TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29427/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 29427/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Trieste, 8 10064 Pinerolo Italia presso lo studio dell'avv.
RICCARDI SABRINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3452 del 2016 il Tribunale di TORINO ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 16/12/2024 e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente alla collocazione prevalente del figlio, al calendario delle visite madre-figlio e al contributo al suo mantenimento. In particolare, le parti riferiscono che il figlio, prossimo alla maggiore età, si è trasferito presso la dimora del padre e avendo concluso i suoi percorsi di studio, si sta approcciando al mondo del lavoro.
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che:
1. il figlio si è trasferito presso la residenza del padre in Piscina (TO) via Monviso Controparte_1
n. 21, disporre che sia collocato presso il padre con il quale manterrà la residenza Controparte_1
privilegiata.
2. In considerazione dell'età del figlio - che ha compiuto 17 anni il 16 giugno 2024- e della sua collocazione presso il padre, stabilire che il minore veda la madre su accordi direttamente intercorsi con lei.
3. revocare con effetto dal momento della sottoscrizione dell'accordo- l'onere posto in capo al padre di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre della somma mensile di
330,00 (rivalutata).
4. Disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio quanto lo avranno con sé e che suddivideranno al 50% le spese straordinarie per il figlio con specifico riferimento al Protocollo
d'Intesa del 15.03.2016.
DÀ ATTO che:
5. L'assegno Unico familiare verrà percepito esclusivamente dal padre, mentre entrambi i genitori beneficeranno in pari misura delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per il figlio.
6. Con il corretto adempimento di quanto sopra, le Parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una dall'altro avendo risolto tutte le questioni patrimoniali tra di loro pendenti.
7. Le spese della presente procedura sono a carico del sig. . Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
09/01/2025 Il Presidente rel.
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 29427/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Trieste, 8 10064 Pinerolo Italia presso lo studio dell'avv.
RICCARDI SABRINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3452 del 2016 il Tribunale di TORINO ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 16/12/2024 e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente alla collocazione prevalente del figlio, al calendario delle visite madre-figlio e al contributo al suo mantenimento. In particolare, le parti riferiscono che il figlio, prossimo alla maggiore età, si è trasferito presso la dimora del padre e avendo concluso i suoi percorsi di studio, si sta approcciando al mondo del lavoro.
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che:
1. il figlio si è trasferito presso la residenza del padre in Piscina (TO) via Monviso Controparte_1
n. 21, disporre che sia collocato presso il padre con il quale manterrà la residenza Controparte_1
privilegiata.
2. In considerazione dell'età del figlio - che ha compiuto 17 anni il 16 giugno 2024- e della sua collocazione presso il padre, stabilire che il minore veda la madre su accordi direttamente intercorsi con lei.
3. revocare con effetto dal momento della sottoscrizione dell'accordo- l'onere posto in capo al padre di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre della somma mensile di
330,00 (rivalutata).
4. Disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio quanto lo avranno con sé e che suddivideranno al 50% le spese straordinarie per il figlio con specifico riferimento al Protocollo
d'Intesa del 15.03.2016.
DÀ ATTO che:
5. L'assegno Unico familiare verrà percepito esclusivamente dal padre, mentre entrambi i genitori beneficeranno in pari misura delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per il figlio.
6. Con il corretto adempimento di quanto sopra, le Parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una dall'altro avendo risolto tutte le questioni patrimoniali tra di loro pendenti.
7. Le spese della presente procedura sono a carico del sig. . Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
09/01/2025 Il Presidente rel.
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento