TAR Parma, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 87
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Obbligo di dare esecuzione alla sentenza n. 928/2024

    Il Tribunale accoglie la domanda in quanto la ricorrente ha addotto e documentato la sussistenza dei presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., considerato anche il termine di centoventi giorni scaduto per l'adempimento da parte dell'Amministrazione.

  • Accolto
    Applicazione penalità di mora

    La domanda è accolta in applicazione dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., con determinazione della somma in misura degli interessi legali sul complessivo importo del giudicato, dal giorno della notifica della sentenza all'Amministrazione fino al giorno dell'adempimento spontaneo o dell'esecuzione in via sostitutiva.

  • Accolto
    Nomina commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza

    Il Tribunale nomina sin d'ora un commissario ad acta (Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione o suo delegato) che, in caso di mancata esecuzione della sentenza entro novanta giorni dalla notifica, provvederà agli adempimenti necessari entro sessanta giorni dalla comunicazione della ricorrente. Non sono previsti compensi per il commissario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 87
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 87
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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