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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3413/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3413 R.G.A.C., anno 2023, assegnata in decisione all'udienza del 24.02.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., , con Parte_1 Parte_2
sede legale in Apice (BN) alla Contrada Morroni, 2, rappresentata e difesa, come da procura in allegato all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Domenico Primarosa, presso il cui studio, sito in Flumeri (AV) alla via Olivieri n.60, elettivamente domicilia
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 [...]
, con sede in Bitetto (BA), alla Via Maresc. Maggiore Controparte_2
Tocco Mario n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano
Cesare e Alfonso Pisanzio, con studio in Napoli alla Pizza Giulio Rodinò
n. 18 - giusta procura in calce al D.I. n. 762/2023– con domicilio pagina 1 di 7 digitale eletto presso il seguente indirizzo pec:
Email_1
Opposta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
24.2.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
La con ricorso monitorio, otteneva l'emissione del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 762/2023, con il quale veniva ingiunto alla
[...]
il pagamento della somma di € 96.555,30, oltre interessi e spese, Pt_1
a titolo di mancato pagamento delle fatture indicate in ricorso, relative alla fornitura di gasolio agricolo.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, la proponeva Parte_1
opposizione, contestando la pretesa creditoria dell'ingiungente e la validità del D.I emesso, di cui chiedeva la revoca con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'opponente non contestava l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti, ma riteneva che le somme ancora dovute non corrispondessero a quelle pretese dalla società opposta.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva Controparte_1
rigettare la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 18.06.2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti nonché
l'acquisizione delle prove testimoniali e successivamente veniva assegnata in decisione all'udienza del 24.02.2025. pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, per cui parte attrice è tenuta a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto.
Tanto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti, apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
La pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, ovvero colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore.
Invero, “il creditore al quale compete la posizione sostanziale di attore
(per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito,
Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983
n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria”.
Dunque, è indubbio che “Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dall'opponente, il quale, come noto, ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica pagina 3 di 7 contestazione dei medesimi”, in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).
Nella specie, dall'esame degli atti, emerge che l'importo di cui al decreto ingiuntivo sarebbe relativo all'erogazione di carburante fornito dalla ditta opposta, come decritto nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo.
L' opposta ha provato, mediante prova testimoniale, che tale materiale veniva caricato dalla base Kuwait Petroleum Italia S.p.a. di Napoli, con autobotte ed autista di proprietà della e che né in tale sede né Parte_1
successivamente veniva sollevata alcuna contestazione da parte della società opponente, circa l'effettivo quantitativo di gasolio erogato né circa la presunta difformità tra il carburante ricevuto e l'importo descritto nelle fatture.
Invero, tali circostanze venivano confermate dal teste Testimone_1
in qualità di responsabile commerciale della
[...] Controparte_1
la quale dichiarava che “Nella fase degli ordini dei clienti, in
[...]
questo caso carico diretto sulla base di Napoli, viene generata una fattura. In questo ricordo che sono state emesse delle fatture ma non ricordo i numeri. Sono state emesse nel 2022”.
Inoltre, confermava il capo 2 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. sulla circostanza che in riferimento alle fatture emesse, venivano emessi anche i relativi DAS, in particolare il teste sosteneva: “I DAS sono stati emessi dalla Base Kuwait di Napoli”.
Infine, confermava che la merce veniva caricata da base Kuwait
Petroleum Italia Spa, per conto della con autobotte ed CP_3
autista di proprietà della Parte_1
L'opponente avrebbe dovuto provare l'avvenuto adempimento o la non imputabilità alla stessa del mancato pagamento. pagina 4 di 7 Tuttavia, alcuna prova veniva articolata dalla né risultano Parte_1
depositate memorie nei concessi termini.
In conclusione, la società opponente non ha provato l'asserito differente quantitativo di carburante erogato rispetto a quello fatturato dalla
[...]
circostanza che invece emerge analiticamente dai DAS Controparte_1
prodotti dall'opposta, precisamente: per la fattura n. 16732 del
18.11.2022 gasolio agricolo Lt. 12.002, gasolio per autotrazione Lt.
10.000 - RIF. DAS N. 22IT1037882NAO00101H1 - RIF. DAS N.
22IT1037881NAO00101H0; per la fattura n. 17126 del 24.11.2022 gasolio agricolo Lt. 13.999, gasolio per autotrazione Lt. 6000 - RIF. DAS
N. 22IT1154195NAO00101H7 - RIF. DAS N. 22IT1154196NAO00101H8; per la fattura n. 17502 del 29.11.2022 gasolio agricolo Lt. 28.999, gasolio per autotrazione Lt. 6000 - RIF. DAS N.
22IT1256075NAO00101H5 - RIF. DAS N. 22IT1256076NAO00101H6.
Sul punto, giova precisare che il DAS è il documento di accompagnamento semplificato indispensabile per la circolazione di buona parte dei prodotti energetici, quali i carburanti come benzina e gasolio, ed è prescritto sia per la circolazione in ambito UE sia per la circolazione in ambito nazionale di prodotti assoggettati ad accisa.
Tale documentazione regolarmente emessa e compilata, legittima la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell'impianto del destinatario.
Pertanto, la prova testimoniale espletata, nonché i suddetti documenti prodotti in giudizio dall'opposta, permettono il riconoscimento della sussistenza del rapporto giuridico dedotto dalla società opposta (non contestato dall'opponente) e delle ragioni sottese alla pretesa creditoria azionata.
pagina 5 di 7 L'opposta ha dimostrato di aver regolarmente adempiuto a tutte le prestazioni descritte nelle fatture allegate alla richiesta per decreto ingiuntivo e relative alla fornitura di carburante, mentre l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante, limitandosi a generiche contestazioni.
Risulta, dunque, pienamente provata l'esistenza dei rapporti commerciali e la consegna dei quantitativi di gasolio specificamente indicati nelle fatture accompagnatorie e nei relativi DAS.
Alla stregua di tali considerazioni, l'opposizione è infondata e va dunque rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 762/2023, proposta dalla società con atto Parte_1
di citazione regolarmente notificato nei confronti della Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria e € 2.200,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.to M. Cesare e dell'Avv. A. Pisanzio, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Benevento, 07/03/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese pagina 6 di 7 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa
Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3413 R.G.A.C., anno 2023, assegnata in decisione all'udienza del 24.02.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., , con Parte_1 Parte_2
sede legale in Apice (BN) alla Contrada Morroni, 2, rappresentata e difesa, come da procura in allegato all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Domenico Primarosa, presso il cui studio, sito in Flumeri (AV) alla via Olivieri n.60, elettivamente domicilia
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 [...]
, con sede in Bitetto (BA), alla Via Maresc. Maggiore Controparte_2
Tocco Mario n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano
Cesare e Alfonso Pisanzio, con studio in Napoli alla Pizza Giulio Rodinò
n. 18 - giusta procura in calce al D.I. n. 762/2023– con domicilio pagina 1 di 7 digitale eletto presso il seguente indirizzo pec:
Email_1
Opposta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
24.2.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
La con ricorso monitorio, otteneva l'emissione del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 762/2023, con il quale veniva ingiunto alla
[...]
il pagamento della somma di € 96.555,30, oltre interessi e spese, Pt_1
a titolo di mancato pagamento delle fatture indicate in ricorso, relative alla fornitura di gasolio agricolo.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, la proponeva Parte_1
opposizione, contestando la pretesa creditoria dell'ingiungente e la validità del D.I emesso, di cui chiedeva la revoca con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'opponente non contestava l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti, ma riteneva che le somme ancora dovute non corrispondessero a quelle pretese dalla società opposta.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva Controparte_1
rigettare la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 18.06.2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti nonché
l'acquisizione delle prove testimoniali e successivamente veniva assegnata in decisione all'udienza del 24.02.2025. pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, per cui parte attrice è tenuta a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto.
Tanto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti, apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
La pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, ovvero colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore.
Invero, “il creditore al quale compete la posizione sostanziale di attore
(per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito,
Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983
n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria”.
Dunque, è indubbio che “Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dall'opponente, il quale, come noto, ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica pagina 3 di 7 contestazione dei medesimi”, in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).
Nella specie, dall'esame degli atti, emerge che l'importo di cui al decreto ingiuntivo sarebbe relativo all'erogazione di carburante fornito dalla ditta opposta, come decritto nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo.
L' opposta ha provato, mediante prova testimoniale, che tale materiale veniva caricato dalla base Kuwait Petroleum Italia S.p.a. di Napoli, con autobotte ed autista di proprietà della e che né in tale sede né Parte_1
successivamente veniva sollevata alcuna contestazione da parte della società opponente, circa l'effettivo quantitativo di gasolio erogato né circa la presunta difformità tra il carburante ricevuto e l'importo descritto nelle fatture.
Invero, tali circostanze venivano confermate dal teste Testimone_1
in qualità di responsabile commerciale della
[...] Controparte_1
la quale dichiarava che “Nella fase degli ordini dei clienti, in
[...]
questo caso carico diretto sulla base di Napoli, viene generata una fattura. In questo ricordo che sono state emesse delle fatture ma non ricordo i numeri. Sono state emesse nel 2022”.
Inoltre, confermava il capo 2 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. sulla circostanza che in riferimento alle fatture emesse, venivano emessi anche i relativi DAS, in particolare il teste sosteneva: “I DAS sono stati emessi dalla Base Kuwait di Napoli”.
Infine, confermava che la merce veniva caricata da base Kuwait
Petroleum Italia Spa, per conto della con autobotte ed CP_3
autista di proprietà della Parte_1
L'opponente avrebbe dovuto provare l'avvenuto adempimento o la non imputabilità alla stessa del mancato pagamento. pagina 4 di 7 Tuttavia, alcuna prova veniva articolata dalla né risultano Parte_1
depositate memorie nei concessi termini.
In conclusione, la società opponente non ha provato l'asserito differente quantitativo di carburante erogato rispetto a quello fatturato dalla
[...]
circostanza che invece emerge analiticamente dai DAS Controparte_1
prodotti dall'opposta, precisamente: per la fattura n. 16732 del
18.11.2022 gasolio agricolo Lt. 12.002, gasolio per autotrazione Lt.
10.000 - RIF. DAS N. 22IT1037882NAO00101H1 - RIF. DAS N.
22IT1037881NAO00101H0; per la fattura n. 17126 del 24.11.2022 gasolio agricolo Lt. 13.999, gasolio per autotrazione Lt. 6000 - RIF. DAS
N. 22IT1154195NAO00101H7 - RIF. DAS N. 22IT1154196NAO00101H8; per la fattura n. 17502 del 29.11.2022 gasolio agricolo Lt. 28.999, gasolio per autotrazione Lt. 6000 - RIF. DAS N.
22IT1256075NAO00101H5 - RIF. DAS N. 22IT1256076NAO00101H6.
Sul punto, giova precisare che il DAS è il documento di accompagnamento semplificato indispensabile per la circolazione di buona parte dei prodotti energetici, quali i carburanti come benzina e gasolio, ed è prescritto sia per la circolazione in ambito UE sia per la circolazione in ambito nazionale di prodotti assoggettati ad accisa.
Tale documentazione regolarmente emessa e compilata, legittima la provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell'impianto del destinatario.
Pertanto, la prova testimoniale espletata, nonché i suddetti documenti prodotti in giudizio dall'opposta, permettono il riconoscimento della sussistenza del rapporto giuridico dedotto dalla società opposta (non contestato dall'opponente) e delle ragioni sottese alla pretesa creditoria azionata.
pagina 5 di 7 L'opposta ha dimostrato di aver regolarmente adempiuto a tutte le prestazioni descritte nelle fatture allegate alla richiesta per decreto ingiuntivo e relative alla fornitura di carburante, mentre l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante, limitandosi a generiche contestazioni.
Risulta, dunque, pienamente provata l'esistenza dei rapporti commerciali e la consegna dei quantitativi di gasolio specificamente indicati nelle fatture accompagnatorie e nei relativi DAS.
Alla stregua di tali considerazioni, l'opposizione è infondata e va dunque rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 762/2023, proposta dalla società con atto Parte_1
di citazione regolarmente notificato nei confronti della Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria e € 2.200,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.to M. Cesare e dell'Avv. A. Pisanzio, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Benevento, 07/03/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese pagina 6 di 7 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa
Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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