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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/10/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa De Munari Barbara - Presidente-
Dott.ssa Luisa Bettio - Giudice relatore -
Dott.ssa Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 2482/2025 R.G.
Promossa con ricorso depositato il 15.05.2025
Da
con l'avv. TONELLO FRANCA, come da procura in atti;
Parte_1
nei confronti di con l'avv. OTTAVIANO GIANLUCA, come da procura in atti;
Controparte_1
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, delle modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali.
Conclusioni delle parti a seguito di proposta conciliativa formulata, all'udienza del
26.09.2025, dal giudice delegato, ex art. 473-bis.21, comma 3, c.p.c.;
“- Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
- Il padre potrà tenere con sé il minore:
pagina 1 di 6 - Il lunedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente ed il giovedì dall'uscita da scuola con riaccompagnamento a casa della madre dopo cena;
Ogni W.E. o il sabato con pernotto e riaccompagnamento a casa della madre la domenica mattina o la domenica con pernotto e riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
Metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di natale ed il
31.12.;
Metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo;
trascorrerà la festa di compleanno del papà e della mamma, o il giorno Per_1
della festa del papà e della mamma, col festeggiato, salvo recupero nei 15 gg successivi solo nel caso in cui a causa di queste feste sia stato alterato il normale calendario visite. Il giorno del compleanno del bambino verrà festeggiato in parte con la madre ed in parte col padre.
durante le vacanze estive almeno 15 giorni per entrambi i genitori anche non consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.;
con facoltà delle parti di concordarsi diversamente nel rispetto degli impegni scolastici e sociali del minore .
- il convenuto verserà alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro 10 di ogni mese, la somma di € 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento del minor con decorrenza dal mese di ottobre 2025 e fino al mese di marzo 2026 compreso;
pagina 2 di 6 - il convenuto verserà alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro 10 di ogni mese, la somma di € 900,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento del minor con decorrenza dal mese di aprile 2026;
- l'assegno unico verrà goduto integralmente dalla ricorrente;
- le spese straordinarie sostenute per il minore, definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017, saranno ripartite al 70% a carico del padre ed al 30% a carico della madre;
- spese di lite compensate.”
Conclusioni P.M.: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire riservandosi le conclusioni all'esito del procedimento”.
*** ***
Con ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale ex art. 473-
Con bis.12 c.p.c., riferiva che dalla relazione sentimentale con Parte_1
[...]
era nato in data [...] a [...] il GL;
CP_1 Per_1
Rappresentava che a seguito della cessazione della convivenza more uxorio tra le parti sorgevano delle divergenze in merito all'educazione e alla gestione del GL minore;
pertanto, alla luce di quanto suesposto adiva l'autorità giudiziaria formulando le seguenti conclusioni:
“conclusioni
1. affidarsi il GL minore congiuntamente ad entrambi i genitori, collocandolo Per_1
prevalentemente presso la madre nella casa familiare sita in Vigonza, Via Montello 22/A
che dovrà essere assegnata alla ricorrente
2. Regolamentarsi il diritto di visita del padre nell'interesse del GL minore prevedendo che trascorra con lo stesso due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16,15 fino a dopo cena, oltre o il sabato o la domenica, con pernotto il sabato ogni 15 giorni. La madre chiede che, almeno per ora, il padre eviti la presenza della compagna quando è con il pagina 3 di 6 GL . Le festività natalizie e pasquali saranno divise a metà, con il giorno della Per_1
festività suddivisa, o in subordine alternata di anno in anno, previo accordo tra genitori da convenire con responsabile anticipo, almeno di un mese. trascorrerà il giorno Per_1
della festa del papà e della mamma nonché il relativo compleanno con il genitore festeggiato, salvo recupero del giorno per l'altro nei 15 giorni successivi, nonché con ciascun genitore due settimane non consecutive di vacanza estiva. Secondo accordi già
intervenuti per l'estate 2025 la madre terrà il GL una settimana in giungo e una in agosto. Il padre ha già anticipato che terrà il GL 3 giorni a giugno /luglio e 3 giorni in agostoIl tutto salvo diverso accordo che potrà intervenire tra genitori e tenendo conto della volontà del minore. Ciascun genitore dovrà comunicare dove si trova il GL e consegnare i documenti di quest'ultimo. Inoltre ciascun genitore garantirà il contatto telefonico del GL, anche mediante videochiamata, con l'altro genitore nella fascia oraria serale, dalle 19,00 alle 20,00.
3. dovrà versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese un Controparte_1
contributo al mantenimento del GL pari ad € 1.800,00 soggetto alla rivalutazione istat a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso l'adito Tribunale che dovranno essere rimborsate entro il mese successivo all'esborso.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia riserva, si indicano a testi sulle circostanze di cui in premessa:
, Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
Con riserva di altri indicarne.
Con vittoria di spese ed onorari.”
Con memoria di costituzione e risposta, depositata in data 25.08.2025, il convenuto formulava le seguenti conclusioni: pagina 4 di 6 “ CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, contrariis rejecris, così decidere:
1. Disporre l'affido del piccolo congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1
2. Collocare il minore presso la madre, ; Parte_1
3. Assegnare la ex casa familiare alla sig.ra , unica proprietaria del Parte_1
cespite;
4. Stabilire il calendario di visite padre GL come segue:
Il sig. starà col GL dalle ore 16.00 alle 21.30 circa il lunedì ed il giovedì, CP_1
con pernottamento infrasettimanale il lunedì o il giovedì. Il padre riaccompagnerà il
GL a scuola il giorno seguente. Weekend alternati il sabato o la domenica, con relativo pernottamento. Nessuna limitazione alla frequentazione della nuova compagna del padre, mancandone i presupposti di legge. Le festività natalizie e pasquali saranno divise a metà, col giorno della festività suddiviso previo accordo tra i genitori da convenire con anticipo di un mese. trascorrerà la festa di compleanno del papà e Per_1
della mamma, o il giorno della festa del papà e della mamma, col festeggiato, salvo recupero nei 15 gg successivi solo nel caso in cui a causa di queste feste sia stato alterato il normale calendario visite. Il giorno del compleanno del bambino verrà
festeggiato dal piccolo in parte con la madre ed in parte col padre. Ferie estive di almeno 2 settimane con ogni genitore, anche non consecutive, da concordarsi entro il
15 giugno di ogni anno.
5. Disporre che il sig. versi alla sig.ra , a ti1tolo di Controparte_1 Parte_1
contributo mantenimentale indiretto per il GL , la somma di euro 600 mensili, Per_1
con rivalutazione ISTAT. Spese straordinarie al 50%.
In via istruttoria pagina 5 di 6 Ci si oppone all'escussione dei testi avversi in quanto genitori e fratello della Pt_1
La deposizione comunque sarebbe in ogni caso inconferente ai fini della decisione relativa a collocamento, affidamento, assegnazione della casa e determinazione del mantenimento del minore. Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda istruttoria, si chiede di essere autorizzati alla prova contraria a mezzo dei medesimi testi di controparte sulle medesime circostanze.”
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 26.09.2025 comparivano personalmente le parti e il Giudice delegato, dopo discussione, formulava alle parti la proposta conciliativa,
riportata in epigrafe, a cui le parti aderivano e il Giudice delegato si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
*** ***
Va osservato che l'accordo intervenuto tra i genitori, riportato in epigrafe, appare privo di profili d'illegittimità e conforme all'interesse del GL minorenne, in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata, pertanto va preso atto dello stesso.
Attesa la concorde volontà delle parti, la natura e l'esito della contesa, spese interamente compensate.
P.Q.M.
così decide:
- Prende atto delle conclusioni congiunte rassegnate, conformi alla proposta conciliativa formulata dal giudice delegato;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 01.10.25
Giudice Relatore Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
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