Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00470/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2023, proposto da CO NS e AN NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Morena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ravello, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a - dell'ordinanza di demolizione/rimozione e rimessione in pristino n. 49 del 29.11.2022 della Responsabile dell'Ufficio, del Comune di Ravello, di opere abusive realizzate sulla terrazza asservita all'esercizio commerciale “Pizzeria da AN” corrente in Ravello alla Via Della Repubblica n. 1, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 3 DPR 380/01 e 167 comma 3 D.Lgs. 42/2004;
b- ove e per quanto occorra della Relazione di verifica dello stato dei luoghi prot. n. 1956 del 4.2.2022 redatta dall'Ing. Simone Galileo, tecnico convenzionato;
c – ove e per quanto occorra della nota prot. 2804 del 17.2.2022 di avvio del procedimento;
d – della ulteriore relazione del tecnico comunale geom. Davide Lauriano di sopralluogo prot. n. 12236 del 15.7.2022, relativa al sopralluogo del 14.6.2022;
e - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conquenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. HE Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio, i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione/rimozione e rimessione in pristino n. 49 del 29.11.2022, resa dal Comune di Ravello ed avente ad oggetto opere abusive realizzate sulla terrazza asservita all'esercizio commerciale di loro proprietà “Pizzeria da AN”, sito alla Via della Repubblica n. 1, nonché gli atti presupposti e consequenziali.
2. A fondamento del ricorso, hanno lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto.
I - VIOLAZIONE DI LEGGE (art.31 D.P.R. 380/2001 in relazione agli artt. 3, 6, 6 bis, 22, 23 bis e 37 D.P.R. 380/2001; art. 3 D.M. 1444/1968) - ECCESSO DI POTERE (carenza del presupposto- difetto di istruttoria - difetto di motivazione – arbitrarietà- abnormità - contraddittorietà) – Violazione dell’art. 97 Cost: principio di buon andamento – Violazione di Legge (Violazione art. 146 e 167 D. Lgs. 42/2004 in relazione all’All. A DPR 31/2017 – Par. A17).
Con il primo motivo di ricorso, essi hanno dedotto di avere realizzato sulla terrazza annessa al locale, su porzione della quale già insisteva un pergolato ligneo, una struttura le cui caratteristiche sarebbero tali da poter essere definita priva del carattere della permanenza.
Invero, l’opera, retta da una struttura lignea appoggiata al suolo, sarebbe priva di parti in muratura e comunque non ancorata al suolo e, quindi, assolutamente smontabile.
Alla luce delle superiori considerazioni, la Pubblica Amministrazione resistente avrebbe illegittimamente irrogato la più grave sanzione della demolizione ex art. 31 del T.U. 380/2001 e ex art. 167 D.Lgs. 42/04, in quanto sarebbe errata la ricomprensione dell’intervento nell’ambito degli interventi di nuova costruzione come definiti dall’art. 3, comma 1 lett. e) DPR 380/2001 perché detti interventi, contrariamente a quanto rilevato, non configurerebbero affatto spazi “stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e superfici”.
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (art.31 D.P.R. 380/2001 in relazione agli artt. 3, 6, 6 bis, 22, 23 bis e 37 D.P.R. 380/2001; All.art. 3 D.M. 1444/1968) - ECCESSO DI POTERE (carenza assoluta del presupposto – contraddittorietà – illogicità - difetto di istruttoria - difetto di motivazione – arbitrarietà- abnormità) – Violazione dell’art. 97 Cost: principio di buon andamento (Violazione art. 146 e 167 D.Lgs. 42/2004 in relazione all’All. A DPR 31/2017 – Par. A17).
Con il secondo motivo di ricorso, hanno ribadito le argomentazioni svolte nel primo motivo di ricorso, che troverebbero conferma nell’All. A del DPR 31/2017.
Invero, a dire di parte ricorrente, le caratteristiche delle opere sanzionate e, soprattutto, il loro essere a corredo e al servizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande sarebbero tali da escludere che possano essere assimilate a “manufatti” o comunque ad interventi di nuova costruzione.
III - VIOLAZIONE DI LEGGE (artt.31 e 37 D.P.R. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (violazione del giusto procedimento- carenza del presupposto- difetto di istruttoria – difetto di motivazione- arbitrarietà).
Con il terzo motivo di ricorso, si sono doluti del fatto che la sanzione demolitoria e ripristinatoria risulterebbe ingiunta senza alcuna ponderazione in ordine alla possibilità di comminare la misura alternativa della sanzione pecuniaria.
IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 97 Cost.; artt. 5, 58, 81, 125, 220 e 225 Trattato UE: PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ) - ECCESSO DI POTERE (difetto di motivazione- difetto di istruttoria- violazione del giusto procedimento- carenza del presupposto) - VIOLAZIONE DI LEGGE (art.31 D.P.R. 380/2001).
Con ultimo motivo di ricorso, hanno eccepito la violazione del principio di proporzionalità, in quanto, nella fattispecie concreta, la Pubblica Amministrazione resistente avrebbe finito per ingiungere ad un soggetto la sanzione maggiormente afflittiva di opere modestissime e, soprattutto necessarie e al servizio di una attività di somministrazione fonte di reddito della famiglia.
3. Sulla scorta delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Ancorchè ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio il Comune di Ravello.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 2 marzo 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
7. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono incentrati sulla natura delle opere contestate, la cui realizzazione, ad avviso della parte ricorrente, non richiedeva il previo conseguimento del titolo edilizio o, comunque, non poteva legittimamente condurre all’adozione della sanzione demolitoria.
7.1. Le doglianze in esame si rivelano prive di pregio.
7.2. Come emerge, infatti, dall’ampia documentazione fotografica allegata alla CILA in sanatoria (all. 2 della memoria di parte ricorrente del 30.01.2026) nonché dai circostanziati riferimenti contenuti nel provvedimento impugnato, gli interventi realizzati, specie se valutati nella loro globalità, incidono in modo significativo sullo stato dei luoghi e, per dimensioni e consistenza, non sono riconducibili ad attività edilizia libera, senza contare, che, venendo in considerazione opere eseguite in area paesaggisticamente vincolata, si rivela già di per sé decisiva, nel senso di legittimare l’adozione dell’ordine di demolizione, la carenza di titolo paesaggistico.
La giurisprudenza amministrativa ha, invero, in più occasioni, affermato il principio per cui “la realizzazione di opere edilizie in area vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica obbliga l’amministrazione comunale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 27, comma 2 d.P.R. n. 380/2001, ad irrogare la più grave delle sanzioni ivi previste, ossia quella demolitoria di cui all’art. 31, e ciò a prescindere dal regime autorizzatorio eventualmente disatteso e, quindi, finanche nell’ipotesi di attività edilizia libera” (così T.A.R. Lazio, II quater, 12 maggio 2025, n. 9066; cfr. anche Cons. St., Sez. VI, 10 maggio 2024, n. 4223).
7.3. Nel caso di specie, vengono in rilievo pergolati lignei con copertura in incannucciata e una veranda in alluminio, che configurano uno spazio chiuso (con fogli di polietilene).
Ne deriva che meritevole di condivisione si rivela la tesi del Comune, espressa nell’ordinanza di demolizione, che li qualifica come interventi di nuova costruzione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2, D.P.R. 31/2017 che, com’è noto, esonera dalla necessità di autorizzazione paesaggistica le: “A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”.
7.4. In considerazione delle caratteristiche delle opere così come sopra evidenziate e della loro destinazione all’esercizio dell’attività di svolgimento di eventi, va altresì escluso che ad esse possa essere riconosciuto carattere pertinenziale.
Il concetto di “pertinenza urbanistica”, infatti, è “più ristretto rispetto a quello di pertinenza civilistica, ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie ad un’opera principale, e non anche a quelle che, per dimensioni e finalità, siano connotate da una propria autonomia funzionale e da un autonomo valore di mercato.
La pertinenza urbanistica è stata, quindi, intesa in un’accezione restrittiva, in quanto riferita solo ad opere di modeste dimensioni, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia” (così Cons. St., Sez. IV, 23 dicembre 2025, n. 10282).
8. Privo di pregio si rivela, altresì, il terzo motivo di ricorso concernente l’asserito vizio di motivazione, tenuto conto che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, l’ordine di demolizione, ponendosi quale conseguenza immediata e diretta della verifica dell’abusività degli interventi, non richiede che l’Amministrazione compia – e conseguentemente espliciti in motivazione – alcuna ponderazione tra gli interessi coinvolti, la quale è invero compiuta “a monte” dal Legislatore (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. II, 27 gennaio 2025, n. 624).
9. Non merita condivisione, ancora, l’ultima doglianza che fa leva sulla violazione del principio di proporzionalità, atteso che quest’ultimo “è invocabile solo laddove l’Amministrazione possa modulare la propria azione in base a scelte discrezionali. Nel caso della demolizione di opere abusive, l’agire amministrativo è vincolato dalle scelte consacrate nella legislazione e negli atti di programmazione urbanistica, la cui attuazione costituisce atto dovuto (cfr. Cons. Stato, sez. II, 29 gennaio 2024, n. 904)” (così, ex multis, Cons. St., Sez. II, 16 aprile 2025, n. 3270; cfr. anche T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 10 settembre 2025, n. 16157).
10. In virtù delle considerazioni superiori, il ricorso va integralmente respinto, siccome infondato.
11. Si dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di causa, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
HE Di NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO