Articolo 3 della Legge 3 giugno 1970, n. 380
Articolo 2Articolo 4
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7 luglio 1970
Art. 3.
Con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , e successive modificazioni, tabelle B, F, G, M, quest'ultima modificata dal successivo articolo 5, sono istituiti i seguenti nuovi posti dei ruoli organici delle carriere del personale tecnico universitario, distribuiti nel modo appresso indicato:
ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati: posti 50;
ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori: posti 450;
ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche: posti 300;
ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi (compresi gli infermieri): posti 4246.
Entrata in vigore il 7 luglio 1970