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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
II^ SEZIONE CIVILE
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
Del 26 MAGGIO 2025
Nella controversia avente R.G. 705/2023
promossa da
i Sigg.ri nato a [...]C. il 2.4.49, CF , Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] l'[...], CF nato Parte_2 C.F._2 Parte_3
a RC il 28.7.78, CF , nato a [...]C. il 27.3.1981, CF C.F._3 Parte_4
, nato a [...]C. il 6.10.1988, CF C.F._4 Parte_5 [...]
, tutti eredi di elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, C.F._5 Persona_1
via Fata Morgana, 20, presso l'avv. Antonio Zuccarello Cimino che li rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORI
contro
(CF ), in NTroparte_1 P.IVA_1
persona del lrpt, con sede in Reggio Calabria, via Sant'Anna II^ Tronco
-CONVENUTA CONTUMACE
Compare all'udienza l'avv. Antonio Zuccarello Cimino, il quale si riporta alle note conclusive depositate.
Il Giudice
1 Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Dispone che si proceda alla discussione orale e all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 20,40,
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti allontanatesi.
Il Cancelliere Il G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. i Sigg.ri nel 2019 hanno convenuto in giudizio l' per ottenere la Parte_1 NTroparte_2
retrocessione del terreno (oggetto del decreto di esproprio n. 54 dell'11 maggio 2001) sito in agro del
Comune di Reggio Calabria - località Catona riportato in catasto al foglio 4 particelle 962 e 963 e il pagamento della somma di € 15.000,00 pari alla differenza tra il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'esproprio e l'indennità percepita.
NT L è rimasta contumace. Il Tribunale civile di Reggio Calabria sulla domanda di retrocessione ha dichiarato il proprio difetto di Giurisdizione in favore del TAR.
Lì riassunto il giudizio, il TAR ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla retrocessione del terreno, ma ha dichiarato a sua volta il suo difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario sulla domanda di
NT determinazione dell'indennità di retrocessione di cui all'art 46 DPR 327_01 e di condanna dell' al relativo pagamento.
Con l'odierno giudizio gli attori così concludono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale in accoglimento della
presente domanda condannare l' al pagamento della somma di €15.000,00 pari NTroparte_2
alla differenza tra il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'esproprio e l'indennità percepita. Con
vittoria delle spese di causa da distrarsi.
NT L non si è costituita
2 1.1 Con le memorie istruttorie hanno chiesto, tra l'altro, CTU diretta ad accertare e quantificare i danni patiti a causa del comportamento omissivo dell'ente espropriante e la differenza tra gli stessi e quanto ricevuto a titolo di indennità di esproprio.
1.2 Il GI, con ordinanza del 15 maggio 2024, “considerato che parte attrice pare avere agito in giudizio
per chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'esproprio e che quest'ultimo è l'effetto di
un'attività amministrativa legittima;
considerato ancora che il vittorioso esperimento del diritto
potestativo di retrocessione dei beni espropriati determina un nuovo trasferimento della proprietà del
bene con efficacia ex nunc, peraltro, con la conseguente obbligazione, per il privato, di pagare il prezzo
concordato o stabilito in sentenza (v. artt. 46 e 47 D.P.R. n. 327/2001 e cfr. Corte di Cassazione n.
9304/2023)” ha ritenuto la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio esplorativa e la causa matura per la precisazione delle conclusioni.
In seguito ad istanza di revoca avanzata dai sigg. il GI ha sostanzialmente confermato il suo Parte_1
provvedimento, delegando la causa al Got in affiancamento per la decisione.
2. Tutto ciò premesso, la domanda non appare accoglibile.
2.1 E' utile, in via preliminare, rilevare che non c'è contestazione sulla regolarità e definitività della originaria procedura espropriativa attuata dalla P.A. sul bene degli attori, così come peraltro ricostruito anche dal Tar nella sentenza n.311/2022 - prodotta in atti - che ha disposto sulla retrocessione.
Appare pure opportuno precisare che la fattispecie in esame si inquadra nell'ambito della disciplina sugli espropri e nello specifico sul diritto potestativo dell'espropriato di richiedere la restituzione del bene su cui non sia stata realizzata, nei termini stabiliti, l'opera pubblica che aveva dato luogo all'esproprio.
La natura di diritto potestativo della retrocessione ha fatto dire alla dottrina in materia che il danno subìto
dal privato non è risarcibile proprio perché non si è in presenza di un diritto di credito, che di per sé è
risarcibile, ma, appunto, di un diritto potestativo che per sua natura è irrisarcibile.
In pratica, la logica di tali speculazioni sta nel fatto che il diritto alla retrocessione del bene presuppone,
a monte, l'esercizio legittimo del diritto di esproprio da parte della PA e il diritto (potestativo) attribuito al
3 proprietario dell'immobile espropriato, ricorrendone le condizioni (come previste agli artt. 46-48 del DPR
327/2001 e anche dalla disciplina previgente) di chiedere all'autorità giudiziaria che gli sia ritrasferito il bene, tramite la pronuncia di una sentenza che non dà luogo alla caducazione del precedente acquisto avvenuto in base al decreto di espropriazione, ma attua un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto “ex nunc”. Cfr Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 13900 del 20 maggio 2024 e n. 5398 del 1
marzo 2025, secondo cui “Una volta concluso il procedimento ablativo, non è consentito all'ente
espropriante esercitare lo ius poenitendi mediante la revoca del decreto di esproprio per sopravvenuti
motivi d'interesse pubblico, potendo la restituzione del bene acquisito intervenire solo previo esercizio del
diritto alla retrocessione da parte del soggetto espropriato.” Tant'è che: La perdita di efficacia del decreto
di esproprio esclude l'interesse e la legittimazione alla proposizione della domanda di retrocessione, il
cui presupposto logico-giuridico risiede proprio nella precedente valida espropriazione del bene.
2.2 E' evidente allora che stando così le cose, tutto ciò non possa importare un diritto al risarcimento,
atteso che se legittimo si ritiene l'esercizio a monte del diritto della PA di espropriare, e valido l'acquisto determinatosi in suo favore in forza del decreto di esproprio, nessun danno è ontologicamente riconnettibile a tale attività lecita.
Ne consegue che correttamente il GI abbia, nel corso del giudizio, stigmatizzato questi aspetti.
Peraltro, tutto quanto appena dedotto prescinde dal fatto che il danno cui mirano gli attori faccia riferimento al fondo espropriato o a quello rimasto dopo l'esproprio.
Intanto, va detto che la domanda introduttiva è obiettivamente carente sul piano delle allegazioni, atteso che nessun riferimento è fatto alla natura del danno, che viene solo indicato nominalmente senza alcuna specificazione dello stesso, salvo un blando richiamo alla perizia di parte.
Né aiuta il riferimento che fanno gli attori - anche nella istanza di revoca dell'ordinanza del 15.5.2024 -
all'assunto riconoscimento del diritto preteso contenuto nella richiamata sentenza del Tar, poichè - in disparte l'errore in cui sembra essere incorso il Tribunale Amministrativo, di cui si dirà a breve - in effetti lì non si parla, né si fa davvero riferimento ad un danno, ma piuttosto all'indennità di cui al predetto art 46
del DPR 327/01.
4 2.3 Ebbene, è pacifico che l'indennità cui fa riferimento l'art 46 è quella che il privato dovrebbe versare
Pa alla quale prezzo della retrocessione e non certo qualcosa, in termini risarcitori o anche solo a titolo di
Pa indennità, che la è tenuta a pagare al privato retrocessionario.
Tutta la disciplina richiamata negli artt 46-48 del DPR 327/2001 è orientata su questa premessa: “Il
corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'art. 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicativi per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. Avverso la stima, è proponibile, per espressa previsione, opposizione alla Corte di Appello
nel cui distretto si trova il bene espropriato”.
Dunque, anche la precisazione contenuta nelle note difensive depositate per ultimo nell'interesse degli attori – in cui si dice espressamente “… la richiesta risarcitoria avanzata è fondata non già sull'art. 44
TU 327/2001, ma sui successivi artt. 46 e 48 medesima legge, come correttamente afferma il TAR”- sia del tutto impertinente e non valga minimamente a chiarire, sia pure in ritardo, la ragione e il titolo giuridico su cui si basa la domanda giudiziale. Difatti: Se l'effetto tipico della retrocessione consiste nel ritrasferimento del diritto di proprietà sul bene espropriato in favore del proprietario a cui tale bene fu coattivamente sottratto (sia pure nell'ambito di un regolare e legittimo procedimento espropriativo), a fronte di tale ritrasferimento il privato non matura automaticamente un diritto al risarcimento (o indennità),
ma è invece lui stesso tenuto a corrispondere un prezzo (indennità, appunto) che prende il nome di corrispettivo della retrocessione, che, se non è concordato tra le parti, è determinato con le stesse modalità
previste per l'indennità di esproprio (cfr art 48 citato).
3. Tutto ciò detto, è il caso di rilevare, sotto altro aspetto, che ove la pretesa avanzata dagli attori intendesse configurarsi come il giusto e satisfattivo compenso delle ragioni e del sacrificio imposto a suo tempo al privato espropriato, palesatesi nella definitiva compromissione subita dall'area circostante quella legittimamente ablata dalla PA e poi non utilizzata - così come parte attrice precisa a verbale dell'udienza dell'11.9.2024 - la stessa sarebbe oggi ovviamente inammissibile, concretizzandosi un tale diritto nell'indennità di esproprio a suo tempo riconosciuta al privato espropriato, la cui determinazione doveva
5 (ed ha certamente) tenere conto di tutti i danni prevedibili , incluso il deprezzamento, incidenti sulla parte residua del fondo espropriato;
avverso cui semmai andava proposta allora opposizione per una migliore e più satisfattiva commisurazione della stessa.
4. Infine, per completezza, è opportuno rilevare che l'unico danno che potrebbe semmai configurarsi per il privato (in favore del quale è sorto il diritto al ritrasferimento del bene) è soltanto quello da mancata retrocessione, per es. per la perdita del bene, o perché siano stati frapposti ritardi ed ostacoli alla restituzione dello stesso.
Ma una tale circostanza non è stata né allegata, né provata, anzi è emblematica e depone per il contrario la mancata resistenza in giudizio della PA.
Per tutte le motivazioni fin qui esposte, la domanda va dunque considerata infondata e va respinta.
NT 5. Nulla sulle spese stante la mancata partecipazione al giudizio della convenuta
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa;
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara infondata la domanda proposta dai sigg. e la rigetta. Parte_1
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Calabria il 26.5.2025
Il GOT
dott.ssa Luisa Sorrenti
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II^ SEZIONE CIVILE
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
Del 26 MAGGIO 2025
Nella controversia avente R.G. 705/2023
promossa da
i Sigg.ri nato a [...]C. il 2.4.49, CF , Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] l'[...], CF nato Parte_2 C.F._2 Parte_3
a RC il 28.7.78, CF , nato a [...]C. il 27.3.1981, CF C.F._3 Parte_4
, nato a [...]C. il 6.10.1988, CF C.F._4 Parte_5 [...]
, tutti eredi di elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, C.F._5 Persona_1
via Fata Morgana, 20, presso l'avv. Antonio Zuccarello Cimino che li rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORI
contro
(CF ), in NTroparte_1 P.IVA_1
persona del lrpt, con sede in Reggio Calabria, via Sant'Anna II^ Tronco
-CONVENUTA CONTUMACE
Compare all'udienza l'avv. Antonio Zuccarello Cimino, il quale si riporta alle note conclusive depositate.
Il Giudice
1 Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Dispone che si proceda alla discussione orale e all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 20,40,
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti allontanatesi.
Il Cancelliere Il G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. i Sigg.ri nel 2019 hanno convenuto in giudizio l' per ottenere la Parte_1 NTroparte_2
retrocessione del terreno (oggetto del decreto di esproprio n. 54 dell'11 maggio 2001) sito in agro del
Comune di Reggio Calabria - località Catona riportato in catasto al foglio 4 particelle 962 e 963 e il pagamento della somma di € 15.000,00 pari alla differenza tra il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'esproprio e l'indennità percepita.
NT L è rimasta contumace. Il Tribunale civile di Reggio Calabria sulla domanda di retrocessione ha dichiarato il proprio difetto di Giurisdizione in favore del TAR.
Lì riassunto il giudizio, il TAR ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla retrocessione del terreno, ma ha dichiarato a sua volta il suo difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario sulla domanda di
NT determinazione dell'indennità di retrocessione di cui all'art 46 DPR 327_01 e di condanna dell' al relativo pagamento.
Con l'odierno giudizio gli attori così concludono: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale in accoglimento della
presente domanda condannare l' al pagamento della somma di €15.000,00 pari NTroparte_2
alla differenza tra il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'esproprio e l'indennità percepita. Con
vittoria delle spese di causa da distrarsi.
NT L non si è costituita
2 1.1 Con le memorie istruttorie hanno chiesto, tra l'altro, CTU diretta ad accertare e quantificare i danni patiti a causa del comportamento omissivo dell'ente espropriante e la differenza tra gli stessi e quanto ricevuto a titolo di indennità di esproprio.
1.2 Il GI, con ordinanza del 15 maggio 2024, “considerato che parte attrice pare avere agito in giudizio
per chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'esproprio e che quest'ultimo è l'effetto di
un'attività amministrativa legittima;
considerato ancora che il vittorioso esperimento del diritto
potestativo di retrocessione dei beni espropriati determina un nuovo trasferimento della proprietà del
bene con efficacia ex nunc, peraltro, con la conseguente obbligazione, per il privato, di pagare il prezzo
concordato o stabilito in sentenza (v. artt. 46 e 47 D.P.R. n. 327/2001 e cfr. Corte di Cassazione n.
9304/2023)” ha ritenuto la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio esplorativa e la causa matura per la precisazione delle conclusioni.
In seguito ad istanza di revoca avanzata dai sigg. il GI ha sostanzialmente confermato il suo Parte_1
provvedimento, delegando la causa al Got in affiancamento per la decisione.
2. Tutto ciò premesso, la domanda non appare accoglibile.
2.1 E' utile, in via preliminare, rilevare che non c'è contestazione sulla regolarità e definitività della originaria procedura espropriativa attuata dalla P.A. sul bene degli attori, così come peraltro ricostruito anche dal Tar nella sentenza n.311/2022 - prodotta in atti - che ha disposto sulla retrocessione.
Appare pure opportuno precisare che la fattispecie in esame si inquadra nell'ambito della disciplina sugli espropri e nello specifico sul diritto potestativo dell'espropriato di richiedere la restituzione del bene su cui non sia stata realizzata, nei termini stabiliti, l'opera pubblica che aveva dato luogo all'esproprio.
La natura di diritto potestativo della retrocessione ha fatto dire alla dottrina in materia che il danno subìto
dal privato non è risarcibile proprio perché non si è in presenza di un diritto di credito, che di per sé è
risarcibile, ma, appunto, di un diritto potestativo che per sua natura è irrisarcibile.
In pratica, la logica di tali speculazioni sta nel fatto che il diritto alla retrocessione del bene presuppone,
a monte, l'esercizio legittimo del diritto di esproprio da parte della PA e il diritto (potestativo) attribuito al
3 proprietario dell'immobile espropriato, ricorrendone le condizioni (come previste agli artt. 46-48 del DPR
327/2001 e anche dalla disciplina previgente) di chiedere all'autorità giudiziaria che gli sia ritrasferito il bene, tramite la pronuncia di una sentenza che non dà luogo alla caducazione del precedente acquisto avvenuto in base al decreto di espropriazione, ma attua un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto “ex nunc”. Cfr Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 13900 del 20 maggio 2024 e n. 5398 del 1
marzo 2025, secondo cui “Una volta concluso il procedimento ablativo, non è consentito all'ente
espropriante esercitare lo ius poenitendi mediante la revoca del decreto di esproprio per sopravvenuti
motivi d'interesse pubblico, potendo la restituzione del bene acquisito intervenire solo previo esercizio del
diritto alla retrocessione da parte del soggetto espropriato.” Tant'è che: La perdita di efficacia del decreto
di esproprio esclude l'interesse e la legittimazione alla proposizione della domanda di retrocessione, il
cui presupposto logico-giuridico risiede proprio nella precedente valida espropriazione del bene.
2.2 E' evidente allora che stando così le cose, tutto ciò non possa importare un diritto al risarcimento,
atteso che se legittimo si ritiene l'esercizio a monte del diritto della PA di espropriare, e valido l'acquisto determinatosi in suo favore in forza del decreto di esproprio, nessun danno è ontologicamente riconnettibile a tale attività lecita.
Ne consegue che correttamente il GI abbia, nel corso del giudizio, stigmatizzato questi aspetti.
Peraltro, tutto quanto appena dedotto prescinde dal fatto che il danno cui mirano gli attori faccia riferimento al fondo espropriato o a quello rimasto dopo l'esproprio.
Intanto, va detto che la domanda introduttiva è obiettivamente carente sul piano delle allegazioni, atteso che nessun riferimento è fatto alla natura del danno, che viene solo indicato nominalmente senza alcuna specificazione dello stesso, salvo un blando richiamo alla perizia di parte.
Né aiuta il riferimento che fanno gli attori - anche nella istanza di revoca dell'ordinanza del 15.5.2024 -
all'assunto riconoscimento del diritto preteso contenuto nella richiamata sentenza del Tar, poichè - in disparte l'errore in cui sembra essere incorso il Tribunale Amministrativo, di cui si dirà a breve - in effetti lì non si parla, né si fa davvero riferimento ad un danno, ma piuttosto all'indennità di cui al predetto art 46
del DPR 327/01.
4 2.3 Ebbene, è pacifico che l'indennità cui fa riferimento l'art 46 è quella che il privato dovrebbe versare
Pa alla quale prezzo della retrocessione e non certo qualcosa, in termini risarcitori o anche solo a titolo di
Pa indennità, che la è tenuta a pagare al privato retrocessionario.
Tutta la disciplina richiamata negli artt 46-48 del DPR 327/2001 è orientata su questa premessa: “Il
corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'art. 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicativi per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. Avverso la stima, è proponibile, per espressa previsione, opposizione alla Corte di Appello
nel cui distretto si trova il bene espropriato”.
Dunque, anche la precisazione contenuta nelle note difensive depositate per ultimo nell'interesse degli attori – in cui si dice espressamente “… la richiesta risarcitoria avanzata è fondata non già sull'art. 44
TU 327/2001, ma sui successivi artt. 46 e 48 medesima legge, come correttamente afferma il TAR”- sia del tutto impertinente e non valga minimamente a chiarire, sia pure in ritardo, la ragione e il titolo giuridico su cui si basa la domanda giudiziale. Difatti: Se l'effetto tipico della retrocessione consiste nel ritrasferimento del diritto di proprietà sul bene espropriato in favore del proprietario a cui tale bene fu coattivamente sottratto (sia pure nell'ambito di un regolare e legittimo procedimento espropriativo), a fronte di tale ritrasferimento il privato non matura automaticamente un diritto al risarcimento (o indennità),
ma è invece lui stesso tenuto a corrispondere un prezzo (indennità, appunto) che prende il nome di corrispettivo della retrocessione, che, se non è concordato tra le parti, è determinato con le stesse modalità
previste per l'indennità di esproprio (cfr art 48 citato).
3. Tutto ciò detto, è il caso di rilevare, sotto altro aspetto, che ove la pretesa avanzata dagli attori intendesse configurarsi come il giusto e satisfattivo compenso delle ragioni e del sacrificio imposto a suo tempo al privato espropriato, palesatesi nella definitiva compromissione subita dall'area circostante quella legittimamente ablata dalla PA e poi non utilizzata - così come parte attrice precisa a verbale dell'udienza dell'11.9.2024 - la stessa sarebbe oggi ovviamente inammissibile, concretizzandosi un tale diritto nell'indennità di esproprio a suo tempo riconosciuta al privato espropriato, la cui determinazione doveva
5 (ed ha certamente) tenere conto di tutti i danni prevedibili , incluso il deprezzamento, incidenti sulla parte residua del fondo espropriato;
avverso cui semmai andava proposta allora opposizione per una migliore e più satisfattiva commisurazione della stessa.
4. Infine, per completezza, è opportuno rilevare che l'unico danno che potrebbe semmai configurarsi per il privato (in favore del quale è sorto il diritto al ritrasferimento del bene) è soltanto quello da mancata retrocessione, per es. per la perdita del bene, o perché siano stati frapposti ritardi ed ostacoli alla restituzione dello stesso.
Ma una tale circostanza non è stata né allegata, né provata, anzi è emblematica e depone per il contrario la mancata resistenza in giudizio della PA.
Per tutte le motivazioni fin qui esposte, la domanda va dunque considerata infondata e va respinta.
NT 5. Nulla sulle spese stante la mancata partecipazione al giudizio della convenuta
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa;
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara infondata la domanda proposta dai sigg. e la rigetta. Parte_1
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Calabria il 26.5.2025
Il GOT
dott.ssa Luisa Sorrenti
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