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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 14/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2351/2023 promossa da:
AR DE IM (CF [...]), difesa dall'Avv. MUNAFO' DIEGO
ATTRICE contro
XI WA (CF WNGXI82R13Z210F), difeso dall'Avv. PAPESCHI GABRIELLA
CONVENUTO
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.a. (C.F. ), in persona del suo procuratore, difesa dall'avv.
BARONE UGO TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO
Condannare il sig. NG XI al risarcimento, in favore della sig.ra LI De IM, dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi, conseguenti ai fatti di cui in narrativa, pari all'importo di € 204.510/36, o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte convenuta
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale: NEL MERITO, IN PRINCIPALITA': respingere le domande formulate dalla signora De IM LI nei confronti del signor NG XI per le motivazioni di cui in narrativa.
NEL MERITO IN SUBORDINE: nel caso di accoglimento delle domande formulate dalla signora De IM LI nei confronti del signor NG XI con il ricorso introduttivo del presente procedimento, ridurre la somma da porre a carico del convenuto a quanto effettivamente verrà provato, e ridurla altresì in proporzione alla percentuale di responsabilità riconosciuta a carico della signora De IM stessa;
condannare la EU ST TA SP a tenere indenne l'assicurato NG XI da qualsiasi conseguenza, condannando la stessa EU
ST TA SP a corrispondere direttamente all'attrice quanto alla stessa dovuta.
Per la terza chiamata pagina 1 di 5 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa deduzione ed eccezione, così giudicare:
- Nel merito. In via principale: Previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, dato atto delle contestazioni mosse sulla responsabilità e sul quantum, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con la rifusione delle spese di lite;
- In subordine: nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità in capo al convenuto per il verificarsi dell'evento lesivo de quo, limitare il risarcimento a favore dell'attrice a quanto strettamente provato tenendo conto del concorso di colpa della sig.ra De IM e, per l'effetto, contenere la domanda di manleva nei confronti della compagnia a quanto contrattualmente pattuito nei limiti del massimale e al netto di franchigia e minimo. Con la rifusione delle spese di lite.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.5.2023 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., De IM LI conveniva in giudizio NG XI chiedendone la condanna al risarcimento patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni infertele dal cane di proprietà del resistente in occasione dell'aggressione perpetrata ai danni della ricorrente in data 3.6.2022 in Legnano.
La ricorrente invocava la responsabilità del resistente ai sensi dell'art. 2052 c.c. e lamentava il danno biologico subito, da invalidità permanente e temporanea, con incremento per sofferenza soggettiva e con personalizzazione massima, nonché il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e per i costi di assistenza domestica resisi necessari a causa dei postumi reliquati.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto in quanto il sinistro doveva ascriversi all'imprudenza della ricorrente la quale aveva cercato di bloccare il cane, nel frattempo sfuggito al padrone e liberamente circolante nell'abitato, tanto da essere recuperato successivamente presso il canile comunale ove era stato portato dall'accalappiacani.
In via subordinata il resistente chiedeva di essere manlevato dalla propria assicuratrice che chiedeva di poter chiamare in causa.
Autorizzata detta chiamata, si costituiva in giudizio la EU ST TA S.p.a. la quale contestava la fondatezza della domanda risarcitoria sia sotto il profilo dell'an che del quantum ma confermando la copertura assicurativa del sinistro e concludeva come sopra riportato.
Disposta la conversione del rito e l'applicazione del rito oridnario, ai sensi dell'art. 281 duodecies 1° comma c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulle lesioni subite dall'attrice.
Quindi la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 4.2.2025, ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
***
Sussiste la responsabilità del convenuto per i danni patiti dalla ricorrente.
E' infatti provato che, in data 3.6.2022, il cane di proprietà del convenuto era sfuggito al suo controllo e circolava liberamente nell'abitato di Legnano quando veniva avvistato dall'attrice la quale scendeva dalla propria auto e gli si avvicinava (v. deposizione del teste Pompeo Rosa, sentita all'udienza del 10.4.2024). Proprio in quel frangente il cane attaccava l'attrice e la mordeva alle braccia (circostanza riferita, ancora dalla teste Pompeo), procurandole le lesioni poi oggetto delle cure prestate dai sanitari del locale P.S. come da verbale di P.S. allegato in atti).
Opera il regime di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. con conseguente affermazione della responsabilità del sinistro in capo al proprietario del cane, individuato incontestatamente nel convenuto.
Non è stata offerta alcuna prova idonea a liberare il proprietario dell'animale dalla predetta pagina 2 di 5 responsabilità, ovvero la prova del caso fortuito, non risultando alcuna prova delle circostanze che avevano permesso la fuga dell'animale.
La condotta tenuta dalla De IM in occasione dell'aggressione, tuttavia, si connota in termini di imprudenza, tanto da rilevare ai fini dell'art. 1227, 1° comma, c.c..
L'avere avvistato il cane da solo e l'avere percepito una situazione di pericolo (per il cane, che attraversava le vie percorse da veicoli, e per i terzi) dovevano consigliare l'attivazione dei servizi competenti al fine di provocare l'intervento di personale specializzato e attrezzato per la ricerca e cattura degli animali. Al contrario, l'attrice scendeva deliberatamente dalla propria autovettura e si avvicinava al cane, come da lei stesso riferito sia in sede di interrogatorio formale sia alla P.G. (v. verbale della
Polizia locale di legnano in data 3.6.2022 e verbale di interrogatorio formale nel presente giudizio), allo scopo di aiutare l'animale medesimo ovvero – deve ritenersi – di bloccarlo, sottraendolo ai pericoli del traffico.
Tale comportamento provocava la reazione dell'animale che, sentitosi minacciato in quanto non conosceva la donna né era – prevedibilmente – in grado di apprezzarne le buone intenzioni, si avventava sulla stessa mordendola.
L'attrice avrebbe dovuto astenersi dal tentativo improvvido di avvicinare il cane proprio in quanto non aveva alcuna confidenza con lo stesso, non aveva alcuna competenza tecnica (per quanto emerso) nel rapportarsi con animali e avrebbe dovuto prevedere, alla stregua di un parametro di diligenza ordinaria, la reazione dell'animale, a lei estraneo.
Tale colpa, tuttavia, non è tale da escludere la responsabilità del proprietario dell'animale, in quel momento incustodito e libero di nuocere ai passanti che avrebbe incontrato. L'affermazione del convenuto secondo la quale il cane sarebbe stato normalmente mansueto è irrilevante in quanto le circostanze dell'aggressione denotano una situazione tale da stressare l'animale, privo dei suoi normali riferimenti e non contenuto, inducendolo a reagire aggressivamente agli stimoli ricevuti. Inoltre, non emergono a carico dell'attrice ulteriori condotte aventi valore provocatorio e tali da incrementare il pericolo derivante da un semplice, per quanto avventato, avvicinamento al cane.
Conclusivamente, dunque, l'apporto causale della condotta colposa dell'attrice va circoscritto ad una quota di corresponsabilità di un mezzo, paritaria rispetto a quella del proprietario convenuto.
Va, dunque, effettuata la liquidazione del danno alla persona.
La prospettazione attorea individua, quali conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale delle lesioni inferte dall'animale, un danno biologico, una voce accessoria di personalizzazione del danno biologico e un danno morale da sofferenza soggettiva.
L'espletata c.t.u. medico legale ha accertato che, in data 03 giugno 2022, De IM LI ebbe a subire frattura dell'ulna destra e la lesione dei tendini estensori riportando un'invalidità permanente quantificata nel 16%.
Va riconosciuta una personalizzazione del danno nella misura del 10% in considerazione della sussistenza di fatica lavorativa, accertata dalla c.t.u. medico-legale, derivante dalle conseguenze invalidanti del sinistro, in relazione all'attività di casalinga svolta dall'attrice, attestata dalle prove testimoniali assunte (v. deposizione del teste De OS HO EL sentito all'udienza del 10.4.2024).
Si tratta di un aumento proporzionato sia considerato che il c.t.u. non ha evidenziato una particolare gravità di tale maggior fatica (si pensi che le attività domestiche sono state impedite dai postumi solo nel periodo di invalidità temporanea e solo per una quota stimata dal c.t.u. in un mezzo) sia considerato che l'attrice non ha allegato ulteriori specifiche circostanze che giustifichino riflessi di detta usura sul vissuto relazionale e personale complessivo.
pagina 3 di 5 Deve riconoscersi il danno morale sulla scorta dell'elemento presuntivo costituito dal carattere violento della causa delle lesioni, frutto dell'aggressione di un animale domestico che ledeva l'integrità fisiopsichica dell'attrice e normalmente esitante in un vissuto esperienziale negativo, tale da ingenerare sofferenza interiore protratta nel tempo.
Deve procedersi, dunque, alla seguente liquidazione, sulla base delle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate al 2024.
Età del danneggiato alla data del sinistro 56 anni Percentuale di invalidità permanente 16% Punto danno biologico € 3.330,81 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86 Punto danno non patrimoniale € 4.396,67 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 1 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 50 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 35 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno biologico risarcibile € 38.637,00 da incrementare del 10% per la personalizzazione Danno non patrimoniale risarcibile € 51.001,00. Invalidità temporanea totale € 115,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.312,50 Invalidità temporanea parziale al 50%
€ 2.012,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 7.302,50 Totale generale: € 58.303,50 da incrementare per personalizzazione = € 62.167,20 e da suddividere per 2 stante il paritario concorso di colpa della danneggiata, per un ammontare di €
31.083,60.
Quanto alle spese mediche, vanno riconosciute quelle ritenute congrue e pertinenti dal c.t.u. nonché quelle documentate e afferenti alle conseguenze del sinistro come segue: € 2.974,46 (di cui € 654/90 per sedute riabilitative;
€ 972/00 per sedute di psicoterapia individuale ed € 1.347/56, per spese di farmacia); l'ulteriore importo di € 486/00, per le sedute di psicoterapia successive alla CTU prodotte in atti. Complessivamente va riconosciuta la somma di € 3.460,46.
E' escludersi è il danno patrimoniale futuro correlato, nella prospettazione attorea, all'asserita necessità di avvalersi di una collaboratrice domestica, considerato che la maggiore usura lavorativa generica accertata non pare giustificare tale necessità per la sua limitata portata ed anche considerato che non vi è prova che la necessità di accudimento della suocera debba gravare sul patrimonio della nuora, odierna attrice, piuttosto che su quello del figlio, obbligato ex artt. 315 bis e 433 c.c. ed estraneo al presente giudizio.
Nulla può essere riconosciuto per l'attività di assistenza legale stragiudiziale svolta dal difensore dell'attrice prima dell'inizio del presente giudizio in quanto detta attività appare esaurirsi nel semplice inoltro di richieste di risarcimento alla compagnia assicuratrice del danneggiante e a quest'ultimo, senza assumere quella valenza autonoma rispetto ai fisiologici e ordinari prodromi di ogni giudizio.
Vanno riconosciute le spese relative alla consulenza medico-legale di parte, prodotta in giudizio, quale spesa congrua e utile alla difesa, per l'importo documentato di € 427,00.
Le somme dovute a titolo risarcitorio vanno dimezzate stante la rilevata pari corresponsabilità.
Vanno invece poste a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. (queste anche a carico della terza chiamata) nonché quelle di assistenza del consulente di parte (quali spese legali del presente giudizio).
Le spese legali dell'attrice seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto.
Le spese relative al rapporto processuale tra il convenuto e la terza chiamata vanno interamente compensate, considerata la mancata contestazione del rapporto assicurativo e la sostanziale coincidenza delle difese di entrambe queste parti in giudizio quanto alla domanda risarcitoria dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice: pagina 4 di 5 della somma di € 31.083,60 a titolo di danno non patrimoniale, da devalutare al momento di stabilizzazione dei postumi e quindi da rivalutare con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, fino ad oggi;
della somma di € 1.943,73 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dì degli esborsi al saldo;
oltre interessi legali sulle somme liquidate ad oggi, fino al saldo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 7.600,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u. limitato a € 518,00, marche e spese di notifica, € 732,00 per spese di c.t.p.); condanna la terza chiamata a manlevare il convenuto di tutto quanto sia tenuto a pagare all'attrice in forza della presente sentenza;
compensa le spese di lite tra convenuto e terza chiamata;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto e della terza chiamata, in solido.
Busto Arsizio, 14 marzo 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2351/2023 promossa da:
AR DE IM (CF [...]), difesa dall'Avv. MUNAFO' DIEGO
ATTRICE contro
XI WA (CF WNGXI82R13Z210F), difeso dall'Avv. PAPESCHI GABRIELLA
CONVENUTO
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.a. (C.F. ), in persona del suo procuratore, difesa dall'avv.
BARONE UGO TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO
Condannare il sig. NG XI al risarcimento, in favore della sig.ra LI De IM, dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi, conseguenti ai fatti di cui in narrativa, pari all'importo di € 204.510/36, o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte convenuta
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale: NEL MERITO, IN PRINCIPALITA': respingere le domande formulate dalla signora De IM LI nei confronti del signor NG XI per le motivazioni di cui in narrativa.
NEL MERITO IN SUBORDINE: nel caso di accoglimento delle domande formulate dalla signora De IM LI nei confronti del signor NG XI con il ricorso introduttivo del presente procedimento, ridurre la somma da porre a carico del convenuto a quanto effettivamente verrà provato, e ridurla altresì in proporzione alla percentuale di responsabilità riconosciuta a carico della signora De IM stessa;
condannare la EU ST TA SP a tenere indenne l'assicurato NG XI da qualsiasi conseguenza, condannando la stessa EU
ST TA SP a corrispondere direttamente all'attrice quanto alla stessa dovuta.
Per la terza chiamata pagina 1 di 5 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa deduzione ed eccezione, così giudicare:
- Nel merito. In via principale: Previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, dato atto delle contestazioni mosse sulla responsabilità e sul quantum, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con la rifusione delle spese di lite;
- In subordine: nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità in capo al convenuto per il verificarsi dell'evento lesivo de quo, limitare il risarcimento a favore dell'attrice a quanto strettamente provato tenendo conto del concorso di colpa della sig.ra De IM e, per l'effetto, contenere la domanda di manleva nei confronti della compagnia a quanto contrattualmente pattuito nei limiti del massimale e al netto di franchigia e minimo. Con la rifusione delle spese di lite.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.5.2023 ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., De IM LI conveniva in giudizio NG XI chiedendone la condanna al risarcimento patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni infertele dal cane di proprietà del resistente in occasione dell'aggressione perpetrata ai danni della ricorrente in data 3.6.2022 in Legnano.
La ricorrente invocava la responsabilità del resistente ai sensi dell'art. 2052 c.c. e lamentava il danno biologico subito, da invalidità permanente e temporanea, con incremento per sofferenza soggettiva e con personalizzazione massima, nonché il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e per i costi di assistenza domestica resisi necessari a causa dei postumi reliquati.
Si costituiva in giudizio il resistente il quale contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto in quanto il sinistro doveva ascriversi all'imprudenza della ricorrente la quale aveva cercato di bloccare il cane, nel frattempo sfuggito al padrone e liberamente circolante nell'abitato, tanto da essere recuperato successivamente presso il canile comunale ove era stato portato dall'accalappiacani.
In via subordinata il resistente chiedeva di essere manlevato dalla propria assicuratrice che chiedeva di poter chiamare in causa.
Autorizzata detta chiamata, si costituiva in giudizio la EU ST TA S.p.a. la quale contestava la fondatezza della domanda risarcitoria sia sotto il profilo dell'an che del quantum ma confermando la copertura assicurativa del sinistro e concludeva come sopra riportato.
Disposta la conversione del rito e l'applicazione del rito oridnario, ai sensi dell'art. 281 duodecies 1° comma c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulle lesioni subite dall'attrice.
Quindi la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 4.2.2025, ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
***
Sussiste la responsabilità del convenuto per i danni patiti dalla ricorrente.
E' infatti provato che, in data 3.6.2022, il cane di proprietà del convenuto era sfuggito al suo controllo e circolava liberamente nell'abitato di Legnano quando veniva avvistato dall'attrice la quale scendeva dalla propria auto e gli si avvicinava (v. deposizione del teste Pompeo Rosa, sentita all'udienza del 10.4.2024). Proprio in quel frangente il cane attaccava l'attrice e la mordeva alle braccia (circostanza riferita, ancora dalla teste Pompeo), procurandole le lesioni poi oggetto delle cure prestate dai sanitari del locale P.S. come da verbale di P.S. allegato in atti).
Opera il regime di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. con conseguente affermazione della responsabilità del sinistro in capo al proprietario del cane, individuato incontestatamente nel convenuto.
Non è stata offerta alcuna prova idonea a liberare il proprietario dell'animale dalla predetta pagina 2 di 5 responsabilità, ovvero la prova del caso fortuito, non risultando alcuna prova delle circostanze che avevano permesso la fuga dell'animale.
La condotta tenuta dalla De IM in occasione dell'aggressione, tuttavia, si connota in termini di imprudenza, tanto da rilevare ai fini dell'art. 1227, 1° comma, c.c..
L'avere avvistato il cane da solo e l'avere percepito una situazione di pericolo (per il cane, che attraversava le vie percorse da veicoli, e per i terzi) dovevano consigliare l'attivazione dei servizi competenti al fine di provocare l'intervento di personale specializzato e attrezzato per la ricerca e cattura degli animali. Al contrario, l'attrice scendeva deliberatamente dalla propria autovettura e si avvicinava al cane, come da lei stesso riferito sia in sede di interrogatorio formale sia alla P.G. (v. verbale della
Polizia locale di legnano in data 3.6.2022 e verbale di interrogatorio formale nel presente giudizio), allo scopo di aiutare l'animale medesimo ovvero – deve ritenersi – di bloccarlo, sottraendolo ai pericoli del traffico.
Tale comportamento provocava la reazione dell'animale che, sentitosi minacciato in quanto non conosceva la donna né era – prevedibilmente – in grado di apprezzarne le buone intenzioni, si avventava sulla stessa mordendola.
L'attrice avrebbe dovuto astenersi dal tentativo improvvido di avvicinare il cane proprio in quanto non aveva alcuna confidenza con lo stesso, non aveva alcuna competenza tecnica (per quanto emerso) nel rapportarsi con animali e avrebbe dovuto prevedere, alla stregua di un parametro di diligenza ordinaria, la reazione dell'animale, a lei estraneo.
Tale colpa, tuttavia, non è tale da escludere la responsabilità del proprietario dell'animale, in quel momento incustodito e libero di nuocere ai passanti che avrebbe incontrato. L'affermazione del convenuto secondo la quale il cane sarebbe stato normalmente mansueto è irrilevante in quanto le circostanze dell'aggressione denotano una situazione tale da stressare l'animale, privo dei suoi normali riferimenti e non contenuto, inducendolo a reagire aggressivamente agli stimoli ricevuti. Inoltre, non emergono a carico dell'attrice ulteriori condotte aventi valore provocatorio e tali da incrementare il pericolo derivante da un semplice, per quanto avventato, avvicinamento al cane.
Conclusivamente, dunque, l'apporto causale della condotta colposa dell'attrice va circoscritto ad una quota di corresponsabilità di un mezzo, paritaria rispetto a quella del proprietario convenuto.
Va, dunque, effettuata la liquidazione del danno alla persona.
La prospettazione attorea individua, quali conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale delle lesioni inferte dall'animale, un danno biologico, una voce accessoria di personalizzazione del danno biologico e un danno morale da sofferenza soggettiva.
L'espletata c.t.u. medico legale ha accertato che, in data 03 giugno 2022, De IM LI ebbe a subire frattura dell'ulna destra e la lesione dei tendini estensori riportando un'invalidità permanente quantificata nel 16%.
Va riconosciuta una personalizzazione del danno nella misura del 10% in considerazione della sussistenza di fatica lavorativa, accertata dalla c.t.u. medico-legale, derivante dalle conseguenze invalidanti del sinistro, in relazione all'attività di casalinga svolta dall'attrice, attestata dalle prove testimoniali assunte (v. deposizione del teste De OS HO EL sentito all'udienza del 10.4.2024).
Si tratta di un aumento proporzionato sia considerato che il c.t.u. non ha evidenziato una particolare gravità di tale maggior fatica (si pensi che le attività domestiche sono state impedite dai postumi solo nel periodo di invalidità temporanea e solo per una quota stimata dal c.t.u. in un mezzo) sia considerato che l'attrice non ha allegato ulteriori specifiche circostanze che giustifichino riflessi di detta usura sul vissuto relazionale e personale complessivo.
pagina 3 di 5 Deve riconoscersi il danno morale sulla scorta dell'elemento presuntivo costituito dal carattere violento della causa delle lesioni, frutto dell'aggressione di un animale domestico che ledeva l'integrità fisiopsichica dell'attrice e normalmente esitante in un vissuto esperienziale negativo, tale da ingenerare sofferenza interiore protratta nel tempo.
Deve procedersi, dunque, alla seguente liquidazione, sulla base delle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Milano, aggiornate al 2024.
Età del danneggiato alla data del sinistro 56 anni Percentuale di invalidità permanente 16% Punto danno biologico € 3.330,81 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86 Punto danno non patrimoniale € 4.396,67 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 1 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 50 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 35 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno biologico risarcibile € 38.637,00 da incrementare del 10% per la personalizzazione Danno non patrimoniale risarcibile € 51.001,00. Invalidità temporanea totale € 115,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.312,50 Invalidità temporanea parziale al 50%
€ 2.012,50 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 7.302,50 Totale generale: € 58.303,50 da incrementare per personalizzazione = € 62.167,20 e da suddividere per 2 stante il paritario concorso di colpa della danneggiata, per un ammontare di €
31.083,60.
Quanto alle spese mediche, vanno riconosciute quelle ritenute congrue e pertinenti dal c.t.u. nonché quelle documentate e afferenti alle conseguenze del sinistro come segue: € 2.974,46 (di cui € 654/90 per sedute riabilitative;
€ 972/00 per sedute di psicoterapia individuale ed € 1.347/56, per spese di farmacia); l'ulteriore importo di € 486/00, per le sedute di psicoterapia successive alla CTU prodotte in atti. Complessivamente va riconosciuta la somma di € 3.460,46.
E' escludersi è il danno patrimoniale futuro correlato, nella prospettazione attorea, all'asserita necessità di avvalersi di una collaboratrice domestica, considerato che la maggiore usura lavorativa generica accertata non pare giustificare tale necessità per la sua limitata portata ed anche considerato che non vi è prova che la necessità di accudimento della suocera debba gravare sul patrimonio della nuora, odierna attrice, piuttosto che su quello del figlio, obbligato ex artt. 315 bis e 433 c.c. ed estraneo al presente giudizio.
Nulla può essere riconosciuto per l'attività di assistenza legale stragiudiziale svolta dal difensore dell'attrice prima dell'inizio del presente giudizio in quanto detta attività appare esaurirsi nel semplice inoltro di richieste di risarcimento alla compagnia assicuratrice del danneggiante e a quest'ultimo, senza assumere quella valenza autonoma rispetto ai fisiologici e ordinari prodromi di ogni giudizio.
Vanno riconosciute le spese relative alla consulenza medico-legale di parte, prodotta in giudizio, quale spesa congrua e utile alla difesa, per l'importo documentato di € 427,00.
Le somme dovute a titolo risarcitorio vanno dimezzate stante la rilevata pari corresponsabilità.
Vanno invece poste a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. (queste anche a carico della terza chiamata) nonché quelle di assistenza del consulente di parte (quali spese legali del presente giudizio).
Le spese legali dell'attrice seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto.
Le spese relative al rapporto processuale tra il convenuto e la terza chiamata vanno interamente compensate, considerata la mancata contestazione del rapporto assicurativo e la sostanziale coincidenza delle difese di entrambe queste parti in giudizio quanto alla domanda risarcitoria dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice: pagina 4 di 5 della somma di € 31.083,60 a titolo di danno non patrimoniale, da devalutare al momento di stabilizzazione dei postumi e quindi da rivalutare con aggiunta degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, fino ad oggi;
della somma di € 1.943,73 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dì degli esborsi al saldo;
oltre interessi legali sulle somme liquidate ad oggi, fino al saldo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 7.600,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u. limitato a € 518,00, marche e spese di notifica, € 732,00 per spese di c.t.p.); condanna la terza chiamata a manlevare il convenuto di tutto quanto sia tenuto a pagare all'attrice in forza della presente sentenza;
compensa le spese di lite tra convenuto e terza chiamata;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto e della terza chiamata, in solido.
Busto Arsizio, 14 marzo 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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