CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1981 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De Grandi ed elettivamente domiciliata a San Bonifacio (VR), piazzetta Cavour n. 4, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Sinigaglia ed elettivamente domiciliato a Mestrino (PD), via Galileo Galilei n. 40, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1869/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata il 27 settembre 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 10 1) In riforma dell'impugnata sentenza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano:
2) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_2 nella causazione del sinistro per cui è causa.
3) Condannare il convenuto a risarcire alla società attrice tutti i danni CP_1 subiti nella misura di euro 59.000,00 oltre iva, interessi dal giorno del sinistro al soddisfo e rivalutazione monetaria.
4) In via subordinata, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del conducente dell'autocarro e del convenuto nella causazione del sinistro, CP_1 con grado di colpa comunque superiore a carico di quest'ultimo.
5) Condannare il a restituire ad quanto pagato in Controparte_1 Parte_1 conseguenza della sentenza di primo grado n. 1869/2023 con interessi moratori dal versamento alla restituzione.
6) Condannare il convenuto a rifondere ad le spese e i CP_1 Parte_1 compensi dei due gradi di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico del giudizio di I° grado n.
7149/2022 R.G. Tribunale di Padova
Per il Controparte_1
In via preliminare: si chiede che venga dichiarata inammissibile d'ufficio la nuova domanda introdotta per la prima volta da controparte nel giudizio di Appello, inserendo nelle conclusioni la richiesta di IVA, sulla somma di Euro 59.000,00, che non risulta indicata nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado coerentemente con la dichiarazione di valore della causa contenuta nell'atto stesso.
In via principale - rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 1869/2023 emessa e pubblicata il 27/09/2023 dal Tribunale di Padova, Dott.ssa Saturni,
pagina 2 di 10 perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- confermare la sentenza di primo grado in punto spese legali e condannare parte appellante alle spese e competenze difensive anche del secondo grado di giudizio.
In subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, ridurre proporzionalmente la responsabilità del Controparte_1 nella misura ritenuta di giustizia, in considerazione della responsabilità del conducente sig. e ridurre il danno indicato da controparte sulla base CP_3 delle risultanze della CTU. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nelle memorie
183, comma 6 c.p.c. in primo grado, ivi compresa la richiesta di CTU.
Si reitera la richiesta di acquisizione del fascicolo telematico del giudizio di primo grado del Tribunale di Padova avente n. di R.G. 7149/2022; si reitera inoltre la richiesta di acquisizione di file ZIP (doc. 5 bis) contenente il video dei luoghi, già depositato in primo grado al documento n. 5, in quanto il link originariamente prodotto, visibile durante il processo avanti al Tribunale, risulta ora danneggiato.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 15 novembre 2022, conveniva in giudizio Parte_1 il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti il Controparte_1
17.11.2019, quando l'autocarro di sua proprietà, dotato di cassone isotermico, percorrendo via Monte Cengio nel Comune di , aveva urtato contro un CP_1 sottopasso autostradale di altezza ridotta, rimanendovi incastrato e subendo, di conseguenza, danni irreparabili al cassone isotermico che ne rendevano necessaria la sostituzione. L'attrice addebitava la responsabilità del sinistro al
, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., perché la ridotta Controparte_1 altezza del sottopasso non era segnalata, nonostante il Controparte_4
Municipale Padova Ovest avesse già in precedenza segnalato al tale CP_1 carenza. Vi era unicamente, all'imbocco di via Monte Cengio, un segnale di divieto di transito per veicoli con massa a pieno carico superiore a 3.500 kg, che non pagina 3 di 10 veniva rispettato dall'autista che conduceva un mezzo di massa superiore al limite. Tuttavia, secondo l'attrice, tale circostanza non poteva determinare la sua responsabilità per il danno subito, in quanto quest'ultimo non era causalmente imputabile alla violazione della norma di circolazione stradale commessa dal conducente del camion.
Il danno veniva quantificato da in euro 59.000,00 oltre IVA, somma pari Parte_1
a quella preventivata per la sostituzione del cassone isotermico danneggiato.
2. Si costituiva in giudizio il , il quale contestava la domanda Controparte_1 avversaria evidenziando l'esclusiva responsabilità del conducente nel sinistro occorso. Quest'ultimo, infatti: aveva imboccato consapevolmente una strada che, per la mole del mezzo, era interdetta al suo passaggio;
aveva tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi (sottopasso posto in curva e con ridotta larghezza della strada), come dimostrato dall'entità dei danni subiti dal veicolo;
non aveva prestato la diligenza da lui dovuta per lo svolgimento dell'attività professionale.
2.1 Il convenuto contestava, inoltre, sia il quantum del danno lamentato da
[...]
(eccessivo e non provato), sia l'integrale riferibilità del danno all'urto subito Pt_1 nel sinistro e, in subordine, chiedeva che fosse riconosciuta come preminente la responsabilità del conducente del camion.
3. La causa veniva istruita sulla base della documentazione depositata dalle parti.
4. Con sentenza n. 1869/2023, il Tribunale di Padova rigettava le domande di
[...]
condannandola al pagamento delle spese di lite in favore del Pt_1 CP_1 convenuto.
Il Tribunale riteneva che la dinamica del sinistro, così come ricostruita dall'attrice e non contestata dal fosse provata documentalmente e che i danni al CP_1 veicolo, localizzati nella parte anteriore e alta del cassone, fossero compatibili con l'urto del mezzo con il sottopasso. Tuttavia, nella fattispecie doveva ritenersi integrata l'ipotesi del caso fortuito, consistente in un comportamento colposo e imprevedibile dell'autista, tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Infatti, era provato che sul tratto di strada imboccato dal conducente fosse presente un segnale di divieto di transito per veicoli di massa complessiva a pagina 4 di 10 pieno carico superiore ai 3.500 kg. Sebbene nei pressi del sottopasso non vi fossero cartelli indicanti l'altezza del sottopasso o di altro genere, il conducente non aveva osservato la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, II comma,
c.c. da lui dovuta in quanto agente professionale qualificato, in possesso della patente speciale necessaria per condurre il veicolo oggetto di causa. In particolare, il conducente dell'autocarro aveva consapevolmente imboccato una strada interdetta alla tipologia dell'autocarro, in ragione del suo peso e, nonostante la notevole differenza del peso del veicolo a pieno carico rispetto a quello consentito su quella strada, non aveva rallentato in corrispondenza del sottopasso, né aveva verificato, avvicinandosi lentamente ad esso, se il mezzo potesse riuscire o meno a passare. Infatti, i danni al veicolo evidenziavano che l'urto era avvenuto mentre il mezzo viaggiava a un'andatura sostenuta e, inoltre, le dimensioni del sottopasso apparivano inadatte al passaggio del veicolo di
[...]
la cui dimensione era apprezzabile in base alle foto prodotte dalle parti. Pt_1
5. Avverso tale decisione ha proposto appello formulando le conclusioni Parte_1 sopra indicate.
5.1 Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello; in subordine, ha chiesto di ridurre proporzionalmente la misura della sua responsabilità in considerazione del concorso del conducente dell'autocarro e l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
5.2 All'udienza del 19 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
6. L'appellante censura la sentenza di primo grado sulla base di due motivi.
6.1 Con il primo motivo d'appello, lamenta che il primo Giudice abbia desunto dalla tipologia di danni subiti dal veicolo che l'andatura del mezzo fosse sostenuta e abbia erroneamente ritenuto le dimensioni del sottopasso all'evidenza inadatte alle dimensioni di un veicolo pesante. Secondo si tratterebbe di una Parte_1 ricostruzione dei fatti di causa priva di supporto probatorio e frutto di una valutazione atecnica del Giudice. Dai documenti di causa risulterebbe, invece, che pagina 5 di 10 l'urto aveva riguardato il motore diesel e il compressore dell'impianto di refrigerazione, più alti di circa 20 centimetri rispetto allo spoiler, mentre il cassone si era danneggiato a causa dello sfondamento causato dal motore, che aveva provocato l'arresto del veicolo. La minima differenza di altezza tra lo spoiler e il motore di refrigerazione giustificava il fatto che l'autista aveva valutato di poter passare attraverso il sottopasso.
6.2 Con il secondo motivo d'appello, si duole che il Tribunale abbia Parte_1 violato l'art. 2051 c.c. in quanto, nel ritenere che il comportamento del conducente costituisse caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causa tra la cosa e il danno, non avrebbe valutato se quella condotta fosse anche prevedibile o prevenibile dal CP_1
Secondo l'appellante, il non avrebbe adottato tutte le misure idonee a CP_1 evitare il danno derivante dalla cosa, in quanto -nonostante la segnalazione della
Polizia Locale in ordine alla mancanza di cartelli indicanti l'altezza del sottopasso- non aveva apposto la necessaria segnaletica. Di conseguenza, il poteva CP_1 ragionevolmente attendersi che il conducente, mal calcolando la differenza di altezza tra il proprio mezzo e il sottopasso (che nella fattispecie era asseritamente minima), collidesse con esso.
Non sarebbe rilevante il fatto che sulla strada fosse presente un cartello che vietava il transito ai mezzi di peso superiore ai 3.500 kg, in quanto esisterebbero mezzi (minibus, camper mansardati) di altezza inferiore a tale limite ma di altezza superiore a quella (di 3,5 metri) del sottopasso di cui è causa.
Rileva, infine, l'appellante che il preventivo per la sostituzione del cassone, prodotto in primo grado, non era stato specificamente contestato dal e, CP_1 in subordine, chiede che venga disposta CTU.
7. Si è costituito in giudizio il , contestando i motivi d'appello, Controparte_1 tenuto conto che: il Giudice aveva correttamente valutato la dinamica del sinistro;
la sproporzione tra le dimensioni del mezzo e l'altezza del sottopasso risultava dalla documentazione fotografica dimessa dalla stessa attrice in primo grado;
il segnale di divieto a mezzi di mole superiore a 3.500 kg vietava il transito a mezzi di dimensioni straordinarie. quale quello di (camion rimorchio con Parte_1
pagina 6 di 10 portata di 18.000 kg a pieno carico) e avrebbe dovuto indurre il conducente a osservare una prudenza superiore alla media;
il mezzo viaggiava a un'andatura sostenuta, come risulterebbe sia dalle stesse dichiarazioni rese dal conducente dell'autocarro alla Polizia municipale, dove il predetto aveva affermato di aver imboccato tranquillamente (e dunque senza rallentare) il sottopasso e di aver urtato “molto forte” contro di esso, sia dai danni subiti dal veicolo.
L'appellato eccepisce, inoltre, la tardività delle affermazioni di in ordine Parte_1 alla parte del camion che avrebbe urtato il sottopasso (in primo grado l'attrice aveva affermato che l'urto aveva riguardato il cassone isotermico, mentre in sede d'appello, per la prima volta, l'urto viene localizzato al motore diesel e al compressore dell'impianto di refrigerazione) e alla minima differenza di altezza tra il camion e il sottopasso (circostanza mai dedotta in primo grado, oltre che contraddetta dalla documentazione fotografica e indimostrata stante la mancata prova in ordine all'altezza del camion).
Rileva, infine, l'appellato che l'altezza del sottopasso, non sarebbe di 3,5 metri
(come asserito dall'appellante) ma di 3,71 metri e che non vi sono mezzi di peso inferiore a 3.500 kg di altezza superiore a quella del sottopasso.
8. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni delle parti, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
8.1 I motivi d'appello vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In primo luogo occorre rilevare come la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 ha carattere oggettivo, essendo integrata dalla dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
per escludere la sua responsabilità, il custode ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a elidere il nesso causale
(Cass. 2660/2013) e che può essere costituito, oltre che da un fatto naturale o dal fatto di un terzo, da un fatto della stessa vittima (da ultimo, Cass. S.U. n.
20943/2022). A tal proposito, quanto più la situazione di possibile danno è
pagina 7 di 10 suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, e ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c. (Cass. n. 16034/2023; Cass. n. 21675/2023).
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro de quo risulta sufficientemente chiara dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti ed è stata correttamente ricostruita dal primo Giudice.
Sulla strada su cui si è verificato il sinistro era presente un divieto di passaggio di mezzi di mole superiore a 3.500 kg ed è pacifico che il conducente del mezzo di proprietà di abbia imboccato la strada e poi il sottopasso nella Parte_1 consapevolezza che gli stessi fossero interdetti al proprio mezzo, di portata pari a
18.000 kg a pieno carico. È altresì pacifico che nei pressi del sottopasso non vi fosse alcun cartello che ne indicasse l'altezza.
Tuttavia, la condotta del conducente del camion nell'approcciarsi al sottopasso è stata connotata da una tale negligenza da renderla unico fattore causale dell'evento, imprevedibile e inevitabile da parte del CP_1
Il conducente, dopo essersi avveduto del cartello che vietava il transito su quella strada a veicoli di mole superiore a 3.500 kg, ha deciso non solo di proseguire, ma anche di imboccare “tranquillamente” il sottopasso (doc. 1 fascicolo Comune
), nonostante quest'ultimo fosse sottodimensionato rispetto alla CP_1 normalità, proprio perché inadatto al passaggio di veicoli di massa superiore a quella di cui al limite previsto per quella strada.
A tal proposito, il Collegio ritiene di condividere le considerazioni del primo
Giudice in ordine al sottodimensionamento del sottopasso rispetto al camion e all'andatura sostenuta del mezzo, che non sono -come sostenuto dall'appellante- il frutto di una valutazione atecnica, ma dell'esame della documentazione di pagina 8 di 10 causa. In particolare, dalle foto e dal video in atti si percepiscono le ridotte dimensioni del sottopasso e, d'altronde, come anticipato, ciò è coerente con il divieto di transito di mezzi superiori a 3.500 kg.
Quanto alla velocità tenuta dal mezzo, si condivide l'assunto del Tribunale secondo cui questa è stata inadatta rispetto allo stato dei luoghi: lo si desume dal fatto che il conducente aveva dichiarato di aver imboccato “tranquillamente” il sottopasso (e dunque senza adottare alcun accorgimento in più, quale la riduzione della velocità) nonché dai rilevanti danni subiti dal veicolo.
In ogni caso, anche a prescindere dalla velocità tenuta dal mezzo, un comportamento prudente da parte dell'autista -peraltro consapevole del divieto di transitare su quella strada a causa delle dimensioni del mezzo- avrebbe imposto di rallentare, se del caso arrestare il veicolo all'imbocco del sottopasso e scendere dal mezzo, per confrontare compiutamente l'altezza del camion con quella del sottopasso. Se così avesse fatto, si sarebbe avveduto della sproporzione del proprio mezzo rispetto allo spazio esistente per passare.
A tal proposito, non coglie nel segno la deduzione dell'appellante secondo cui, poiché l'urto ha riguardato solo la parte superiore del motore refrigerante (mentre la cabina e lo spoiler del camion sono passati indenni), l'errore dell'autista non sia stato macroscopico al punto da risultare imprevedibile per il perché la CP_1 minima differenza di altezza tra il camion e il sottopasso giustificherebbe la valutazione dell'autista di riuscire a passare senza fermarsi. In realtà, dalla documentazione fotografica in atti risulta che non solo il motore refrigerante interessato dall'urto ma anche il retrostante cassone si trovino alla stessa altezza, ben superiore rispetto a quella dello spoiler e di ciò l'autista non poteva che essere consapevole.
Neppure coglie nel segno l'affermazione dell'appellante secondo cui il comportamento del conducente non sarebbe stato rimproverabile, in quanto ben potrebbero esistere mezzi di massa superiore a 3.500 kg ma di altezza inferiore a quella del sottopasso. In realtà, la notevole sproporzione della portata del camion della (18.000 kg) rispetto al limite consentito su quella strada avrebbe dovuto Pt_1 indurre il conducente, una volta deciso di violare il divieto di passaggio, a pagina 9 di 10 osservare la massima prudenza all'imbocco del sottopasso e ad astenersi dal proseguire.
9. Le istanze istruttorie, articolate dall'attrice in primo grado e reiterate in questa sede, vanno rigettate: i capitoli di prova orale 1, 2 e 3 attengono a circostanze incontestate;
mentre i capitoli 4, 5, e 6 e la richiesta di CTU (per determinare il costo della riparazione e/o sostituzione del cassone isotermico danneggiato) attengono invece al quantum del danno e sono, dunque, irrilevanti, attesa l'insussistenza della responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1
10. Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate sul Parte_1 decisum come in dispositivo (scaglione 52.001,00-260.000,00; secondo parametri medi, senza fase istruttoria).
10.1. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1869/2023 del Tribunale di Padova, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
liquidate in euro 9.991,00 oltre rimborso spese generali (15%), IVA
[...]
e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1981 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe De Grandi ed elettivamente domiciliata a San Bonifacio (VR), piazzetta Cavour n. 4, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Sinigaglia ed elettivamente domiciliato a Mestrino (PD), via Galileo Galilei n. 40, presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1869/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata il 27 settembre 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 10 1) In riforma dell'impugnata sentenza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano:
2) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_2 nella causazione del sinistro per cui è causa.
3) Condannare il convenuto a risarcire alla società attrice tutti i danni CP_1 subiti nella misura di euro 59.000,00 oltre iva, interessi dal giorno del sinistro al soddisfo e rivalutazione monetaria.
4) In via subordinata, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del conducente dell'autocarro e del convenuto nella causazione del sinistro, CP_1 con grado di colpa comunque superiore a carico di quest'ultimo.
5) Condannare il a restituire ad quanto pagato in Controparte_1 Parte_1 conseguenza della sentenza di primo grado n. 1869/2023 con interessi moratori dal versamento alla restituzione.
6) Condannare il convenuto a rifondere ad le spese e i CP_1 Parte_1 compensi dei due gradi di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico del giudizio di I° grado n.
7149/2022 R.G. Tribunale di Padova
Per il Controparte_1
In via preliminare: si chiede che venga dichiarata inammissibile d'ufficio la nuova domanda introdotta per la prima volta da controparte nel giudizio di Appello, inserendo nelle conclusioni la richiesta di IVA, sulla somma di Euro 59.000,00, che non risulta indicata nelle conclusioni dell'atto di citazione in primo grado coerentemente con la dichiarazione di valore della causa contenuta nell'atto stesso.
In via principale - rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 1869/2023 emessa e pubblicata il 27/09/2023 dal Tribunale di Padova, Dott.ssa Saturni,
pagina 2 di 10 perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- confermare la sentenza di primo grado in punto spese legali e condannare parte appellante alle spese e competenze difensive anche del secondo grado di giudizio.
In subordine - nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, ridurre proporzionalmente la responsabilità del Controparte_1 nella misura ritenuta di giustizia, in considerazione della responsabilità del conducente sig. e ridurre il danno indicato da controparte sulla base CP_3 delle risultanze della CTU. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nelle memorie
183, comma 6 c.p.c. in primo grado, ivi compresa la richiesta di CTU.
Si reitera la richiesta di acquisizione del fascicolo telematico del giudizio di primo grado del Tribunale di Padova avente n. di R.G. 7149/2022; si reitera inoltre la richiesta di acquisizione di file ZIP (doc. 5 bis) contenente il video dei luoghi, già depositato in primo grado al documento n. 5, in quanto il link originariamente prodotto, visibile durante il processo avanti al Tribunale, risulta ora danneggiato.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 15 novembre 2022, conveniva in giudizio Parte_1 il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti il Controparte_1
17.11.2019, quando l'autocarro di sua proprietà, dotato di cassone isotermico, percorrendo via Monte Cengio nel Comune di , aveva urtato contro un CP_1 sottopasso autostradale di altezza ridotta, rimanendovi incastrato e subendo, di conseguenza, danni irreparabili al cassone isotermico che ne rendevano necessaria la sostituzione. L'attrice addebitava la responsabilità del sinistro al
, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., perché la ridotta Controparte_1 altezza del sottopasso non era segnalata, nonostante il Controparte_4
Municipale Padova Ovest avesse già in precedenza segnalato al tale CP_1 carenza. Vi era unicamente, all'imbocco di via Monte Cengio, un segnale di divieto di transito per veicoli con massa a pieno carico superiore a 3.500 kg, che non pagina 3 di 10 veniva rispettato dall'autista che conduceva un mezzo di massa superiore al limite. Tuttavia, secondo l'attrice, tale circostanza non poteva determinare la sua responsabilità per il danno subito, in quanto quest'ultimo non era causalmente imputabile alla violazione della norma di circolazione stradale commessa dal conducente del camion.
Il danno veniva quantificato da in euro 59.000,00 oltre IVA, somma pari Parte_1
a quella preventivata per la sostituzione del cassone isotermico danneggiato.
2. Si costituiva in giudizio il , il quale contestava la domanda Controparte_1 avversaria evidenziando l'esclusiva responsabilità del conducente nel sinistro occorso. Quest'ultimo, infatti: aveva imboccato consapevolmente una strada che, per la mole del mezzo, era interdetta al suo passaggio;
aveva tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi (sottopasso posto in curva e con ridotta larghezza della strada), come dimostrato dall'entità dei danni subiti dal veicolo;
non aveva prestato la diligenza da lui dovuta per lo svolgimento dell'attività professionale.
2.1 Il convenuto contestava, inoltre, sia il quantum del danno lamentato da
[...]
(eccessivo e non provato), sia l'integrale riferibilità del danno all'urto subito Pt_1 nel sinistro e, in subordine, chiedeva che fosse riconosciuta come preminente la responsabilità del conducente del camion.
3. La causa veniva istruita sulla base della documentazione depositata dalle parti.
4. Con sentenza n. 1869/2023, il Tribunale di Padova rigettava le domande di
[...]
condannandola al pagamento delle spese di lite in favore del Pt_1 CP_1 convenuto.
Il Tribunale riteneva che la dinamica del sinistro, così come ricostruita dall'attrice e non contestata dal fosse provata documentalmente e che i danni al CP_1 veicolo, localizzati nella parte anteriore e alta del cassone, fossero compatibili con l'urto del mezzo con il sottopasso. Tuttavia, nella fattispecie doveva ritenersi integrata l'ipotesi del caso fortuito, consistente in un comportamento colposo e imprevedibile dell'autista, tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Infatti, era provato che sul tratto di strada imboccato dal conducente fosse presente un segnale di divieto di transito per veicoli di massa complessiva a pagina 4 di 10 pieno carico superiore ai 3.500 kg. Sebbene nei pressi del sottopasso non vi fossero cartelli indicanti l'altezza del sottopasso o di altro genere, il conducente non aveva osservato la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, II comma,
c.c. da lui dovuta in quanto agente professionale qualificato, in possesso della patente speciale necessaria per condurre il veicolo oggetto di causa. In particolare, il conducente dell'autocarro aveva consapevolmente imboccato una strada interdetta alla tipologia dell'autocarro, in ragione del suo peso e, nonostante la notevole differenza del peso del veicolo a pieno carico rispetto a quello consentito su quella strada, non aveva rallentato in corrispondenza del sottopasso, né aveva verificato, avvicinandosi lentamente ad esso, se il mezzo potesse riuscire o meno a passare. Infatti, i danni al veicolo evidenziavano che l'urto era avvenuto mentre il mezzo viaggiava a un'andatura sostenuta e, inoltre, le dimensioni del sottopasso apparivano inadatte al passaggio del veicolo di
[...]
la cui dimensione era apprezzabile in base alle foto prodotte dalle parti. Pt_1
5. Avverso tale decisione ha proposto appello formulando le conclusioni Parte_1 sopra indicate.
5.1 Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello; in subordine, ha chiesto di ridurre proporzionalmente la misura della sua responsabilità in considerazione del concorso del conducente dell'autocarro e l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
5.2 All'udienza del 19 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
6. L'appellante censura la sentenza di primo grado sulla base di due motivi.
6.1 Con il primo motivo d'appello, lamenta che il primo Giudice abbia desunto dalla tipologia di danni subiti dal veicolo che l'andatura del mezzo fosse sostenuta e abbia erroneamente ritenuto le dimensioni del sottopasso all'evidenza inadatte alle dimensioni di un veicolo pesante. Secondo si tratterebbe di una Parte_1 ricostruzione dei fatti di causa priva di supporto probatorio e frutto di una valutazione atecnica del Giudice. Dai documenti di causa risulterebbe, invece, che pagina 5 di 10 l'urto aveva riguardato il motore diesel e il compressore dell'impianto di refrigerazione, più alti di circa 20 centimetri rispetto allo spoiler, mentre il cassone si era danneggiato a causa dello sfondamento causato dal motore, che aveva provocato l'arresto del veicolo. La minima differenza di altezza tra lo spoiler e il motore di refrigerazione giustificava il fatto che l'autista aveva valutato di poter passare attraverso il sottopasso.
6.2 Con il secondo motivo d'appello, si duole che il Tribunale abbia Parte_1 violato l'art. 2051 c.c. in quanto, nel ritenere che il comportamento del conducente costituisse caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causa tra la cosa e il danno, non avrebbe valutato se quella condotta fosse anche prevedibile o prevenibile dal CP_1
Secondo l'appellante, il non avrebbe adottato tutte le misure idonee a CP_1 evitare il danno derivante dalla cosa, in quanto -nonostante la segnalazione della
Polizia Locale in ordine alla mancanza di cartelli indicanti l'altezza del sottopasso- non aveva apposto la necessaria segnaletica. Di conseguenza, il poteva CP_1 ragionevolmente attendersi che il conducente, mal calcolando la differenza di altezza tra il proprio mezzo e il sottopasso (che nella fattispecie era asseritamente minima), collidesse con esso.
Non sarebbe rilevante il fatto che sulla strada fosse presente un cartello che vietava il transito ai mezzi di peso superiore ai 3.500 kg, in quanto esisterebbero mezzi (minibus, camper mansardati) di altezza inferiore a tale limite ma di altezza superiore a quella (di 3,5 metri) del sottopasso di cui è causa.
Rileva, infine, l'appellante che il preventivo per la sostituzione del cassone, prodotto in primo grado, non era stato specificamente contestato dal e, CP_1 in subordine, chiede che venga disposta CTU.
7. Si è costituito in giudizio il , contestando i motivi d'appello, Controparte_1 tenuto conto che: il Giudice aveva correttamente valutato la dinamica del sinistro;
la sproporzione tra le dimensioni del mezzo e l'altezza del sottopasso risultava dalla documentazione fotografica dimessa dalla stessa attrice in primo grado;
il segnale di divieto a mezzi di mole superiore a 3.500 kg vietava il transito a mezzi di dimensioni straordinarie. quale quello di (camion rimorchio con Parte_1
pagina 6 di 10 portata di 18.000 kg a pieno carico) e avrebbe dovuto indurre il conducente a osservare una prudenza superiore alla media;
il mezzo viaggiava a un'andatura sostenuta, come risulterebbe sia dalle stesse dichiarazioni rese dal conducente dell'autocarro alla Polizia municipale, dove il predetto aveva affermato di aver imboccato tranquillamente (e dunque senza rallentare) il sottopasso e di aver urtato “molto forte” contro di esso, sia dai danni subiti dal veicolo.
L'appellato eccepisce, inoltre, la tardività delle affermazioni di in ordine Parte_1 alla parte del camion che avrebbe urtato il sottopasso (in primo grado l'attrice aveva affermato che l'urto aveva riguardato il cassone isotermico, mentre in sede d'appello, per la prima volta, l'urto viene localizzato al motore diesel e al compressore dell'impianto di refrigerazione) e alla minima differenza di altezza tra il camion e il sottopasso (circostanza mai dedotta in primo grado, oltre che contraddetta dalla documentazione fotografica e indimostrata stante la mancata prova in ordine all'altezza del camion).
Rileva, infine, l'appellato che l'altezza del sottopasso, non sarebbe di 3,5 metri
(come asserito dall'appellante) ma di 3,71 metri e che non vi sono mezzi di peso inferiore a 3.500 kg di altezza superiore a quella del sottopasso.
8. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni delle parti, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
8.1 I motivi d'appello vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In primo luogo occorre rilevare come la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 ha carattere oggettivo, essendo integrata dalla dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
per escludere la sua responsabilità, il custode ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a elidere il nesso causale
(Cass. 2660/2013) e che può essere costituito, oltre che da un fatto naturale o dal fatto di un terzo, da un fatto della stessa vittima (da ultimo, Cass. S.U. n.
20943/2022). A tal proposito, quanto più la situazione di possibile danno è
pagina 7 di 10 suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, e ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c. (Cass. n. 16034/2023; Cass. n. 21675/2023).
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro de quo risulta sufficientemente chiara dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti ed è stata correttamente ricostruita dal primo Giudice.
Sulla strada su cui si è verificato il sinistro era presente un divieto di passaggio di mezzi di mole superiore a 3.500 kg ed è pacifico che il conducente del mezzo di proprietà di abbia imboccato la strada e poi il sottopasso nella Parte_1 consapevolezza che gli stessi fossero interdetti al proprio mezzo, di portata pari a
18.000 kg a pieno carico. È altresì pacifico che nei pressi del sottopasso non vi fosse alcun cartello che ne indicasse l'altezza.
Tuttavia, la condotta del conducente del camion nell'approcciarsi al sottopasso è stata connotata da una tale negligenza da renderla unico fattore causale dell'evento, imprevedibile e inevitabile da parte del CP_1
Il conducente, dopo essersi avveduto del cartello che vietava il transito su quella strada a veicoli di mole superiore a 3.500 kg, ha deciso non solo di proseguire, ma anche di imboccare “tranquillamente” il sottopasso (doc. 1 fascicolo Comune
), nonostante quest'ultimo fosse sottodimensionato rispetto alla CP_1 normalità, proprio perché inadatto al passaggio di veicoli di massa superiore a quella di cui al limite previsto per quella strada.
A tal proposito, il Collegio ritiene di condividere le considerazioni del primo
Giudice in ordine al sottodimensionamento del sottopasso rispetto al camion e all'andatura sostenuta del mezzo, che non sono -come sostenuto dall'appellante- il frutto di una valutazione atecnica, ma dell'esame della documentazione di pagina 8 di 10 causa. In particolare, dalle foto e dal video in atti si percepiscono le ridotte dimensioni del sottopasso e, d'altronde, come anticipato, ciò è coerente con il divieto di transito di mezzi superiori a 3.500 kg.
Quanto alla velocità tenuta dal mezzo, si condivide l'assunto del Tribunale secondo cui questa è stata inadatta rispetto allo stato dei luoghi: lo si desume dal fatto che il conducente aveva dichiarato di aver imboccato “tranquillamente” il sottopasso (e dunque senza adottare alcun accorgimento in più, quale la riduzione della velocità) nonché dai rilevanti danni subiti dal veicolo.
In ogni caso, anche a prescindere dalla velocità tenuta dal mezzo, un comportamento prudente da parte dell'autista -peraltro consapevole del divieto di transitare su quella strada a causa delle dimensioni del mezzo- avrebbe imposto di rallentare, se del caso arrestare il veicolo all'imbocco del sottopasso e scendere dal mezzo, per confrontare compiutamente l'altezza del camion con quella del sottopasso. Se così avesse fatto, si sarebbe avveduto della sproporzione del proprio mezzo rispetto allo spazio esistente per passare.
A tal proposito, non coglie nel segno la deduzione dell'appellante secondo cui, poiché l'urto ha riguardato solo la parte superiore del motore refrigerante (mentre la cabina e lo spoiler del camion sono passati indenni), l'errore dell'autista non sia stato macroscopico al punto da risultare imprevedibile per il perché la CP_1 minima differenza di altezza tra il camion e il sottopasso giustificherebbe la valutazione dell'autista di riuscire a passare senza fermarsi. In realtà, dalla documentazione fotografica in atti risulta che non solo il motore refrigerante interessato dall'urto ma anche il retrostante cassone si trovino alla stessa altezza, ben superiore rispetto a quella dello spoiler e di ciò l'autista non poteva che essere consapevole.
Neppure coglie nel segno l'affermazione dell'appellante secondo cui il comportamento del conducente non sarebbe stato rimproverabile, in quanto ben potrebbero esistere mezzi di massa superiore a 3.500 kg ma di altezza inferiore a quella del sottopasso. In realtà, la notevole sproporzione della portata del camion della (18.000 kg) rispetto al limite consentito su quella strada avrebbe dovuto Pt_1 indurre il conducente, una volta deciso di violare il divieto di passaggio, a pagina 9 di 10 osservare la massima prudenza all'imbocco del sottopasso e ad astenersi dal proseguire.
9. Le istanze istruttorie, articolate dall'attrice in primo grado e reiterate in questa sede, vanno rigettate: i capitoli di prova orale 1, 2 e 3 attengono a circostanze incontestate;
mentre i capitoli 4, 5, e 6 e la richiesta di CTU (per determinare il costo della riparazione e/o sostituzione del cassone isotermico danneggiato) attengono invece al quantum del danno e sono, dunque, irrilevanti, attesa l'insussistenza della responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1
10. Le spese di lite seguono la soccombenza di e vengono liquidate sul Parte_1 decisum come in dispositivo (scaglione 52.001,00-260.000,00; secondo parametri medi, senza fase istruttoria).
10.1. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1869/2023 del Tribunale di Padova, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
liquidate in euro 9.991,00 oltre rimborso spese generali (15%), IVA
[...]
e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 10 di 10