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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1365/2022 promossa Da
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta Reina. Parte_1
APPELLANTE Contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, , Franco Toffoletto, Ornella Patanè e Anna Lubinski.
APPELLATA
E nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, , Franco Toffoletto, Ornella Patanè e Anna Lubinski.
E di rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. Delia Cernigliaro.
APPELLATI All'udienza del 27 marzo 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 17/6/2022 il Tribunale di Palermo G.L. ha rigettato la domanda con la quale , dipendente inquadrato come Sales ” cat. B1 Parte_1 Parte_2 aveva chiesto in confronto dell'azienda datrice di lavoro Controparte_1 il riconoscimento delle mansioni superiori riconducibili al livello A3 – responsabile area, agenti – del CCNL chimico-farmaceutico e del plus orario effettuato rispetto a quello contrattuale. Nel contraddittorio con la e della Controparte_1 [...]
– società estranea alla controversia – il G.L. ha preliminarmente dichiarato Controparte_4 il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima e nel merito ha ritenuto non adeguatamente dimostrati gli elementi costitutivi dei diritti azionati. Quanto alla qualifica superiore ha rilevato la carenza allegatoria tanto in ordine alla descrizione puntale delle mansioni disimpegnate quanto all'indicazione delle declaratorie contrattuali applicabili , elementi necessari all'effettuazione della operazione ermeneutica propria dell'accertamento richiesto. Ha nondimeno concluso che, alla stregua della categoria contrattuale invocata – Par implicante la supervisione, il coordinamento di un gruppo di . - È responsabile per la propria area geografica del raggiungimento degli obiettivi aziendali previsti, cura la formazione e aggiornamento professionale di propri collaboratori e l'attuazione delle politiche aziendali, nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia e delle norme deontologiche garantendo il coordinamento con le altre funzioni aziendali - il non aveva fornito alcuna prova circa Pt_1 lo svolgimento di tali mansioni e che rispetto ai compiti invocati di “monitoraggio delle vendite presso ogni farmacia” e di “riscossione degli incassi (assegni etc..)” trattavasi di compiti coerenti con le mansioni allo stesso assegnate di Informatore scientifico il quale ben poteva essere chiamato a svolgere nell'area di pertinenza, secondo le direttive aziendali, ulteriori attività di supporto all'informazione scientifica del farmaco, anche di reportistica e gestione dei flussi informativi che comportino competenze, esperienze e responsabilità, ai fini dello sviluppo delle interazioni territoriali dell'area stessa”. Mentre con precipuo riferimento all'attività di incasso e di raccolta ordinativi dalle farmacie riteneva scarsamente significative e inconducenti in tal senso la documentazione prodotta, concernente gli assegni riscossi e versati nella c.d. “carta di versamanto”2 e le prove testimoniali articolate a supporto.
Parimenti infondata reputava la domanda finalizzata alla dimostrazione dell'espletamento di lavoro straordinario . La statuizione di primo grado è stata impugnata dal limitatamente al capo Pt_1 riguardante il denegato riconoscimento delle mansioni superiori. L'appello notificato a tutti i litisconsorti nel giudizio di primo grado stigmatizza la valutazione di insufficienza probatoria formulata dal G.L. e l'opzione di non dare corso ai mezzi istruttori richiesti i quali avrebbero potuto dare conferma degli assunti del ricorrente.
Contesta altresì il ragionamento posto a base dell'affermazione di inidoneità del quadro istruttorio a fornire prova della completezza delle mansioni superiori svolte essendo a suo dire sufficiente ad integrare il profilo rivendicato anche la sola attività di controbollo e supervisione degli obiettivi aziendali - non contemplata dalla declaratoria del livello B1 - effettuata sulle singole farmacie e dimostrata dalle copie degli assegni in parola. Resiste in questo grado la che chiede il rigetto del Controparte_1 gravame. Si sono costituiti altresì la benchè non destinataria di alcuna Controparte_5 domanda , e l' quale possibile avente causa rispetto agli oneri contributivi CP_3 eventualmente discendenti dall'accoglimento dell'azione. Tanto premesso l'appello si palesa infondato. E' noto che rispetto alla verifica del fondamento dell'azione di cui all'art. 2103 c.c. il compito del giudice si dipana secondo una sequenza interpretativa che parte dall'analisi delle categorie contrattuali oggetto di disamina , passa all'accertamento in concreto deli compiti disimpegnati e si conclude con la riconduzione - sussunzione – di tali attività nell'uno o nell'latro dei profili professionali in comparazione. Si tratta , tuttavia, di una operazione ermeneutica che postula la puntuale indicazione delle mansioni asseritamente svolte dal lavoratore ricorrente e delle declaratorie contrattuali di riferimento sulla base delle quali effettuare l'analisi comparativa invocata e non può tecnicamente svolgersi in supplenza rispetto alla carenza dei su evidenziati oneri di allegazione. All'esito di tale operazione spetterà al giudicante sindacare la sussistenza dei presupposti e degli elementi idonei a suffragare un giudizio di prevalenza sul piano quantitativo e qualitativo delle mansioni proprie della qualifica superiore invocata (Cass. 4946 del 10/03/2004 ) Fatto si è che, nel caso di specie, ad onta di una formulazione carente delle suddette basi comparative, il G.L. si è sforzato di ricercare ed enucleare i profili discretivi tipizzati nelle declaratorie contrattuali contenute all'interno del CCNL applicabile (Chimico- farmaceutico) e tuttavia ha negato la sussistenza di indici significativi delle mansioni invocate. Ritiene oggi la Corte che tale avviso debba essere confermato. Deve in particolare negarsi che i soli compiti valorizzati dall'appellante – monitoraggio delle vendite presso le farmacie, riscossione degli incassi (assegni etc..), prendere gli ordini di merce presso le farmacie (nella specie strisce di glicemia)” – possano assurgere al livello delle attività tipizzate dalla declaratoria contrattuale di riferimento del livello invocato. Se è vero infatti che per il riconoscimento del livello A3 è richiesta la compresenza di Par prerogative inerenti la supervisione, il coordinamento di un gruppo di e la responsabilità per la propria area geografica del raggiungimento degli obiettivi aziendali previsti, la cura la formazione e aggiornamento professionale di propri collaboratori e l'attuazione delle politiche aziendali – nessuna delle specifiche funzioni dichiaratamente affidate dall'azienda al evidenzia i tratti di professionalità tipizzati dalla declaratoria, non configurandosi Pt_1 alcuna posizione di responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi e benchè meno di supervisione e di coordinamento di altre unità che sono proprie della figura del
Responsabile di area. Piuttosto, guardando alla declaratoria del profilo di appartenenza - appartengono a questa categoria le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati che espletano funzioni direttive. Per funzioni direttive si intendono funzioni gestionali e/o specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza. Alle predette posizioni sono assegnati ruoli che richiedono:
- conoscenza e competenze interfunzionali per svolgere mansioni per le quali necessitano capacità gestionali
- esperienza gestionale e/o diversificata anche in diverse aree funzionali
- autonomia decisionale correlata a responsabilità per aree funzionali dell'impresa e connesse alla realizzazione di programmi aziendali i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo. Eventuale:
- supervisione, sviluppo, coordinamento di collaboratori - è legittimo arguire che le funzioni di monitoraggio assegnate dal possano essere ricondotte ad attività di supporto Pt_1 all'informazione scientifica come anche di reportistica e gestione dei flussi informativi ai fini dello sviluppo delle interazioni territoriali dell'area stessa, che sono proprie della figura del Sales Repesentative/ISF. Allo stesso modo il solo fatto che il sulla scorta di apposita delega in tal senso Pt_1 conferitagli, abbia curato anche l' incasso di assegni e la raccolta di ordinativi dalle farmacie non si configura come prestazione che, da sola considerata, ecceda il livello di autonomia e di competenza esigibile dalla figura dell'Informatore scientifico cui può essere associata sulla scorta di uno specifico mandato anche l'attività accessoria di venditore con le correlate funzioni di incasso in quanto espressione di autonomia decisionale correlata a responsabilità per aree funzionali dell'impresa e connesse alla realizzazione di programmi aziendali i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo . Non appaiono allora rilevanti in tale ottica le prove orali reiterate e in questo grado di giudizio in quanto finalizzate a fornire la dimostrazione di circostanze di per sé non significative dello svolgimento di una prestazione esorbitante il livello di professionalità esigibile in capo al ricorrente.
Tanto basta per pronunciare il rigetto del proposto gravame. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della società appellata come da dispositivo, in calce. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese nei confronti degli altri litisconsorti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 2100/2022 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 17 giugno 2022. Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Compensa le spese del grado nei confronti degli altri soggetti appellati. Palermo 27 marzo 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco