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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
settima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EA LB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11543/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Parte_1
Genova, via Curtatone 6/14A elettivamente domiciliata in Genova, Piazza San Matteo
15/2, presso lo studio dell'avv. Filippo da Passano, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice opponente
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Genova via Maragliano 10/6, presso lo studio dell'avv. Giovanni Calisi, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione:
- Convenuta opposta
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Controparte_2
via Massaua 6, elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria 28 presso lo studio dell'avv. Francesca Gilardi, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
- Terzo pignorato
pagina 1 di 5 e in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3
Milano, Piazza Filippo Meda 4;
- Terzo pignorato
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 18/11/2024, ha proposto opposizione Parte_2 avverso due atti di pignoramento press .P.R. 602/1973 notificati dall' (di seguito rispettivamente a Controparte_4 CP_5 CP_2 aveva to la somma compl
[...] Controparte_3 CP_5
3,46. rita la telare conclusasi con la sospensione della procedura esecutiva sia con riferimento al pignoramento nei confronti di sia, a CP_2 seguito di reclamo proposto avverso l'ordinanza del 16/09/2024 (RGE 217-1/24), anche nei confronti di , ha introdotto il presente giudizio di merito CP_3 Parte_2 domandando:
- in via preliminare, la declaratoria di inefficacia di tutti i pignoramenti, essendo decorso il termine di 60 giorni previsto dall'art. 72bis D.P.R. 602/1973 entro il quale il terzo pignorato avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle somme al creditore procedente;
- nel merito: l'accertamento dell'impignorabilità dei prodotti finanziari detenuti presso in quanto, trattandosi di polizze vita, sarebbero impignorabili ex art. 1923 CP_2
c.c..; l'accertamento dell'insussistenza del diritto di di procedere ad CP_5
esecuzione forzata nei confronti dei terzi pignorati per la somma di € 66.106,88, atteso che diverse cartelle indicate nei pignoramenti sarebbero state annullate in tutto o in parte dalla giustizia tributaria, con conseguente inesigibilità delle relative somme almeno fino alla nuova liquidazione da parte dell'ente impositore.
Con comparsa del 17/1/2025 si è costituita in giudizio Controparte_1 deducendo la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti del terzo pignorato ed insistendo per la chiamata in causa degli enti creditori ( CP_3 CP_6 mune di Genova); nel merito, ha domandato il rigetto dell'o
[...] toria di efficacia della procedura esecutiva promossa nei confronti del terzo pignorato . Con specifico riferimento al pignoramento svolto nei confronti di CP_3 ziato la carenza di interesse dell'opponente all'introduzione della CP_2 se di merito essendosi già verificata la fattispecie estintiva, di cui all'art. 624, comma 3 c.p.c, per acquiescenza di alla sospensione disposta in fase cautelare. CP_5
pagina 2 di 5 A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi pignorati, con comparsa del 23/06/2025 si è costituita aderendo alle conclusioni dell'opponente ed Controparte_2 insistendo, in particolare, pe i impignorabilità ex art. 1923 c.c. dei rapporti assicurativi intestati a Parte_2
, seppur r i costituiva in giudizio. CP_3 tenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 18/11/2025 per la rimessione in decisione.
**** Preliminarmente deve rilevarsi che , nonostante la regolarità della notificazione CP_3 dell'atto di integrazione del contra ettuata nei suoi confronti a mezzo PEC in data 25/02/2025, non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia. Passando al merito dei motivi di opposizione, deve procedersi ad esaminare in primo luogo l'eccezione di inefficacia dei pignoramenti sollevata da : solo qualora tale Parte_2 eccezione risultasse infondata, infatti, potrà proceders lteriori motivi di opposizione riguardanti la pignorabilità dei crediti e l'ammontare delle somme per cui è legittimata ad agire in via esecutiva. CP_5 nente ha eccepito la sopravvenuta inefficacia dei pignoramenti notificati da ai CP_5 sensi dell'art. 72bis D.P.R. 602/1973 adducendo che il termine di 60 giorni previs le norma risulterebbe decorso in assenza di alcun pagamento da parte dei terzi pignorati, con conseguente decadenza di dai pignoramenti. Secondo l'opponente, infatti, negare la CP_5 perentorietà di tale term ificherebbe esporre sine die il contribuente all'azione esecutiva del Fisco. Al contrario, secondo il termine di cui all'art. 72bis D.P.R. 602/1973 dovrebbe CP_5 essere qualificato com ente ordinatorio, in quanto la norma, in caso di mancato pagamento, rinvia all'art. 72, comma 2, d.P.R. 602/1973, imponendo semplicemente all'Agente di procedere secondo le forme ordinarie, senza stabilire alcunché in merito all'efficacia del pignoramento;
pertanto, il mero decorso del termine senza l'intervenuto pagamento del terzo pignorato non sarebbe sufficiente a travolgere l'esecuzione già iniziata. L'eccezione sollevata dall'opponente è fondata, con conseguente declaratoria di inefficacia dei pignoramenti presso terzi notificati da a e CP_5 CP_3 Controparte_2
Deve essere condivisa l'interpretazione, sostenuta dall'opponente, volta ad attribuire al termine di cui all'art. 72bis D.P.R. 602/1973 natura perentoria/decadenziale. L'art. 72 bis disciplina una forma speciale di pignoramento presso terzi che consente all' Riscossione, qualora debba procedere al pignoramento di crediti diversi da CP_7 quelli pensionistici, di rivolgere direttamente al terzo l'ordine di effettuare il pagamento della somma pignorata “nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica”, senza necessità di procedere alla citazione dinanzi al giudice dell'esecuzione. Tale norma, pertanto, disciplina una procedura espropriativa stragiudiziale, alternativa a quella ordinaria disciplinata dal c.p.c., caratterizzata da evidente celerità il cui esito positivo, tuttavia, è necessariamente subordinato alla collaborazione del terzo pignorato. Nel caso in cui il terzo pignorato non ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine di 60 giorni o pagina 3 di 5 si dichiari estraneo ad ogni rapporto con il debitore, l'Agente della Riscossione, come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 72bis, non può che ricorrere al pignoramento nelle forme ordinarie. Tale circostanza conduce necessariamente a ritenere che, qualora il pagamento del terzo pignorato non intervenga nel termine stabilito, la procedura espropriativa “speciale” disciplinata dall'art. 72bis non possa considerarsi perfezionata e, pertanto, essa non possa che essere dichiarata inefficace. E' vero che la norma non indica espressamente quale sia la sorte del vincolo apposto sul credito pignorato qualora il terzo non provveda al pagamento nel termine di sessanta giorni, tuttavia, come confermato anche dalla recente giurisprudenza intervenuta sul punto,
“considerato che l'agente della riscossione, in tal caso, deve procedere al pignoramento ordinario nelle forme previste dal codice di procedura civile, deve concludersi che il vincolo perde efficacia” (Cass. sent. n. 30214/2025). Ciò premesso, nel caso di specie è circostanza documentale e non contestata che ha CP_5 notificato l'ordine di pagamento ex art. 72 bis a e a ta CP_3 Controparte_2
12/01/2024 e che nei 60 giorni decorrenti da tale data, anche considerando il periodo di sospensione dal 25.1.2024 al 16.9.2024 disposta dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 25.1.2024 (RGE 217-1/2024), non sia intervenuto alcun pagamento da parte dei terzi pignorati. Di conseguenza, deve essere dichiarata l'inefficacia dei pignoramenti ex art. 72bis notificati da a ed a . CP_5 Controparte_2 CP_3
All r acia amenti consegue l'assorbimento di tutte le domande e le contestazioni riguardanti la pignorabilità dei beni e la determinazione della somma per cui ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto trattasi di CP_5 questioni il cui presuppone la sussistenza di una procedura esecutiva in corso di svolgimento, circostanza che, per le ragioni sopra esposte, deve essere esclusa nella presente fattispecie. Le spese di lite del presente giudizio di merito seguono la soccombenza di nei CP_5 confronti dell'opponente e di e sono liquidate, per ciascuno, ura Controparte_2 indicata in dispositivo in appli i minimi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 di cui al D.M. 147/2022, attesa la modesta complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione e l'assenza di attività istruttoria. Quanto alle spese relative alla fase cautelare, esse hanno già ricevuto compiuta liquidazione da parte del Giudice dell'Esecuzione, per cui alcuna liquidazione deve essere effettuata in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa contraria domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
pagina 4 di 5 - dichiara l'inefficacia dei pignoramenti n. 04884202400000004001 e n.
04884202400000003001 notificati da Controparte_1
rispettivamente a ed a in data 12/1/2024; Controparte_2 Controparte_3
- condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 CP_2 CP_2
lite del presente giudizio liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre
15% di spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_2
per essa al suo procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 7.052,00 per compensi professionali oltre 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Genova, 11.12.25
il Giudice
EA LB
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
settima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EA LB, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11543/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Parte_1
Genova, via Curtatone 6/14A elettivamente domiciliata in Genova, Piazza San Matteo
15/2, presso lo studio dell'avv. Filippo da Passano, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice opponente
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Genova via Maragliano 10/6, presso lo studio dell'avv. Giovanni Calisi, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione:
- Convenuta opposta
e in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Controparte_2
via Massaua 6, elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria 28 presso lo studio dell'avv. Francesca Gilardi, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
- Terzo pignorato
pagina 1 di 5 e in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_3
Milano, Piazza Filippo Meda 4;
- Terzo pignorato
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 18/11/2024, ha proposto opposizione Parte_2 avverso due atti di pignoramento press .P.R. 602/1973 notificati dall' (di seguito rispettivamente a Controparte_4 CP_5 CP_2 aveva to la somma compl
[...] Controparte_3 CP_5
3,46. rita la telare conclusasi con la sospensione della procedura esecutiva sia con riferimento al pignoramento nei confronti di sia, a CP_2 seguito di reclamo proposto avverso l'ordinanza del 16/09/2024 (RGE 217-1/24), anche nei confronti di , ha introdotto il presente giudizio di merito CP_3 Parte_2 domandando:
- in via preliminare, la declaratoria di inefficacia di tutti i pignoramenti, essendo decorso il termine di 60 giorni previsto dall'art. 72bis D.P.R. 602/1973 entro il quale il terzo pignorato avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle somme al creditore procedente;
- nel merito: l'accertamento dell'impignorabilità dei prodotti finanziari detenuti presso in quanto, trattandosi di polizze vita, sarebbero impignorabili ex art. 1923 CP_2
c.c..; l'accertamento dell'insussistenza del diritto di di procedere ad CP_5
esecuzione forzata nei confronti dei terzi pignorati per la somma di € 66.106,88, atteso che diverse cartelle indicate nei pignoramenti sarebbero state annullate in tutto o in parte dalla giustizia tributaria, con conseguente inesigibilità delle relative somme almeno fino alla nuova liquidazione da parte dell'ente impositore.
Con comparsa del 17/1/2025 si è costituita in giudizio Controparte_1 deducendo la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti del terzo pignorato ed insistendo per la chiamata in causa degli enti creditori ( CP_3 CP_6 mune di Genova); nel merito, ha domandato il rigetto dell'o
[...] toria di efficacia della procedura esecutiva promossa nei confronti del terzo pignorato . Con specifico riferimento al pignoramento svolto nei confronti di CP_3 ziato la carenza di interesse dell'opponente all'introduzione della CP_2 se di merito essendosi già verificata la fattispecie estintiva, di cui all'art. 624, comma 3 c.p.c, per acquiescenza di alla sospensione disposta in fase cautelare. CP_5
pagina 2 di 5 A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi pignorati, con comparsa del 23/06/2025 si è costituita aderendo alle conclusioni dell'opponente ed Controparte_2 insistendo, in particolare, pe i impignorabilità ex art. 1923 c.c. dei rapporti assicurativi intestati a Parte_2
, seppur r i costituiva in giudizio. CP_3 tenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 18/11/2025 per la rimessione in decisione.
**** Preliminarmente deve rilevarsi che , nonostante la regolarità della notificazione CP_3 dell'atto di integrazione del contra ettuata nei suoi confronti a mezzo PEC in data 25/02/2025, non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia. Passando al merito dei motivi di opposizione, deve procedersi ad esaminare in primo luogo l'eccezione di inefficacia dei pignoramenti sollevata da : solo qualora tale Parte_2 eccezione risultasse infondata, infatti, potrà proceders lteriori motivi di opposizione riguardanti la pignorabilità dei crediti e l'ammontare delle somme per cui è legittimata ad agire in via esecutiva. CP_5 nente ha eccepito la sopravvenuta inefficacia dei pignoramenti notificati da ai CP_5 sensi dell'art. 72bis D.P.R. 602/1973 adducendo che il termine di 60 giorni previs le norma risulterebbe decorso in assenza di alcun pagamento da parte dei terzi pignorati, con conseguente decadenza di dai pignoramenti. Secondo l'opponente, infatti, negare la CP_5 perentorietà di tale term ificherebbe esporre sine die il contribuente all'azione esecutiva del Fisco. Al contrario, secondo il termine di cui all'art. 72bis D.P.R. 602/1973 dovrebbe CP_5 essere qualificato com ente ordinatorio, in quanto la norma, in caso di mancato pagamento, rinvia all'art. 72, comma 2, d.P.R. 602/1973, imponendo semplicemente all'Agente di procedere secondo le forme ordinarie, senza stabilire alcunché in merito all'efficacia del pignoramento;
pertanto, il mero decorso del termine senza l'intervenuto pagamento del terzo pignorato non sarebbe sufficiente a travolgere l'esecuzione già iniziata. L'eccezione sollevata dall'opponente è fondata, con conseguente declaratoria di inefficacia dei pignoramenti presso terzi notificati da a e CP_5 CP_3 Controparte_2
Deve essere condivisa l'interpretazione, sostenuta dall'opponente, volta ad attribuire al termine di cui all'art. 72bis D.P.R. 602/1973 natura perentoria/decadenziale. L'art. 72 bis disciplina una forma speciale di pignoramento presso terzi che consente all' Riscossione, qualora debba procedere al pignoramento di crediti diversi da CP_7 quelli pensionistici, di rivolgere direttamente al terzo l'ordine di effettuare il pagamento della somma pignorata “nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica”, senza necessità di procedere alla citazione dinanzi al giudice dell'esecuzione. Tale norma, pertanto, disciplina una procedura espropriativa stragiudiziale, alternativa a quella ordinaria disciplinata dal c.p.c., caratterizzata da evidente celerità il cui esito positivo, tuttavia, è necessariamente subordinato alla collaborazione del terzo pignorato. Nel caso in cui il terzo pignorato non ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine di 60 giorni o pagina 3 di 5 si dichiari estraneo ad ogni rapporto con il debitore, l'Agente della Riscossione, come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 72bis, non può che ricorrere al pignoramento nelle forme ordinarie. Tale circostanza conduce necessariamente a ritenere che, qualora il pagamento del terzo pignorato non intervenga nel termine stabilito, la procedura espropriativa “speciale” disciplinata dall'art. 72bis non possa considerarsi perfezionata e, pertanto, essa non possa che essere dichiarata inefficace. E' vero che la norma non indica espressamente quale sia la sorte del vincolo apposto sul credito pignorato qualora il terzo non provveda al pagamento nel termine di sessanta giorni, tuttavia, come confermato anche dalla recente giurisprudenza intervenuta sul punto,
“considerato che l'agente della riscossione, in tal caso, deve procedere al pignoramento ordinario nelle forme previste dal codice di procedura civile, deve concludersi che il vincolo perde efficacia” (Cass. sent. n. 30214/2025). Ciò premesso, nel caso di specie è circostanza documentale e non contestata che ha CP_5 notificato l'ordine di pagamento ex art. 72 bis a e a ta CP_3 Controparte_2
12/01/2024 e che nei 60 giorni decorrenti da tale data, anche considerando il periodo di sospensione dal 25.1.2024 al 16.9.2024 disposta dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 25.1.2024 (RGE 217-1/2024), non sia intervenuto alcun pagamento da parte dei terzi pignorati. Di conseguenza, deve essere dichiarata l'inefficacia dei pignoramenti ex art. 72bis notificati da a ed a . CP_5 Controparte_2 CP_3
All r acia amenti consegue l'assorbimento di tutte le domande e le contestazioni riguardanti la pignorabilità dei beni e la determinazione della somma per cui ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto trattasi di CP_5 questioni il cui presuppone la sussistenza di una procedura esecutiva in corso di svolgimento, circostanza che, per le ragioni sopra esposte, deve essere esclusa nella presente fattispecie. Le spese di lite del presente giudizio di merito seguono la soccombenza di nei CP_5 confronti dell'opponente e di e sono liquidate, per ciascuno, ura Controparte_2 indicata in dispositivo in appli i minimi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 di cui al D.M. 147/2022, attesa la modesta complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione e l'assenza di attività istruttoria. Quanto alle spese relative alla fase cautelare, esse hanno già ricevuto compiuta liquidazione da parte del Giudice dell'Esecuzione, per cui alcuna liquidazione deve essere effettuata in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa contraria domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
pagina 4 di 5 - dichiara l'inefficacia dei pignoramenti n. 04884202400000004001 e n.
04884202400000003001 notificati da Controparte_1
rispettivamente a ed a in data 12/1/2024; Controparte_2 Controparte_3
- condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 CP_2 CP_2
lite del presente giudizio liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre
15% di spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_2
per essa al suo procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 7.052,00 per compensi professionali oltre 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Genova, 11.12.25
il Giudice
EA LB
pagina 5 di 5