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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/10/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola Barracchia Presidente
dott. Antonello Vitale Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 191/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2896/2023 del 12.07.2023
TRA
, elettivamente domiciliato in Santeramo in Colle al Corso Tripoli n. 26, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Nicola Romano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Bari alla Controparte_1 via Nicolai n. 276/C, presso lo studio dell'avv. Nicola Diomede, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.12.2018 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari, il in persona del Sindaco p.t., al fine Controparte_1 di sentirlo dichiarare responsabile del sinistro occorsogli e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma di € 10.531,61, per tutti i danni dallo stesso sofferti, o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compenso di avvocato.
A fondamento della domanda deduceva che: - in data 21.08.2015, alle ore 17,45 circa, in sella al motociclo Honda dall'Ara XR 650 tg. BT 80412, percorreva, nel Comune di Santeramo in Colle, via Alessandriello, in direzione periferia, incolonnato nel traffico, dietro altra autovettura che lo precedeva, allorquando dinanzi al civico n. 61 della predetta via si imbatteva in una buca presente
1 sul manto stradale, che lo faceva rovinare al suolo, non visibile, né percepibile, sia per la presenza di carte e detriti sulla strada, sia perché l'autovettura che lo precedeva impediva l'avvistamento o la percezione dello stato del manto stradale;
- in occasione del sinistro riportava gravi lesioni fisiche, a seguito delle quali veniva trasportato in ambulanza del 118 e ricoverato in ospedale, ed il motociclo riportava ingenti danni;
-sul posto interveniva una pattuglia della Polizia Locale, che redigeva il rapporto di incidente stradale.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda e, in Controparte_1 via gradata, dichiararsi la responsabilità prevalente e/o concorsuale del . Pt_1
Senza attività istruttoria, con sentenza n. 2896/2023 del 12.07.2023 il Tribunale di Bari rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: In riforma dell'appellata sentenza e dell'ordinanza innanzi richiamata, accogliere la domanda formulata dall'attore in I grado, ovverosia accertare e dichiarare il sinistro di cui è causa avvenuto per esclusiva colpa ed imperizia del in persona del Sindaco pro tempore, per le Controparte_1 causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore dell'attore della somma di €.
10.531,61 per tutti i danni dallo stesso sofferti, nessuno escluso, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo e comunque nei limiti di competenza per valore come dichiarato in atti, con vittoria di spese e compenso del primo e del secondo grado di giudizio”; in via istruttoria ammettersi le richieste istruttorie come formulate nella memoria ex art. 183 co. VI, n. 2 c.p.c., reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto respingersi l'appello proposto Controparte_1 in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
In data 19.06.2024 la causa è stata riservata sulla richiesta di parte appellante di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e sulle richieste istruttorie.
Con ordinanza del 26.06.2024 questa Corte ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ammesso la prova testimoniale.
Escussi i testi, rigettate le ulteriori richieste istruttorie, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 24.09.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies
3° co. c.p.c..
Il Tribunale, ricondotta la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., sulla scorta dei principi giurisprudenziali in materia, ha ritenuto infondata la domanda, senza espletamento di attività istruttoria, evidenziando che: - alla luce della documentazione fotografica in atti il dissesto della pavimentazione stradale risultava del tutto visibile ed evitabile, non solo per la sua notevole estensione e profondità, ma anche perché il sinistro è avvenuto intorno alle 17,45 di un giorno di agosto, in presenza quindi di luce naturale;
- l'asserita presenza di carte e detriti sulla strada non poteva influire sulla visibilità dell'irregolarità del tratto di strada in questione, atteso che
2 l'irregolarità caratterizzava un'estesa porzione della sede stradale e non si trattava, quindi, di un unico dissesto isolato;
-una siffatta situazione di pericolo poteva essere prevista e superata dal , considerato che la presenza di dislivelli e discontinuità nella pavimentazione stradale Pt_1
è molto frequente;
-la stessa allegazione attorea, riportata in citazione, che la buca presente sul manto stradale non era visibile anche perchè il veicolo che precedeva la moto ne ostacolava l'avvistamento, costituisce ammissione implicita del mancato rispetto della distanza di sicurezza.
1.Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante ha denunciato la “Illogicità ed arbitrarietà delle argomentazioni del giudice poste a base della decisione, malgoverno dei relativi poteri discrezionali, violazione dell'art. 116 c.p.c. e ingiusta condanna dell'attore”, lamentando che il Giudice di primo grado ha errato nella valutazione della documentazione versata in atti, ossia delle fotografie riproducenti lo stato dei luoghi e del verbale di intervento della polizia locale del
Comune di Santeramo in Colle.
Osserva che nel verbale redatto dalla polizia locale intervenuta non si parla di un'estesa porzione della sede stradale, ma di un tratto di strada, compreso tra civico 41 e il civico 61, in cattive condizioni di manutenzione. Deduce che, dalla fotografia riproducente il tratto di strada ove era presente la buca, si evince che quest'ultima era caratterizzata da contorni ben definiti e non era estesa, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice, e che il tratto di strada a monte del civico n. 41 era in buono stato di manutenzione;
a riprova di tanto vi sarebbe quanto riportato nel verbale redatto dai vigili urbani, in cui si afferma che: “… la sede stradale dal civico 41 al civico 61 risultava essere in cattive condizioni di manutenzione.”.
Sostiene, inoltre, che non avrebbe potuto accorgersi dell'improvvisa irregolarità del tratto di strada in cui si verificava l'incidente, essendo incolonnato nel traffico dietro altri veicoli che impedivano
l'avvistamento della buca e pregiudicavano ogni tentativo di porre in essere tutte le manovre necessarie ad evitare l'incidente e che, per tale motivo, nonostante la luce, non si sarebbe accorto della buca apparsa improvvisamente.
1.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Rileva la Corte che il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051
c.c., a norma del quale, in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno quindi temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di autoresponsabilità, in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente
3 attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021,
n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019,
n.16149); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui, ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa, allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza.
La Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ. 16 settembre 2024 n. 24799).
Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, il sinistro si è verificato verso le ore 17,45 del 21 agosto 2015, in condizioni di perfetta visibilità, e le dimensioni e la profondità della buca erano tali da renderla visibile ed evitabile.
Dalla documentazione fotografica e dal verbale redatto dalla polizia locale si evince che la condizione di dissesto del manto stradale non era localizzata esclusivamente nel punto in cui si
è verificato il sinistro, ma interessava un tratto di strada più ampio, precisamente il tratto che va dal civico 41 al civico 61 di via Alessandriello, della lunghezza di circa 25 metri, come affermato dallo stesso appellante.
Pur non trattandosi di una distanza particolarmente estesa, un tratto di strada lungo circa 25 metri risulta comunque sufficiente per rendersi conto delle condizioni deteriorate del manto stradale;
tale circostanza unita al fatto che il sinistro è avvenuto nel mese di agosto alle 17,45 circa, in condizioni di luce naturale, esclude che l'anomalia potesse risultare improvvisa o non percepibile, così come invece sostenuto dall'odierno appellante, ancor più ove si consideri che, in occasione del sinistro, il viaggiava a bordo di un motociclo, veicolo questo che consente Pt_1 una posizione di guida sopraelevata rispetto al piano stradale, con una visuale più ampia, diretta e ravvicinata del manto stradale rispetto a quella che ha invece il conducente di autoveicolo, il cui campo visivo risulta in parte limitato dall'abitacolo.
Priva di rilievo, al fine di escludere la responsabilità dello stesso , è la circostanza che la Pt_1 presenza di altre autovetture dietro le quali egli si trovava incolonnato, impedivano
4 l'avvistamento della buca, pregiudicando ogni tentativo di porre in essere tutte le manovre necessarie per evitare l'incidente, dovendosi da tale circostanza piuttosto inferire che il stesse Pt_1 procedendo senza rispettare la distanza di sicurezza: la condotta colposa del , che ometteva Pt_1 di mantenere la dovuta distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, e che non prestava la dovuta attenzione nel circolare su una strada che presentava estesi punti di dissesto, è tale da integrare causa esclusiva del danno, interruttiva del nesso di causalità tra res in custodia ed evento dannoso. Ove il avesse, con comportamento diligente e rispettoso del Codice della Pt_1
Strada, mantenuto la distanza di sicurezza, certamente avrebbe potuto avvedersi della buca e dell'anomalia presente sul manto stradale e sarebbe riuscito a porre in essere le manovre necessarie ad evitare la caduta.
Dunque la condotta del , per come emerge dal materiale probatorio in atti, per un verso è da Pt_1 reputarsi contraria al generale dovere di ragionevole cautela (riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.) incombente su ogni consociato, per altro verso risulta costituire un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di irregolarità causale, come tale idonea ad assurgere a fattore causale esclusivo dell'evento e a degradare a mera occasione la presenza della buca sul piano stradale, atteso che l'appellante, se avesse osservato anche una soltanto delle regole cautelari da lui violate, avrebbe sicuramente avvistato la buca e, conseguentemente, sarebbe riuscito ad evitarla in modo agevole o sicuro, o quantomeno a passarci sopra con le cautele necessarie ad evitare una rovinosa caduta.
Neppure l'escussione del teste, fratello dell'attore, ha fornito elementi probatori a supporto della tesi difensiva dell'odierno appellante.
Il teste escusso in appello, ha dichiarato: “Seguivo la moto di mio fratello con la Testimone_1 macchina…..Non ricordo che macchina fosse quella che precedeva la moto di mio fratello. E' vero quanto capitolato sub 2; io ho visto la moto di mio fratello che ha cominciato a sbandare e poi è caduta subito dopo la buca che si trovava in corrispondenza del civico 61, dove prima si trovava una sala ricevimenti che adesso
è chiusa. La buca era profonda all'incirca 15 cm e con un diametro di circa 40 cm e si trovava sulla parte destra della carreggiata. La strada era asfaltata, ma presentava questa buca non indifferente. Su quella strada c'erano anche altre buche ma non grandi come quella. Dopo aver impattato con la buca la moto cadeva insieme a mio fratello sul lato destro. Davanti a mio fratello c'erano altre macchine che lo precedevano;
tra la macchina che lo precedeva e la moto c'erano circa 5-6 metri. Procedevamo intorno ai
30/40 kmh. Transitando in macchina io non vedevo la buca. Non sono in grado di rispondere alla domanda sub 5, anche dopo aver visionato le fotografie ivi richiamate;
non ricordo la presenza del segnale. È vero che in occasione del sinistro mio fratello riportò lesioni fisiche e fu trasportato dall'autoambulanza del 118 presso l'ospedale Di Venere di Bari. A seguito del sinistro la moto riportò danni al manubrio e ruote;
era abbastanza sfasciata. Riconosco nelle foto allegate sub 21- 22 e 23 i danni alla moto e la buca in cui si imbattè mio fratello”.
Senonchè tale dichiarazione testimoniale - nella quale peraltro si dà atto che tra la moto dell'attore e la macchina che lo precedeva c'erano circa 5/6 metri, distanza questa che sicuramente consente
5 di rendersi conto della presenza di una buca sul manto stradale – si pone in inconciliabile contrasto con quanto riportato nel verbale redatto dalla Polizia locale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo del sinistro.
Invero, il teste ha riferito che “Dopo aver impattato con la buca la moto cadeva insieme a mio fratello sul lato destro”, senza alcun riferimento alla circostanza (non certo secondaria o irrilevante), attestata nel verbale redatto dalla Polizia Locale, che nell'occorso il motociclo condotto dal Pt_1 danneggiava un'autovettura in sosta: “Dagli elementi riscontrati la dinamica del sinistro si può così riassumere: il motociclo percorreva via Alessandriello in direzione periferia, giunto in prossimità del civico
41 circa, per cause non ponderabili, il conducente perdeva il controllo del mezzo, invadeva la corsia di marcia opposta ed impattava contro l'autovettura “B” regolarmente parcheggiata sul margine sinistro di via Alessandriello. In seguito all'urto la moto terminava la sua marcia all'altezza dell'intersezione con via C. Levi”; l'autovettura danneggiata, una Volksvagen Passat tg. BA D90579, riportava i seguenti danni: “paraurti posteriore divelto lato dx- pneumatico post. dx rotto – sportello ant. dx e post. dx strisciato e deformato”.
Come è evidente dal raffronto della deposizione testimoniale del fratello dell'appellante con quanto riportato nel verbale della P.M., il teste si è limitato a riferire che, a seguito dell'impatto con la buca, il motociclo, insieme all'appellante, cadeva sul lato destro, mentre nel verbale riportato si dà atto che la moto, dopo essere sbandata, finiva addirittura sul lato opposto della carreggiata, andando ad impattare contro una vettura ivi parcheggiata, sul margine sinistro: tale omissione/discordanza nella descrizione dell'evento non può che inficiare l'attendibilità del testimoniale assunto.
Né d'altro canto risulta che l'odierno appellante abbia mai contestato in alcun modo quanto attestato nel verbale fidefacente della polizia locale.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti direttamente, senza margine di apprezzamento o percezione sensoriale. La contestazione di tali fatti deve essere veicolata esclusivamente attraverso la querela di falso (in tal senso, da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/05/2025, n. 12925).
Nel caso di specie, non risulta che sia stata proposta querela di falso, con la conseguenza che la deposizione del teste, che ha omesso un elemento essenziale della dinamica del sinistro, risulta non attendibile e, comunque, inidonea a contrastare la fede privilegiata di cui gode il verbale redatto dal pubblico ufficiale.
Alla luce di quanto innanzi esposto, la condotta colposa del , che ha omesso di adeguare il Pt_1 proprio comportamento alle condizioni del tratto stradale, caratterizzato da un dissesto del manto ben visibile, prevedibile e agevolmente evitabile anche in ragione della sua estensione, assume efficacia interruttiva del nesso causale tra la res e l'evento lesivo, con la conseguenza che nessuna responsabilità può essere attribuita al Controparte_1
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
6 Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo, in ossequio ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum e della semplicità delle questioni trattate.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco p.t., avverso la sentenza n. 2896/2023 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 12.07.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 1° ottobre
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola Barracchia Presidente
dott. Antonello Vitale Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 191/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2896/2023 del 12.07.2023
TRA
, elettivamente domiciliato in Santeramo in Colle al Corso Tripoli n. 26, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Nicola Romano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Bari alla Controparte_1 via Nicolai n. 276/C, presso lo studio dell'avv. Nicola Diomede, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.12.2018 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari, il in persona del Sindaco p.t., al fine Controparte_1 di sentirlo dichiarare responsabile del sinistro occorsogli e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma di € 10.531,61, per tutti i danni dallo stesso sofferti, o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compenso di avvocato.
A fondamento della domanda deduceva che: - in data 21.08.2015, alle ore 17,45 circa, in sella al motociclo Honda dall'Ara XR 650 tg. BT 80412, percorreva, nel Comune di Santeramo in Colle, via Alessandriello, in direzione periferia, incolonnato nel traffico, dietro altra autovettura che lo precedeva, allorquando dinanzi al civico n. 61 della predetta via si imbatteva in una buca presente
1 sul manto stradale, che lo faceva rovinare al suolo, non visibile, né percepibile, sia per la presenza di carte e detriti sulla strada, sia perché l'autovettura che lo precedeva impediva l'avvistamento o la percezione dello stato del manto stradale;
- in occasione del sinistro riportava gravi lesioni fisiche, a seguito delle quali veniva trasportato in ambulanza del 118 e ricoverato in ospedale, ed il motociclo riportava ingenti danni;
-sul posto interveniva una pattuglia della Polizia Locale, che redigeva il rapporto di incidente stradale.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva il rigetto della domanda e, in Controparte_1 via gradata, dichiararsi la responsabilità prevalente e/o concorsuale del . Pt_1
Senza attività istruttoria, con sentenza n. 2896/2023 del 12.07.2023 il Tribunale di Bari rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello , chiedendo, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito: In riforma dell'appellata sentenza e dell'ordinanza innanzi richiamata, accogliere la domanda formulata dall'attore in I grado, ovverosia accertare e dichiarare il sinistro di cui è causa avvenuto per esclusiva colpa ed imperizia del in persona del Sindaco pro tempore, per le Controparte_1 causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore dell'attore della somma di €.
10.531,61 per tutti i danni dallo stesso sofferti, nessuno escluso, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo e comunque nei limiti di competenza per valore come dichiarato in atti, con vittoria di spese e compenso del primo e del secondo grado di giudizio”; in via istruttoria ammettersi le richieste istruttorie come formulate nella memoria ex art. 183 co. VI, n. 2 c.p.c., reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto respingersi l'appello proposto Controparte_1 in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
In data 19.06.2024 la causa è stata riservata sulla richiesta di parte appellante di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e sulle richieste istruttorie.
Con ordinanza del 26.06.2024 questa Corte ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ammesso la prova testimoniale.
Escussi i testi, rigettate le ulteriori richieste istruttorie, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 24.09.2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies
3° co. c.p.c..
Il Tribunale, ricondotta la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., sulla scorta dei principi giurisprudenziali in materia, ha ritenuto infondata la domanda, senza espletamento di attività istruttoria, evidenziando che: - alla luce della documentazione fotografica in atti il dissesto della pavimentazione stradale risultava del tutto visibile ed evitabile, non solo per la sua notevole estensione e profondità, ma anche perché il sinistro è avvenuto intorno alle 17,45 di un giorno di agosto, in presenza quindi di luce naturale;
- l'asserita presenza di carte e detriti sulla strada non poteva influire sulla visibilità dell'irregolarità del tratto di strada in questione, atteso che
2 l'irregolarità caratterizzava un'estesa porzione della sede stradale e non si trattava, quindi, di un unico dissesto isolato;
-una siffatta situazione di pericolo poteva essere prevista e superata dal , considerato che la presenza di dislivelli e discontinuità nella pavimentazione stradale Pt_1
è molto frequente;
-la stessa allegazione attorea, riportata in citazione, che la buca presente sul manto stradale non era visibile anche perchè il veicolo che precedeva la moto ne ostacolava l'avvistamento, costituisce ammissione implicita del mancato rispetto della distanza di sicurezza.
1.Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante ha denunciato la “Illogicità ed arbitrarietà delle argomentazioni del giudice poste a base della decisione, malgoverno dei relativi poteri discrezionali, violazione dell'art. 116 c.p.c. e ingiusta condanna dell'attore”, lamentando che il Giudice di primo grado ha errato nella valutazione della documentazione versata in atti, ossia delle fotografie riproducenti lo stato dei luoghi e del verbale di intervento della polizia locale del
Comune di Santeramo in Colle.
Osserva che nel verbale redatto dalla polizia locale intervenuta non si parla di un'estesa porzione della sede stradale, ma di un tratto di strada, compreso tra civico 41 e il civico 61, in cattive condizioni di manutenzione. Deduce che, dalla fotografia riproducente il tratto di strada ove era presente la buca, si evince che quest'ultima era caratterizzata da contorni ben definiti e non era estesa, come erroneamente ritenuto dal primo Giudice, e che il tratto di strada a monte del civico n. 41 era in buono stato di manutenzione;
a riprova di tanto vi sarebbe quanto riportato nel verbale redatto dai vigili urbani, in cui si afferma che: “… la sede stradale dal civico 41 al civico 61 risultava essere in cattive condizioni di manutenzione.”.
Sostiene, inoltre, che non avrebbe potuto accorgersi dell'improvvisa irregolarità del tratto di strada in cui si verificava l'incidente, essendo incolonnato nel traffico dietro altri veicoli che impedivano
l'avvistamento della buca e pregiudicavano ogni tentativo di porre in essere tutte le manovre necessarie ad evitare l'incidente e che, per tale motivo, nonostante la luce, non si sarebbe accorto della buca apparsa improvvisamente.
1.1. Il motivo è infondato e va rigettato.
Rileva la Corte che il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'alveo dell'art. 2051
c.c., a norma del quale, in base ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno quindi temperati, alla luce dell'applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di autoresponsabilità, in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente
3 attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete ( cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021,
n.34886, Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019,
n.16149); sicché, tanto più una cosa è intrinsecamente pericolosa tanto più è suscettibile di essere evitata per cui, ove il danneggiato non adotti la cautela richiesta per evitare il danno che potrebbe conseguire dall'interazione con la cosa, allora lo stesso è imputabile al suo comportamento negligente o, comunque, gli è imputabile la quota di danno che avrebbe potuto evitare con un comportamento di ordinaria diligenza.
La Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ. 16 settembre 2024 n. 24799).
Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, il sinistro si è verificato verso le ore 17,45 del 21 agosto 2015, in condizioni di perfetta visibilità, e le dimensioni e la profondità della buca erano tali da renderla visibile ed evitabile.
Dalla documentazione fotografica e dal verbale redatto dalla polizia locale si evince che la condizione di dissesto del manto stradale non era localizzata esclusivamente nel punto in cui si
è verificato il sinistro, ma interessava un tratto di strada più ampio, precisamente il tratto che va dal civico 41 al civico 61 di via Alessandriello, della lunghezza di circa 25 metri, come affermato dallo stesso appellante.
Pur non trattandosi di una distanza particolarmente estesa, un tratto di strada lungo circa 25 metri risulta comunque sufficiente per rendersi conto delle condizioni deteriorate del manto stradale;
tale circostanza unita al fatto che il sinistro è avvenuto nel mese di agosto alle 17,45 circa, in condizioni di luce naturale, esclude che l'anomalia potesse risultare improvvisa o non percepibile, così come invece sostenuto dall'odierno appellante, ancor più ove si consideri che, in occasione del sinistro, il viaggiava a bordo di un motociclo, veicolo questo che consente Pt_1 una posizione di guida sopraelevata rispetto al piano stradale, con una visuale più ampia, diretta e ravvicinata del manto stradale rispetto a quella che ha invece il conducente di autoveicolo, il cui campo visivo risulta in parte limitato dall'abitacolo.
Priva di rilievo, al fine di escludere la responsabilità dello stesso , è la circostanza che la Pt_1 presenza di altre autovetture dietro le quali egli si trovava incolonnato, impedivano
4 l'avvistamento della buca, pregiudicando ogni tentativo di porre in essere tutte le manovre necessarie per evitare l'incidente, dovendosi da tale circostanza piuttosto inferire che il stesse Pt_1 procedendo senza rispettare la distanza di sicurezza: la condotta colposa del , che ometteva Pt_1 di mantenere la dovuta distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, e che non prestava la dovuta attenzione nel circolare su una strada che presentava estesi punti di dissesto, è tale da integrare causa esclusiva del danno, interruttiva del nesso di causalità tra res in custodia ed evento dannoso. Ove il avesse, con comportamento diligente e rispettoso del Codice della Pt_1
Strada, mantenuto la distanza di sicurezza, certamente avrebbe potuto avvedersi della buca e dell'anomalia presente sul manto stradale e sarebbe riuscito a porre in essere le manovre necessarie ad evitare la caduta.
Dunque la condotta del , per come emerge dal materiale probatorio in atti, per un verso è da Pt_1 reputarsi contraria al generale dovere di ragionevole cautela (riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.) incombente su ogni consociato, per altro verso risulta costituire un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di irregolarità causale, come tale idonea ad assurgere a fattore causale esclusivo dell'evento e a degradare a mera occasione la presenza della buca sul piano stradale, atteso che l'appellante, se avesse osservato anche una soltanto delle regole cautelari da lui violate, avrebbe sicuramente avvistato la buca e, conseguentemente, sarebbe riuscito ad evitarla in modo agevole o sicuro, o quantomeno a passarci sopra con le cautele necessarie ad evitare una rovinosa caduta.
Neppure l'escussione del teste, fratello dell'attore, ha fornito elementi probatori a supporto della tesi difensiva dell'odierno appellante.
Il teste escusso in appello, ha dichiarato: “Seguivo la moto di mio fratello con la Testimone_1 macchina…..Non ricordo che macchina fosse quella che precedeva la moto di mio fratello. E' vero quanto capitolato sub 2; io ho visto la moto di mio fratello che ha cominciato a sbandare e poi è caduta subito dopo la buca che si trovava in corrispondenza del civico 61, dove prima si trovava una sala ricevimenti che adesso
è chiusa. La buca era profonda all'incirca 15 cm e con un diametro di circa 40 cm e si trovava sulla parte destra della carreggiata. La strada era asfaltata, ma presentava questa buca non indifferente. Su quella strada c'erano anche altre buche ma non grandi come quella. Dopo aver impattato con la buca la moto cadeva insieme a mio fratello sul lato destro. Davanti a mio fratello c'erano altre macchine che lo precedevano;
tra la macchina che lo precedeva e la moto c'erano circa 5-6 metri. Procedevamo intorno ai
30/40 kmh. Transitando in macchina io non vedevo la buca. Non sono in grado di rispondere alla domanda sub 5, anche dopo aver visionato le fotografie ivi richiamate;
non ricordo la presenza del segnale. È vero che in occasione del sinistro mio fratello riportò lesioni fisiche e fu trasportato dall'autoambulanza del 118 presso l'ospedale Di Venere di Bari. A seguito del sinistro la moto riportò danni al manubrio e ruote;
era abbastanza sfasciata. Riconosco nelle foto allegate sub 21- 22 e 23 i danni alla moto e la buca in cui si imbattè mio fratello”.
Senonchè tale dichiarazione testimoniale - nella quale peraltro si dà atto che tra la moto dell'attore e la macchina che lo precedeva c'erano circa 5/6 metri, distanza questa che sicuramente consente
5 di rendersi conto della presenza di una buca sul manto stradale – si pone in inconciliabile contrasto con quanto riportato nel verbale redatto dalla Polizia locale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo del sinistro.
Invero, il teste ha riferito che “Dopo aver impattato con la buca la moto cadeva insieme a mio fratello sul lato destro”, senza alcun riferimento alla circostanza (non certo secondaria o irrilevante), attestata nel verbale redatto dalla Polizia Locale, che nell'occorso il motociclo condotto dal Pt_1 danneggiava un'autovettura in sosta: “Dagli elementi riscontrati la dinamica del sinistro si può così riassumere: il motociclo percorreva via Alessandriello in direzione periferia, giunto in prossimità del civico
41 circa, per cause non ponderabili, il conducente perdeva il controllo del mezzo, invadeva la corsia di marcia opposta ed impattava contro l'autovettura “B” regolarmente parcheggiata sul margine sinistro di via Alessandriello. In seguito all'urto la moto terminava la sua marcia all'altezza dell'intersezione con via C. Levi”; l'autovettura danneggiata, una Volksvagen Passat tg. BA D90579, riportava i seguenti danni: “paraurti posteriore divelto lato dx- pneumatico post. dx rotto – sportello ant. dx e post. dx strisciato e deformato”.
Come è evidente dal raffronto della deposizione testimoniale del fratello dell'appellante con quanto riportato nel verbale della P.M., il teste si è limitato a riferire che, a seguito dell'impatto con la buca, il motociclo, insieme all'appellante, cadeva sul lato destro, mentre nel verbale riportato si dà atto che la moto, dopo essere sbandata, finiva addirittura sul lato opposto della carreggiata, andando ad impattare contro una vettura ivi parcheggiata, sul margine sinistro: tale omissione/discordanza nella descrizione dell'evento non può che inficiare l'attendibilità del testimoniale assunto.
Né d'altro canto risulta che l'odierno appellante abbia mai contestato in alcun modo quanto attestato nel verbale fidefacente della polizia locale.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti direttamente, senza margine di apprezzamento o percezione sensoriale. La contestazione di tali fatti deve essere veicolata esclusivamente attraverso la querela di falso (in tal senso, da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/05/2025, n. 12925).
Nel caso di specie, non risulta che sia stata proposta querela di falso, con la conseguenza che la deposizione del teste, che ha omesso un elemento essenziale della dinamica del sinistro, risulta non attendibile e, comunque, inidonea a contrastare la fede privilegiata di cui gode il verbale redatto dal pubblico ufficiale.
Alla luce di quanto innanzi esposto, la condotta colposa del , che ha omesso di adeguare il Pt_1 proprio comportamento alle condizioni del tratto stradale, caratterizzato da un dissesto del manto ben visibile, prevedibile e agevolmente evitabile anche in ragione della sua estensione, assume efficacia interruttiva del nesso causale tra la res e l'evento lesivo, con la conseguenza che nessuna responsabilità può essere attribuita al Controparte_1
L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
6 Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che si liquidano in dispositivo, in ossequio ai parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum e della semplicità delle questioni trattate.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco p.t., avverso la sentenza n. 2896/2023 emessa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 12.07.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
3. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 1° ottobre
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
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