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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/06/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 6912/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis. 49 ed ex art. 473 bis. 51 c.p.c. e art. 4 legge n.
898/70, con ricorso iscritto in data 20/05/2024
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1
, C.F._1 con l'avv. Barbara Brunetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Villafranca di
Verona (VR) in Via Messedaglia n.202,
, nata a [...], il [...], CF. Controparte_1
, C.F._2 con l'avv. Pasquale Galluccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona,
37122 alla via Giovanni Della Casa n. 20 (già difeso dall'avv. Giacomo Giulianelli, rinunciante al mandato)
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE : Parte_2
1 “CHIEDE all'Ill.Mo Tribunale di Voler, in primo luogo, considerare il predetto mutamento delle condizioni anche e soprattutto economiche e consentire, quindi, ad una possibile e necessaria modifica delle predette condizioni di separazione e divorzio e di cui ai punti del predetto accordo, quantomeno sospendendo, necessariamente ed immediatamente, il predetto assegno di 250,00 euro, almeno fino a quando il predetto Padre non versi più agli arresti domiciliari ed inoltre di Voler concedere un tempo ulteriore e sufficiente affinché i coniugi, raggiungano una modifica delle sole e predette su specificate condizioni di divorzio, fissando altra udienza, possibilmente in presenza delle parti, al fine di addivenire ad una bonaria composizione dei punti predetti e, quindi, all'ACCORDO anche sul DIVORZIO.”
PER LA RICORRENTE : Parte_1
“Il sottoscritto avvocato considerata la rinuncia al mandato depositata in atti in data
03.04.2025 dal precedente difensore del Sig. , Avv. Giacomo Controparte_1
Giulianelli; considerato l'intervento nell'interesse del Sig. del nuovo difensore, Avv. CP_1
Pasquale Galluccio come da mandato presente nel fascicolo informatico ed allegato alla richiesta di visibilità depositata in data 07.04.2025; preso atto della mutata volontà del Sig. , rileva che le parti non sono Controparte_1 in grado di confermare le conclusioni di cui all'atto di separazione.
Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto avvocato n.q.
CHIEDE
Che l'On.le Tribunale di Verona voglia adottare ogni consequenziale decisione in merito al presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto congiuntamente istanza cumulativa, ex art. 473-bis. 49 e 473- bis. 51, per la pronuncia di separazione e, poi, di divorzio, alle condizioni ivi riportate.
È stata conseguentemente pronunciata dal Collegio la separazione personale dei coniugi con sentenza passata in giudicato.
Maturati i tempi per la pronuncia divorzile, il ricorrente ha Controparte_1
rappresentato di non poter confermare le condizioni di divorzio già rappresentante nel ricorso introduttivo in specie quanto a contributo al mantenimento del figlio e, ancora,
2 quanto a proprio mantenimento, asserendo di non potervi provvedere in ragione dell'attuale regime degli arresti domiciliari cui è sottoposto, peraltro in ragione di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia (alla proposizione del ricorso si trovava in detenzione carceraria). Contesta, inoltre, anche il regime di visite padre- figlio, così come declinato negli originari accordi.
Di fatto le conclusioni rese nelle note scritte in sostituzione di udienza sono nel senso di procedere alla modifica delle attuali condizioni (quelle di separazione), e nel senso di consentire una sorta di mutamento del peculiare procedimento di cui all'art. 473-bis. 49
c.p.c., anche al fine di permettere alle parti di reperire un eventuale nuovo accordo sul divorzio.
La ricorrente si limita a dare atto che le parti non sono in grado Parte_1 di confermare le condizioni concordate all'epoca dell'introduzione del ricorso ed a chiedere al Tribunale di “adottare ogni consequenziale decisione in merito al presente giudizio”, rimettendosi alla decisione dello stesso.
La domanda, all'esito delle richieste formulate dalle parti e, in particolare, dal ricorrente va dichiarata inammissibile. Controparte_1
Il disposto di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c. non contempla la possibilità di mutamento del rito, né di considerare istanze diverse da quelle della formulazione di conclusioni congiunte, tant'è che la convocazione delle parti a chiarimenti è prevista dal comma 3 e
4 è prevista unicamente in un contesto di già acquisito accordo o di accordo raggiunto, rispetto al quale il giudice suggerisce le modifiche da inserire nell'interesse della prole.
Nel caso in esame non si verte in una simile ipotesi, posto che è persino venuto meno l'accordo sulle attuali condizioni di separazione, già oggetto di omologa, di cui il ricorrente chiede irritualmente la modifica in questa sede (con ciò Pt_2
implicitamente chiedendo disporsi un mutamento del rito invero non previsto dal legislatore), e chiede di mantenere il procedimento per consentire alle parti di trovare un accordo sulle condizioni di divorzio che, ad oggi, sicuramente non c'è.
Significativamente l'intero art. 473-bis. 51 c.p.c., ed in particolare il comma 4, contempla quali unici provvedimenti emanandi dal Tribunale o la sentenza di accoglimento delle conclusioni congiunte (che qui mancano), o la sentenza di rigetto (in caso di accordo tra le parti, ma di modifiche indicate dal Tribunale nell'interesse dei figli, non accolte dalle parti). Nessun'altra possibilità di interlocuzione o di mutamento
3 di rito (da congiunto in contenzioso) è prevista. Nemmeno è possibile, in presenza di un ricorso congiunto, individuare la scansione delle memorie di cui all'art. 473-bis. 17
c.p.c.
Considerate, quindi, le domande da ultimo formulate, le stesse vanno dichiarate inammissibili.
Si tratta, ora, di regolamentare le spese di lite di cui al procedimento introdotto con il ricorso congiunto e cumulativo depositato il 20 maggio 2024.
Ferma la compensazione integrale delle spese di lite quanto alla pronuncia di separazione personale ed alle correlate condizioni (chiesta anche dalle parti nel ricorso introduttivo), va invece regolamentata la fase successiva.
A ben vedere va ravvisata la soccombenza del ricorrente sia in Parte_2 ragione dell'inammissibilità delle istanze formulate in questa sede, sia in considerazione che il venir meno della possibilità di concludere in modo congiunto in tema di divorzio
è ascrivibile al medesimo. Non appare, infatti, che la problematica di natura economica sollevata nelle note scritte in sostituzione di udienza non fosse già prevedibile al momento del deposito del ricorso, quando egli era ristretto in carcere, mentre ora è agli arresti domiciliari. Analoghe considerazioni valgono anche quanto alla regolamentazione delle visite. D'altro canto la ricorrente non ha assunto una Pt_1
posizione precisa, di fatto rimettendosi in toto alla decisione del Collegio.
Sussiste, quindi, la prevalente soccombenza in capo a , ma sussistono Parte_2
parimenti i presupposti per una parziale compensazione, in misura di 1/3.
Le spese per la fase successiva alla pronuncia di separazione, previa compensazione per
1/3, vanno quindi poste a carico del resistente, limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva, nei minimi, considerata l'esiguità dell'attività difensiva svolta, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande;
2) per la fase successiva alla pronuncia di separazione, previa compensazione per
1/3, condanna parte ricorrente a rifondere a parte ricorrente Parte_3
4 le spese di lite residue (per la quota di 2/3), della fase Parte_1
successiva alla pronuncia di separazione personale, che, al netto della compensazione, si liquidano in complessivi euro 968,66 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
La Giudice est.
Claudia Dal Martello
Il Presidente
Massimo Vaccari
5
N. 6912/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Massimo Vaccari PRESIDENTE
DOTT. Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis. 49 ed ex art. 473 bis. 51 c.p.c. e art. 4 legge n.
898/70, con ricorso iscritto in data 20/05/2024
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1
, C.F._1 con l'avv. Barbara Brunetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Villafranca di
Verona (VR) in Via Messedaglia n.202,
, nata a [...], il [...], CF. Controparte_1
, C.F._2 con l'avv. Pasquale Galluccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona,
37122 alla via Giovanni Della Casa n. 20 (già difeso dall'avv. Giacomo Giulianelli, rinunciante al mandato)
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE : Parte_2
1 “CHIEDE all'Ill.Mo Tribunale di Voler, in primo luogo, considerare il predetto mutamento delle condizioni anche e soprattutto economiche e consentire, quindi, ad una possibile e necessaria modifica delle predette condizioni di separazione e divorzio e di cui ai punti del predetto accordo, quantomeno sospendendo, necessariamente ed immediatamente, il predetto assegno di 250,00 euro, almeno fino a quando il predetto Padre non versi più agli arresti domiciliari ed inoltre di Voler concedere un tempo ulteriore e sufficiente affinché i coniugi, raggiungano una modifica delle sole e predette su specificate condizioni di divorzio, fissando altra udienza, possibilmente in presenza delle parti, al fine di addivenire ad una bonaria composizione dei punti predetti e, quindi, all'ACCORDO anche sul DIVORZIO.”
PER LA RICORRENTE : Parte_1
“Il sottoscritto avvocato considerata la rinuncia al mandato depositata in atti in data
03.04.2025 dal precedente difensore del Sig. , Avv. Giacomo Controparte_1
Giulianelli; considerato l'intervento nell'interesse del Sig. del nuovo difensore, Avv. CP_1
Pasquale Galluccio come da mandato presente nel fascicolo informatico ed allegato alla richiesta di visibilità depositata in data 07.04.2025; preso atto della mutata volontà del Sig. , rileva che le parti non sono Controparte_1 in grado di confermare le conclusioni di cui all'atto di separazione.
Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto avvocato n.q.
CHIEDE
Che l'On.le Tribunale di Verona voglia adottare ogni consequenziale decisione in merito al presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto congiuntamente istanza cumulativa, ex art. 473-bis. 49 e 473- bis. 51, per la pronuncia di separazione e, poi, di divorzio, alle condizioni ivi riportate.
È stata conseguentemente pronunciata dal Collegio la separazione personale dei coniugi con sentenza passata in giudicato.
Maturati i tempi per la pronuncia divorzile, il ricorrente ha Controparte_1
rappresentato di non poter confermare le condizioni di divorzio già rappresentante nel ricorso introduttivo in specie quanto a contributo al mantenimento del figlio e, ancora,
2 quanto a proprio mantenimento, asserendo di non potervi provvedere in ragione dell'attuale regime degli arresti domiciliari cui è sottoposto, peraltro in ragione di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia (alla proposizione del ricorso si trovava in detenzione carceraria). Contesta, inoltre, anche il regime di visite padre- figlio, così come declinato negli originari accordi.
Di fatto le conclusioni rese nelle note scritte in sostituzione di udienza sono nel senso di procedere alla modifica delle attuali condizioni (quelle di separazione), e nel senso di consentire una sorta di mutamento del peculiare procedimento di cui all'art. 473-bis. 49
c.p.c., anche al fine di permettere alle parti di reperire un eventuale nuovo accordo sul divorzio.
La ricorrente si limita a dare atto che le parti non sono in grado Parte_1 di confermare le condizioni concordate all'epoca dell'introduzione del ricorso ed a chiedere al Tribunale di “adottare ogni consequenziale decisione in merito al presente giudizio”, rimettendosi alla decisione dello stesso.
La domanda, all'esito delle richieste formulate dalle parti e, in particolare, dal ricorrente va dichiarata inammissibile. Controparte_1
Il disposto di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c. non contempla la possibilità di mutamento del rito, né di considerare istanze diverse da quelle della formulazione di conclusioni congiunte, tant'è che la convocazione delle parti a chiarimenti è prevista dal comma 3 e
4 è prevista unicamente in un contesto di già acquisito accordo o di accordo raggiunto, rispetto al quale il giudice suggerisce le modifiche da inserire nell'interesse della prole.
Nel caso in esame non si verte in una simile ipotesi, posto che è persino venuto meno l'accordo sulle attuali condizioni di separazione, già oggetto di omologa, di cui il ricorrente chiede irritualmente la modifica in questa sede (con ciò Pt_2
implicitamente chiedendo disporsi un mutamento del rito invero non previsto dal legislatore), e chiede di mantenere il procedimento per consentire alle parti di trovare un accordo sulle condizioni di divorzio che, ad oggi, sicuramente non c'è.
Significativamente l'intero art. 473-bis. 51 c.p.c., ed in particolare il comma 4, contempla quali unici provvedimenti emanandi dal Tribunale o la sentenza di accoglimento delle conclusioni congiunte (che qui mancano), o la sentenza di rigetto (in caso di accordo tra le parti, ma di modifiche indicate dal Tribunale nell'interesse dei figli, non accolte dalle parti). Nessun'altra possibilità di interlocuzione o di mutamento
3 di rito (da congiunto in contenzioso) è prevista. Nemmeno è possibile, in presenza di un ricorso congiunto, individuare la scansione delle memorie di cui all'art. 473-bis. 17
c.p.c.
Considerate, quindi, le domande da ultimo formulate, le stesse vanno dichiarate inammissibili.
Si tratta, ora, di regolamentare le spese di lite di cui al procedimento introdotto con il ricorso congiunto e cumulativo depositato il 20 maggio 2024.
Ferma la compensazione integrale delle spese di lite quanto alla pronuncia di separazione personale ed alle correlate condizioni (chiesta anche dalle parti nel ricorso introduttivo), va invece regolamentata la fase successiva.
A ben vedere va ravvisata la soccombenza del ricorrente sia in Parte_2 ragione dell'inammissibilità delle istanze formulate in questa sede, sia in considerazione che il venir meno della possibilità di concludere in modo congiunto in tema di divorzio
è ascrivibile al medesimo. Non appare, infatti, che la problematica di natura economica sollevata nelle note scritte in sostituzione di udienza non fosse già prevedibile al momento del deposito del ricorso, quando egli era ristretto in carcere, mentre ora è agli arresti domiciliari. Analoghe considerazioni valgono anche quanto alla regolamentazione delle visite. D'altro canto la ricorrente non ha assunto una Pt_1
posizione precisa, di fatto rimettendosi in toto alla decisione del Collegio.
Sussiste, quindi, la prevalente soccombenza in capo a , ma sussistono Parte_2
parimenti i presupposti per una parziale compensazione, in misura di 1/3.
Le spese per la fase successiva alla pronuncia di separazione, previa compensazione per
1/3, vanno quindi poste a carico del resistente, limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva, nei minimi, considerata l'esiguità dell'attività difensiva svolta, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande;
2) per la fase successiva alla pronuncia di separazione, previa compensazione per
1/3, condanna parte ricorrente a rifondere a parte ricorrente Parte_3
4 le spese di lite residue (per la quota di 2/3), della fase Parte_1
successiva alla pronuncia di separazione personale, che, al netto della compensazione, si liquidano in complessivi euro 968,66 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
La Giudice est.
Claudia Dal Martello
Il Presidente
Massimo Vaccari
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