Art. 58. Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi lavorati esteri.
I tabacchi introdotti in conformita' all'articolo 51 nel territorio del Regno soggetto a monopolio sono sottoposti, per il trasporto, il deposito e la detenzione, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti dovuti.
La bolletta e' valida:
1° per un mese dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantita' non maggiore di cinque ettogrammi;
2° per sei mesi dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantita' maggiore.
I tabacchi introdotti in conformita' all'articolo 51 nel territorio del Regno soggetto a monopolio sono sottoposti, per il trasporto, il deposito e la detenzione, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti dovuti.
La bolletta e' valida:
1° per un mese dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantita' non maggiore di cinque ettogrammi;
2° per sei mesi dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantita' maggiore.