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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4682 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2541/2024, questa
Corte, con ordinanza del 10.10.2024, così disponeva: “Fissa per la decisione della causa a norma dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del
3.10.2025, concedendo alle parti termine per deposito di note conclusive fino al 12.9.2025”.
Con successivo provvedimento si disponeva la sostituzione della predetta udienza, mediante la concessione alle parti del termine per deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. fino al 3.10.2025.
Nelle note depositate in data 30.9.2025, in sostituzione dell'udienza di discussione, l'appellante concludeva richiamando l'atto di appello, nel quale aveva concluso come segue: “..Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello accogliere l'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda proposta in primo grado. Vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario”;
l'appellata, nelle note depositate in data 27.9.2025, in sostituzione dell'udienza di discussione, concludeva riportandosi alla comparsa di costituzione, con la quale aveva chiesto volersi: “rigettare il presente giudizio di appello per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 4624/2024 del 06/05/2024, resa tra le parti dal Tribunale di Napoli, Sezione XII - RG 21573/2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
La Corte decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2541/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4624/2024, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 6.5.2024, non notificata, pendente
TRA
titolare dell'omonima ditta individuale, (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, dall'avv. Mario Anzisi C.F._1
(C.F. ) in forza di procura come in atti;
C.F._2
pag. 2/19 APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
BE AR, (C.F. ) e dall'Avv. Daniele Grossi C.F._3
Gondi, (C.F. ; C.F._4
APPELLATA
Oggetto: inadempimento contrattuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 02/09/2021, Controparte_1
conveniva titolare dell'omonima ditta individuale,
[...] Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, deducendo che: era proprietaria di un immobile cielo/terra sito in Napoli alla Via Vecchia Poggioreale nn. 49-
67; avendo intenzione di vendere tale immobile, si rivolgeva al convenuto, titolare della omonima ditta individuale avente ad oggetto attività di intermediazione immobiliare, affinché reperisse un possibile acquirente solido economicamente ed affidabile;
Generale CP_2
manifestava il proprio interesse all'acquisto del compendio
[...]
immobiliare; in data 11 marzo 2021, Generale Immobiliare S.r.l. formulava una proposta d'acquisto, utilizzando i moduli predisposti dall'agenzia immobiliare, consegnando al un assegno bancario Pt_1
pag. 3/19 di € 50.000,00 in deposito fiduciario a garanzia della proposta;
in pari data la apponeva la propria firma accettando CP_1
formalmente la proposta avanzata dalla promissaria acquirente;
nonostante il perfezionamento del contratto (da intendersi quale preliminare del preliminare), il non consegnava alla Pt_1
l'assegno ricevuto fiduciariamente in garanzia, CP_1
rendendosi inadempiente nei confronti della venditrice.
Poste tali premesse, l'attrice concludeva come segue: “accertare il grave inadempimento posto in essere dal Sig. e, per l'effetto, Pt_1
condannare il medesimo Sig. a consegnare alla (i) Pt_1 CP_1
l'assegno di € 50.000,00 custodito in deposito fiduciario o (ii)
l'equivalente importo di € 50.000,00, per tutte le motivazioni di cui in narrativa”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto che, nel resistere all'avversa domanda, deduceva che: la proposta di acquisto era sottoposta ad una condizione sospensiva (mai avveratasi), riguardante la commerciabilità del bene, attraverso la normalizzazione amministrativa e di fatto degli abusi edilizi gravanti sull' immobile, e ad una risolutiva, concernente l'ottenimento dei (mai intervenuti) “pareri preventivi positivi da parte degli uffici per le esigenze Parte_2
delle attività di centro sanitario di riabilitazione accreditato e rilascio di
PdC da parte del Comune entro il termine del 30 giugno 2021”; le parti in detto periodo non erano riuscite a trovare un accordo per superare i motivi ostativi alla stipula del preliminare o del successivo contratto definitivo nei termini di cui alla proposta irrevocabile;
a seguito di pag. 4/19 specifica richiesta di Generale Immobiliare, l'assegno, a suo tempo consegnato, veniva a quest'ultima restituito;
solo in epoca successiva a tale sua comunicazione, l'attrice, con nota del 16/01/2021, gli aveva chiesto la consegna dell'assegno.
Alla stregua di tali premesse, il concludeva per il rigetto Pt_1
dell'avversa domanda.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “accoglie la domanda e per
l'effetto, accertato l'inadempimento di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, agli obblighi di consegna, condanna il medesimo alla restituzione dell'assegno bancario tratto su Banco
Generali (ag. Trieste) n. 2136653584 di € 50.000 alla parte attrice ovvero in caso di impossibilità al Controparte_1
pagamento dell'equivalente monetario di € 50.000 .. condanna Pt_1
, titolare dell'omonima ditta individuale, alla refusione delle spese
[...]
di lite in favore di parte attrice che Controparte_1
liquida, ex DM 147/2022, in € 545,00 per spese ed € 3.809 per compensi oltre 15% per spese generali ed accessori di legge”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Parte_1
mediante atto tempestivamente notificato in data 27/05/2024, con il quale ne sollecitava l'integrale riforma.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e sollecitandone il rigetto.
pag. 5/19 Sospesa da questa Corte l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'istanza formulata dall'appellante, la causa veniva, da ultimo, posta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
§ 3.
Il Tribunale, soffermandosi sulla natura giuridica della somma contenuta nell'assegno consegnato fiduciariamente all'agente, osservava che lo stesso “è un deposito fiduciario e deve rimanere in custodia dell'agente immobiliare per tutta la durata della trattativa ma, dopo l'accettazione, questi è autorizzato a consegnarlo al proprietario ovvero è tenuto a restituirlo al promittente in caso di mancata accettazione. In caso di accettazione l'assegno assume la valenza di una caparra confirmatoria e la somma sarà poi detratta dal prezzo di vendita”.
Posta tale premessa, il primo Giudice rilevava che, nel caso di specie, la proposta, sottoscritta dalla Generale Immobiliare, prevedeva testualmente: “si allega un assegno bancario tratto su Banco Generali
(ag. Trieste) n. 2136653584 di € 50.000 intestato al venditore a garanzia della proposta, che verrà fiduciariamente trattenuto dal sig. , Parte_1
o in caso di mancata accettazione verrà prontamente restituito”.
Secondo il Giudice, in base al tenore della proposta, il mediatore, in caso di accettazione della proposta da parte della promittente venditrice, avrebbe dovuto consegnare l'assegno alla stessa e restituirlo alla promissaria acquirente solo in caso di mancata accettazione. Tanto, invero, considerando che, con l'accettazione della proposta, l'assegno si era trasformato in una caparra confirmatoria. pag. 6/19 Ad avviso del Giudice, inoltre, la previsione, nella proposta, di una condizione non verificatasi non impediva il prodursi del richiamato effetto, perché, nella specie, la condizione, che subordinava la proposta alla verifica della validità dei titoli di provenienza, delle visure, della trasferibilità del bene nonché all'ottenimento dei pareri preventivi positivi da parte degli uffici competenti, era da qualificarsi come risolutiva. Di conseguenza, tale condizione non incideva sulla produzione immediata degli effetti della proposta, quanto piuttosto sul mantenimento degli stessi. La proposta doveva ritenersi vincolante, come comprovato dalla previsione, al momento della relativa formulazione, dell'immediata consegna dell'assegno ad opera della promissaria.
In senso conforme, il Giudice evidenziava che “al momento della sottoscrizione del preliminare il promissario acquirente avrebbe dovuto versare € 400.000 “comprensivi di quanto posto a garanzia” a titolo in parte di caparra e in parte in conto prezzo, ciò a dimostrazione che le parti avevano inteso attribuire tale natura all'assegno consegnato all'agente, già al momento della accettazione della proposta”.
Infine, il Tribunale rilevava di non potere adottare nessuna pronuncia in ordine “alla eventuale risoluzione dell'accordo per mancato avveramento della condizione, non essendone stata fatta esplicita richiesta da nessuna delle parti” e di dovere arrestare “la pronuncia all'accertamento dell'inadempimento dell'agente all'obbligo di consegnare l'assegno alla parte attrice e alla conseguente condanna di
alla sua restituzione alla ”. Parte_1 Controparte_1
pag. 7/19 § 4.
Con il primo motivo, l'appellante censurava la sentenza, opinando che il Giudice aveva errato nell'interpretazione della proposta, in particolare, laddove aveva ritenuto che, con l'accettazione della proposta da parte della promittente venditrice, l'assegno, consegnato in garanzia dalla Generale Immobiliare, si era trasformato in caparra confirmatoria.
Sul punto, l'appellante opinava come il Giudice non avesse adeguatamente valorizzato il tenore della proposta ove si stabiliva che
“la parte promittente acquirente, a decorrere dall'accettazione della presente proposta, e comunque entro il 30/04/2021 potrà richiedere autorizzazioni edilizie (ad esempio DIA o SCIA, o simili) a propria cura e spese a proprio nome o, se non fosse possibile, a nome della parte venditrice. In particolare, la parte promittente acquirente, ben edotta sullo stato di fatto dell'immobile, nella presentazione della autorizzazione a costruire inserirà anche la normalizzazione amministrativa e di fatto degli abusi edilizi presenti relativi alle due scale, rampa lato via vecchia Poggioreale, tramezzi, ascensore ed in pratica tutte le difformità ed abusi”.
Secondo l'appellante, l'inserimento della citata previsione dipendeva dalla piena consapevolezza, in capo ad entrambe le parti, dell'esistenza di una serie di opere realizzate in difformità della concessione edilizia e della conseguente necessità di provvedere, prima della conclusione del contratto, alla sanatoria o all'eliminazione degli abusi, in presenza dei quali il contratto concluso sarebbe risultato altrimenti nullo. pag. 8/19 Pertanto, “il terzo ed il quarto capoverso della proposta non prevedevano che in caso di accettazione il contratto sarebbe stato immediatamente stipulato, ma differivano al 30/06/2021 la stipulazione del contratto preliminare e al 30/12/2021 quella del contratto definitivo, fissando al 30/04/2021 il termine entro il quale la promittente acquirente avrebbe dovuto richiedere le necessarie autorizzazioni edilizie”.
Inoltre, l'appellante rimarcava come il secondo capoverso, “.. sotto la rubrica «CONDIZIONE RISOLUTIVA», stabiliva poi quanto segue: «la presente offerta è condizionata all'ottenimento dei pareri preventivi positivi da parte degli uffici per le esigenze Parte_2
dell'attività di centro sanitario di riabilitazione accreditato e rilascio di
P.d.C. da parte del Comune entro il termine del 30/06/2021. In caso di dinieghi la parte promittente potrà risolvere la presente scrittura senza oneri a carico di ciascuna delle parti fatta esclusione per le spese di progettazione e simili che saranno comunque ad esclusiva competenza della stessa » ..”.
Alla stregua di tali rilievi, l'appellante opinava che “la proposta formulata dalla Generale Immobiliare, pur essendo definita irrevocabile, aveva un'efficacia sospensivamente condizionata al conseguimento delle autorizzazioni edilizie necessarie per l'eliminazione degli abusi, o comunque alla sanatoria degli stessi, nonché risolutivamente condizionata al mancato conseguimento delle autorizzazioni sanitarie necessarie per lo svolgimento dell'attività programmata, in assenza delle quali la proposta avrebbe perso ogni efficacia”. Quindi “contrariamente
pag. 9/19 a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il mero incontro tra la proposta e l'accettazione non poteva essere ritenuto sufficiente a determinare la conclusione del contratto, a tal fine occorrendo anche il verificarsi degli eventi dedotti in condizione, ed in particolare il conseguimento delle autorizzazioni edilizie”. Pertanto, ad avviso dell'appellante, “solo a seguito del rilascio delle stesse e del conseguimento di quelle sanitarie avrebbe potuto procedersi alla sottoscrizione del contratto preliminare, al momento del quale soltanto
l'importo dell'assegno avrebbe perso la sua funzione di garanzia della serietà della proposta per trasformarsi in caparra confirmatoria, andando ad integrare l'ulteriore importo che la promittente acquirente avrebbe dovuto versare a tale titolo”.
Proseguiva, poi, l'istante evidenziando che la stipula del contratto preliminare non si era mai perfezionata non essendo intervenuto il rilascio delle autorizzazioni edilizie, a causa del diniego del Comune di accettare una richiesta a nome dell'acquirente e dell'opposizione da parte della venditrice di formularla a proprio nome.
Essendo frattanto decorso il termine di efficacia della proposta, la funzione di garanzia dell'assegno era venuta meno, mentre non si era verificato l'evento positivo dedotto nella condizione sospensiva
(richiesta delle autorizzazioni edilizie), e si era verificato quello negativo dedotto nella condizione risolutiva (mancato rilascio delle autorizzazioni sanitarie).
Aveva, quindi, errato il Giudice nel considerare irrilevanti, rispetto all'efficacia della proposta, le condizioni apposte dalla promittente pag. 10/19 acquirente. Inoltre, il tenore della proposta non autorizzava a ritenere che le parti avessero inteso attribuire all'assegno la natura di caparra confirmatoria già al momento dell'accettazione della proposta.
Ed invero, opinava l'appellante, “nel caso in esame l'accettazione della proposta da parte della non ha comportato la Controparte_1
formazione di alcun vincolo contrattuale, idoneo a determinare la trasformazione dell'importo dell'assegno da garanzia della serietà della proposta in caparra confirmatoria. Nel contempo, la proposta non ha mai acquistato efficacia, per effetto del mancato rilascio delle autorizzazioni edilizie, o comunque la sua efficacia è venuta meno, per effetto del mancato rilascio delle autorizzazioni sanitarie, con la conseguenza che è cessata anche la funzione di garanzia dell'assegno, che avrebbe dovuto essere riconsegnato dal Sig. alla Generale Pt_1
Immobiliare”.
§ 5.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto di non dovere pronunciare in merito alla eventuale risoluzione dell'accordo per mancato avveramento della condizione.
Sul punto, osservava che “Nel caso in esame, infatti, non si trattava di accertare, su richiesta di una delle parti, l'intervenuta risoluzione di un contratto per effetto dell'avveramento di una condizione risolutiva, ma solo di verificare la mancata formazione del consenso contrattuale ed il venir meno dell'efficacia della proposta formulata dalla promittente
pag. 11/19 acquirente, quali fatti impeditivi o estintivi dell'insorgenza del diritto della promittente venditrice alla consegna dell'assegno da parte del mediatore: tale accertamento non richiedeva certo la proposizione di un'apposita domanda da parte di quest'ultimo, trattandosi di fatti rilevabili anche d'ufficio da parte del Giudice di primo grado, nell'ambito della verifica che era tenuto a compiere in ordine alla fondatezza della domanda proposta dall'attrice”. Del resto, osservava l'istante, doveva
“escludersi nella specie che l'accertamento dell'avvenuta risoluzione dell'accordo richiedesse la proposizione di un'apposita domanda da parte del Sig. il quale, avendo partecipato alla trattativa Pt_1
nell'esclusiva veste di mediatore, il cui compito si era esaurito nel mettere le parti in contatto per la conclusione del contratto, senza es- sere in rapporto di rappresentanza o dipendenza con alcuna di esse, risultava completamente estraneo al predetto accordo, del quale non era quindi legittimato a far valere la risoluzione”.
§ 6.
L'appello è fondato.
Come emerge dal tenore delle clausole contrattuali, testualmente riprodotte dall'appellante, la proposta di acquisto sottoscritta dalla
Immobiliare Generale, relativa al cespite immobiliare di proprietà della società sito in Napoli, prevedeva una condizione Controparte_1
che ne subordinava l'efficacia all'ottenimento, entro il termine del
30.6.2021, dei pareri preventivi positivi, da parte degli enti preposti, per l'esercizio, da parte della promissaria acquirente, dell'attività di pag. 12/19 centro sanitario accreditato ed al rilascio del P.d.C. da parte del
CP_3
Per quanto le parti abbiano impropriamente qualificato tale condizione come risolutiva, la stessa deve qualificarsi come sospensiva, in tal senso inequivocamente deponendo la previsione, contenuta a pagina 2 primo capoverso del modulo in esame, secondo cui la proposta doveva intendersi condizionata all'ottenimento dei suddetti indicati pareri amministrativi e del titolo edilizio.
Quanto appena osservato consente di smentire l'affermazione del primo Giudice, a mente della quale l'accettazione della proposta, ad opera dell'odierna appellata, aveva comportato che l'assegno di euro
50.000,00, consegnato dalla promissaria acquirente nelle mani del mediatore, da mero titolo avente funzione di garanzia della serietà della proposta, era divenuto una caparra confirmatoria.
Invero, tale asserzione non valorizza adeguatamente la previsione, di cui al secondo capoverso della seconda pagina del modulo di cui si tratta, a tenore della quale, in caso di accettazione della proposta e di rilascio dei permessi e pareri positivi, entro il termine del 30.6.2021, le parti avrebbero stipulato un contratto preliminare di vendita dinanzi a
Notaio di fiducia dell'acquirente e, in tal ipotesi, l'assegno sarebbe stato imputato a pagamento del prezzo, assumendo la funzione di caparra confirmatoria.
Gli esposti rilievi inducono a dissentire dall'affermazione del Giudice, secondo cui l'accettazione aveva determinato il perfezionarsi del pag. 13/19 vincolo contrattuale tra le parti, rimanendo la sorte dell'obbligazione incombente sul mediatore insensibile alle vicende della proposta e, in specie, al mancato avverarsi della condizione.
Se, infatti, come dinanzi detto, quella relativa all'ottenimento dei permessi e pareri, va rettamente intesa come condizione sospensiva, è chiaro che la proposta, per quanto accettata dalla venditrice, non potesse ritenersi ancora efficace in difetto del verificarsi di tali presupposti.
In ogni caso, giova soggiungere, l'avere le parti espressamente convenuto di addivenire alla stipula del preliminare solo dopo l'ottenimento dei permessi e, quindi, l'avverarsi della condizione sospensiva, non consente di qualificare la proposta oggetto di accettazione alla stregua di un contratto preliminare.
Tra l'altro, ad onta di quanto sostenuto dal primo Giudice, il modulo sottoscritto dalla Generale Immobiliare, non stabiliva che il titolo, dato in garanzia dalla proponente acquirente, avrebbe dovuto consegnarsi, dal mediatore alla proprietaria, al momento dell'accettazione della proposta, posto che il documento, sul punto, si limitava a prevedere: “Si allega n. 1 assegno bancario su Banco Generali (ag. Trieste) n.
2136653584 di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) intestato al venditore a garanzia della proposta, che verrà fiduciariamente trattenuto dal Sig. , o in caso di mancata accettazione verrà Parte_1
prontamente restituito”.
pag. 14/19 Inoltre, a riprova del fatto che l'assegno, versato dalla promissaria acquirente, non avesse natura di caparra confirmatoria, potendo diventare tale solo nel momento in cui tra le parti si fosse perfezionato un accordo qualificabile come contratto preliminare – situazione questa che, per quanto osservato, non risulta essersi verificata – depone il principio, che per quanto risalente non risulta ad oggi essere stato superato, secondo cui “Il versamento al mediatore di un "acconto sul prezzo" da parte di colui che sottoscriva una proposta di acquisto del bene non può avere, quali che siano state le espressioni usate dalle parti per definirne la funzione, la natura giuridica e gli effetti di una caparra confirmatoria perché questa può inserirsi solo in un contratto con prestazioni corrispettive dal quale sorgono obbligazioni per entrambi le parti dato che altrimenti il versamento della caparra non sarebbe in grado di svolgere la sua peculiare funzione di coazione indiretta all'adempimento sia per il soggetto che dà che per quello che riceve” (cfr.
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3823 del 01/04/1995).
Riguardo, poi, alla questione del mancato verificarsi della condizione sospensiva, la Corte rileva che si tratta di una circostanza incontestata e finanche documentalmente provata.
In tal senso, invero, milita il tenore della missiva datata 15 luglio 2021, con la quale, i legali dell'odierna appellata, contestando l'inadempimento del affermavano che “in data 14 luglio 2021, la Pt_1
ha ricevuto una comunicazione da parte del Sig. in CP_1 Pt_1
cui si asseriva che era “scaduta la proposta stessa e non essendosi avverate le condizioni in essa previste”, egli avrebbe provveduto a
pag. 15/19 restituire l'assegno di € 50.000,00 alla IG .. l'Offerta non è in alcun modo
“scaduta”, bensì IG non ha adempiuto entro il termine convenuto del 30 aprile 2021 agli obblighi assunti, rendendo inoperante (rectius, impossibile) la realizzazione della condizione risolutiva”.
Quanto precede, corrobora il convincimento, dinanzi espresso, circa l'inefficacia della proposta di acquisto, in ragione del mancato perfezionarsi della condizione sospensiva rappresentata dal rilascio dei pareri favorevoli all'esercizio dell'attività di centro sanitario abilitato e del P.d.C..
Né, in contrario, vale obiettare che il mancato avverarsi della condizione sia da imputare alla condotta inadempiente della Generale
Immobiliare e che, per tale motivo, la condizione dovrebbe intendersi avverata ai sensi dell'art. 1359 c.c..
Sul punto, deve, anzitutto, osservarsi che l'attrice originaria, cui incombeva l'onere di provare l'avverarsi della detta condizione sospensiva, non vi abbia adempiuto, non essendo, a tal fine, sufficiente quanto dalla stessa allegato circa il preteso contegno inadempiente della promissaria acquirente.
Inoltre, giova rimarcare che, rispetto alla posizione del quale Pt_1
depositario dell'assegno, rileva unicamente il dato, processualmente certo, del mancato verificarsi della condizione sospensiva, potendo, chiaramente, ogni questione relativa ai reciproci inadempimenti porsi solo nel contraddittorio tra Generale Immobiliare e CP_1
.
[...]
pag. 16/19 Per la medesima ragione, non coglie nel segno l'affermazione del
Tribunale di non potere adottare alcuna pronuncia relativa alla eventuale risoluzione dell'accordo per mancato avveramento della condizione, per l'assorbente ragione che, ovviamente, il Pt_1
essendo terzo rispetto alla proposta, non aveva alcun titolo per invocarne la risoluzione o, meglio, la declaratoria di inefficacia.
Nondimeno, appare evidente che il Giudice, investito della pretesa di adempimento della prestazione di consegna del titolo, azionata dal beneficiario dello stesso nei riguardi del depositario, fosse tenuto a valutare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, specie quando, come accaduto nella specie, il convenuto aveva specificamente eccepito che il contratto preliminare non era stato stipulato, non essendosi verificata la condizione rappresentata il rilascio dei pareri positivi all'esercizio dell'attività di centro sanitario del P.d.C..
§ 7.
In definitiva, l'appello merita di essere accolto, dovendosi, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda originariamente proposta da nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
§ 8.
L'accoglimento dell'appello e la conseguente caducazione del capo relativo alle spese processuali comporta la necessità di regolare,
d'ufficio, le stesse in ragione dell'esito complessivo della lite.
pag. 17/19 Tenuto conto della riconosciuta infondatezza della domanda proposta dall'attrice originaria, le spese di lite di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza di . Controparte_1
La relativa liquidazione viene operata, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, secondo il criterio del decisum, con applicazione dei compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. Mario Anzisi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di pag. 18/19 appello, in euro 804,00 per esborsi, euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Mario Anzisi.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 19/19
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 2541/2024, questa
Corte, con ordinanza del 10.10.2024, così disponeva: “Fissa per la decisione della causa a norma dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del
3.10.2025, concedendo alle parti termine per deposito di note conclusive fino al 12.9.2025”.
Con successivo provvedimento si disponeva la sostituzione della predetta udienza, mediante la concessione alle parti del termine per deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. fino al 3.10.2025.
Nelle note depositate in data 30.9.2025, in sostituzione dell'udienza di discussione, l'appellante concludeva richiamando l'atto di appello, nel quale aveva concluso come segue: “..Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello accogliere l'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigettare la domanda proposta in primo grado. Vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario”;
l'appellata, nelle note depositate in data 27.9.2025, in sostituzione dell'udienza di discussione, concludeva riportandosi alla comparsa di costituzione, con la quale aveva chiesto volersi: “rigettare il presente giudizio di appello per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 4624/2024 del 06/05/2024, resa tra le parti dal Tribunale di Napoli, Sezione XII - RG 21573/2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
La Corte decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2541/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4624/2024, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 6.5.2024, non notificata, pendente
TRA
titolare dell'omonima ditta individuale, (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, dall'avv. Mario Anzisi C.F._1
(C.F. ) in forza di procura come in atti;
C.F._2
pag. 2/19 APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
BE AR, (C.F. ) e dall'Avv. Daniele Grossi C.F._3
Gondi, (C.F. ; C.F._4
APPELLATA
Oggetto: inadempimento contrattuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 02/09/2021, Controparte_1
conveniva titolare dell'omonima ditta individuale,
[...] Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, deducendo che: era proprietaria di un immobile cielo/terra sito in Napoli alla Via Vecchia Poggioreale nn. 49-
67; avendo intenzione di vendere tale immobile, si rivolgeva al convenuto, titolare della omonima ditta individuale avente ad oggetto attività di intermediazione immobiliare, affinché reperisse un possibile acquirente solido economicamente ed affidabile;
Generale CP_2
manifestava il proprio interesse all'acquisto del compendio
[...]
immobiliare; in data 11 marzo 2021, Generale Immobiliare S.r.l. formulava una proposta d'acquisto, utilizzando i moduli predisposti dall'agenzia immobiliare, consegnando al un assegno bancario Pt_1
pag. 3/19 di € 50.000,00 in deposito fiduciario a garanzia della proposta;
in pari data la apponeva la propria firma accettando CP_1
formalmente la proposta avanzata dalla promissaria acquirente;
nonostante il perfezionamento del contratto (da intendersi quale preliminare del preliminare), il non consegnava alla Pt_1
l'assegno ricevuto fiduciariamente in garanzia, CP_1
rendendosi inadempiente nei confronti della venditrice.
Poste tali premesse, l'attrice concludeva come segue: “accertare il grave inadempimento posto in essere dal Sig. e, per l'effetto, Pt_1
condannare il medesimo Sig. a consegnare alla (i) Pt_1 CP_1
l'assegno di € 50.000,00 custodito in deposito fiduciario o (ii)
l'equivalente importo di € 50.000,00, per tutte le motivazioni di cui in narrativa”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto che, nel resistere all'avversa domanda, deduceva che: la proposta di acquisto era sottoposta ad una condizione sospensiva (mai avveratasi), riguardante la commerciabilità del bene, attraverso la normalizzazione amministrativa e di fatto degli abusi edilizi gravanti sull' immobile, e ad una risolutiva, concernente l'ottenimento dei (mai intervenuti) “pareri preventivi positivi da parte degli uffici per le esigenze Parte_2
delle attività di centro sanitario di riabilitazione accreditato e rilascio di
PdC da parte del Comune entro il termine del 30 giugno 2021”; le parti in detto periodo non erano riuscite a trovare un accordo per superare i motivi ostativi alla stipula del preliminare o del successivo contratto definitivo nei termini di cui alla proposta irrevocabile;
a seguito di pag. 4/19 specifica richiesta di Generale Immobiliare, l'assegno, a suo tempo consegnato, veniva a quest'ultima restituito;
solo in epoca successiva a tale sua comunicazione, l'attrice, con nota del 16/01/2021, gli aveva chiesto la consegna dell'assegno.
Alla stregua di tali premesse, il concludeva per il rigetto Pt_1
dell'avversa domanda.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “accoglie la domanda e per
l'effetto, accertato l'inadempimento di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale, agli obblighi di consegna, condanna il medesimo alla restituzione dell'assegno bancario tratto su Banco
Generali (ag. Trieste) n. 2136653584 di € 50.000 alla parte attrice ovvero in caso di impossibilità al Controparte_1
pagamento dell'equivalente monetario di € 50.000 .. condanna Pt_1
, titolare dell'omonima ditta individuale, alla refusione delle spese
[...]
di lite in favore di parte attrice che Controparte_1
liquida, ex DM 147/2022, in € 545,00 per spese ed € 3.809 per compensi oltre 15% per spese generali ed accessori di legge”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello Parte_1
mediante atto tempestivamente notificato in data 27/05/2024, con il quale ne sollecitava l'integrale riforma.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e sollecitandone il rigetto.
pag. 5/19 Sospesa da questa Corte l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, in accoglimento dell'istanza formulata dall'appellante, la causa veniva, da ultimo, posta in decisione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
§ 3.
Il Tribunale, soffermandosi sulla natura giuridica della somma contenuta nell'assegno consegnato fiduciariamente all'agente, osservava che lo stesso “è un deposito fiduciario e deve rimanere in custodia dell'agente immobiliare per tutta la durata della trattativa ma, dopo l'accettazione, questi è autorizzato a consegnarlo al proprietario ovvero è tenuto a restituirlo al promittente in caso di mancata accettazione. In caso di accettazione l'assegno assume la valenza di una caparra confirmatoria e la somma sarà poi detratta dal prezzo di vendita”.
Posta tale premessa, il primo Giudice rilevava che, nel caso di specie, la proposta, sottoscritta dalla Generale Immobiliare, prevedeva testualmente: “si allega un assegno bancario tratto su Banco Generali
(ag. Trieste) n. 2136653584 di € 50.000 intestato al venditore a garanzia della proposta, che verrà fiduciariamente trattenuto dal sig. , Parte_1
o in caso di mancata accettazione verrà prontamente restituito”.
Secondo il Giudice, in base al tenore della proposta, il mediatore, in caso di accettazione della proposta da parte della promittente venditrice, avrebbe dovuto consegnare l'assegno alla stessa e restituirlo alla promissaria acquirente solo in caso di mancata accettazione. Tanto, invero, considerando che, con l'accettazione della proposta, l'assegno si era trasformato in una caparra confirmatoria. pag. 6/19 Ad avviso del Giudice, inoltre, la previsione, nella proposta, di una condizione non verificatasi non impediva il prodursi del richiamato effetto, perché, nella specie, la condizione, che subordinava la proposta alla verifica della validità dei titoli di provenienza, delle visure, della trasferibilità del bene nonché all'ottenimento dei pareri preventivi positivi da parte degli uffici competenti, era da qualificarsi come risolutiva. Di conseguenza, tale condizione non incideva sulla produzione immediata degli effetti della proposta, quanto piuttosto sul mantenimento degli stessi. La proposta doveva ritenersi vincolante, come comprovato dalla previsione, al momento della relativa formulazione, dell'immediata consegna dell'assegno ad opera della promissaria.
In senso conforme, il Giudice evidenziava che “al momento della sottoscrizione del preliminare il promissario acquirente avrebbe dovuto versare € 400.000 “comprensivi di quanto posto a garanzia” a titolo in parte di caparra e in parte in conto prezzo, ciò a dimostrazione che le parti avevano inteso attribuire tale natura all'assegno consegnato all'agente, già al momento della accettazione della proposta”.
Infine, il Tribunale rilevava di non potere adottare nessuna pronuncia in ordine “alla eventuale risoluzione dell'accordo per mancato avveramento della condizione, non essendone stata fatta esplicita richiesta da nessuna delle parti” e di dovere arrestare “la pronuncia all'accertamento dell'inadempimento dell'agente all'obbligo di consegnare l'assegno alla parte attrice e alla conseguente condanna di
alla sua restituzione alla ”. Parte_1 Controparte_1
pag. 7/19 § 4.
Con il primo motivo, l'appellante censurava la sentenza, opinando che il Giudice aveva errato nell'interpretazione della proposta, in particolare, laddove aveva ritenuto che, con l'accettazione della proposta da parte della promittente venditrice, l'assegno, consegnato in garanzia dalla Generale Immobiliare, si era trasformato in caparra confirmatoria.
Sul punto, l'appellante opinava come il Giudice non avesse adeguatamente valorizzato il tenore della proposta ove si stabiliva che
“la parte promittente acquirente, a decorrere dall'accettazione della presente proposta, e comunque entro il 30/04/2021 potrà richiedere autorizzazioni edilizie (ad esempio DIA o SCIA, o simili) a propria cura e spese a proprio nome o, se non fosse possibile, a nome della parte venditrice. In particolare, la parte promittente acquirente, ben edotta sullo stato di fatto dell'immobile, nella presentazione della autorizzazione a costruire inserirà anche la normalizzazione amministrativa e di fatto degli abusi edilizi presenti relativi alle due scale, rampa lato via vecchia Poggioreale, tramezzi, ascensore ed in pratica tutte le difformità ed abusi”.
Secondo l'appellante, l'inserimento della citata previsione dipendeva dalla piena consapevolezza, in capo ad entrambe le parti, dell'esistenza di una serie di opere realizzate in difformità della concessione edilizia e della conseguente necessità di provvedere, prima della conclusione del contratto, alla sanatoria o all'eliminazione degli abusi, in presenza dei quali il contratto concluso sarebbe risultato altrimenti nullo. pag. 8/19 Pertanto, “il terzo ed il quarto capoverso della proposta non prevedevano che in caso di accettazione il contratto sarebbe stato immediatamente stipulato, ma differivano al 30/06/2021 la stipulazione del contratto preliminare e al 30/12/2021 quella del contratto definitivo, fissando al 30/04/2021 il termine entro il quale la promittente acquirente avrebbe dovuto richiedere le necessarie autorizzazioni edilizie”.
Inoltre, l'appellante rimarcava come il secondo capoverso, “.. sotto la rubrica «CONDIZIONE RISOLUTIVA», stabiliva poi quanto segue: «la presente offerta è condizionata all'ottenimento dei pareri preventivi positivi da parte degli uffici per le esigenze Parte_2
dell'attività di centro sanitario di riabilitazione accreditato e rilascio di
P.d.C. da parte del Comune entro il termine del 30/06/2021. In caso di dinieghi la parte promittente potrà risolvere la presente scrittura senza oneri a carico di ciascuna delle parti fatta esclusione per le spese di progettazione e simili che saranno comunque ad esclusiva competenza della stessa » ..”.
Alla stregua di tali rilievi, l'appellante opinava che “la proposta formulata dalla Generale Immobiliare, pur essendo definita irrevocabile, aveva un'efficacia sospensivamente condizionata al conseguimento delle autorizzazioni edilizie necessarie per l'eliminazione degli abusi, o comunque alla sanatoria degli stessi, nonché risolutivamente condizionata al mancato conseguimento delle autorizzazioni sanitarie necessarie per lo svolgimento dell'attività programmata, in assenza delle quali la proposta avrebbe perso ogni efficacia”. Quindi “contrariamente
pag. 9/19 a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il mero incontro tra la proposta e l'accettazione non poteva essere ritenuto sufficiente a determinare la conclusione del contratto, a tal fine occorrendo anche il verificarsi degli eventi dedotti in condizione, ed in particolare il conseguimento delle autorizzazioni edilizie”. Pertanto, ad avviso dell'appellante, “solo a seguito del rilascio delle stesse e del conseguimento di quelle sanitarie avrebbe potuto procedersi alla sottoscrizione del contratto preliminare, al momento del quale soltanto
l'importo dell'assegno avrebbe perso la sua funzione di garanzia della serietà della proposta per trasformarsi in caparra confirmatoria, andando ad integrare l'ulteriore importo che la promittente acquirente avrebbe dovuto versare a tale titolo”.
Proseguiva, poi, l'istante evidenziando che la stipula del contratto preliminare non si era mai perfezionata non essendo intervenuto il rilascio delle autorizzazioni edilizie, a causa del diniego del Comune di accettare una richiesta a nome dell'acquirente e dell'opposizione da parte della venditrice di formularla a proprio nome.
Essendo frattanto decorso il termine di efficacia della proposta, la funzione di garanzia dell'assegno era venuta meno, mentre non si era verificato l'evento positivo dedotto nella condizione sospensiva
(richiesta delle autorizzazioni edilizie), e si era verificato quello negativo dedotto nella condizione risolutiva (mancato rilascio delle autorizzazioni sanitarie).
Aveva, quindi, errato il Giudice nel considerare irrilevanti, rispetto all'efficacia della proposta, le condizioni apposte dalla promittente pag. 10/19 acquirente. Inoltre, il tenore della proposta non autorizzava a ritenere che le parti avessero inteso attribuire all'assegno la natura di caparra confirmatoria già al momento dell'accettazione della proposta.
Ed invero, opinava l'appellante, “nel caso in esame l'accettazione della proposta da parte della non ha comportato la Controparte_1
formazione di alcun vincolo contrattuale, idoneo a determinare la trasformazione dell'importo dell'assegno da garanzia della serietà della proposta in caparra confirmatoria. Nel contempo, la proposta non ha mai acquistato efficacia, per effetto del mancato rilascio delle autorizzazioni edilizie, o comunque la sua efficacia è venuta meno, per effetto del mancato rilascio delle autorizzazioni sanitarie, con la conseguenza che è cessata anche la funzione di garanzia dell'assegno, che avrebbe dovuto essere riconsegnato dal Sig. alla Generale Pt_1
Immobiliare”.
§ 5.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto di non dovere pronunciare in merito alla eventuale risoluzione dell'accordo per mancato avveramento della condizione.
Sul punto, osservava che “Nel caso in esame, infatti, non si trattava di accertare, su richiesta di una delle parti, l'intervenuta risoluzione di un contratto per effetto dell'avveramento di una condizione risolutiva, ma solo di verificare la mancata formazione del consenso contrattuale ed il venir meno dell'efficacia della proposta formulata dalla promittente
pag. 11/19 acquirente, quali fatti impeditivi o estintivi dell'insorgenza del diritto della promittente venditrice alla consegna dell'assegno da parte del mediatore: tale accertamento non richiedeva certo la proposizione di un'apposita domanda da parte di quest'ultimo, trattandosi di fatti rilevabili anche d'ufficio da parte del Giudice di primo grado, nell'ambito della verifica che era tenuto a compiere in ordine alla fondatezza della domanda proposta dall'attrice”. Del resto, osservava l'istante, doveva
“escludersi nella specie che l'accertamento dell'avvenuta risoluzione dell'accordo richiedesse la proposizione di un'apposita domanda da parte del Sig. il quale, avendo partecipato alla trattativa Pt_1
nell'esclusiva veste di mediatore, il cui compito si era esaurito nel mettere le parti in contatto per la conclusione del contratto, senza es- sere in rapporto di rappresentanza o dipendenza con alcuna di esse, risultava completamente estraneo al predetto accordo, del quale non era quindi legittimato a far valere la risoluzione”.
§ 6.
L'appello è fondato.
Come emerge dal tenore delle clausole contrattuali, testualmente riprodotte dall'appellante, la proposta di acquisto sottoscritta dalla
Immobiliare Generale, relativa al cespite immobiliare di proprietà della società sito in Napoli, prevedeva una condizione Controparte_1
che ne subordinava l'efficacia all'ottenimento, entro il termine del
30.6.2021, dei pareri preventivi positivi, da parte degli enti preposti, per l'esercizio, da parte della promissaria acquirente, dell'attività di pag. 12/19 centro sanitario accreditato ed al rilascio del P.d.C. da parte del
CP_3
Per quanto le parti abbiano impropriamente qualificato tale condizione come risolutiva, la stessa deve qualificarsi come sospensiva, in tal senso inequivocamente deponendo la previsione, contenuta a pagina 2 primo capoverso del modulo in esame, secondo cui la proposta doveva intendersi condizionata all'ottenimento dei suddetti indicati pareri amministrativi e del titolo edilizio.
Quanto appena osservato consente di smentire l'affermazione del primo Giudice, a mente della quale l'accettazione della proposta, ad opera dell'odierna appellata, aveva comportato che l'assegno di euro
50.000,00, consegnato dalla promissaria acquirente nelle mani del mediatore, da mero titolo avente funzione di garanzia della serietà della proposta, era divenuto una caparra confirmatoria.
Invero, tale asserzione non valorizza adeguatamente la previsione, di cui al secondo capoverso della seconda pagina del modulo di cui si tratta, a tenore della quale, in caso di accettazione della proposta e di rilascio dei permessi e pareri positivi, entro il termine del 30.6.2021, le parti avrebbero stipulato un contratto preliminare di vendita dinanzi a
Notaio di fiducia dell'acquirente e, in tal ipotesi, l'assegno sarebbe stato imputato a pagamento del prezzo, assumendo la funzione di caparra confirmatoria.
Gli esposti rilievi inducono a dissentire dall'affermazione del Giudice, secondo cui l'accettazione aveva determinato il perfezionarsi del pag. 13/19 vincolo contrattuale tra le parti, rimanendo la sorte dell'obbligazione incombente sul mediatore insensibile alle vicende della proposta e, in specie, al mancato avverarsi della condizione.
Se, infatti, come dinanzi detto, quella relativa all'ottenimento dei permessi e pareri, va rettamente intesa come condizione sospensiva, è chiaro che la proposta, per quanto accettata dalla venditrice, non potesse ritenersi ancora efficace in difetto del verificarsi di tali presupposti.
In ogni caso, giova soggiungere, l'avere le parti espressamente convenuto di addivenire alla stipula del preliminare solo dopo l'ottenimento dei permessi e, quindi, l'avverarsi della condizione sospensiva, non consente di qualificare la proposta oggetto di accettazione alla stregua di un contratto preliminare.
Tra l'altro, ad onta di quanto sostenuto dal primo Giudice, il modulo sottoscritto dalla Generale Immobiliare, non stabiliva che il titolo, dato in garanzia dalla proponente acquirente, avrebbe dovuto consegnarsi, dal mediatore alla proprietaria, al momento dell'accettazione della proposta, posto che il documento, sul punto, si limitava a prevedere: “Si allega n. 1 assegno bancario su Banco Generali (ag. Trieste) n.
2136653584 di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) intestato al venditore a garanzia della proposta, che verrà fiduciariamente trattenuto dal Sig. , o in caso di mancata accettazione verrà Parte_1
prontamente restituito”.
pag. 14/19 Inoltre, a riprova del fatto che l'assegno, versato dalla promissaria acquirente, non avesse natura di caparra confirmatoria, potendo diventare tale solo nel momento in cui tra le parti si fosse perfezionato un accordo qualificabile come contratto preliminare – situazione questa che, per quanto osservato, non risulta essersi verificata – depone il principio, che per quanto risalente non risulta ad oggi essere stato superato, secondo cui “Il versamento al mediatore di un "acconto sul prezzo" da parte di colui che sottoscriva una proposta di acquisto del bene non può avere, quali che siano state le espressioni usate dalle parti per definirne la funzione, la natura giuridica e gli effetti di una caparra confirmatoria perché questa può inserirsi solo in un contratto con prestazioni corrispettive dal quale sorgono obbligazioni per entrambi le parti dato che altrimenti il versamento della caparra non sarebbe in grado di svolgere la sua peculiare funzione di coazione indiretta all'adempimento sia per il soggetto che dà che per quello che riceve” (cfr.
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3823 del 01/04/1995).
Riguardo, poi, alla questione del mancato verificarsi della condizione sospensiva, la Corte rileva che si tratta di una circostanza incontestata e finanche documentalmente provata.
In tal senso, invero, milita il tenore della missiva datata 15 luglio 2021, con la quale, i legali dell'odierna appellata, contestando l'inadempimento del affermavano che “in data 14 luglio 2021, la Pt_1
ha ricevuto una comunicazione da parte del Sig. in CP_1 Pt_1
cui si asseriva che era “scaduta la proposta stessa e non essendosi avverate le condizioni in essa previste”, egli avrebbe provveduto a
pag. 15/19 restituire l'assegno di € 50.000,00 alla IG .. l'Offerta non è in alcun modo
“scaduta”, bensì IG non ha adempiuto entro il termine convenuto del 30 aprile 2021 agli obblighi assunti, rendendo inoperante (rectius, impossibile) la realizzazione della condizione risolutiva”.
Quanto precede, corrobora il convincimento, dinanzi espresso, circa l'inefficacia della proposta di acquisto, in ragione del mancato perfezionarsi della condizione sospensiva rappresentata dal rilascio dei pareri favorevoli all'esercizio dell'attività di centro sanitario abilitato e del P.d.C..
Né, in contrario, vale obiettare che il mancato avverarsi della condizione sia da imputare alla condotta inadempiente della Generale
Immobiliare e che, per tale motivo, la condizione dovrebbe intendersi avverata ai sensi dell'art. 1359 c.c..
Sul punto, deve, anzitutto, osservarsi che l'attrice originaria, cui incombeva l'onere di provare l'avverarsi della detta condizione sospensiva, non vi abbia adempiuto, non essendo, a tal fine, sufficiente quanto dalla stessa allegato circa il preteso contegno inadempiente della promissaria acquirente.
Inoltre, giova rimarcare che, rispetto alla posizione del quale Pt_1
depositario dell'assegno, rileva unicamente il dato, processualmente certo, del mancato verificarsi della condizione sospensiva, potendo, chiaramente, ogni questione relativa ai reciproci inadempimenti porsi solo nel contraddittorio tra Generale Immobiliare e CP_1
.
[...]
pag. 16/19 Per la medesima ragione, non coglie nel segno l'affermazione del
Tribunale di non potere adottare alcuna pronuncia relativa alla eventuale risoluzione dell'accordo per mancato avveramento della condizione, per l'assorbente ragione che, ovviamente, il Pt_1
essendo terzo rispetto alla proposta, non aveva alcun titolo per invocarne la risoluzione o, meglio, la declaratoria di inefficacia.
Nondimeno, appare evidente che il Giudice, investito della pretesa di adempimento della prestazione di consegna del titolo, azionata dal beneficiario dello stesso nei riguardi del depositario, fosse tenuto a valutare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, specie quando, come accaduto nella specie, il convenuto aveva specificamente eccepito che il contratto preliminare non era stato stipulato, non essendosi verificata la condizione rappresentata il rilascio dei pareri positivi all'esercizio dell'attività di centro sanitario del P.d.C..
§ 7.
In definitiva, l'appello merita di essere accolto, dovendosi, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda originariamente proposta da nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
§ 8.
L'accoglimento dell'appello e la conseguente caducazione del capo relativo alle spese processuali comporta la necessità di regolare,
d'ufficio, le stesse in ragione dell'esito complessivo della lite.
pag. 17/19 Tenuto conto della riconosciuta infondatezza della domanda proposta dall'attrice originaria, le spese di lite di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza di . Controparte_1
La relativa liquidazione viene operata, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, secondo il criterio del decisum, con applicazione dei compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. Mario Anzisi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di pag. 18/19 appello, in euro 804,00 per esborsi, euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Mario Anzisi.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 19/19