Articolo 8 della Legge 17 febbraio 1986, n. 39
Articolo 7Articolo 9
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1 marzo 1986
Art. 8.
Il punto 1.5 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 , e' sostituito dal seguente:
"1.5 Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, in condizioni di carico parziale, e' ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocita' misurata superi del 10 per cento il valore di 30 chilometri orari".
Nota all'art. 8:
Per l'argomento del D.P.R. n. 212/1981 v. nota precedente. Il punto 1 dell'allegato 1 elenca le prescrizioni relative alla velocita' massima di costruzione dei trattori ai fini del rilascio dell'omologazione CEE.
Entrata in vigore il 1 marzo 1986