CASS
Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'art. 2-nonies del d.l. n. 81 del 2004, conv. dalla l. n. 138 del 2004, rimette ai previsti accordi nazionali, anche attraverso il richiamo all'art. 4, comma 9, della l. n. 412 del 1991, e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché ai predetti pediatri deve essere riconosciuto l'incremento capitario (quota per assistito, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Azienda, pari a €. 1,54) previsto - dal 1° gennaio 2010 - dall'art. 10 dell'ACN 9.3.2010.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2024, n. 27337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27337 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 4825-2024 proposto da: GO MA PP, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GANDOLFO MAURIZIO BALLISTRERI;
- ricorrente -
contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (SP) DI MESSINA, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N. 4825/2024 Cron. Rep. Ud. 01/10/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 27337 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: CASCIARO SALVATORE Data pubblicazione: 22/10/2024 2 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati IN LO, CARMELA PUGLISI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 764/2023 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/10/2023 R.G.N. 337/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2024 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MA FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso;
udito l'avvocato GANDOLFO MAURIZIO BALLISTRERI;
udito l'avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale avvocato IN LO. FATTI DI CAUSA 1. Mario Giuseppe Flamingo, medico pediatra di libera scelta in convenzione (di seguito PLS) in forza di contratto 9.3.2010 stipulato con l’SP NA ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 502/1992 e dell’accordo collettivo nazionale (in seguito ACN) 2008/09, adiva il Tribunale per ottenere il pagamento di quanto maturato a titolo retributivo ex art. 10 comma 2, tabella B, ACN, voce Accordo Integrativo Regionale (AIR), evidenziando che l’SP aveva dapprima riconosciuto tali somme (delibera n. 1895/DG del 29.7.2015) e poi (delibera 2083/DG del 2.9.2015) revocato il precedente impegno di spesa. 3 2. Il Tribunale di NA accoglieva il ricorso e condannava l’SP al pagamento degli aumenti contrattuali di cui all’art. 10 comma 2 tab. B dell’ACN di categoria. 3. La Corte d’appello, adita dall’SP NA, accoglieva il gravame e rigettava l’originaria domanda;
in particolare, rilevava che i destinatari del beneficio previsto (dal 1° gennaio 2010) nell’art. 10 ACN ‒ i.e., quota per assistito, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’Azienda, pari a €. 1,54 ‒ «non erano i singoli professionisti bensì gli enti regionali per la realizzazione di quanto statuito in sede di contrattazione decentrata», senza che in contrario potesse richiamarsi l’art. 6 dell’ACN che prevedeva (comma 2), in difetto di AIR, il riparto degli incrementi contrattuali ai medici con decurtazione del 10%; la Corte distrettuale osservava che le indicazioni SISAC (struttura interregionale sanitari convenzionati), organo deputato a fornire per legge chiarimenti alle amministrazioni in merito alle disposizioni negoziali dell’ACN, «confermavano che la quota capitaria di €. 1,54 rappresentava una risorsa messa a disposizione delle parti contrattuali in sede decentrata allo scopo di migliorare il trattamento economico dei PLS attraverso la previsione della maggiore remuneratività di istituti contrattuali volti al potenziamento del servizio pediatrico sul territorio»; analogamente, dalla nota prot. n. 24803 del 20.3.2014 dell’Assessorato regionale alla Salute, acquisita d’ufficio dal giudice d’appello, si evinceva l’impegno ad utilizzare le maggiori risorse ai fini di specifiche iniziative prese in sede di AIR, come «l’indennità collaboratore studio pediatrico, l’indennità associazionismo pediatrico, l’indennità medicina in rete pediatrica, il progetto qualità‒PLS art. 3 AIR»; in definitiva, era da ritenersi legittimo l’operato dell’SP che aveva destinato i fondi ACN per l’AIR poiché, diversamente, si sarebbe 4 accordato al medico pediatra una duplicazione di somme di cui in sostanza aveva già beneficiato sotto altre forme. 4. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione il medico pediatra basato su cinque motivi assistiti da memoria, cui si oppone con controricorso la SP NA. 5. La Procura Generale conclude per l’accoglimento del quarto motivo, assorbimento del quinto e reiezione dei restanti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4) la nullità del procedimento e della sentenza per inammissibilità dell’appello che, lungi dal formulare censure specifiche contro l’iter argomentativo della pronuncia del Tribunale, costituiva, in violazione dell’art. 434 comma 1 cod. proc. civ., una pedissequa riproposizione delle difese articolate dall’SP nella memoria di costituzione di primo grado. 1.1 Il motivo è inammissibile. Anche qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l'ammissibilità della censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicché la parte non è dispensata dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti (v., ex multis, Cass. 6 dicembre 2018, n. 31671; Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226; si veda anche Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077). Il suddetto principio è stato, in 5 particolare applicato nell'ipotesi in cui, come nella specie, il ricorrente per cassazione censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello (v. Cass. 20 luglio 2012, n. 12664 e Cass. 10 gennaio 2012, n. 86). Il ricorrente, pertanto, ove censuri la statuizione relativa alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, non può limitarsi a richiamare le ragioni di diritto poste a fondamento della censura, ma ha l'onere di riportare il contenuto degli atti processuali rilevanti, nella misura necessaria ad evidenziare la pretesa assenza di specificità dell'impugnazione. Nel caso di specie il ricorrente ha omesso di riportare, nelle parti rilevanti, il contenuto dell'atto di appello ed ha omesso di individuare e riportare le statuizioni della sentenza di prime cure, rispetto alle quali i motivi proposti risulterebbero privi di specificità, così impedendo alla Corte, in difetto della compiuta descrizione del fatto processuale, di procedere alla preliminare verifica sulla rilevanza e decisività del vizio denunciato. Né rileva, al fine di ritenere in qualche modo colmata l'indicata lacuna, la circostanza che una ricostruzione del ragionamento logico della decisione del Tribunale sia contenuta nella stessa sentenza impugnata, dovendo la Corte di legittimità essere posta in condizione di valutare la fondatezza delle censure sulla base del ricorso per cassazione, senza necessità di accedere a fonti esterne, restando la stessa produzione solo finalizzata a permettere l'agevole reperibilità del documento o dell'atto la cui rilevanza è invocata ai fini dell'accoglimento dei motivi di ricorso (fra le tante, sulla non sovrapponibilità dell'onere di indicazione e trascrizione rispetto a quello di produzione, v. Cass. 28 settembre 2016, n. 19048). 6 2. Con il secondo motivo si denuncia (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4) l’inammissibilità della acquisizione d’ufficio della documentazione (i.e., nota interna prot. n. 24803 del 20.3.2014 dell’Assessorato alla Salute Regione Sicilia) che non era stata prodotta tempestivamente dall’SP né in primo grado né in appello, quantunque si trattasse di prova precostituita esistente prima del giudizio di primo grado. 2.1 Il motivo è infondato. La sentenza impugnata è rispettosa del principio di diritto secondo cui, nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 comma 2 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo;
né all'ammissione d'ufficio delle prove è di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, atteso che il potere d'ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in tal caso, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, essendo la prova "nuova", disposta d'ufficio, solo l'approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (Cass., Sez. L, 5 febbraio 2007, n. 7 2379; Cass., Sez. L, Sentenza n. 18924 del 05/11/2012; Cass., Sez. L, Sentenza n. 19661 del 2019; Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 12550 del 2020). Nella specie la Corte di merito ‒ cfr. punto 5 d) della sentenza ‒ fa espresso riferimento alla necessità di approfondire, mediante acquisizione documentale, una pista probatoria ricavabile dalle allegazioni delle parti sicché l’esercizio del potere officioso ex art. 437 cod. proc. civ. non è censurabile. 3. Col terzo mezzo si denuncia (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5) l’insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: l’interpretazione del giudice d’appello della nota prot. n. 24803 del 20.3.2014 dell’Assessorato regionale alla Salute nonché delle note SISAC n. 1745/2012 e n. 762/2012 si poneva in contrasto con i fatti, oltre che con le norme di legge e di autonomia collettiva che disciplinavano la materia. 3.1 Il motivo è inammissibile. Non si ravvisa la violazione denunciata perché, all'esito della riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. S.U. n. 8053/2014 che richiama Cass. S.U. n. 5888/1992); il difetto del requisito di cui all'art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto ‒ nel senso che alla premessa 8 dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ‒ ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum;
esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito. Nella specie il preteso vizio motivazionale, sul quale il ricorrente ha insistito anche nella memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ., è impropriamente ricavato dal confronto con la documentazione prodotta, e sollecita, quindi, un sindacato che è precluso alla Corte di legittimità dopo la riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. 4. Con il quarto mezzo si denuncia (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione di «norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro»; il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10, comma 2, ACN, perché la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la modificabilità per atto unilaterale, ossia mediante la semplice nota interna prot. n. 24803/2014 dell’Assessorato regionale alla Salute, del rapporto in convenzione disciplinato dall’ACN e dall’AIR. 4.1 Il motivo è fondato. Con sentenze alla cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è espresso, a partire da Cass. 3 maggio 2021, n. 11566, poi seguita da diverse pronunce conformi e mai contraddette, il principio per cui il rapporto convenzionale dei pediatri 9 di libera scelta e dei medici di medicina generale con il SSN è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della legge n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. La censura del medico pediatra pone essenzialmente un problema di interpretazione dell’ACN (art. 10 comma 2) che, secondo il ricorrente, farebbe immediatamente sorgere in suo favore il diritto all’incremento economico di €. 1,54 annui per ogni assistito, mentre, ad avviso dell’SP, tale incremento economico si tradurrebbe solo in maggiori risorse messe a disposizione delle singole regioni, le quali conserverebbero il potere di utilizzarle indifferentemente per tutti gli istituti contrattuali dell’AIR. Nella specie, l’ACN 9.3.2010 tra SISAC e OO.SS. dei Medici Pediatri (sottoscritto dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29 luglio 2009, come rinnovato in data 8 luglio 2010) prevede al comma 1 dell’art. 10, recante “Aumenti Contrattuali”, che «Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto delle disposizioni finanziarie assunte dal Governo in materia, fissano un aumento, per medici pediatri di libera scelta, da erogarsi secondo la seguente tabella e da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’azienda», stabilendo, poi, alla tabella B e con decorrenza dal 1.1.2010, l’incremento nell’AIR della “quota capitaria” di € 1,54. Il comma 2, stesso articolo, stabilisce che «Le Regioni, per i relativi accordi decentrati potranno contare su una quota per assistito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’azienda, pari ad euro 1,54 (uno/54)», con previsione che mira a garantire la provvista necessaria all’erogazione diretta al medico pediatra di libera scelta dell’importo capitario predetto. È poi precisato al successivo comma 9 che: «Gli 10 arretrati derivanti dagli adeguamenti contrattuali, a far data dal 1° gennaio 2010, di cui al comma 2 del presente articolo, sono corrisposti entro tre mesi dalla stipula dell’Accordo Regionale o entro tre mesi dalla scadenza dei termini dell’art. 6 del presente ACN»: disposizione, quest’ultima, che lascia chiaramente intendere come la corresponsione di tali emolumenti a ciascun medico consegua (appunto) alla scadenza dei termini indicati nell’ACN. D’altronde, che questa sia l’interpretazione più corretta da dare all’ACN, articolo 10, si desume dal precedente art. 6, recante “Tempistica degli Accordi integrativi regionali”, che recita a sua volta: «1. Gli Accordi Integrativi Regionali (AIR) sono siglati e resi operativi dagli appositi provvedimenti regionali entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo Collettivo Nazionale.
2. Qualora in una Regione tale termine non venga rispettato, le risorse definite dal presente ACN per l’AIR di quella Regione vengono attribuite come segue: - secondo le stesse modalità e proporzioni concordate per l’attribuzione della quota nazionale degli incrementi contrattuali definiti dal presente ACN;
- tali incrementi contrattuali sono riconosciuti ai medici convenzionati previa riduzione del 10%; - la Regione interessata adotta i provvedimenti conseguenti entro 30 giorni». Infatti, il ritardo nell’operatività degli appositi accordi integrativi regionali (sottoscritti dalla Regione e dalle organizzazioni sindacali di categoria in data 19 aprile 2011 e ratificati in data 3 maggio 2011) oltre il termine di 9 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo Nazionale comporta unicamente, quale effetto prestabilito nell’ACN, che gli «incrementi contrattuali sono riconosciuti ai medici convenzionati previa riduzione del 10%». 11 Non osta a tale esegesi la dichiarazione resa a verbale in calce all’ACN, secondo cui «Le regioni si impegnano ad utilizzare l’eventuale disponibilità di risorse derivante dall’applicazione dell’art. 6 comma 2 del presente Accordo a favore di programmi di integrazione tra l’attività di continuità assistenziale e quelle di pediatria di libera scelta». Tale dichiarazione si limita a stabilire un vincolo di destinazione per «l’eventuale disponibilità di risorse derivante dall’applicazione dell’art. 6 comma 2 del presente Accordo», sicché, per come formulata, è da intendersi come riferita alle risorse residuate dopo il riconoscimento, in favore dei medici pediatri, di quelle loro spettanti a sensi della stessa disposizione. Chiaro essendo, dunque, il tenore letterale delle parole adoperate nell’ACN, non varrebbe in contrario richiamare le note interpretative SISAC, pure menzionate in sentenza, che, come annota giustamente lo stesso giudice d’appello, restano sprovviste di “efficacia vincolante”, rappresentando solo il punto di vista della delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale. Come noto, anche nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale il criterio del senso letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1, cod. civ. è prevalente, potendo risultare assorbente di eventuali ulteriori e successivi criteri interpretativi (Cass., Sez. L, n. 24763 del 12 agosto 2022; Cass., Sez. L, n. 30135 del 26 ottobre 2021). Tanto precisato, il riconoscimento, nell’ACN, dell’incremento capitario al medico pediatra di libera scelta non poteva essere ignorato (o superato) dal successivo AIR e ciò a prescindere «dall’impegno all’utilizzo in 12 concreto delle maggiori risorse per specifiche iniziative previste in sede di contrattazione integrativa» (così testualmente la sentenza impugnata). Cass., Sez. L, n. 29137 del 2022 ha affermato, infatti, il seguente principio di diritto, cui va data in questa sede continuità: «in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'art.
2-nonies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge 26 maggio 2004, n. 138, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale […]»; (fattispecie relativa alla previsione, dichiarata nulla, dell’art. 13 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Regione Abruzzo del 9.8.2006, con cui, a fronte di una disciplina dell’Accordo Collettivo Nazionale 20.1.2005, che consente di valorizzare, anche a fini incentivanti, specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario, indennità di rischio, per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale). In conclusione, la Corte d’appello laddove erroneamente interpreta l’ACN (artt. 6-10) avallando una soluzione che sostanzialmente immuta l’assetto degli incrementi economici fissati a beneficio dei medici pediatri di libera scelta dall’ACN, non si uniforma ai principi di diritto sopra enunciati e merita, in parte qua, di essere cassata. 13 In particolare, la pronuncia impugnata collide col principio di diritto secondo cui il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il SSN è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi (Cass. n. 11566/2021 cit.), i quali ultimi, quale contrattazione decentrata, non possono validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale (Cass. n. 29137/2022 cit.). Anche Cass. n. 21499 del 7/7/2022 rileva che «il legislatore ha previsto la doverosa "disapplicazione" della contrattazione integrativa nelle sole ipotesi di nullità delle clausole contrattuali, espressamente affermata in relazione ai contratti che, al momento della sottoscrizione, risultino essere in contrasto con i vincoli imposti dal contratto nazionale o comportino oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione (art. 40, comma 3, della versione originaria;
art. 40, comma 3 quinquies del testo modificato dal d.lgs. n. 150/2009). La nullità prevista dall'art. 40 è quindi solo quella genetica del contratto, che rende inefficaci le clausole della contrattazione integrativa sin dal momento della loro stipulazione»; e la stessa pronuncia non manca di ribadire , poi, che «nel rapporto convenzionale con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale, l'ente agisce su un piano di parità, sicché l'atto con il quale lo stesso pretende di rideterminare il compenso, in peius rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva, non è espressione di potestà pubblica e va equiparato a quello con il quale il debitore, privato, rifiuta di adempiere, in toto o parzialmente, l'obbligazione posta a sua carico». 5. Con il quinto mezzo si deduce (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per genericità del dispositivo che si limita ad accogliere l’appello ed a rigettare la domanda proposta in primo grado 14 con formula non “puntuale e autosufficiente” e dunque priva di tutti gli elementi che ne consentano la “messa in esecuzione”. 5.1 Il motivo è inammissibile. A parte il fatto che sfugge quale sia l’interesse del ricorrente a dolersi della presunta genericità ‒ e dunque non azionabilità in executivis ‒ di un dispositivo a sé sfavorevole, il motivo sembra prescindere dal dato, dirimente, che presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, e che tale non è di certo il dispositivo della sentenza impugnata che, nell’accogliere l’appello dell’SP, si limita a rigettare la domanda proposta in primo grado dal PLS, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo, il terzo e il quinto e infondato il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di NA, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di
- ricorrente -
contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (SP) DI MESSINA, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA Oggetto Altre ipotesi pubblico impiego R.G.N. 4825/2024 Cron. Rep. Ud. 01/10/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 27337 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: CASCIARO SALVATORE Data pubblicazione: 22/10/2024 2 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati IN LO, CARMELA PUGLISI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 764/2023 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 27/10/2023 R.G.N. 337/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2024 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MA FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso;
udito l'avvocato GANDOLFO MAURIZIO BALLISTRERI;
udito l'avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega verbale avvocato IN LO. FATTI DI CAUSA 1. Mario Giuseppe Flamingo, medico pediatra di libera scelta in convenzione (di seguito PLS) in forza di contratto 9.3.2010 stipulato con l’SP NA ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 502/1992 e dell’accordo collettivo nazionale (in seguito ACN) 2008/09, adiva il Tribunale per ottenere il pagamento di quanto maturato a titolo retributivo ex art. 10 comma 2, tabella B, ACN, voce Accordo Integrativo Regionale (AIR), evidenziando che l’SP aveva dapprima riconosciuto tali somme (delibera n. 1895/DG del 29.7.2015) e poi (delibera 2083/DG del 2.9.2015) revocato il precedente impegno di spesa. 3 2. Il Tribunale di NA accoglieva il ricorso e condannava l’SP al pagamento degli aumenti contrattuali di cui all’art. 10 comma 2 tab. B dell’ACN di categoria. 3. La Corte d’appello, adita dall’SP NA, accoglieva il gravame e rigettava l’originaria domanda;
in particolare, rilevava che i destinatari del beneficio previsto (dal 1° gennaio 2010) nell’art. 10 ACN ‒ i.e., quota per assistito, al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’Azienda, pari a €. 1,54 ‒ «non erano i singoli professionisti bensì gli enti regionali per la realizzazione di quanto statuito in sede di contrattazione decentrata», senza che in contrario potesse richiamarsi l’art. 6 dell’ACN che prevedeva (comma 2), in difetto di AIR, il riparto degli incrementi contrattuali ai medici con decurtazione del 10%; la Corte distrettuale osservava che le indicazioni SISAC (struttura interregionale sanitari convenzionati), organo deputato a fornire per legge chiarimenti alle amministrazioni in merito alle disposizioni negoziali dell’ACN, «confermavano che la quota capitaria di €. 1,54 rappresentava una risorsa messa a disposizione delle parti contrattuali in sede decentrata allo scopo di migliorare il trattamento economico dei PLS attraverso la previsione della maggiore remuneratività di istituti contrattuali volti al potenziamento del servizio pediatrico sul territorio»; analogamente, dalla nota prot. n. 24803 del 20.3.2014 dell’Assessorato regionale alla Salute, acquisita d’ufficio dal giudice d’appello, si evinceva l’impegno ad utilizzare le maggiori risorse ai fini di specifiche iniziative prese in sede di AIR, come «l’indennità collaboratore studio pediatrico, l’indennità associazionismo pediatrico, l’indennità medicina in rete pediatrica, il progetto qualità‒PLS art. 3 AIR»; in definitiva, era da ritenersi legittimo l’operato dell’SP che aveva destinato i fondi ACN per l’AIR poiché, diversamente, si sarebbe 4 accordato al medico pediatra una duplicazione di somme di cui in sostanza aveva già beneficiato sotto altre forme. 4. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione il medico pediatra basato su cinque motivi assistiti da memoria, cui si oppone con controricorso la SP NA. 5. La Procura Generale conclude per l’accoglimento del quarto motivo, assorbimento del quinto e reiezione dei restanti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4) la nullità del procedimento e della sentenza per inammissibilità dell’appello che, lungi dal formulare censure specifiche contro l’iter argomentativo della pronuncia del Tribunale, costituiva, in violazione dell’art. 434 comma 1 cod. proc. civ., una pedissequa riproposizione delle difese articolate dall’SP nella memoria di costituzione di primo grado. 1.1 Il motivo è inammissibile. Anche qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l'ammissibilità della censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicché la parte non è dispensata dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti (v., ex multis, Cass. 6 dicembre 2018, n. 31671; Cass. 2 febbraio 2017, n. 2771; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226; si veda anche Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077). Il suddetto principio è stato, in 5 particolare applicato nell'ipotesi in cui, come nella specie, il ricorrente per cassazione censuri la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello (v. Cass. 20 luglio 2012, n. 12664 e Cass. 10 gennaio 2012, n. 86). Il ricorrente, pertanto, ove censuri la statuizione relativa alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, non può limitarsi a richiamare le ragioni di diritto poste a fondamento della censura, ma ha l'onere di riportare il contenuto degli atti processuali rilevanti, nella misura necessaria ad evidenziare la pretesa assenza di specificità dell'impugnazione. Nel caso di specie il ricorrente ha omesso di riportare, nelle parti rilevanti, il contenuto dell'atto di appello ed ha omesso di individuare e riportare le statuizioni della sentenza di prime cure, rispetto alle quali i motivi proposti risulterebbero privi di specificità, così impedendo alla Corte, in difetto della compiuta descrizione del fatto processuale, di procedere alla preliminare verifica sulla rilevanza e decisività del vizio denunciato. Né rileva, al fine di ritenere in qualche modo colmata l'indicata lacuna, la circostanza che una ricostruzione del ragionamento logico della decisione del Tribunale sia contenuta nella stessa sentenza impugnata, dovendo la Corte di legittimità essere posta in condizione di valutare la fondatezza delle censure sulla base del ricorso per cassazione, senza necessità di accedere a fonti esterne, restando la stessa produzione solo finalizzata a permettere l'agevole reperibilità del documento o dell'atto la cui rilevanza è invocata ai fini dell'accoglimento dei motivi di ricorso (fra le tante, sulla non sovrapponibilità dell'onere di indicazione e trascrizione rispetto a quello di produzione, v. Cass. 28 settembre 2016, n. 19048). 6 2. Con il secondo motivo si denuncia (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4) l’inammissibilità della acquisizione d’ufficio della documentazione (i.e., nota interna prot. n. 24803 del 20.3.2014 dell’Assessorato alla Salute Regione Sicilia) che non era stata prodotta tempestivamente dall’SP né in primo grado né in appello, quantunque si trattasse di prova precostituita esistente prima del giudizio di primo grado. 2.1 Il motivo è infondato. La sentenza impugnata è rispettosa del principio di diritto secondo cui, nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 comma 2 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo;
né all'ammissione d'ufficio delle prove è di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, atteso che il potere d'ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in tal caso, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, essendo la prova "nuova", disposta d'ufficio, solo l'approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (Cass., Sez. L, 5 febbraio 2007, n. 7 2379; Cass., Sez. L, Sentenza n. 18924 del 05/11/2012; Cass., Sez. L, Sentenza n. 19661 del 2019; Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 12550 del 2020). Nella specie la Corte di merito ‒ cfr. punto 5 d) della sentenza ‒ fa espresso riferimento alla necessità di approfondire, mediante acquisizione documentale, una pista probatoria ricavabile dalle allegazioni delle parti sicché l’esercizio del potere officioso ex art. 437 cod. proc. civ. non è censurabile. 3. Col terzo mezzo si denuncia (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5) l’insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: l’interpretazione del giudice d’appello della nota prot. n. 24803 del 20.3.2014 dell’Assessorato regionale alla Salute nonché delle note SISAC n. 1745/2012 e n. 762/2012 si poneva in contrasto con i fatti, oltre che con le norme di legge e di autonomia collettiva che disciplinavano la materia. 3.1 Il motivo è inammissibile. Non si ravvisa la violazione denunciata perché, all'esito della riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. S.U. n. 8053/2014 che richiama Cass. S.U. n. 5888/1992); il difetto del requisito di cui all'art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto ‒ nel senso che alla premessa 8 dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ‒ ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum;
esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito. Nella specie il preteso vizio motivazionale, sul quale il ricorrente ha insistito anche nella memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ., è impropriamente ricavato dal confronto con la documentazione prodotta, e sollecita, quindi, un sindacato che è precluso alla Corte di legittimità dopo la riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. 4. Con il quarto mezzo si denuncia (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione di «norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro»; il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10, comma 2, ACN, perché la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la modificabilità per atto unilaterale, ossia mediante la semplice nota interna prot. n. 24803/2014 dell’Assessorato regionale alla Salute, del rapporto in convenzione disciplinato dall’ACN e dall’AIR. 4.1 Il motivo è fondato. Con sentenze alla cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è espresso, a partire da Cass. 3 maggio 2021, n. 11566, poi seguita da diverse pronunce conformi e mai contraddette, il principio per cui il rapporto convenzionale dei pediatri 9 di libera scelta e dei medici di medicina generale con il SSN è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della legge n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. La censura del medico pediatra pone essenzialmente un problema di interpretazione dell’ACN (art. 10 comma 2) che, secondo il ricorrente, farebbe immediatamente sorgere in suo favore il diritto all’incremento economico di €. 1,54 annui per ogni assistito, mentre, ad avviso dell’SP, tale incremento economico si tradurrebbe solo in maggiori risorse messe a disposizione delle singole regioni, le quali conserverebbero il potere di utilizzarle indifferentemente per tutti gli istituti contrattuali dell’AIR. Nella specie, l’ACN 9.3.2010 tra SISAC e OO.SS. dei Medici Pediatri (sottoscritto dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29 luglio 2009, come rinnovato in data 8 luglio 2010) prevede al comma 1 dell’art. 10, recante “Aumenti Contrattuali”, che «Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto delle disposizioni finanziarie assunte dal Governo in materia, fissano un aumento, per medici pediatri di libera scelta, da erogarsi secondo la seguente tabella e da considerarsi al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’azienda», stabilendo, poi, alla tabella B e con decorrenza dal 1.1.2010, l’incremento nell’AIR della “quota capitaria” di € 1,54. Il comma 2, stesso articolo, stabilisce che «Le Regioni, per i relativi accordi decentrati potranno contare su una quota per assistito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’azienda, pari ad euro 1,54 (uno/54)», con previsione che mira a garantire la provvista necessaria all’erogazione diretta al medico pediatra di libera scelta dell’importo capitario predetto. È poi precisato al successivo comma 9 che: «Gli 10 arretrati derivanti dagli adeguamenti contrattuali, a far data dal 1° gennaio 2010, di cui al comma 2 del presente articolo, sono corrisposti entro tre mesi dalla stipula dell’Accordo Regionale o entro tre mesi dalla scadenza dei termini dell’art. 6 del presente ACN»: disposizione, quest’ultima, che lascia chiaramente intendere come la corresponsione di tali emolumenti a ciascun medico consegua (appunto) alla scadenza dei termini indicati nell’ACN. D’altronde, che questa sia l’interpretazione più corretta da dare all’ACN, articolo 10, si desume dal precedente art. 6, recante “Tempistica degli Accordi integrativi regionali”, che recita a sua volta: «1. Gli Accordi Integrativi Regionali (AIR) sono siglati e resi operativi dagli appositi provvedimenti regionali entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo Collettivo Nazionale.
2. Qualora in una Regione tale termine non venga rispettato, le risorse definite dal presente ACN per l’AIR di quella Regione vengono attribuite come segue: - secondo le stesse modalità e proporzioni concordate per l’attribuzione della quota nazionale degli incrementi contrattuali definiti dal presente ACN;
- tali incrementi contrattuali sono riconosciuti ai medici convenzionati previa riduzione del 10%; - la Regione interessata adotta i provvedimenti conseguenti entro 30 giorni». Infatti, il ritardo nell’operatività degli appositi accordi integrativi regionali (sottoscritti dalla Regione e dalle organizzazioni sindacali di categoria in data 19 aprile 2011 e ratificati in data 3 maggio 2011) oltre il termine di 9 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo Nazionale comporta unicamente, quale effetto prestabilito nell’ACN, che gli «incrementi contrattuali sono riconosciuti ai medici convenzionati previa riduzione del 10%». 11 Non osta a tale esegesi la dichiarazione resa a verbale in calce all’ACN, secondo cui «Le regioni si impegnano ad utilizzare l’eventuale disponibilità di risorse derivante dall’applicazione dell’art. 6 comma 2 del presente Accordo a favore di programmi di integrazione tra l’attività di continuità assistenziale e quelle di pediatria di libera scelta». Tale dichiarazione si limita a stabilire un vincolo di destinazione per «l’eventuale disponibilità di risorse derivante dall’applicazione dell’art. 6 comma 2 del presente Accordo», sicché, per come formulata, è da intendersi come riferita alle risorse residuate dopo il riconoscimento, in favore dei medici pediatri, di quelle loro spettanti a sensi della stessa disposizione. Chiaro essendo, dunque, il tenore letterale delle parole adoperate nell’ACN, non varrebbe in contrario richiamare le note interpretative SISAC, pure menzionate in sentenza, che, come annota giustamente lo stesso giudice d’appello, restano sprovviste di “efficacia vincolante”, rappresentando solo il punto di vista della delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale. Come noto, anche nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale il criterio del senso letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1, cod. civ. è prevalente, potendo risultare assorbente di eventuali ulteriori e successivi criteri interpretativi (Cass., Sez. L, n. 24763 del 12 agosto 2022; Cass., Sez. L, n. 30135 del 26 ottobre 2021). Tanto precisato, il riconoscimento, nell’ACN, dell’incremento capitario al medico pediatra di libera scelta non poteva essere ignorato (o superato) dal successivo AIR e ciò a prescindere «dall’impegno all’utilizzo in 12 concreto delle maggiori risorse per specifiche iniziative previste in sede di contrattazione integrativa» (così testualmente la sentenza impugnata). Cass., Sez. L, n. 29137 del 2022 ha affermato, infatti, il seguente principio di diritto, cui va data in questa sede continuità: «in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'art.
2-nonies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge 26 maggio 2004, n. 138, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale […]»; (fattispecie relativa alla previsione, dichiarata nulla, dell’art. 13 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Regione Abruzzo del 9.8.2006, con cui, a fronte di una disciplina dell’Accordo Collettivo Nazionale 20.1.2005, che consente di valorizzare, anche a fini incentivanti, specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario, indennità di rischio, per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale). In conclusione, la Corte d’appello laddove erroneamente interpreta l’ACN (artt. 6-10) avallando una soluzione che sostanzialmente immuta l’assetto degli incrementi economici fissati a beneficio dei medici pediatri di libera scelta dall’ACN, non si uniforma ai principi di diritto sopra enunciati e merita, in parte qua, di essere cassata. 13 In particolare, la pronuncia impugnata collide col principio di diritto secondo cui il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il SSN è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi (Cass. n. 11566/2021 cit.), i quali ultimi, quale contrattazione decentrata, non possono validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale (Cass. n. 29137/2022 cit.). Anche Cass. n. 21499 del 7/7/2022 rileva che «il legislatore ha previsto la doverosa "disapplicazione" della contrattazione integrativa nelle sole ipotesi di nullità delle clausole contrattuali, espressamente affermata in relazione ai contratti che, al momento della sottoscrizione, risultino essere in contrasto con i vincoli imposti dal contratto nazionale o comportino oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione (art. 40, comma 3, della versione originaria;
art. 40, comma 3 quinquies del testo modificato dal d.lgs. n. 150/2009). La nullità prevista dall'art. 40 è quindi solo quella genetica del contratto, che rende inefficaci le clausole della contrattazione integrativa sin dal momento della loro stipulazione»; e la stessa pronuncia non manca di ribadire , poi, che «nel rapporto convenzionale con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale, l'ente agisce su un piano di parità, sicché l'atto con il quale lo stesso pretende di rideterminare il compenso, in peius rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva, non è espressione di potestà pubblica e va equiparato a quello con il quale il debitore, privato, rifiuta di adempiere, in toto o parzialmente, l'obbligazione posta a sua carico». 5. Con il quinto mezzo si deduce (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.) la nullità della sentenza per genericità del dispositivo che si limita ad accogliere l’appello ed a rigettare la domanda proposta in primo grado 14 con formula non “puntuale e autosufficiente” e dunque priva di tutti gli elementi che ne consentano la “messa in esecuzione”. 5.1 Il motivo è inammissibile. A parte il fatto che sfugge quale sia l’interesse del ricorrente a dolersi della presunta genericità ‒ e dunque non azionabilità in executivis ‒ di un dispositivo a sé sfavorevole, il motivo sembra prescindere dal dato, dirimente, che presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, e che tale non è di certo il dispositivo della sentenza impugnata che, nell’accogliere l’appello dell’SP, si limita a rigettare la domanda proposta in primo grado dal PLS, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo, il terzo e il quinto e infondato il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di NA, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di