertanto il custode sia in definitiva tenuto, e vada qui condannato, a risarcire il danno a parte attrice nella misura della quota di due terzi .
Il C.T.U. effettuati gli accertamenti necessari sulla persona della sig.ra
[...]
e sulla documentazione in atti, sulla base di un iter immune da vizi logici Pt_1
e qui condiviso, ha accertato che “la sig.ra , in seguito all'infortunio Parte_1 caduta del 16/5/18 ha riportato: “Esiti di trauma contusivo gomito dx. Esiti di trauma contusivo anca dx, gluteo dx e ginocchio dx”. Non risultano riferite situazioni patologiche preesistenti. Le lesioni riportate e certificate al P.S. sono riconducibili all'evento per cui è causa. Considerando gli esiti delle lesioni riportate, a parere del sottoscritto, viste le tabelle medico-legali SIMLA, il danno biologico è pari al 2-3% in
R.C. Non incidenza sulla capacità lavorativa specifica (trattasi di pensionata). Non compromissione della attività di vita quotidiana. L'inabilità temporanea parziale al
75% è durata 4 giorni, la temporanea al 50% altri 20 giorni e la temporanea al 25% altri 20 giorni. Congrue le spese sanitarie sostenute e documentate con fatture agli atti. Non sono prevedibili spese future. Entrambi i CTP hanno inviato note concordi.”
********* 12
Ai fini del quantum del danno non patrimoniale la giurisprudenza di legittimità ha individuato costantemente un valido parametro per il giudizio equitativo del danno ex art. 1226 c.c. (v. Cass 22. gennaio 2019, n. 1553; 15 maggio 2018, n. 11754) nelle vigenti tabelle predisposte dall' osservatorio presso il Tribunale di Milano
(vigenti al momento della liquidazione, cioè al momento della fase decisoria) applicabili nel caso di specie.
Pertanto, il risarcimento dovuto all'attrice per il danno non patrimoniale è determinato come segue:
Per 1' invalidità temporanea, considerato che dette tabelle prevedono un'indennità giornaliera di € 115,00 :
DANNO PER INVALIDITÀ' TEMPORANEA IMPORTO
4 giorni di in validità parziale al 75 %
€ 345,00
20 giorni di invalidità parziale al 50% € 1.150,00
20 giorni di invalidità parziale al 25%
€ 575,00
Totale complessivo € 2.070,00
La sig.ra nata il giorno 01.09.1947, aveva ancora l'età di 71 anni al Parte_1 momento della cessazione dell'invalidità temporanea.
Tenuto conto che il c.t.u. ha accertato postumi di natura permanente del 2-3%, il corrispondente ammontare risarcitorio quantificato in base alla predette tabelle
è in moneta attuale, di euro 2.490,50 pari alla media tra gli importi relativi alle percentuali sopra indicate ( 2% 1.924,00; 3% 3.057,00.) .Da tale importo verrà sottratta l'ammontare corrispondente ad un terzo.
In difetto di supporto assertivo e probatorio non si riconosce il danno morale ( v.
Cass. 15.05.2022 n. 15733).
L'ulteriore domanda di personalizzazione non può essere accolta poiché l'attrice non ha dedotto conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali che potrebbero giustificare un ulteriore aumento in termini di personalizzazione, senza incorrere in una duplicazione risarcitoria ( v. Cass. 06/03/2025 n. 5984). 13
Quanto al lamentato danno patrimoniale, deve ritenersi spetti all'attrice dedotta la quota corrispondente alla sua responsabilità, il rimborso di euro 993,00 a titolo di spese mediche documentate, alla luce dei criteri di congruità e attinenza valutati dal C.T.U.
*********
Quindi, riassumendo, il danno che il convenuto deve risarcire all'attore è il seguente: causale importo
Invalidità temporanea € 2.070,00
Danno dinamico relazionale € 2.490,50
Spese mediche
€ 993,00
Totale in moneta attuale € 5.553,50
Dedotta la quota di 1/3 -€ 1.851,17
Totale € 3.702,33
Trattandosi di debito di valore, sulle somme sopra liquidate, devalutate alla data del sinistro (16.05.2018) e di anno in anno rivalutate, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale annuo sino alla presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo ( Cass. s.u. 1995 n. 1712; Cass. 14/02/2019
n. 15856, T Brescia 28 aprile 2025 n. 1793 T. Brescia 8 gennaio 2020 n. 18).
Quanto al compenso del c.t.p.
Come statuito alla Corte di legittimità: “ Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass.
n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del
1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.).” Cass. S.U. 2017 n. 16990 come richiamata da Cass. 2024 n. 26729. 14
Andrà quindi posto a carico del convenuto a titolo di rimborso spese di lite l'importo di euro 488,00 come da fattura allegata sub doc. 26 da parte attrice, sala parziale compensazione.
IV- Sulle spese di lite
Le spese di lite sono qui liquidate per l'intero per esborsi : euro 752,00 ( di cui euro 264,00 per contributo unificato, bollo ed euro 488,00 per costo c.t.p.) ai quali si aggiungono euro 976,00 per rimborso del compenso anticipato al c.t.u. ; per compensi: in base ai parametri vigenti anche tenuto conto dell'impegno difensivo : euro € 3.830,00 (fase studio € 638,00 fase introduttiva€ 638,00 fase istruttoria € 1.277,00 fase decisoria €1.277,00) oltre 15% rimborso spese generali, 4% c.p.a. oltre oneri accessori dovuti per legge.
- In considerazione della parziale soccombenza si ritiene di doverle complessivamente compensare nella misura di un quarto restando a carico di parte convenuta il pagamento dei restanti tre quarti in favore dell'attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, così provvede:
1) accerta e dichiara il concorso di responsabilità ex art. 2051 c.c. di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 nell'evento dannoso subito dall'attrice nella misura di due Parte_1 terzi;
2) per l'effetto, condanna al risarcimento del danno patito Controparte_1 da parte attrice nei limiti di € € 3.702,33 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione;
3) compensa le spese di lite liquidate per l'intero in euro 752,00 per esborsi ed euro 3.830,00 oltre 15% rimborso spese generali, 4% c.p.a., per compensi, oltre euro 976,00 a titolo di rimborso del compenso anticipato al c.t.u, nella misura di un quarto e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della residua quota di tre quarti.
Brescia lì 25.05.2025
Il gop Emanuela Maggiore