TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 10.6.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 4922/2024 R.G. Sez. Lavoro, avente ad oggetto: “Riconoscimento di malattia professionale” e vertente
T R A
, C.F. , assistita dal patronato di Salerno Parte_1 C.F._1 CP_1
e rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Aniello Cioffi e dall'avv. Maila Migliorino, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Agropoli (SA) alla
Piazza V. Veneto, 6
ATTORE
E
, in persona del Controparte_2
, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Cantore e Controparte_3
Filomena Sacco
CONVENUTO Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27 settembre 2024, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per CP_2
il riconoscimento di un grado d'inabilità in misura superiore al 6% per la malattia professionale
(tendinopatia spalle cuffia dei rotatori bilaterale) denunciata il 03.03.2023, con condanna al pagamento dell'indennità , oltre competenze professionali;
la malattia professionale sarebbe derivata dall'attività di bracciante agricola che la ricorrente aveva svolto dal 1980 a fine novembre 2022
(essendo da quel momento in poi in pensione); che per tale motivo aveva chiesto all' il CP_2
riconoscimento del diritto al pagamento della prestazioni assicurative di legge commisurate alla percentuale d'invalidità lamentata, senza che tale richiesta, né la successiva opposizione, avessero riscontro positivo;
tanto premesso, concludeva chiedendo al giudice del lavoro di “ritenere e dichiarare che le patologie indicate in atto da cui è affetta la ricorrente rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex DPR 1124/65 e che le stesse sono da considerarsi malattia CP_2
professionale;
2. ritenere e dichiarare dunque che la ricorrente ha diritto alle prestazioni previste dalla legge per la patita malattia professionale, per la percentuale di danno/inabilità/menomazioni psicofisica che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU;
3. per l'effetto condannare l' , in CP_2
persona del leg. rapp. p.t., al pagamento della relativa somma, da accertarsi in corso di causa a mezzo CTU, a titolo di indennizzo per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% da erogarsi in capitale o a titolo di rendita per le menomazioni di grado superiore al 16%; sempre oltre interessi e rivalutazione come per legge.
4. Vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Instauratosi il contraddittorio, l chiedeva il rigetto del ricorso sulla base delle motivazioni già CP_2 espresse sia nel rigetto della prima istanza che nell'opposizione, ovvero sulla base del fatto che l'accertamento medico compiuto ai fini decisori si era concluso con giudizio negativo perché CP_2 non era stato possibile riconoscere l'origine professionale della tendinopatia della cuffia dei rotatori.
All'odierna udienza il giudice, dopo aver disposto l'espletamento di CTU medico legale nominando a tal fine il dott. , decideva come da sentenza con motivazione contestuale. Persona_1
**********************
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Incontestato il tipo di attività lavorativa svolto dalla ricorrente ed indicato in ricorso, occorre accertare se l'attività lavorativa svolta ha comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno che ha determinato la malattia e accertare, infine, se l'attore ha contratto la malattia nell'esercizio della lavorazione svolta e nell'affermativa determinarne il grado di inabilità secondo i parametri che tengano conto della riduzione della capacità lavorativa generica.
Occorre innanzitutto chiarire che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Tornando al caso di fattispecie, abbiamo anticipato, nella parte narrativa della decisione, che la ricorrente chiede il riconoscimento dell'etiologia professionale di “ tendinopatia spalle cuffia dei rotatori bilaterale “ e considerato che si tratta di patologia comune a genesi multifattoriale , diffusa in vaste fasce della popolazione adulta e non compresa nella “nuova tabella delle malattie professionali dell'agricoltura”, di cui al D.M. 9.4.2008, è evidente che occorra una prova rigorosa circa la riferibilità delle predette patologie all'attività lavorativa svolta . Sennonché, nel caso che ci occupa, la ricorrente non ha fornito alcuna prova della esposizione a rischio dell'attività svolta, apparendo irrilevante allo scopo la prova testimoniale articolata in atti.
L'esame clinico generale effettuato dal CTU non evidenziava infatti dati patologici degni di nota.
L'esame clinico locale metteva in luce che i movimenti delle spalle risultavano liberi e completi bilateralmente, senza evidenza di limitazioni funzionali significative e/o di algie riferite, con conservata la forza prensile alle mani bilateralmente. Il consulente aggiungeva che in base all'elenco delle malattie professionali tabellate aggiornato con Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023 (che ha sostituito e integrato precedenti aggiornamenti, tra cui il D.M. 9 aprile 2008), le tendinopatie della spalla rientravano tra le tecnopatie riconosciute, ma solo a condizione che l'attività lavorativa prevedesse una comprovata esposizione a movimenti ripetitivi dell'arto superiore;
nel caso di specie, invece, dall'analisi dettagliata dell'anamnesi lavorativa, dell'esame clinico obiettivo e della documentazione sanitaria acquisita agli atti, non emergevano elementi certi e oggettivi atti a comprovare l'esistenza di una esposizione professionale sufficientemente intensa e prolungata da configurare un rischio tutelato ai fini dell'insorgenza della patologia lamentata. In particolare, le attività riferite risultavano caratterizzate da discontinuità (lavori stagionali, svolti presso più ditte), e da una variabilità delle mansioni che non consentiva di stabilire un'esposizione significativa né continuativa alle posture e ai gesti ripetitivi tipici delle patologie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore. La relazione medico-legale quindi, sulla base della documentazione clinica e delle normative vigenti, escludeva un nesso causale diretto e prevalente tra l'attività di bracciante agricola e la patologia diagnosticata.
Il Decreto Ministeriale del 9 aprile 2008 stabilisce che per il riconoscimento delle patologie da sovraccarico biomeccanico sia necessario dimostrare:
-La ripetitività dei movimenti per almeno metà del turno lavorativo.
-Esposizione continuativa a posture incongrue senza interruzioni adeguate.
-Assenza di dispositivi di supporto per la riduzione del carico biomeccanico.
Nel caso specifico, la visita medico-legale ha evidenziato una lieve tendinopatia del sottoscapolare bilateralmente, senza riflessi sul piano funzionale. I movimenti articolari sono risultati completi e liberi, senza dolore alla mobilizzazione, e con forza prensile conservata. Pertanto, la menomazione era definibile clinicamente modesta e priva di significativa incidenza funzionale, tale da non raggiungere il minimo indennizzabile previsto dalle suddette tabelle (inferiore al 6%). Alla luce di quanto sopra, il consulente non riteneva sussistenti i presupposti medico-legali né per il riconoscimento della malattia come professionale ex art. 3 D.P.R. 1124/1965, né per la concessione di un indennizzo ai sensi del D.Lgs. 38/2000, risultando assenti sia l'evidenza di un rischio lavorativo qualificato sia il requisito di una menomazione permanente dell'integrità psicofisica rilevante.
Pertanto, la modalità di lavoro descritta non era compatibile con un sovraccarico biomeccanico continuo, elemento determinante per il riconoscimento della causalità professionale.
Sono pertanto da condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, per cui, in assenza di una evidenza biomeccanica certa, la patologia resta multifattoriale e non può essere attribuita in via esclusiva all'attività lavorativa.
La valutazione medico-legale ha chiarito che:
-La patologia diagnosticata non è tabellata tra le malattie professionali riconosciute dal DM 9 aprile
2008.
-Non esiste una presunzione legale di origine professionale
-La patologia ha un'eziologia degenerativa e non può essere direttamente attribuita al lavoro.
Il ricorso, per come proposto, va pertanto rigettato. Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att c.p.c. , mentre restano a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_2
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto. CP_2
Salerno 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.Anna Maria D'Antonio