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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE GI SA, Relatore
SANFILIPPO SA CRISPINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1867/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria N. 19 92016 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202500000349000 IRES-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 28.05.2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e contro l'Agenzia delle Entrate di Agrigento avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202500000349000 notificata in data
02.04.2025 in conseguenza del credito di € 87.651,08, traente origine dal mancato delle somme iscritte a ruolo riportate nelle sottoelencate cartelle di pagamento:
n. 29120230008955563000, notificata il 13/05/2023, per tasse auto per l'anno 2020, dell'importo di
€ 59,45 in favore della Regione Sicilia.
n. 29120240006559075000, notificata il 11/11/2024, per interessi sul contributo costo di costruzione per l'anno 2013 in favore del Comune di Ribera.
n. 29120240013243250000, notificata il 31/05/2024, per tasse auto per l'anno 2021, dell'importo di
€ 52,48 in favore della Regione Sicilia.
Avviso di accertamento n. TY503AG00338/2024, notificato il 10/04/2024, per IVA, Ritenute Irpef, IRES,
IRAP per l'anno 2019, dell'importo di € 48.769,77 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
Avviso di accertamento n. TY503AG00341/2024, notificato il 10/04/2024, per IVA, IRES, IRAP per l'anno
2020, dell'importo di € 30.359,32 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
Avviso di accertamento n. TY503AG00344/2024, notificato il 10/04/2024, per IVA, Ritenute IRPEF per l'anno 2021, dell'importo di € 8.356,28 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
In data 24.06.2025 la ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva: la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, per violazione dell'art.2462 del codice civile, stante che gli avviso di accertamento, sottesi all'atto impugnato, riguardavano carichi tributari della Servizi Ecologici
Giudice S.r.l. con sede in Ribera, della la ricorrente era amministratrice e che per le obbligazioni della società a r.l. ne rispondeva solo la società con il proprio patrimonio;
inoltre, per violazione dell'art. 77, comma 1 bis del D.P.R. N°602/73, stante che le sottese cartelle di pagamento riportanti crediti imputabili alla ricorrente, avevano un importo complessivo inferiore ad € 20.000,00 e l'Agente della riscossione non poteva procedere ad iscrivere ipoteca.
Chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il suo successivo annullamento e la condanna alle spese.
In data 14 e 15.07.2025 l'Agenzia delle Entrate di Agrigento depositava controdeduzioni con le quali deduceva che a seguito dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento in capo alla società ed alla loro definitività, per mancata impugnazione, aveva proceduto ad iscrivere a ruolo le rispettive somme sia nei confronti della società, che nei confronti dei soci Ricorrente_1 e Nominativo_1, quali coobbligate in solido, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. n°602/73, attesa la distribuzione di utili extracontabili accertata e non contestata.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente, si opponeva alla richiesta di sospensione e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 04.06.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, depositava controdeduzioni con le quali si opponeva alla richiesta di sospensione;
chiedeva che venisse dichiarata la propria mancanza di legittimazione passiva per le eccezioni attinenti all'operato dell'ente impositore;
insisteva nella legittimità della pretesa, per mancata impugnazione degli atti presupposti e chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese ed, in subordine, la compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza N°1150/2025 dell'11.08.2025, depositata in data 12.08.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione e fissata la trattazione del merito all'udienza del 10.12.2025, alle ore 10,00.
Con ordinanza del 10.12.2025 N°1784/2025, depositata in data 11.12.2025, per motivi organizzativi, veniva rinviata la trattazione all'udienza del 21.01.2026, alle ore 10,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice ordinario, competente per territorio, limitatamente al credito traente origine dalla cartella di pagamento n.
29120240006559075000, riferito ad interessi sul contributo sul costo di costruzione per l'anno 2013 in favore del Comune di Ribera.
In ordine alla pretesa riferita agli avvisi di accertamento n. TY503AG00338/2024, n.
TY503AG00341/2024 e n. TY503AG00344/2024, va osservato che essa riguarda imposte accertate in capo alla Servizi Ecologici Giudice S.r.l., con sede in Ribera, ancora in essere e della quale l'odierna ricorrente detiene la quota di partecipazione del 46%, come si rileva dalla copia della visura storica camerale prodotta in giudizio dalla ricorrente.
L'art.2462 del codice civile dispone che nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
A nulla rileva la presunta distribuzione ai soci dei maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società, data la ristretta compagine sociale.
La distribuzione di detti maggiori utili in capo ai soci consente all'Amministrazione finanziaria di accertare in capo ai soci maggiori redditi, relativamente ai quali in capo ai soci vanno accertate le maggiori imposte accertate, ma non consente che dai soci venga preteso il pagamento delle imposte dovute dalla società.
Ugualmente, in ordine all'imputazione in capo ai soci della responsabilità solidale per il pagamento delle ritenute IRPEF, in quanto sostituito d'imposta, va osservato che con l'ordinanza N°23 dell'01.01.2026, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui, quando la ritenuta è stata effettivamente operata, il sostituito non può essere chiamato a rispondere in solido del mancato versamento, in quanto la responsabilità contemplata dall'art. 35 del D.P.R. n. 602/1973 origina esclusivamente nell'ipotesi in cui la ritenuta non sia stata effettuata. Tra l'altro, dal riscontro delle somme pretese riportate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e gli avvisi di accertamento ad essa prodromici, si rileva che l'ammontare della pretesa per ritenute Irpef è pari all'intero importo accertato e riportato negli avvisi di accertamento e non alla quota imputabile alla contribuente, quale sostituito, essendo gli avvisi di accertamento indicati nell'atto impugnato atti attinenti la pretesa nei confronti della società e della quale non possono rispondere i soci.
Non essendo attribuibile in capo all'odierna ricorrente la pretesa traente origine dai sottesi avvisi di accertamento, il restante credito è inferiore ad € 20.000,00; ragione per cui, ai sensi dell'art.1 bis dell'art.77 del D.P.R N°602/73, non può procedersi all'iscrizione ipotecaria.
Il ricorso va accolto, dichiarando la nullità dell'atto impugnato e, per effetto della soccombenza, l'Agenzia delle Entrate di Agrigento e l'Agenzia delle Entrate Riscossione vanno condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in € 2.586,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, competente per territorio, limitatamente al credito traente origine dalla cartella di pagamento n. 29120240006559075000, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nei termini di legge. Annulla per il resto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. Condanna in solido l'Agenzia delle Entrate di Agrigento e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in
€ 2.586,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Agrigento, 21.01.2026
L'ESTENSORE: IU Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE GI SA, Relatore
SANFILIPPO SA CRISPINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1867/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria N. 19 92016 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29176202500000349000 IRES-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 28.05.2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e contro l'Agenzia delle Entrate di Agrigento avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202500000349000 notificata in data
02.04.2025 in conseguenza del credito di € 87.651,08, traente origine dal mancato delle somme iscritte a ruolo riportate nelle sottoelencate cartelle di pagamento:
n. 29120230008955563000, notificata il 13/05/2023, per tasse auto per l'anno 2020, dell'importo di
€ 59,45 in favore della Regione Sicilia.
n. 29120240006559075000, notificata il 11/11/2024, per interessi sul contributo costo di costruzione per l'anno 2013 in favore del Comune di Ribera.
n. 29120240013243250000, notificata il 31/05/2024, per tasse auto per l'anno 2021, dell'importo di
€ 52,48 in favore della Regione Sicilia.
Avviso di accertamento n. TY503AG00338/2024, notificato il 10/04/2024, per IVA, Ritenute Irpef, IRES,
IRAP per l'anno 2019, dell'importo di € 48.769,77 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
Avviso di accertamento n. TY503AG00341/2024, notificato il 10/04/2024, per IVA, IRES, IRAP per l'anno
2020, dell'importo di € 30.359,32 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
Avviso di accertamento n. TY503AG00344/2024, notificato il 10/04/2024, per IVA, Ritenute IRPEF per l'anno 2021, dell'importo di € 8.356,28 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
In data 24.06.2025 la ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva: la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, per violazione dell'art.2462 del codice civile, stante che gli avviso di accertamento, sottesi all'atto impugnato, riguardavano carichi tributari della Servizi Ecologici
Giudice S.r.l. con sede in Ribera, della la ricorrente era amministratrice e che per le obbligazioni della società a r.l. ne rispondeva solo la società con il proprio patrimonio;
inoltre, per violazione dell'art. 77, comma 1 bis del D.P.R. N°602/73, stante che le sottese cartelle di pagamento riportanti crediti imputabili alla ricorrente, avevano un importo complessivo inferiore ad € 20.000,00 e l'Agente della riscossione non poteva procedere ad iscrivere ipoteca.
Chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, il suo successivo annullamento e la condanna alle spese.
In data 14 e 15.07.2025 l'Agenzia delle Entrate di Agrigento depositava controdeduzioni con le quali deduceva che a seguito dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento in capo alla società ed alla loro definitività, per mancata impugnazione, aveva proceduto ad iscrivere a ruolo le rispettive somme sia nei confronti della società, che nei confronti dei soci Ricorrente_1 e Nominativo_1, quali coobbligate in solido, ai sensi dell'art.35 del D.P.R. n°602/73, attesa la distribuzione di utili extracontabili accertata e non contestata.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente, si opponeva alla richiesta di sospensione e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 04.06.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, depositava controdeduzioni con le quali si opponeva alla richiesta di sospensione;
chiedeva che venisse dichiarata la propria mancanza di legittimazione passiva per le eccezioni attinenti all'operato dell'ente impositore;
insisteva nella legittimità della pretesa, per mancata impugnazione degli atti presupposti e chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese ed, in subordine, la compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza N°1150/2025 dell'11.08.2025, depositata in data 12.08.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione e fissata la trattazione del merito all'udienza del 10.12.2025, alle ore 10,00.
Con ordinanza del 10.12.2025 N°1784/2025, depositata in data 11.12.2025, per motivi organizzativi, veniva rinviata la trattazione all'udienza del 21.01.2026, alle ore 10,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice ordinario, competente per territorio, limitatamente al credito traente origine dalla cartella di pagamento n.
29120240006559075000, riferito ad interessi sul contributo sul costo di costruzione per l'anno 2013 in favore del Comune di Ribera.
In ordine alla pretesa riferita agli avvisi di accertamento n. TY503AG00338/2024, n.
TY503AG00341/2024 e n. TY503AG00344/2024, va osservato che essa riguarda imposte accertate in capo alla Servizi Ecologici Giudice S.r.l., con sede in Ribera, ancora in essere e della quale l'odierna ricorrente detiene la quota di partecipazione del 46%, come si rileva dalla copia della visura storica camerale prodotta in giudizio dalla ricorrente.
L'art.2462 del codice civile dispone che nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
A nulla rileva la presunta distribuzione ai soci dei maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società, data la ristretta compagine sociale.
La distribuzione di detti maggiori utili in capo ai soci consente all'Amministrazione finanziaria di accertare in capo ai soci maggiori redditi, relativamente ai quali in capo ai soci vanno accertate le maggiori imposte accertate, ma non consente che dai soci venga preteso il pagamento delle imposte dovute dalla società.
Ugualmente, in ordine all'imputazione in capo ai soci della responsabilità solidale per il pagamento delle ritenute IRPEF, in quanto sostituito d'imposta, va osservato che con l'ordinanza N°23 dell'01.01.2026, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui, quando la ritenuta è stata effettivamente operata, il sostituito non può essere chiamato a rispondere in solido del mancato versamento, in quanto la responsabilità contemplata dall'art. 35 del D.P.R. n. 602/1973 origina esclusivamente nell'ipotesi in cui la ritenuta non sia stata effettuata. Tra l'altro, dal riscontro delle somme pretese riportate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e gli avvisi di accertamento ad essa prodromici, si rileva che l'ammontare della pretesa per ritenute Irpef è pari all'intero importo accertato e riportato negli avvisi di accertamento e non alla quota imputabile alla contribuente, quale sostituito, essendo gli avvisi di accertamento indicati nell'atto impugnato atti attinenti la pretesa nei confronti della società e della quale non possono rispondere i soci.
Non essendo attribuibile in capo all'odierna ricorrente la pretesa traente origine dai sottesi avvisi di accertamento, il restante credito è inferiore ad € 20.000,00; ragione per cui, ai sensi dell'art.1 bis dell'art.77 del D.P.R N°602/73, non può procedersi all'iscrizione ipotecaria.
Il ricorso va accolto, dichiarando la nullità dell'atto impugnato e, per effetto della soccombenza, l'Agenzia delle Entrate di Agrigento e l'Agenzia delle Entrate Riscossione vanno condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in € 2.586,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, competente per territorio, limitatamente al credito traente origine dalla cartella di pagamento n. 29120240006559075000, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nei termini di legge. Annulla per il resto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. Condanna in solido l'Agenzia delle Entrate di Agrigento e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in
€ 2.586,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Agrigento, 21.01.2026
L'ESTENSORE: IU Salvatore Riccobene (Firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)