Sentenza 15 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
O L L O B 4 E 7 E 3 C . E A N N P O I I 1 Z UBBLICA ITALIANA 9 D 9 A 1 R - E T 1 S C 1 I I - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G 1 D E 2 F A TE SUPREMA DI CASSAZIONE Q C 0 0 3 7 3 / 0 Oggetto E N RESP. Y SEZIONE TERZA CIVILE D CIVILE Composta dagli Ill.mi Si R.G.N. 3838/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere - Cron. 749 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Giuliano LUCENTINI Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 27/06/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE EL NG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato COLARIZI MASSIMO, difeso dall'avvocato ROTTOLA ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GENERALI ASURAZIONI SPA, in persona dei legali rappresentanti dr. Adriano Porri e dott. Adrian Bruno Trevisan, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato BERNARDINI 2001 ANTON IO, che li difende unitamente all'avvocato VASCO 1413 IGNAZIO, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
avverso la sentenza n. 29/98 del Giudice di pace di ORTA NOVA, emessa il 21/10/1998, depositata il 22/10/98; RG.20/98. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato IGNAZO VASCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO De LL AN, esponendo che, verso le ore 22 del 7 novembre 1996, mentre percorreva l'Autostrada A 16 Napoli - Canosa Bari, rispettando il limite di ve- locità imposto dalla segnaletica, aveva travolto un co- pertone di autocarro giacente sulla carreggiata, che aveva già causato analogo incidente ad altri automobi- listi transitati in precedenza;
conveniva in giudizio la Società Autostrade e la sua assicuratrice società Assicurazioni Generali, per sentirle condannare, in so- lido, al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura, indicati in lire 1.600.000, oltre agli interessi e alla svalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora. 2 Si costituiva la sola società Autostrade, negando di avere responsabilità alcuna nell'incidente. Con sentenza del 22 ottobre 1998, l'adito giudice di pace di Orta Nova rigettava la domanda. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il De LL, sulla base di due motivi. Resistono con separati controricorsi la società Au- tostrade e le Assicurazioni Generali. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia la viola- zione dell'art. 2051 C.C., sostenendo che l'interpretazione della norma adottata dal giudicante (secondo cui l'estensione della rete autostradale non consente una vigilanza idonea ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo) è ingiustamente restrittiva della responsabilità del custode, tanto più quando si discuta della responsabilità non della pubblica ammini- strazione ma di un privato concessionario di un'autostrada. In realtà la norma in esame configura un caso di responsabilità oggettiva, che può essere esclu- sa solo dal caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nella specie non provato. Col secondo mezzo, denunciando la violazione dell'art. 2043 C.C. e difetto di motivazione su un pun- 3 to decisivo della controversia, il ricorrente manifesta l'avviso che l'affermazione della responsabilità per colpa del soggetto proprietario della strada non possa essere limitata alla sola ipotesi dell'insidia ° tra- bocchetto, che concreta un caso di colpa grave, mentre per la responsabilità aquiliana è sufficiente la colpa lieve. Pertanto il giudice di pace ha fatto anche mal- governo dell'art. 2043 cit., da un lato pretendendo che il De LL scorgesse il copertone in tempo utile per evitarlo;
dall'altro omettendo di spiegare quale inci- denza causale il copertone abbia avuto nel sinistro, 么 comportamento che è stato attribuito al solo dell'infortunato. Osserva il Collegio che, in seguito alla nuova for- mulazione dell'art. 113 2° comma C.p.c., nella decisio- ne delle controversie di valore non superiore a lire due milioni, il giudice di pace è tenuto ad applicare, ai sensi dell'art. 311 C.p.c., le norme processuali, e ad applicare altresì, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia, le sole norme costi- tuzionali nonchè quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Pertanto il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dal giu- dice di pace secondo equità è ammissibile, in ogni ca- SO, per violazione delle norme processuali, e, per 4 quanto attiene alla decisione di merito, solo per vio- lazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria;
mentre la pro- nuncia secondo equità non esclude la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 C.p.c., nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.p.c., allorchè l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radica- le e insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass. S.U. 15 ottobre 1999 n. 716). др Ciò premesso, nella parte in cui denuncia la viola- zione di norme ordinarie di diritto sostanziale, il ri- corso è inammissibile, essendo concettualmente precluso un tale vizio dalla non configurabilità, nel giudizio equitativo, della violazione di una regola posta dalla legge, che presuppone invece un giudizio secondo dirit- to. Vero che il giudice di pace, negando l'applicazione della presunzione di colpa sancita dall'art. 2051 C.C. e proclamando invece applicabile alla società conces- sionaria dell'autostrada l'ordinaria responsabilità aquiliana dell'art. 2043 C.C., a condizione che l'utente danneggiato provi l'esistenza di una situazio- 5 ne di pericolo occulto, ovvero di un'insidia o traboc- chetto, ha richiamato categorie e concetti giuridici. Ciò tuttavia non vale a trasformare la sentenza in una decisione secondo diritto, ma significa soltanto che il giudicante ha ritenuto coincidenti i due ordinamenti (quello positivo e quello fondato sui valori obiettivi e sociali di equità) ed equa la norma dell'art. 2043 C.c., nella lettura che ne ha dato, che pertanto non può essere sottoposta al controllo della Cassazione. Nella parte in cui introduce una critica alla moti- vazione della sentenza, il ricorso egualmente non può essere accolto. Ed invero il giudice di pace ha adeguatamente e lo- gicamente spiegato, in punto di fatto, con motivazione dunque incensurabile, le ragioni per le quali non può parlarsi di un'"insidia", attesa la prevedibilità e vi- sibilità, per le particolari condizioni di tempo e di dell'ostacolo giacente sulla carreggiata, cheluogo, pertanto il De LL, se fosse stato accorto nella guida, avrebbe potuto scorgere in tempo utile, evitando così l'incidente. Al rigetto del ricorso consegue, a carico del ri- corrente, l'onere delle spese in favore delle resisten- ti, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
6 la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- a rimborsare alle resistenti le spese del presente te giudizio, liquidate, per ciascuna, in per AS GE & £45000 = €23.24 per Sp.4 Cuts stresu! lire 10.000 - € 36, oltre= a lire 1.000.000 per onora- ' rioponi & € 516,46. Così deciso a Roma, addì 27 giugno 2001. IL Consigliere est. FiducanBakkal a Il Presidente Depositate in Concelleria 15.1·01 IL CANCELLERE C1 IL CANDELIERE C1 Gina Gasoli Gina Casoli O 4 L 7 ) L 3 . O E N B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - D I 1 Z 1 E - A 1 R C I 2 T S . D I L G U I 9 E 3 R G E A E D 6 N 4 E . . T T T N S T E I ( S R E A 7