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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4027/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4027/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Lentiti nel Cortile Tribulato n. Parte_1 C.F._1
14; rappresentato e difeso dall'avv. TRIBULATO ANTONINO e dall'AVV. FOLADELFO
TRIBULATO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Via Meucci n.3 null 96013 CP_1 C.F._2
Carlentini; rappresentato e difeso dall'avv. VITALE MASSIMO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/03/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 08.09.2022, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentire dichiarare la proprietà in capo CP_1 ad esso attore della porzione di terreno, dell'estensione di circa mq. 450 confinante con la strada provinciale n.105, sito in Melilli c.da Maccaudo, in Catasto al foglio 7, p.lla. 1182, di ha.
2.50.00 confinante ad ovest con strada pubblica, a nord con la p.lla 1114, ad est con p.lla 1188. e a sud con strada comune p.lla 1183 e terreno p.lla 1184, con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto della convenuta sulla parte di terreno illegittimamente occupata e con condanna all'immediato rilascio e al pagamento delle spese di lite.
In particolare, parte attrice ha premesso di avere acquistato il terreno sopra indicato in data
8.06.2020, allegando il proprio titolo di acquisto e i titoli di provenienza dei suoi danti causa. Ha, quindi, rappresentato che la convenuta avrebbe abusivamente occupato una porzione della p.lla 1182 estesa circa mq 450, prospiciente la strada provinciale n.105, recintandola e impiantandovi alcune piante ortive ed arboree irrigandole attraverso una tubazione proveniente dalla proprietà di essa convenuta posta di fronte al predetto terreno. Stante il rifiuto della convenuta di rilasciare il terreno, ed esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, ha adito il Parte_1
Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto di proprietà sul predetto tratto di terreno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.11.2022 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto deducendo di CP_1
avere posseduto il tratto di terreno oggetto della domanda attorea, uti dominus per un periodo ininterrotto di oltre venti anni, a partire dagli anni 1995-1996, curandone la manutenzione, coltivandolo e munendolo di una recinzione e di un cancello;
ha chiesto, quindi, in via riconvenzionale di accertarsi l'intervenuta usucapione in proprio favore.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove documentali e prove orali.
pagina 2 di 7 All'udienza del 05.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'azione esercitata da parte attrice va qualificata come azione di rivendicazione, avendo assunto di essere proprietario di un bene e di non averne il possesso ed avendo Parte_1
agito, quindi, contro il possessore sia per ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto sia per conseguire, come effetto, la consegna della cosa.
Invero, l'azione di rivendicazione, disciplinata dall'art. 948 c.c., è il rimedio che l'ordinamento attribuisce al proprietario di un bene, il quale, non trovandosi nel possesso dello stesso, chiede, previo accertamento della titolarità del proprio diritto, la condanna alla restituzione della cosa di cui lo stesso sia stato privato a seguito di spossessamento.
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della
Corte di legittimità, chi agisce in rivendica deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà
o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
Più specificamente, laddove l'acquisto della proprietà sia avvenuto a titolo originario (ad es., usucapione) al fine di soddisfare il predetto onere probatorio per l'acquirente sarà sufficiente fornire la prova di detto titolo;
nel caso in cui, invece, l'acquisto del diritto di proprietà sia avvenuto a titolo derivativo (ad es., a seguito di stipula di atto di compravendita) non potrà ritenersi sufficiente, al fine di accertare la titolarità del bene, la produzione in giudizio del solo titolo di acquisto, essendo piuttosto necessario che l'attore fornisca la prova anche dei titoli di acquisto dei precedenti titolari, sino ad arrivare al titolo di acquisto originario.
Va altresì precisato che qualora, come nella fattispecie in esame, la parte convenuta deduca - con domanda riconvenzionale - di avere acquistato per usucapione la proprietà del bene, tale eccezione non è idonea, di per sé, ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, "il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad
pagina 3 di 7 un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha
l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla (più vantaggiosa) posizione di possessore" (Cass. 29/11/2023, n.
33190; Cass. Civ. 19/03/2021 n. 7883; Cass. Civ. 19/10/2021, n.28865; Cass. n.11555/2007).
Precisato ciò, nel caso in esame, deve ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio posto a carico di Parte_1
Ed invero l'esame dei documenti allegati dall'attore consente di ricostruire adeguatamente i passaggi proprietari del terreno cui appartiene la striscia occupata dalla convenuta.
Ciò posto, convenuta in giudizio per il rilascio del terreno in contesa, ha CP_1
contrapposto al titolo di proprietà dell'attore l'utilizzo ultraventennale della striscia di terreno oggetto della domanda, allegando di aver posseduto l'anzidetta striscia di terreno sin dal 1995 -
1996. L'odierna convenuta ha dunque agito in via riconvenzionale chiedendo a sua volta una pronuncia in suo favore ovvero l'accertamento della proprietà a titolo originario della striscia di terreno occupata per maturata usucapione.
In diritto, va osservato che, a norma dell'art. 1158 c.c., il possesso di beni immobili protratto per vent'anni determina l'acquisizione, in capo al possessore, della titolarità del diritto reale corrispondente alla situazione di fatto esercitata.
Più specificamente, perché possa aversi usucapione di beni immobili, a norma dell'art. 1158
c.c., è necessario l'esercizio continuo e ininterrotto per almeno vent'anni del potere di fatto (possesso) sul bene corrispondente al diritto al diritto reale (nel caso di specie, la proprietà) rispetto al quale si voglia far valere l'acquisto a titolo originario.
Occorre precisare che è onere di colui che chiede l'accertamento dell'intervenuta usucapione dimostrare di avere esercitato sul bene un potere di fatto estrinsecatosi in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Questi non solo deve provare il corpus, dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi – ossia l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto a cui corrispondono i suoi atti - per il tempo necessario ad usucapire.
pagina 4 di 7 Ai fini della usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (Cass. Civ. 19 giugno 2023 n. 17469; Cass. Civ. 03/11/2021 n.
31238; Cass. Civ. n.20508/2019; Cass. Civ. 02/10/2018 n. 23849).
Per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre, dunque, il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario.
Tanto premesso, va osservato che le risultanze delle prove orali espletate in giudizio, sono risultate idonee a fondare il convincimento del Tribunale sull'esistenza di un possesso utile ad usucapionem in capo alla convenuta per un periodo temporale superiore al ventennio.
L'odierna convenuta ha rimesso la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie acquisitiva a titolo originario del diritto di proprietà affermato nella domanda riconvenzionale sostanzialmente alla prova orale, deducendo la testimonianza di e all'esito della quale può dirsi raggiunta la prova della Testimone_1 Tes_2
disponibilità del bene conteso ed altresì del dominio esclusivo sul bene attraverso un'attività incompatibile con il possesso della parte attrice.
infatti, ha dedotto di avere provveduto a far data dal 1995-1996: 1) alla CP_1
manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno mediante la pulitura e realizzazione del cd. tagliafuoco;
2) alla coltivazione del terreno per cui è causa piantando alberi e ortaggi;
3) alla delimitazione dell'area contesa con apposizione di apposita recinzione e di un cancello.
Orbene, quanto alle circostanze di cui al punto 1) e 2), il teste a Testimone_1
conoscenza dei luoghi in quanto dichiaratosi proprietario di terreni limitrofi sin dal 1991, rispondendo alle domande di cui agli articolati di prova 1 e 2 e 4 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta, ha confermato di aver visto intorno al 1995 -1996, CP_1
fare il tagliafuoco ogni anno nonché di aver visto la stessa occuparsi della pu lizia del terreno al fine di evitare incendi e di avere sempre visto gli alberi da frutto, sin dal 1995-1996. Quanto alla circostanza di cui al punto 3), del pari il teste ha confermato la dedotta recinzione del terreno, con rete in acciaio, a far data dal 1995-1996, nonché l'esistenza del cancello.
Anche il teste ha confermato essere vere le circostanze dedotte nei predetti Tes_2 capitoli di prova collocandole temporalmente intorno alla fine degli anni '90.
pagina 5 di 7 Né le deposizioni rese dai testi di parte attrice consentono di giungere a conclusioni diverse.
In particolare, quanto dichiarato dal teste - il quale ha riferito di essersi Testimone_3
recato nel terreno per cui e causa solo fino al 2000 e che a quella data la recinzione e il cancello non c'erano precisando altresì che della pulizia del terreno se ne occupava la propria madre - non esclude in ogni caso le affermazioni della convenuta relative al dedotto possesso (per avere provveduto alla manutenzione e cura del terreno, recintandolo ed apponendovi un cancello) esercitato sul bene per il ventennio successivo (dal 2001 al 2022) e, quindi, per il tempo necessario ad usucapire.
Gravemente inattendibili sono risultate, poi, le dichiarazioni rese dal teste il quale Tes_4
pur risiedendo in località alquanto distante dal terreno in contesa, ha dichiarato di essere a conoscenza dei luoghi in quanto vi si recava per raccogliere asparagi precisando di conoscere le vecchie proprietarie delle quali, tuttavia, non è stato in grado di riferire né il nome e neanche l'esatto cognome (
“Io andavo nel terreno conoscevo le vecchie proprietarie le sorelle non ricordo di preciso il Per_1 nome”).
Detta deposizione contiene altresì delle evidenti contraddizioni avendo il teste dichiarato, da un lato, di essersi recato per la prima volta nel terreno intorno al 2012 e, dall'altro, di non avere mai visto nessuno nel terreno almeno dal 2011-2012; inoltre il teste, interrogato sulla circostanza rappresentata al n.3) della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice (Vero o no che la piccola porzione della estensione di mq. 450 circa facente parte della p.lla 1182 del foglio di mappa 7 di Melilli è stata recintata e occupata dopo il 2012 e prima non lo era) ha dichiarato che “anche prima del 2014 penso che questa recinzione c'era”, contraddicendosi immediatamente dopo laddove ha riferito di non ricordare che il terreno fosse recintato quando vi si recò per la prima volta, ossia nel 2012.
Richiamate le risultanze probatorie acquisite, si ribadisce il rigetto della richiesta di ammissione di altro teste reiterata da parte attrice in sede conclusionale, stante il carattere superfluo di altra deposizione testimoniale alla luce delle prove testimoniali raccolte.
In conclusione, ha offerto adeguata prova di aver posseduto uti dominus il CP_1
tratto di terreno oggetto della domanda attorea per un periodo continuativo, ininterrotto, pubblico e pacifico, di almeno venti anni.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte deve, pertanto, essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta sussistendo le condizioni di fatto e di diritto per pronunciare l'intervenuta usucapione ultraventennale in suo favore del tratto di terreno indicato in citazione.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri minimi dello scaglione per cause di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4027/2022 R.G. ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta il diritto di proprietà di
[...]
del tratto di terreno di mq 450 sito in Melilli censito al Catasto al Foglio n. 7, CP_1
Particella 1182, confinante ad ovest con strada pubblica, a nord con la p.lla 1114, ad est con la p.lla
1188 ed a sud con strada comune della p.lla 1183 e p.lla 1184.
3) Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 3809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 27 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4027/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Lentiti nel Cortile Tribulato n. Parte_1 C.F._1
14; rappresentato e difeso dall'avv. TRIBULATO ANTONINO e dall'AVV. FOLADELFO
TRIBULATO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Via Meucci n.3 null 96013 CP_1 C.F._2
Carlentini; rappresentato e difeso dall'avv. VITALE MASSIMO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05/03/2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 08.09.2022, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentire dichiarare la proprietà in capo CP_1 ad esso attore della porzione di terreno, dell'estensione di circa mq. 450 confinante con la strada provinciale n.105, sito in Melilli c.da Maccaudo, in Catasto al foglio 7, p.lla. 1182, di ha.
2.50.00 confinante ad ovest con strada pubblica, a nord con la p.lla 1114, ad est con p.lla 1188. e a sud con strada comune p.lla 1183 e terreno p.lla 1184, con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto della convenuta sulla parte di terreno illegittimamente occupata e con condanna all'immediato rilascio e al pagamento delle spese di lite.
In particolare, parte attrice ha premesso di avere acquistato il terreno sopra indicato in data
8.06.2020, allegando il proprio titolo di acquisto e i titoli di provenienza dei suoi danti causa. Ha, quindi, rappresentato che la convenuta avrebbe abusivamente occupato una porzione della p.lla 1182 estesa circa mq 450, prospiciente la strada provinciale n.105, recintandola e impiantandovi alcune piante ortive ed arboree irrigandole attraverso una tubazione proveniente dalla proprietà di essa convenuta posta di fronte al predetto terreno. Stante il rifiuto della convenuta di rilasciare il terreno, ed esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, ha adito il Parte_1
Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto di proprietà sul predetto tratto di terreno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.11.2022 si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto deducendo di CP_1
avere posseduto il tratto di terreno oggetto della domanda attorea, uti dominus per un periodo ininterrotto di oltre venti anni, a partire dagli anni 1995-1996, curandone la manutenzione, coltivandolo e munendolo di una recinzione e di un cancello;
ha chiesto, quindi, in via riconvenzionale di accertarsi l'intervenuta usucapione in proprio favore.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove documentali e prove orali.
pagina 2 di 7 All'udienza del 05.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'azione esercitata da parte attrice va qualificata come azione di rivendicazione, avendo assunto di essere proprietario di un bene e di non averne il possesso ed avendo Parte_1
agito, quindi, contro il possessore sia per ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto sia per conseguire, come effetto, la consegna della cosa.
Invero, l'azione di rivendicazione, disciplinata dall'art. 948 c.c., è il rimedio che l'ordinamento attribuisce al proprietario di un bene, il quale, non trovandosi nel possesso dello stesso, chiede, previo accertamento della titolarità del proprio diritto, la condanna alla restituzione della cosa di cui lo stesso sia stato privato a seguito di spossessamento.
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della
Corte di legittimità, chi agisce in rivendica deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà
o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
Più specificamente, laddove l'acquisto della proprietà sia avvenuto a titolo originario (ad es., usucapione) al fine di soddisfare il predetto onere probatorio per l'acquirente sarà sufficiente fornire la prova di detto titolo;
nel caso in cui, invece, l'acquisto del diritto di proprietà sia avvenuto a titolo derivativo (ad es., a seguito di stipula di atto di compravendita) non potrà ritenersi sufficiente, al fine di accertare la titolarità del bene, la produzione in giudizio del solo titolo di acquisto, essendo piuttosto necessario che l'attore fornisca la prova anche dei titoli di acquisto dei precedenti titolari, sino ad arrivare al titolo di acquisto originario.
Va altresì precisato che qualora, come nella fattispecie in esame, la parte convenuta deduca - con domanda riconvenzionale - di avere acquistato per usucapione la proprietà del bene, tale eccezione non è idonea, di per sé, ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Infatti, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, "il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad
pagina 3 di 7 un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha
l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla (più vantaggiosa) posizione di possessore" (Cass. 29/11/2023, n.
33190; Cass. Civ. 19/03/2021 n. 7883; Cass. Civ. 19/10/2021, n.28865; Cass. n.11555/2007).
Precisato ciò, nel caso in esame, deve ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio posto a carico di Parte_1
Ed invero l'esame dei documenti allegati dall'attore consente di ricostruire adeguatamente i passaggi proprietari del terreno cui appartiene la striscia occupata dalla convenuta.
Ciò posto, convenuta in giudizio per il rilascio del terreno in contesa, ha CP_1
contrapposto al titolo di proprietà dell'attore l'utilizzo ultraventennale della striscia di terreno oggetto della domanda, allegando di aver posseduto l'anzidetta striscia di terreno sin dal 1995 -
1996. L'odierna convenuta ha dunque agito in via riconvenzionale chiedendo a sua volta una pronuncia in suo favore ovvero l'accertamento della proprietà a titolo originario della striscia di terreno occupata per maturata usucapione.
In diritto, va osservato che, a norma dell'art. 1158 c.c., il possesso di beni immobili protratto per vent'anni determina l'acquisizione, in capo al possessore, della titolarità del diritto reale corrispondente alla situazione di fatto esercitata.
Più specificamente, perché possa aversi usucapione di beni immobili, a norma dell'art. 1158
c.c., è necessario l'esercizio continuo e ininterrotto per almeno vent'anni del potere di fatto (possesso) sul bene corrispondente al diritto al diritto reale (nel caso di specie, la proprietà) rispetto al quale si voglia far valere l'acquisto a titolo originario.
Occorre precisare che è onere di colui che chiede l'accertamento dell'intervenuta usucapione dimostrare di avere esercitato sul bene un potere di fatto estrinsecatosi in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Questi non solo deve provare il corpus, dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi – ossia l'intenzione del possessore di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto a cui corrispondono i suoi atti - per il tempo necessario ad usucapire.
pagina 4 di 7 Ai fini della usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (Cass. Civ. 19 giugno 2023 n. 17469; Cass. Civ. 03/11/2021 n.
31238; Cass. Civ. n.20508/2019; Cass. Civ. 02/10/2018 n. 23849).
Per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre, dunque, il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario.
Tanto premesso, va osservato che le risultanze delle prove orali espletate in giudizio, sono risultate idonee a fondare il convincimento del Tribunale sull'esistenza di un possesso utile ad usucapionem in capo alla convenuta per un periodo temporale superiore al ventennio.
L'odierna convenuta ha rimesso la dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'invocata fattispecie acquisitiva a titolo originario del diritto di proprietà affermato nella domanda riconvenzionale sostanzialmente alla prova orale, deducendo la testimonianza di e all'esito della quale può dirsi raggiunta la prova della Testimone_1 Tes_2
disponibilità del bene conteso ed altresì del dominio esclusivo sul bene attraverso un'attività incompatibile con il possesso della parte attrice.
infatti, ha dedotto di avere provveduto a far data dal 1995-1996: 1) alla CP_1
manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno mediante la pulitura e realizzazione del cd. tagliafuoco;
2) alla coltivazione del terreno per cui è causa piantando alberi e ortaggi;
3) alla delimitazione dell'area contesa con apposizione di apposita recinzione e di un cancello.
Orbene, quanto alle circostanze di cui al punto 1) e 2), il teste a Testimone_1
conoscenza dei luoghi in quanto dichiaratosi proprietario di terreni limitrofi sin dal 1991, rispondendo alle domande di cui agli articolati di prova 1 e 2 e 4 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta, ha confermato di aver visto intorno al 1995 -1996, CP_1
fare il tagliafuoco ogni anno nonché di aver visto la stessa occuparsi della pu lizia del terreno al fine di evitare incendi e di avere sempre visto gli alberi da frutto, sin dal 1995-1996. Quanto alla circostanza di cui al punto 3), del pari il teste ha confermato la dedotta recinzione del terreno, con rete in acciaio, a far data dal 1995-1996, nonché l'esistenza del cancello.
Anche il teste ha confermato essere vere le circostanze dedotte nei predetti Tes_2 capitoli di prova collocandole temporalmente intorno alla fine degli anni '90.
pagina 5 di 7 Né le deposizioni rese dai testi di parte attrice consentono di giungere a conclusioni diverse.
In particolare, quanto dichiarato dal teste - il quale ha riferito di essersi Testimone_3
recato nel terreno per cui e causa solo fino al 2000 e che a quella data la recinzione e il cancello non c'erano precisando altresì che della pulizia del terreno se ne occupava la propria madre - non esclude in ogni caso le affermazioni della convenuta relative al dedotto possesso (per avere provveduto alla manutenzione e cura del terreno, recintandolo ed apponendovi un cancello) esercitato sul bene per il ventennio successivo (dal 2001 al 2022) e, quindi, per il tempo necessario ad usucapire.
Gravemente inattendibili sono risultate, poi, le dichiarazioni rese dal teste il quale Tes_4
pur risiedendo in località alquanto distante dal terreno in contesa, ha dichiarato di essere a conoscenza dei luoghi in quanto vi si recava per raccogliere asparagi precisando di conoscere le vecchie proprietarie delle quali, tuttavia, non è stato in grado di riferire né il nome e neanche l'esatto cognome (
“Io andavo nel terreno conoscevo le vecchie proprietarie le sorelle non ricordo di preciso il Per_1 nome”).
Detta deposizione contiene altresì delle evidenti contraddizioni avendo il teste dichiarato, da un lato, di essersi recato per la prima volta nel terreno intorno al 2012 e, dall'altro, di non avere mai visto nessuno nel terreno almeno dal 2011-2012; inoltre il teste, interrogato sulla circostanza rappresentata al n.3) della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice (Vero o no che la piccola porzione della estensione di mq. 450 circa facente parte della p.lla 1182 del foglio di mappa 7 di Melilli è stata recintata e occupata dopo il 2012 e prima non lo era) ha dichiarato che “anche prima del 2014 penso che questa recinzione c'era”, contraddicendosi immediatamente dopo laddove ha riferito di non ricordare che il terreno fosse recintato quando vi si recò per la prima volta, ossia nel 2012.
Richiamate le risultanze probatorie acquisite, si ribadisce il rigetto della richiesta di ammissione di altro teste reiterata da parte attrice in sede conclusionale, stante il carattere superfluo di altra deposizione testimoniale alla luce delle prove testimoniali raccolte.
In conclusione, ha offerto adeguata prova di aver posseduto uti dominus il CP_1
tratto di terreno oggetto della domanda attorea per un periodo continuativo, ininterrotto, pubblico e pacifico, di almeno venti anni.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte deve, pertanto, essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta sussistendo le condizioni di fatto e di diritto per pronunciare l'intervenuta usucapione ultraventennale in suo favore del tratto di terreno indicato in citazione.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri minimi dello scaglione per cause di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4027/2022 R.G. ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta il diritto di proprietà di
[...]
del tratto di terreno di mq 450 sito in Melilli censito al Catasto al Foglio n. 7, CP_1
Particella 1182, confinante ad ovest con strada pubblica, a nord con la p.lla 1114, ad est con la p.lla
1188 ed a sud con strada comune della p.lla 1183 e p.lla 1184.
3) Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 3809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 27 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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