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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/11/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2858/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NI RA Presidente dott.ssa FA LL Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2858/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. BARBARA BASSANELLI, RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. PAOLA BALDRATI RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per le parti: come da verbale di udienza del 23/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2025, la ricorrente, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in SOVERE in data 21/08/2011 con e che dalla loro unione è CP_1 nato il figlio minore nato a [...] il [...], chiedeva al Tribunale di pronunziare lo Per_1 scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 6 Il resistente, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio contestando parzialmente le altre richieste della parte ricorrente.
All'udienza del 23 ottobre 2025, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo, aderendo alla proposta conciliativa del Giudice, e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano consensualmente alle condizioni di cui alla sentenza n. 220/2024 pubblicata il 10/05/2024 del Tribunale di Bergamo (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione
è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla
Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
, in Belgrado in data 21/08/2011 (iscritto nei Registri dello Stato civile del
[...]
Comune di SOVERE, anno 2013, atto n. 6 parte II serie C);
2. conferma l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3. dispone, in ordine alla permanenza del figlio con i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore e compatibilmente con gli impegni professionali di entrambi i genitori, il minore starà pagina 2 di 6 con il padre: DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO Fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (comprensivo sino alla domenica alle ore 20.30 ) n. 1 sera infrasettimanale, nella specie il mercoledì quando trascorrerà il fine settimana con il padre, dall'uscita da Per_1 scuola con pernotto ed accompagnamento a scuola - n. 2 sere infrasettimanali, nella specie il mercoledì ed il giovedì quando trascorrerà il fine settimana con la madre dall'uscita da Per_1 scuola con pernotto ed accompagnamento a scuola. Su accordo delle parti, verrà introdotto un ulteriore incontro infrasettimanale tra padre e figlio (indicativamente nella giornata di martedì, dalle ore 13.30 alle ore 17.30);
Inoltre, DURANTE IL PERIODO NON SCOLASTICO trascorrerà con ciascun genitore Per_1 fino a 3 settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno con possibilità per il minore di recarsi all'estero con ciascun genitore trascorrerà il 50% delle Per_1 vacanze scolastiche in occasione delle festività pasquali con ciascun genitore ed il 50% vacanze scolastiche in occasione delle festività natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore dal
23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza; ogni altra festività (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 novembre) sarà calendarizzata secondo il criterio dell'alternanza con ciascun genitore.
I giorni di festività cattolica IR starà con la mamma, quelli di festività ortodossa IR starà con il papà. Nei periodi di vacanza con il minore i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare la località, nonché il recapito dell'alloggio dove intendono soggiornare con il figlio.
Ad ogni modo, in caso di necessità e previo congruo preavviso, i coniugi potranno comunque modificare tali permanenze, anche al fine di consentire ai figli analoghi periodi di permanenza con ciascun genitore, purché vi sia accordo tra i medesimi.
4. Pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla madre - a titolo di concorso al CP_1 mantenimento ordinario del figlio, l'importo di € 300,00 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese alle coordinate già note alle parti. Tale somma sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT costo della vita da marzo 2025;
5. Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico - premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, pagina 3 di 6 estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: pagina 4 di 6 a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole pagina 5 di 6 vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. Prende atto dell'accordo per cui l'assegno unico sarà percepito dalla signora in ragione Pt_1 del 100%, senza alcun vincolo di destinazione per diversamente da quanto pattuito in Per_1 sede di separazione;
7. Conferma nel resto gli accordi di separazione in quanto compatibili;
8. Compensa le spese di lite;
9. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SOVERE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30/10/2025
Il Presidente
NI RA
Il Giudice relatore estensore
FA LL
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NI RA Presidente dott.ssa FA LL Giudice Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2858/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. BARBARA BASSANELLI, RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. PAOLA BALDRATI RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per le parti: come da verbale di udienza del 23/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2025, la ricorrente, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in SOVERE in data 21/08/2011 con e che dalla loro unione è CP_1 nato il figlio minore nato a [...] il [...], chiedeva al Tribunale di pronunziare lo Per_1 scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 6 Il resistente, costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio contestando parzialmente le altre richieste della parte ricorrente.
All'udienza del 23 ottobre 2025, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo, aderendo alla proposta conciliativa del Giudice, e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità (v. verbale di udienza).
Il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgente l'accordo raggiunto dai coniugi e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano consensualmente alle condizioni di cui alla sentenza n. 220/2024 pubblicata il 10/05/2024 del Tribunale di Bergamo (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione
è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla
Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
, in Belgrado in data 21/08/2011 (iscritto nei Registri dello Stato civile del
[...]
Comune di SOVERE, anno 2013, atto n. 6 parte II serie C);
2. conferma l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3. dispone, in ordine alla permanenza del figlio con i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore e compatibilmente con gli impegni professionali di entrambi i genitori, il minore starà pagina 2 di 6 con il padre: DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO Fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (comprensivo sino alla domenica alle ore 20.30 ) n. 1 sera infrasettimanale, nella specie il mercoledì quando trascorrerà il fine settimana con il padre, dall'uscita da Per_1 scuola con pernotto ed accompagnamento a scuola - n. 2 sere infrasettimanali, nella specie il mercoledì ed il giovedì quando trascorrerà il fine settimana con la madre dall'uscita da Per_1 scuola con pernotto ed accompagnamento a scuola. Su accordo delle parti, verrà introdotto un ulteriore incontro infrasettimanale tra padre e figlio (indicativamente nella giornata di martedì, dalle ore 13.30 alle ore 17.30);
Inoltre, DURANTE IL PERIODO NON SCOLASTICO trascorrerà con ciascun genitore Per_1 fino a 3 settimane anche non consecutive da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno con possibilità per il minore di recarsi all'estero con ciascun genitore trascorrerà il 50% delle Per_1 vacanze scolastiche in occasione delle festività pasquali con ciascun genitore ed il 50% vacanze scolastiche in occasione delle festività natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore dal
23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio secondo il criterio dell'alternanza; ogni altra festività (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, 2 novembre) sarà calendarizzata secondo il criterio dell'alternanza con ciascun genitore.
I giorni di festività cattolica IR starà con la mamma, quelli di festività ortodossa IR starà con il papà. Nei periodi di vacanza con il minore i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare la località, nonché il recapito dell'alloggio dove intendono soggiornare con il figlio.
Ad ogni modo, in caso di necessità e previo congruo preavviso, i coniugi potranno comunque modificare tali permanenze, anche al fine di consentire ai figli analoghi periodi di permanenza con ciascun genitore, purché vi sia accordo tra i medesimi.
4. Pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla madre - a titolo di concorso al CP_1 mantenimento ordinario del figlio, l'importo di € 300,00 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese alle coordinate già note alle parti. Tale somma sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT costo della vita da marzo 2025;
5. Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico - premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, pagina 3 di 6 estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: pagina 4 di 6 a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole pagina 5 di 6 vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. Prende atto dell'accordo per cui l'assegno unico sarà percepito dalla signora in ragione Pt_1 del 100%, senza alcun vincolo di destinazione per diversamente da quanto pattuito in Per_1 sede di separazione;
7. Conferma nel resto gli accordi di separazione in quanto compatibili;
8. Compensa le spese di lite;
9. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SOVERE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30/10/2025
Il Presidente
NI RA
Il Giudice relatore estensore
FA LL
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