Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 913/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 913/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. NOTARO SILVIA, come da procura in atti;
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.1.2025; il PM con nota del 23.10.2024 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 6
2. La sig.ra continuerà a vivere, unitamente al figlio nella casa Parte_2 Per_1 coniugale, sita in Vasto, alla Via San Sisto ,n. 15 ; La SI.ra si impegna, ora per allora, Parte_2
a volturare a suo nome i contratti relativi alle utenze domestiche della detta abitazione 3. Il SI.
[...]
verserà mensilmente, a tolo di mantenimento ordinario per il figlio non Parte_1 Per_1 autosufficienti economicamente la somma di € 300,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'andamento degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario direamente sul conto corrente intestato al figlio stesso, codice IBAN:
[...]; oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio che dovranno essere rimborsate previa esibizione dei giustificativi di spesa. Per l'individuazione delle spese ordinarie (rientranti nel contributo di mantenimento) e di quelle straordinarie, le parti faranno riferimento all'attuale protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Vasto elaborato sulla scorta delle linee guida predisposte dal CNF;
4. la sig.ra verserà al figlio a tiolo di Parte_2 Per_1 assegno di mantenimento ordinario, la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo l'andamento degli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario direamente sul conto corrente intestato al figlio stesso, codice IBAN: IT [...], oltre al 50% delle spese straordinarie, quando lo stesso per motivi di studio non abiterà più stabilmente nella casa coniugale5.
I coniugi, allo scopo di regolamentare i loro reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, concordemente decidono di dividere l'unico bene immobile in comproprietà nel seguente modo: ATTO DI TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ - Il SI. Parte_1 trasferisce in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, cose comuni ex art. 1117
c.c., come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso, alla moglie, SI.ra che accetta, la quota di comproprietà pari a ½ Parte_2 dell'immobile di civile abitazione destinato in costanza di matrimonio a domicilio coniugale sito a
Vasto alla Via San Sisto, n. 15, unitamente al descritto garage, identificato al N.C.E.U. del Comune di
Vasto al fg. 25, part. 4715, sub 8, Via San Sisto, n. 15, p. 1; cat A/1; cl 3; consistenza 6 vani, mq pagina 2 di 6 127,rendita euro 666,23 (l'appartamento); part. 4716 sub 12, Via San Sisto ,n. 15, p. S1; cat. C/6; cl,
4; consistenza 20 mq;
rendita euro 42,23 (il garage); che ne diventa così esclusiva proprietaria per l'intero, - il SI. trasferisce la quota di comproprietà pari a ½ dell'immobile di civile Parte_1 abitazione, alla moglie SI.ra dietro corrispettivo, da parte di quest'ultima, della Parte_2 somma di € 77.600,00, pagamento già effettuato in data 02/10/2024 a mezzo bonifico bancario (doc.
n.5) sul conto corrente codice iban [...] intestato al SI. Parte_1
, il quale rilascia corrispondente quietanza, per cui dichiara di non avere null'altro a
[...] pretendere dalla sig.ra ; (…) 6. Ciascuno dei coniugi, inoltre, resterà proprietario Parte_2 esclusivo dei rispettivi veicoli di cui ad oggi è intestatario. In relazione ai beni mobili ed arredi rinvenibili nella casa coniugale, al sig. è attribuita la possibilità di portare con sé Parte_1 tutti i beni di natura personale mentre gli arredi resteranno nella casa coniugale nella disponibilità della SI.ra e del figlio convivente.
7. I coniugi dichiarano di voler definire i propri Parte_2 eventuali ulteriori rapporti economici – finanziari in separata sede.
8. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
9. I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio.”.
Ai fini del trasferimento immobiliare di cui al punto 5 che precede i coniugi hanno dichiarato quanto segue: “I° IDENTIFICAZIONE a) al fg. 25, part. 4715, sub 8, Via San Sisto, n. 15, p. 1; cat A/1; cl 3; cons. 6, mq 127, rendita euro 666,23 (l'appartamento); al foglio 25 part. 4716 sub 12, Via San
Sisto ,n. 15, p. S1; cat. C/6; cl, 4; cons. 20 mq superficie catastale 22 mq;
rendita euro 42,23 (il garage) la partita catastale risulta correttamente intestata ai SIg.ri e nella Parte_1 Parte_2 misura del 50% ciascuno;
b) I CONFINI dell'unità immobiliare sono i seguenti: l'appartamento al primo piano con ingresso dalla seconda porta a destra per chi arriva dal pianerottolo dalle scale;
confinante con corte condominiale su due lati, altra proprietà della società venditrice su due lati corridoio;
il garage pertinenziale al piano seminterrato arrivando dalla corsia di accesso;
confinante con corsia di accesso, muro controterra, altra proprietà della società venditrice su due lati;
c) la parte cedente, ai sensi dell'articolo 19 comma 14 D.L 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, in merito alla conformità oggettiva dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale allegata, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata al catasto di Chieti e allegata. La parte alienante, attuale intestataria del 50% dell'unità immobiliare in oggetto, dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente accordo. d) la parte cedente, ex art.29, comma 1 bis, legge 27.2.1985 n.52, introdotto dall'art.l9, comma 14 D.L. 78/2010, convertito nella legge n.
122/2010, dichiara sussistente la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei pagina 3 di 6 registri immobiliari. 2° PROVENIENZA Dichiarano i coniugi che l'immobile oggetto di trasferimento
è pervenuto loro in forza di compravendita rogata con atto pubblico del 20 dicembre 2002, rep. n.
22.957, racc. n. 4739 a ministero del Notaio in San Salvo. L'immobile de quo non Persona_2 risulta gravato da ipoteche, vincoli e/o pesi;
3° SITUAZIONE URBANISTICA Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, le parti titolari dell'immobile trasferito dichiarano che lo stesso è stato edificato in forza di concessione edilizia n. 50/98 del 15/10/1998 variante n. 319 del 24 dicembre 2001 entrambe rilasciate da comune di Vasto;
inoltre in data 2 luglio2002 è stata presentata al comune di Vasto DIA
n. 275/P/02; dichiarano, inoltre, sotto la loro personale responsabilità, previa l'ammonizione di rito, consapevoli delle pene stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che i lavori di costruzione di tale immobile sono stati iniziati ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967 e che l'immobile dopo l'acquisto non è stato oggetto di lavori edili che comportino concessione edilizia. 4° CERTIFICATO ENERGETICO La parte cedente dichiara di aver ottenuto il rilascio del certificato di prestazione energetica previsto dal D.L. del
19/8/2005 n.192 che si allega in copia (doc, 6) La parte cedente dichiara, altresì, per quanto possa occorrere, di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale e che è stata resa edotta dell'obbligo di comunicare la cessione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza. 5° VALORE DEL BENE IMMOBILE Il valore commerciale dell'immobile, così come valutato dall'agenzia immobiliare DfCasa (doc.7 )è compreso tra € 146.300,00 - € 159.600,00. *** - Le parti dichiarano, limitatamente all'effetto traslativo dei beni immobili, di essere a conoscenza che il Presidente del Tribunale e il Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà e/o di altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica. Dichiarano, altresì, che le stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente. - Da ultimo ai fini fiscali le parti chiedono che le predette cessioni vengano dichiarate esenti da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74.”.
All'udienza di comparizione del 23.1.2025 le parti si sono riportate al ricorso introduttivo e all'accordo allegato in data 22.1.2025, letto e sottoscritto in udienza per il trasferimento immobiliare nonché a tutte le dichiarazioni ivi contenute;
hanno dichiarato di rinunciare a qualunque forma di impugnazione e chiesto che gli accordi di separazione fossero recepiti dal pagina 4 di 6 Collegio in sede decisoria. Era altresì presente l'assistente giudiziario che ha Testimone_1 attestato che le parti hanno ritualmente prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis della L. n. 52 del 1985, ribadite dalle parti con la sottoscrizione dell'accordo.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
****
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale, anche alla luce delle dichiarazioni sopra riportate e della documentazione depositata dalle parti ai fini del valido trasferimento degli immobili, dà atto che le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico, con le norme di legge e con l'interesse della prole, peraltro maggiorenne.
Pertanto, le condizioni di separazione, ivi compresi i trasferimenti immobiliari, concordati dai coniugi restano regolati in base al ricorso sottoscritto dalle parti e all'allegato atto di trasferimento immobiliare, il cui contenuto è stato riportato nella presente sentenza e che costituisce titolo per la trascrizione e per tutti gli altri adempimenti di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contatto matrimonio in Vasto il 10/05/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto N. 22 parte PARTE II Serie A Anno 2003);
pagina 5 di 6 OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
ORDINA alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente di eseguire la trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare, dichiarando l'atto contenente l'accordo di separazione titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2657 c.c.;
sulle spese di lite. Pt_3
Così è deciso in Vasto nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni di legge.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
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