Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 146
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento del costo di acquisto dell'immobile di Como

    La Corte ritiene che l'Ufficio abbia legittimamente determinato il reddito d'impresa in via induttiva a causa dell'omessa presentazione della dichiarazione. Inoltre, ha correttamente escluso la deducibilità del costo di acquisto dell'immobile di Como (pari a € 313.000,00) perché non risultava essere stato inserito nelle rimanenze finali della contabilità della società, né nell'anno di acquisto né negli anni successivi, in violazione dell'art. 109 TUIR. La Corte cita la giurisprudenza della Cassazione per sottolineare l'inderogabilità delle regole di imputazione temporale dei costi.

  • Rigettato
    Motivazione contraddittoria e illogica, travisamento dei fatti, omessa decisione su punto decisivo

    La Corte riconosce alcune imprecisioni fattuali nella sentenza di primo grado (come l'attribuzione dell'immobile di Como al socio e la confusione tra valore di acquisto e di cessione), ma ritiene che tali errori non abbiano inciso sulla correttezza della decisione finale. La Corte afferma che la tesi degli appellanti sulla deducibilità del costo di acquisto non è fondata.

  • Rigettato
    Contestazione del maggior reddito d'impresa accertato

    La Corte rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado e l'operato dell'Ufficio, sulla base delle argomentazioni relative alla deducibilità del costo dell'immobile di Como.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 146
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 146
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo