Articolo 58 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 56Articolo 59
Versione
24 ottobre 1942
Art. 58. Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi lavorati esteri.

I tabacchi introdotti in conformita' all'articolo 51 nel territorio del Regno soggetto a monopolio sono sottoposti, per il trasporto, il deposito e la detenzione, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti dovuti.

La bolletta e' valida:

1° per un mese dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantita' non maggiore di cinque ettogrammi;

2° per sei mesi dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantita' maggiore.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942