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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 10/06/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1094/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Tommaso David, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1094/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Responsabilità per colpa medica.
TRA
nato a [...], il [...], (c.f. ), rap- Parte_1 CodiceFiscale_1
presentato e difeso dall'avv. Alessandra ROSSI con indirizzo digitale
Email_1
ATTORE
E
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pt, rappresentato difeso dall'avv. Danielle Rose DEL PESCHIO con domicilio digitale Email_2
CONVENUTA
NONCHE' pagina 1 di 9 (c.f. ), rappresentato difeso dall'avv. Luca Controparte_2 CodiceFiscale_2
DAMIANO con domicilio digitale Email_3
INTERVENTORE VOLONTARIO
*****************
Si premette che:
ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009)
la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
anche con riferimento a precedenti conformi”.
La motivazione, ancora, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19
del D.L. 83/2015, convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. 642/2015.
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione senza data e notificato a mezzo pec il 16.11.2022 ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la per ivi Controparte_3
sentire dichiarare l'azienda evocata in giudizio responsabile dell'evento descritto nell'atto introduttivo e condannare l'azienda convenuta al risarcimento dei danni che ne sarebbero conseguiti, quantificati in € 138.803,28. pagina 2 di 9 A fondamento della propria domanda, parte attrice ha riferito che, nel mese di giugno
2020, si sarebbe recata al pronto soccorso a causa di un dolore all'occhio destro dove sa-
rebbe stato visitato con diagnosi di glaucoma e con prescrizione di terapia. Poiché le condi-
zioni non miglioravano lo stesso attore si sarebbe recato al pronto soccorso, in data
11.9.2020, ed in quella sede sarebbe stata diagnosticata la perdita totale del visus associa-
ta a dolore.
Successivamente, in data imprecisata, si sarebbe recato al pronto soccorso del Presidio
Ospedaliero di Chieti laddove sarebbe stata diagnosticata la perdita totale del visus a causa dello stato avanzato del danno vascolare e neurologico.
L'attore ha, altresì, precisato che l'evento lesivo era imputabile alla esclusiva respon- sabilità dell'azienda evocata in giudizio, a causa della mancata diagnosi tempestiva e, per-
tanto, l'azienda avrebbe avuto una duplice responsabilità: in primo luogo sarebbe stata configurabile una responsabilità contrattuale per l'inesatta esecuzione della prestazione ed in secondo luogo sarebbe stata configurabile una responsabilità aquiliana per la lesione col-
posa subita da esso attore.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 16.11.2022 e, quindi, tempestivamente.
Sì è costituita in giudizio l' con com- Controparte_1
parsa depositata il 20.03.2023.
Con tale comparsa la ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità della do- CP_3
manda per mancata presentazione del ricorso ex art 696 bis cpc e per mancanza dell'esperimento della mediazione obbligatoria, ed, in secondo luogo, ha respinto ogni ad- debito di responsabilità, in quanto le cure prestate al paziente risultavano adeguate e coe-
renti con la situazione in atti. Evidenziava che l'evento occorso in data 11.9.2020 non era collegato eziologicamente con la patologia riscontrata nel mese di giugno 2020.
Evidenziava, ancora, la duplicazione della richiesta risarcitoria e concludeva per la de-
pagina 3 di 9 claratoria di improcedibilità della domanda ed, in subordine, per il rigetto della domanda avversa, con il favore delle spese.
Veniva, quindi, assegnato il termine per l'esperimento della mediazione ovvero per l'instaurazione del procedimento di cui all'art 696 bis cpc ed, all'esito dell'avvenuta in- troduzione del procedimento di mediazione, concluso senza accordo, le parti hanno ri-
chiesto la concessione dei termini di cui all'art 183 Vi comma cpc che venivano concessi.
Parte attrice, ad onta di quanto labialmente sostenuto, non ha più depositato il verbale di esperimento del tentativo di mediazione. Purtuttavia, atto che l'avvenuto espletamento non è stato negato da parte convenuta, - anzi è stato confermato dalla convenuta medesi-
ma che alla udienza del 10.7.2023 ha chiesto rinvio per conoscere l'esito del procedimento di mediazione instaurato -, il Giudice ha disposto consulenza medica d'ufficio che, in teo-
ria, avrebbe potuto definire il giudizio.
Successivamente è intervenuto volontariamente nel giudizio il dott. al Controparte_2
fine di sostenere le ragioni della riaffermando la correttezza del proprio operato. CP_3
Esperita la consulenza tecnica a mezzo del Collegio peritale composto dal dott. Per_1
, quale medico legale, e dal dott. quale specialista in oftalmologia, la
[...] Persona_2
causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in ragione delle conclusioni ras- segnate dal Collegio medesimo, stante la mancanza di ulteriori istanze da parte dell'attore.
Alla udienza del 17.3.2025 sono state precisate le conclusioni mediante richiamo a quelle già formulate telematicamente e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Allo spirare degli stessi, la causa è decisa come segue.
Preliminarmente è il caso di osservare che l'eccezione sollevata dall'azienda convenuta, e reiterata dall'interventore volontario, non deve essere delibata atteso che a seguito dell'ordinanza del 16.4.2023 parte attrice ha introdotto il procedimento di mediazione. E'
vero che non risulta agli atti la prova di tanto, ma è altrettanto vero, come innanzi precisa-
pagina 4 di 9 to, che parte convenuta ha espressamente chiesto il differimento della udienza per cono- scere gli esiti dell'instaurato procedimento.
Nel merito, comunque, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La fattispecie posta all'attenzione del giudicante ha per oggetto l'accertamento della re- sponsabilità professionale dei sanitari della con conseguente CP_3 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attore in conseguenza della condotta dei sa- nitari che hanno avuto in cura lo stesso.
Risponde a consolidato orientamento della Corte di Cassazione l'inquadramento della re- sponsabilità dell'azienda ospedaliera nell'alveo della responsabilità contrattuale.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria, ai fini del ricovero o di una semplice visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la struttura è tenu- ta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella effettuazione delle cure medi-
che e di quelle chirurgiche, già prescritte dall'art 2. L. 132/1968, ma si estende ad una se-
rie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario, para- medico, medicinali ed attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali e possi-
bili complicanze (cfr. Cass. 8826/2007). Da ciò deriva che la struttura sanitaria risponde, ex art 1218 c.c, non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa incombenti, ma,
ai sensi del 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass.
10616/2012).
Dunque, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello della responsabilità contrattuale, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impego di energie, macchinari e tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura pagina 5 di 9 della attività esercitata -, finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddi- sfacimento dell'interesse del paziente e ad evitare possibili eventi dannosi. La misura dello sforzo inoltre deve essere calibrata sul grado di specializzazione del professionista, nonché
sul grado di efficienza della struttura in cui lo stesso opera. Il normale esito della presta- zione, quindi, dipende da una pluralità di fattori quali, a mero titolo esemplificativo, il tipo di intervento le condizioni generali del paziente, le attuali conoscenze tecniche, il livello di specializzazione della struttura.
La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegue, ha i suoi naturali risvolti anche sul piano probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità, il dan- neggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o l'omissione dei sanitari restando a carico dell'obbligato la prova che la presta- zione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati deter-
minati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. 10050/2022) e dunque inevita- bile con l'ordinaria diligenza. Dal punto di vista del danneggiato, dunque, la prova del nes-
so causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto professionale – si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione della prestazione medica si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, ovvero dall'insorgenza di una nuova e diversa patologia.
Quindi, una volta provato il nesso di causalità spetterà al danneggiante dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione.
pagina 6 di 9 Posta, in punto di diritto, la premessa che precede in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto controverso e del relativo regime giuridico, anche probatorio, deve osservarsi come l'espletata istruttoria, consistita nella sola eseguita consulenza tecnica d'ufficio – le cui conclusioni sono assolutamente condivisibili, in quanto immuni da vizi logico giuridici e fondate su una attenta e precisa analisi amnestica dei dati documentali disponibili – ha evi-
denziato l'assenza, nel caso oggi in esame, del nesso di causalità tra la condotta imputata ai sanitari e, per converso, alla struttura ospedaliera, ed i danni lamentati nonché
l'assenza di profili di colpa a carico degli stessi sanitari da cui deriva il necessario e conse- quenziale rigetto della pretesa risarcitoria azionata.
In particolare, il Collegio peritale ha riferito quanto segue:
“il sanitario di prime cure, dal 27.06.20 al 03.07.20, non era nelle condizioni di porre dia-
gnosi di OVCR in quanto l'emovitreo rendeva impossibile l'esplorazione del fundus oculi e delle condizioni della retina ritenendo prioritario ridurre l'ipertono oculare;
- la FAG (ac-
certamento essenziale disatteso secondo parte attrice) non poteva praticarsi in costanza di
opacamento del vitreo e di insufficienza renale cronica. Ne consegue che la condotta dei sanitari del P.O. di Vasto appare improntata a buone pratiche assistenziali esigibili in casi
simili non trovandosi nelle condizioni clinico-strumentali per poter diagnosticare una OVCR esitata in Glaucoma neovascolare, e presentatosi con tutta evidenza a 9-10 settimane
dall'accesso al P.S. del P.O. di Vasto”.
In definitiva i componenti del Collegio hanno evidenziato che “…Le prestazioni fornite dai
sanitari dal P.O. di Vasto che hanno avuto in cura sono state adeguate al ca- Parte_1
so prospettato, conformi alle buone pratiche ed eseguite con prudenza, diligenza e perizia
e non si evidenziano profili di responsabilità ad essi attribuibili sia sotto il profilo diagno- stico che terapeutico…”
Dunque, sulla scorta di quanto diffusamente riferito dai CCTTUU può ritenersi accertato che, nel caso in esame, non si sia verificata alcuna condotta colposa del personale sanitario pagina 7 di 9 e non sussiste il nesso eziologico tra le doglianze di parte attrice e l'operato dei medici.
Non appare superfluo che le risultanze della CTU medico legale disposta non risultano aver ricevuto osservazioni da parte degli eventuali consulenti di parte.
Alla luce di quanto su esposto la domanda deve essere rigettata.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione od ecce-
zione sollevate, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di ti-
po diverso.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispon-
dente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristi- che, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati con-
seguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il cal- colo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori inferiori ai medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147 del
13.08.2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 e ciò in ragione della ridotta complessità della vicenda in esame definita sulla base della sola con- sulenza tecnica. Le spese in favore dell'interventore volontario sono ulteriormente ridotte atteso che l'intervento è stato spiegato dopo la concessione dei termini ex art 183 cpc ed atteso il mancato deposito della comparsa conclusionale.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate, devono porsi defi- nitivamente ed interamente a carico della parte attrice, con espresso riconoscimento del diritto di parte convenuta di ripetere, nei confronti della soccombente, le somme even-
tualmente già corrisposte al c.t.u. in via di anticipazione.
pagina 8 di 9
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e con l'intervento
[...]
volontario del dott. disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o con- Controparte_2
clusione, così provvede:
RIGETTA la domanda dell'attore;
CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_4
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00
[...]
(di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase conclusionale) oltre rimborso forf. 15%, CPA ed
Iva, se ed in quanto dovuta;
CONDANNA al pagamento, in favore del dott. delle Parte_1 Controparte_2
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase istruttoria ed € 500,00 per la fase conclusionale) oltre rimborso forf. 15%, CPA ed Iva, se ed in quanto dovuta;
PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio, Parte_1
per l'importo come liquidato con separato decreto, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti dell'attore quelle eventualmente anticipate dai convenuti;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 10/06/2025.
IL GIUDICE ONORARIO
Tommaso David
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Tommaso David, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1094/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Responsabilità per colpa medica.
TRA
nato a [...], il [...], (c.f. ), rap- Parte_1 CodiceFiscale_1
presentato e difeso dall'avv. Alessandra ROSSI con indirizzo digitale
Email_1
ATTORE
E
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pt, rappresentato difeso dall'avv. Danielle Rose DEL PESCHIO con domicilio digitale Email_2
CONVENUTA
NONCHE' pagina 1 di 9 (c.f. ), rappresentato difeso dall'avv. Luca Controparte_2 CodiceFiscale_2
DAMIANO con domicilio digitale Email_3
INTERVENTORE VOLONTARIO
*****************
Si premette che:
ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009)
la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
anche con riferimento a precedenti conformi”.
La motivazione, ancora, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19
del D.L. 83/2015, convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. 642/2015.
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione senza data e notificato a mezzo pec il 16.11.2022 ha Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la per ivi Controparte_3
sentire dichiarare l'azienda evocata in giudizio responsabile dell'evento descritto nell'atto introduttivo e condannare l'azienda convenuta al risarcimento dei danni che ne sarebbero conseguiti, quantificati in € 138.803,28. pagina 2 di 9 A fondamento della propria domanda, parte attrice ha riferito che, nel mese di giugno
2020, si sarebbe recata al pronto soccorso a causa di un dolore all'occhio destro dove sa-
rebbe stato visitato con diagnosi di glaucoma e con prescrizione di terapia. Poiché le condi-
zioni non miglioravano lo stesso attore si sarebbe recato al pronto soccorso, in data
11.9.2020, ed in quella sede sarebbe stata diagnosticata la perdita totale del visus associa-
ta a dolore.
Successivamente, in data imprecisata, si sarebbe recato al pronto soccorso del Presidio
Ospedaliero di Chieti laddove sarebbe stata diagnosticata la perdita totale del visus a causa dello stato avanzato del danno vascolare e neurologico.
L'attore ha, altresì, precisato che l'evento lesivo era imputabile alla esclusiva respon- sabilità dell'azienda evocata in giudizio, a causa della mancata diagnosi tempestiva e, per-
tanto, l'azienda avrebbe avuto una duplice responsabilità: in primo luogo sarebbe stata configurabile una responsabilità contrattuale per l'inesatta esecuzione della prestazione ed in secondo luogo sarebbe stata configurabile una responsabilità aquiliana per la lesione col-
posa subita da esso attore.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 16.11.2022 e, quindi, tempestivamente.
Sì è costituita in giudizio l' con com- Controparte_1
parsa depositata il 20.03.2023.
Con tale comparsa la ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità della do- CP_3
manda per mancata presentazione del ricorso ex art 696 bis cpc e per mancanza dell'esperimento della mediazione obbligatoria, ed, in secondo luogo, ha respinto ogni ad- debito di responsabilità, in quanto le cure prestate al paziente risultavano adeguate e coe-
renti con la situazione in atti. Evidenziava che l'evento occorso in data 11.9.2020 non era collegato eziologicamente con la patologia riscontrata nel mese di giugno 2020.
Evidenziava, ancora, la duplicazione della richiesta risarcitoria e concludeva per la de-
pagina 3 di 9 claratoria di improcedibilità della domanda ed, in subordine, per il rigetto della domanda avversa, con il favore delle spese.
Veniva, quindi, assegnato il termine per l'esperimento della mediazione ovvero per l'instaurazione del procedimento di cui all'art 696 bis cpc ed, all'esito dell'avvenuta in- troduzione del procedimento di mediazione, concluso senza accordo, le parti hanno ri-
chiesto la concessione dei termini di cui all'art 183 Vi comma cpc che venivano concessi.
Parte attrice, ad onta di quanto labialmente sostenuto, non ha più depositato il verbale di esperimento del tentativo di mediazione. Purtuttavia, atto che l'avvenuto espletamento non è stato negato da parte convenuta, - anzi è stato confermato dalla convenuta medesi-
ma che alla udienza del 10.7.2023 ha chiesto rinvio per conoscere l'esito del procedimento di mediazione instaurato -, il Giudice ha disposto consulenza medica d'ufficio che, in teo-
ria, avrebbe potuto definire il giudizio.
Successivamente è intervenuto volontariamente nel giudizio il dott. al Controparte_2
fine di sostenere le ragioni della riaffermando la correttezza del proprio operato. CP_3
Esperita la consulenza tecnica a mezzo del Collegio peritale composto dal dott. Per_1
, quale medico legale, e dal dott. quale specialista in oftalmologia, la
[...] Persona_2
causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in ragione delle conclusioni ras- segnate dal Collegio medesimo, stante la mancanza di ulteriori istanze da parte dell'attore.
Alla udienza del 17.3.2025 sono state precisate le conclusioni mediante richiamo a quelle già formulate telematicamente e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Allo spirare degli stessi, la causa è decisa come segue.
Preliminarmente è il caso di osservare che l'eccezione sollevata dall'azienda convenuta, e reiterata dall'interventore volontario, non deve essere delibata atteso che a seguito dell'ordinanza del 16.4.2023 parte attrice ha introdotto il procedimento di mediazione. E'
vero che non risulta agli atti la prova di tanto, ma è altrettanto vero, come innanzi precisa-
pagina 4 di 9 to, che parte convenuta ha espressamente chiesto il differimento della udienza per cono- scere gli esiti dell'instaurato procedimento.
Nel merito, comunque, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La fattispecie posta all'attenzione del giudicante ha per oggetto l'accertamento della re- sponsabilità professionale dei sanitari della con conseguente CP_3 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attore in conseguenza della condotta dei sa- nitari che hanno avuto in cura lo stesso.
Risponde a consolidato orientamento della Corte di Cassazione l'inquadramento della re- sponsabilità dell'azienda ospedaliera nell'alveo della responsabilità contrattuale.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria, ai fini del ricovero o di una semplice visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la struttura è tenu- ta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella effettuazione delle cure medi-
che e di quelle chirurgiche, già prescritte dall'art 2. L. 132/1968, ma si estende ad una se-
rie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario, para- medico, medicinali ed attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali e possi-
bili complicanze (cfr. Cass. 8826/2007). Da ciò deriva che la struttura sanitaria risponde, ex art 1218 c.c, non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa incombenti, ma,
ai sensi del 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass.
10616/2012).
Dunque, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello della responsabilità contrattuale, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176 comma 2 c.c. Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impego di energie, macchinari e tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura pagina 5 di 9 della attività esercitata -, finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddi- sfacimento dell'interesse del paziente e ad evitare possibili eventi dannosi. La misura dello sforzo inoltre deve essere calibrata sul grado di specializzazione del professionista, nonché
sul grado di efficienza della struttura in cui lo stesso opera. Il normale esito della presta- zione, quindi, dipende da una pluralità di fattori quali, a mero titolo esemplificativo, il tipo di intervento le condizioni generali del paziente, le attuali conoscenze tecniche, il livello di specializzazione della struttura.
La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegue, ha i suoi naturali risvolti anche sul piano probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità, il dan- neggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o l'omissione dei sanitari restando a carico dell'obbligato la prova che la presta- zione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati deter-
minati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. 10050/2022) e dunque inevita- bile con l'ordinaria diligenza. Dal punto di vista del danneggiato, dunque, la prova del nes-
so causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto professionale – si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione della prestazione medica si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, ovvero dall'insorgenza di una nuova e diversa patologia.
Quindi, una volta provato il nesso di causalità spetterà al danneggiante dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione.
pagina 6 di 9 Posta, in punto di diritto, la premessa che precede in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto controverso e del relativo regime giuridico, anche probatorio, deve osservarsi come l'espletata istruttoria, consistita nella sola eseguita consulenza tecnica d'ufficio – le cui conclusioni sono assolutamente condivisibili, in quanto immuni da vizi logico giuridici e fondate su una attenta e precisa analisi amnestica dei dati documentali disponibili – ha evi-
denziato l'assenza, nel caso oggi in esame, del nesso di causalità tra la condotta imputata ai sanitari e, per converso, alla struttura ospedaliera, ed i danni lamentati nonché
l'assenza di profili di colpa a carico degli stessi sanitari da cui deriva il necessario e conse- quenziale rigetto della pretesa risarcitoria azionata.
In particolare, il Collegio peritale ha riferito quanto segue:
“il sanitario di prime cure, dal 27.06.20 al 03.07.20, non era nelle condizioni di porre dia-
gnosi di OVCR in quanto l'emovitreo rendeva impossibile l'esplorazione del fundus oculi e delle condizioni della retina ritenendo prioritario ridurre l'ipertono oculare;
- la FAG (ac-
certamento essenziale disatteso secondo parte attrice) non poteva praticarsi in costanza di
opacamento del vitreo e di insufficienza renale cronica. Ne consegue che la condotta dei sanitari del P.O. di Vasto appare improntata a buone pratiche assistenziali esigibili in casi
simili non trovandosi nelle condizioni clinico-strumentali per poter diagnosticare una OVCR esitata in Glaucoma neovascolare, e presentatosi con tutta evidenza a 9-10 settimane
dall'accesso al P.S. del P.O. di Vasto”.
In definitiva i componenti del Collegio hanno evidenziato che “…Le prestazioni fornite dai
sanitari dal P.O. di Vasto che hanno avuto in cura sono state adeguate al ca- Parte_1
so prospettato, conformi alle buone pratiche ed eseguite con prudenza, diligenza e perizia
e non si evidenziano profili di responsabilità ad essi attribuibili sia sotto il profilo diagno- stico che terapeutico…”
Dunque, sulla scorta di quanto diffusamente riferito dai CCTTUU può ritenersi accertato che, nel caso in esame, non si sia verificata alcuna condotta colposa del personale sanitario pagina 7 di 9 e non sussiste il nesso eziologico tra le doglianze di parte attrice e l'operato dei medici.
Non appare superfluo che le risultanze della CTU medico legale disposta non risultano aver ricevuto osservazioni da parte degli eventuali consulenti di parte.
Alla luce di quanto su esposto la domanda deve essere rigettata.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione od ecce-
zione sollevate, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di ti-
po diverso.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispon-
dente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristi- che, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati con-
seguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il cal- colo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori inferiori ai medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147 del
13.08.2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 e ciò in ragione della ridotta complessità della vicenda in esame definita sulla base della sola con- sulenza tecnica. Le spese in favore dell'interventore volontario sono ulteriormente ridotte atteso che l'intervento è stato spiegato dopo la concessione dei termini ex art 183 cpc ed atteso il mancato deposito della comparsa conclusionale.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate, devono porsi defi- nitivamente ed interamente a carico della parte attrice, con espresso riconoscimento del diritto di parte convenuta di ripetere, nei confronti della soccombente, le somme even-
tualmente già corrisposte al c.t.u. in via di anticipazione.
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Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e con l'intervento
[...]
volontario del dott. disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o con- Controparte_2
clusione, così provvede:
RIGETTA la domanda dell'attore;
CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_4
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00
[...]
(di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase conclusionale) oltre rimborso forf. 15%, CPA ed
Iva, se ed in quanto dovuta;
CONDANNA al pagamento, in favore del dott. delle Parte_1 Controparte_2
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase istruttoria ed € 500,00 per la fase conclusionale) oltre rimborso forf. 15%, CPA ed Iva, se ed in quanto dovuta;
PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio, Parte_1
per l'importo come liquidato con separato decreto, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti dell'attore quelle eventualmente anticipate dai convenuti;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 10/06/2025.
IL GIUDICE ONORARIO
Tommaso David
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