CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Chiara Di Benedetto Consigliere
3. dr. Francesca Gomez De Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2452/2021 r. g. sez. lav vertente
TRA
n.11/11/1949, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Gentile, Parte_1
presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, via Firenze n.32.
appellante
E
Controparte_1
,in persona del Direttore p.t
[...]
appellato
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in via telematica in data 5/8/2021, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n.3359 del 19/5/2021, con cui era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della natura professionale del carcinoma uroteliale vescicale da cui era affetto, con riconoscimento del danno biologico in misura del 35% e condanna dell' alla costituzione della relativa rendita. CP_1
2.Nell'atto di gravame l'appellante ha censurato, sotto vari profili, la sentenza impugnata, di cui ha chiesto la riforma, con accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.
3 L' cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato, non si è costituito in CP_1
giudizio.
4.Fissata l'udienza di discussione per il 5/2/2024, dopo alcuni rinvii d'ufficio all'udienza del 4/11/2024 la Corte disponeva l'espletamento di ctu medico legale con rinvio per giramento del ctu all'udienza del 2/12/2024; in tale udienza nessuno è comparso, per cui il giudizio è stato rinviato, ex art.309 c.p.c., al 17/2/2025. Data comunicazione a parte appellante del rinvio ex art.309 c.p.c, all'odierna udienza del
17/2/2025 nessuno è comparso.
5.Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 e 181 c.p.c., applicabili analogicamente anche all'udienza celebrata secondo la modalità di trattazione scritta.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 50, comma 1, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la legge n. 133/2008, stabilisce che:
“Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Il successivo art. 309 c.p.c. prevede che: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
6.Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati (come quello per le controversie in materia di locazioni, ex art. 447bis c.p.c., e per le controversie agrarie ex art. 47 della legge n. 203/1982), essendo questi non già procedimenti speciali, bensì processi ordinari di cognizione a rito speciale, come si può rilevare dal testo dell'art. 40 c.p.c.
7.La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui essa si ispira” (in tali termini, Cass. n. 5643/2009; Cass. SS.UU. n. 5839/1993).
8.Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiunzione
“e” emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono evidentemente essere emesse d'ufficio, senza la necessità di alcuna sollecitazione di parte.
9.Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza.
Tale dubbio si giustifica alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come “ordinanza non impugnabile”, abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione impone, dunque, l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione stessa, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice possa incorrere in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza.
Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di riesame mediante impugnazione.
Come espressamente previsto dalla norma nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo
(quale che ne sia la causa) è sempre la sentenza (si vedano l'art. 176, primo comma,
c.p.c., l'art. 178, secondo comma, c.p.c., l'art. 279, primo comma, c.p.c., l'art. 279, secondo comma, c.p.c., l'art. 307, quarto comma, c.p.c., e l'art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.); in tal senso pertanto si provvede.
10.Nulla per le spese del giudizio in assenza di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara estinto il giudizio;
2) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 17 febbraio 2025
Il Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Chiara Di Benedetto Consigliere
3. dr. Francesca Gomez De Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2452/2021 r. g. sez. lav vertente
TRA
n.11/11/1949, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Gentile, Parte_1
presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, via Firenze n.32.
appellante
E
Controparte_1
,in persona del Direttore p.t
[...]
appellato
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in via telematica in data 5/8/2021, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n.3359 del 19/5/2021, con cui era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento della natura professionale del carcinoma uroteliale vescicale da cui era affetto, con riconoscimento del danno biologico in misura del 35% e condanna dell' alla costituzione della relativa rendita. CP_1
2.Nell'atto di gravame l'appellante ha censurato, sotto vari profili, la sentenza impugnata, di cui ha chiesto la riforma, con accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.
3 L' cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato, non si è costituito in CP_1
giudizio.
4.Fissata l'udienza di discussione per il 5/2/2024, dopo alcuni rinvii d'ufficio all'udienza del 4/11/2024 la Corte disponeva l'espletamento di ctu medico legale con rinvio per giramento del ctu all'udienza del 2/12/2024; in tale udienza nessuno è comparso, per cui il giudizio è stato rinviato, ex art.309 c.p.c., al 17/2/2025. Data comunicazione a parte appellante del rinvio ex art.309 c.p.c, all'odierna udienza del
17/2/2025 nessuno è comparso.
5.Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 e 181 c.p.c., applicabili analogicamente anche all'udienza celebrata secondo la modalità di trattazione scritta.
Ed infatti l'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 50, comma 1, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, con la legge n. 133/2008, stabilisce che:
“Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Il successivo art. 309 c.p.c. prevede che: “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
6.Le norme citate trovano applicazione anche nel processo del lavoro e nei processi ad esso assimilati (come quello per le controversie in materia di locazioni, ex art. 447bis c.p.c., e per le controversie agrarie ex art. 47 della legge n. 203/1982), essendo questi non già procedimenti speciali, bensì processi ordinari di cognizione a rito speciale, come si può rilevare dal testo dell'art. 40 c.p.c.
7.La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui essa si ispira” (in tali termini, Cass. n. 5643/2009; Cass. SS.UU. n. 5839/1993).
8.Dal tenore letterale dell'art. 181 c.p.c., ed in particolare dall'uso della congiunzione
“e” emerge che le pronunce da emettere sono due: a) l'ordine di cancellazione dalla causa dal ruolo;
b) la dichiarazione di estinzione del processo, che devono evidentemente essere emesse d'ufficio, senza la necessità di alcuna sollecitazione di parte.
9.Si pone, dunque, il problema della forma del provvedimento di estinzione, ed in particolar modo se esso vada adottato con ordinanza ovvero con sentenza.
Tale dubbio si giustifica alla luce del fatto che la novella del 2008 ha del tutto abrogato il riferimento alla forma del provvedimento come “ordinanza non impugnabile”, abrogazione che è diretta conseguenza del fatto che la nuova prescrizione dell'immediata dichiarazione di estinzione impedisce la riassunzione della causa ex art. 307 c.p.c., mentre la non impugnabilità dell'ordinanza con cui si ordina la cancellazione della causa si giustificava, nella previgente disciplina, con il fatto che il processo poteva proseguire con la riassunzione, sicché un eventuale errore nel disporre la cancellazione non poteva procurare pregiudizio alle parti.
L'introduzione della previsione della immediata dichiarazione di estinzione impone, dunque, l'esigenza di un controllo del provvedimento dichiarativo dell'estinzione stessa, poiché esso pone fine al processo e non si può escludere che il giudice possa incorrere in errore sull'esistenza dei presupposti di legge per provvedere in tal senso, come nel caso di omessa comunicazione della fissazione della nuova udienza.
Alla luce di ciò si giustifica la scelta del legislatore di eliminare la previsione della forma di ordinanza non impugnabile del provvedimento di estinzione, giacché nelle altre ipotesi contemplate dal vigente ordinamento processuale il provvedimento che dichiara l'estinzione è suscettibile di riesame mediante impugnazione.
Come espressamente previsto dalla norma nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo
(quale che ne sia la causa) è sempre la sentenza (si vedano l'art. 176, primo comma,
c.p.c., l'art. 178, secondo comma, c.p.c., l'art. 279, primo comma, c.p.c., l'art. 279, secondo comma, c.p.c., l'art. 307, quarto comma, c.p.c., e l'art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.); in tal senso pertanto si provvede.
10.Nulla per le spese del giudizio in assenza di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara estinto il giudizio;
2) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 17 febbraio 2025
Il Presidente est.