Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 882
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Sentenza 26 maggio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Giudice Onorario d'Appello, dott.ssa Luisa Sorrenti, del Tribunale Civile di Reggio Calabria. Gli attori, eredi di un bene espropriato, hanno richiesto la retrocessione del terreno e il pagamento di € 15.000,00, corrispondente alla differenza tra il risarcimento per l'esproprio e l'indennità ricevuta. La questione centrale riguardava la legittimità della richiesta di risarcimento, in quanto l'ente espropriante era rimasto contumace. Il Giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del TAR per la retrocessione, ma ha successivamente accolto la competenza del giudice ordinario per la determinazione dell'indennità.

Nella sua decisione, il Giudice ha argomentato che la domanda di risarcimento non era accoglibile, poiché il diritto alla retrocessione non comporta automaticamente un diritto al risarcimento, essendo quest'ultimo legato a un'attività amministrativa legittima. Ha sottolineato che la retrocessione implica un nuovo trasferimento di proprietà, con l'obbligo per il privato di pagare un corrispettivo, e non un indennizzo per danni subiti. Pertanto, la domanda è stata respinta, con la motivazione che non vi era alcun danno risarcibile derivante dall'esproprio legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 882
    Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
    Numero : 882
    Data del deposito : 26 maggio 2025

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