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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 15518/2023
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
, Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
e , con l'avvocato Mauro Priolo Parte_15 Parte_16 Parte_17
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nata a [...], Comune di Moglia (Mantova) il 17.2.1869, e trasferitasi nel corso
[...]
della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “… La Sig.ra. Persona_1
nasceva a Moglia, provincia di Mantova, in data 17.02.1869 (All. 002), e, pertanto, cittadina italiana per nascita, la quale, trasferitasi stabilmente in Brasile, in data 11.07.1891, sposava il sig. (All. 003), senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (All. Persona_2
004). - Successivamente, dalla superiore unione in data 21.03.1899, nasceva la figlia
[...]
(All. 005) la quale, in data 27.05.1919, contraeva matrimonio con il Sig. Per_3 Parte_18
da (All. 006). - Successivamente, la sig.ra decedeva in data 27.06.1936 Pt_5 Persona_1
(All. 007). - I coniugi e , mettevano al mondo i figli Persona_3 Parte_19
, nata il [...] (All. 008), da , nata il [...] (All. Persona_4 Parte_20 Pt_5
009), da , nato il [...] (All. 010) e da , nato il Parte_21 Pt_5 Parte_22 Pt_5
20.12.1938 (All. 011), i quali davano origine a quattro nuovi rami dell'albero genealogico che per comodità espositiva indicheremo con A), B), C) e D) A - La Sig.ra , in Pt_23 Persona_4
data 25.08.1953 contraeva matrimonio con il sig. (All. 012), dando Parte_24 successivamente alla luce la figlia odierna ricorrente , nata Parte_7
l'11.07.1954 (All. 013). - La sig.ra in data 22.09.1990 contraeva Parte_7
matrimonio con il sig. (All. 014) , dando successivamente alla luce gli Persona_5
odierni ricorrenti , nato il [...] (All. 015) e Parte_6 Parte_8
nato il [...] (All. 016) RAMO B - La sig.ra , in data 06.12.1947,
[...] Parte_25
contraeva matrimonio con il sig. (All. 017), dando successivamente alla luce i figli Parte_12
, nato il [...] (All. 018) e , nata il [...] (All. 019), Persona_6 Parte_12 odierna ricorrente i quali davano origine a due nuovi rami dell'albero genealogico che per comodità espositiva indicheremo con B.1) e B.2) . RAMO B.
1 - Il sig. in data Persona_6
01.05.1971, contraeva matrimonio con la sig.ra (All. 020), mettendo Persona_7 successivamente al mondo l'odierna ricorrente nata il [...] (All. 021). - La Parte_1
sig.ra in data 24.06.1995 contraeva matrimonio con il sig. Parte_1 Controparte_2
(All. 022), dando successivamente alla luce i figli odierni ricorrenti
[...] Parte_4
nato il [...] (All. 023), nato il [...] (All. 024) e Parte_3 Parte_2
nata [...](All. 025). RAMO B.
2 - La sig.ra in data 20.04.1983
[...] Parte_12
contraeva matrimonio con il sig. (All. 026) dando successivamente alla luce Persona_8
i figli, odierni ricorrenti, nato il [...] (All. 027) e Parte_13 Parte_11
nato il [...] (All. 028). RAMO C - Il sig. , in data 02.01.1965
[...] Parte_26
contraeva matrimonio con la sig.ra (All. 029), mettendo Persona_9
successivamente al mondo i figli , nato il [...] (All. 030) e Persona_10 [...]
nata il [...] (All. 031), odierna ricorrente, i quali davano origine a due Parte_9 nuovi rami dell'albero genealogico che, per comodità espositiva indicheremo con C.1) e C.2);
RAMO C.
1 - Il sig. , in data 23.05.1997 contraeva matrimonio con la Persona_10
sig.ra (All. 032), diventando successivamente padre gli Persona_11
odierni ricorrente , nato il [...] (All. 033) e Parte_14 Persona_12
, nata il [...] (All. 034) - Il sig. decedeva in data
[...] Persona_10
16.12.2013 (All. 035) RAMO C.
2 - La sig.ra , in data, contraeva Parte_9
matrimonio con il sig. (All. 036), dando successivamente alla Persona_13 luce l'odierno ricorrente , nato il [...] Parte_27
(All. 037). RAMO D - Il sig. , in data 7.12.1968 contraeva matrimonio Parte_28
con la sig.ra (All. 038), diventando successivamente padre Pt_12 Parte_29 dell'odierno ricorrente , nato il [...] (All. 039); - Il sig. Parte_10 [...]
si univa alla sig.ra , mettendo successivamente al mondo Parte_10 Controparte_3
l'odierno ricorrente , nato il [...] (All. 040)”. Parte_5
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1 Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con ordinanze del 20.8.204 e del 16.10.2024 è stata rilevata d'ufficio la questione dell'incidenza dell'attività svolta da , e Parte_7 Parte_9 Parte_28 Pt_5
sulla conservazione dello status oggetto della domanda.
Con nota del 7.1.2025 parte ricorrente ha esposto quanto segue in ordine a tale questione: “L'art. 8
n. 3 della l. 555/1912, infatti, poneva la condizione in cui il lavoratore italiano che ricopre un incarico pubblico <<vi persista nonostante l del governo italiano di abbandonare entro un termine fissato o il servizio>>. Il meccanismo, dunque, era a formazione progressiva: in primo luogo l'accettazione di un impiego da un governo estero (o l'entrata al servizio militare di potenza estera); in secondo luogo l'intimazione del governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio militare;
infine, la mancata ottemperanza a tale intimazione entro il termine fissato. Nel caso che interessa difettano i presupposti. Infatti, come già esposto, il CP_1 non ha provato l'invio, da parte dello Stato italiano, dell'intimazione a interrompere il rapporto di lavoro. Pertanto, non è mai stato posto in essere il meccanismo di cui all'art. 8 della legge 555/1912.
D'altronde, le Sezioni Unite della Cassazione, con le Sentenze n. 25317e 25318 del 24.8.2022, si sono espresse nell'ambito di un caso che aveva ad oggetto la perdita della cittadinanza di un cittadino nato in [...] e successivamente emigrato all'estero. Ad ogni modo, la disposizione in esame pare ontologicamente inapplicabile. Infatti, il meccanismo della richiesta di rinuncia del governo italiano all'incarico inadempiuta dal cittadino è sempre incompatibile con le fattispecie inerenti i ricorsi per il riconoscimento formale della cittadinanza italiana jure sanguinis. Basti por mente alla circostanza che i lavoratori menzionati non erano e non sono ancora formalmente cittadini italiani;
pertanto non possono assolutamente nel passato aver ricevuto la richiesta del governo italiano in quanto non formalmente cittadini italiani (ma soltanto in possesso dello status non ancora riconosciuto); pertanto (a ben vedere) sia la pubblica amministrazione che il giudice (in via di supplenza alla P.A.) non potrebbero rigettare l'odierna istanza di riconoscimento della cittadinanza formale sostituendosi all'autorità governativa ed alla sua discrezionale azione volta se del caso a formulare la richiesta di rinuncia a un ipotetico incarico pubblico;
tale potestà potrà essere esercitata solo dopo il riconoscimento formale e non può quindi essere oggetto dell'odierno accertamento. In pratica lo Stato italiano mai avrebbe potuto intimare la rinuncia all'impiego del
Governo brasiliano nei confronti di un soggetto che formalmente italiano non era.”.
L'amministrazione resistente non ha depositato note.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nata a [...], Comune di Moglia Persona_1
(Mantova) il 17.2.1869 (doc. 2 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.).
La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente. In ordine alla questione rilevata con le ordinanze citate sopra, è sufficiente fare riferimento alle articolate considerazioni svolte da parte ricorrente nella nota conclusiva trascritta sopra, alle quali l'amministrazione resistente non ha opposto critiche.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
Pt_1
Parte_12 Parte_13 Parte_14 Pt_15 [...]
e sono cittadini italiani. Parte_27 Parte_17
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 13.1.2025
Il giudice
Christian Colombo