Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 757 del 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 757 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, da:
P.IV , , Controparte_1 P.IV_1 Controparte_2
C.F. , e , C.F. , rappresentati, giusta C.F._1 Parte_1 C.F._2
procura alle liti in atti, e difesi dall'avv. Salvatore Cincotti, presso il cui studio in Cagliari hanno eletto domicilio;
attori-opponenti contro
C.F. ), rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e Controparte_3 P.IV_2 difeso dall'avv. Maria Bernarda Sanna, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;
convenuto-opposto
e
C.F. , rappresenta, giusta procura alle liti in atti, e difesa Controparte_4 P.IV_3 dall'avv. Gemma Maurizi, presso il cui studio in Sassari ha eletto domicilio;
intervenuta
in seguito all'udienza in trattazione scritta dell'8.11.2024, con provvedimento del
13.11.2024, la causa è stata tenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c., sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice, come da atto di citazione, da intendersi implicitamente
IN VIA SUBORDINATA nell'ipotesi e salvo gravame, che si ritenesse di dover operare la sostituzione automatica della clausola nulla anziché la sua eliminazione, accertare la somma effettivamente dovuta a titolo di interessi. CON VITTORIA di spese di giudizio”;
Nell'interesse di parte convenuta, come da memoria di costituzione, da intendersi implicitamente richiamata, in assenza di conclusioni espresse: “B) nel merito, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate per i motivi meglio indicati nella parte espositiva, mandando assolta parte convenuta da qualsivoglia avversa pretesa;
C) in ogni caso, con vittoria delle spese e onorari del giudizio.”;
nell'interesse dell'intervenuta: “B) nel merito, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate per i motivi meglio indicati nella parte espositiva, mandando assolta parte convenuta da qualsivoglia avversa pretesa;
C) in ogni caso con vittoria delle spese e onorari del giudizio”.
CONCISA MOTIVZIONE IN FATTO E DIRITTO
A) Con atto di citazione del 18.1.2018, (debitrice Controparte_1
principale), (fideiussore) e (fideiussore), hanno proposto Controparte_2 Parte_1
opposizione al precetto notificato alla società per il pagamento della complessiva somma di
268.115,64 euro, oltre interessi di mora.
Al riguardo, gli attori hanno rappresentato che in data 10.8.1999 la società ha stipulato contratto di mutuo fondiario con che in ragione del mancato puntuale Controparte_3 pagamento delle rate, l'istituto di credito aveva intimato precetto al debitore principale;
e, infine, che il contratto recava la previsione di interessi (non meglio specificati) a partire dal 14.5.2011 superiori al tasso soglia di cui alla legge 108 del 1996.
In ragione di quanto appena sopra, gli attori hanno domandato l'accertamento della nullità della clausola che prevede interessi e inesigibili gli stessi.
B) Con memoria di costituzione depositata il 20.3.2018, si è Controparte_3
costituito e ha domandato il rigetto delle domande degli attori, rilevando: la genericità delle deduzioni degli attori, che non specificano a quali interessi (se moratori o corrispettivi) riferiscano la loro doglianza;
l'inammissibilità della domanda da parte dei garanti, i quali hanno rilasciato garanzia autonoma e ai quali, pertanto, è preclusa la possibilità di formulare eccezioni rimessa al solo debitore principale;
l'infondatezza nel merito della domanda, non rilevando l'eventuale superamento del tasso soglia successivo alla stipula del contratto di finanziamento (e quindi non genetico) e, comunque, non sussistendo neanche usura originaria.
Con memoria depositata il 21.2.2019, è intervenuta allegando di essere Controparte_4
cessionaria del credito vantato da e aderendo alle domande già formulate Controparte_3
dalla cedente.
C) Nel corso del giudizio, sono stati assegnati i termini per memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., ma le parti non le hanno depositate, sicché la causa è stata istruita esclusivamente con le produzioni documentali dell'atto introduttivo del giudizio e della memoria di costituzione;
né, correttamente, il giudice istruttore ha ritenuto di dover disporre consulenza tecnica d'ufficio.
La causa, pertanto, dopo plurimi rinvii, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
D) L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In primo luogo, si osserva che l'opposizione è senza dubbio generica, in particolare perché gli attori non specificano se eccepiscono l'usurarietà degli interessi corrispettivi o di quelli di mora (e non sono del tutto chiari neanche se facciano riferimento ad usura genetica o sopravvenuta).
Ciò posto, per scrupolo, devono osservarsi le diverse ipotesi configurabili, dando conto sia dell'infondatezza della domanda di nullità per usurarietà genetica che per usurarietà sopravvenuta, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che di mora.
Quanto al primo profilo, si rileva che la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non si ravvisa motivi per discostarsi, è ormai pacifica nel ritenere che la normativa di cui alla legge 108 del 1996 faccia riferimento esclusivamente alla c.d. usura genetica, sicché il momento in cui deve valutarsi la natura degli interessi è quello della pattuizione, essendo irrilevante, sotto il profilo della disciplina in parola, la variazione al ribasso del tasso soglia successiva al contratto.
Non è quindi configurabile quella che in dottrina viene talvolta definita come usura sopravvenuta.
Venendo allora all'esame degli interessi, corrispettivi e moratori, pattuiti in contratto, si rileva che “L'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative
o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere” (Cass. 26525 del 2024).
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha prodotto i decreti ministeriali di cui all'art. 2, legge
108 del 1996. Non è quindi possibile effettuare alcuna valutazione in ordine alla natura usuraria o meno dei tassi di interesse e l'opposizione, sfornita di prova, deve essere respinta.
E tuttavia, anche ove si volesse accedere alla diversa tesi secondo cui i predetti decreti ministeriali sono conosciuti dal giudice secondo il principio iura novit curia, si rileva che nel trimestre ottobre-dicembre 2000, quando con l'atto di quietanza del 19.10.2000 conseguente al mutuo le parti hanno pattuito il tasso degli interessi corrispettivi nella misura del 5,90% (art. 2), il tasso soglia era pari al 9,945% (determinato maggiorando del 50% il tasso medio rilevato per i mutui, pari al 6.63%).
Gli interessi corrispettivi, pertanto, erano pacificamente inferiori al tasso soglia.
Tali erano, infine, anche gli interessi di mora, determinati in contratto maggiorando gli interessi corrispettivi di quattro punti percentuali (vedasi art. 4 del mutuo), quindi nella misura del
9,90%, anch'essa inferiore alla già citata soglia.
Come già anticipato, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
E) Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, gli opponenti devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della sua bassa complessità, nonché dell'assenza di fase istruttoria.
Si osserva, da ultimo, che la sentenza viene pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio ma, ai sensi dell'art. 111, comma IV, c.p.c., spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, Controparte_4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna e Controparte_1 CP_2 CP_2 Parte_1
in solido a rifondere delle spese del presente giudizio, che si Controparte_3
liquidano in complessivi 4.000,00 euro, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
Cagliari, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Gaetano Savona