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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 387/2024
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n.761 del 20.02.2024
Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente S E N T E N Z A
nelle cause civili, in materia assistenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Legrottaglie Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Appell ato cont umace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.05.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale - previa declaratoria di cessazione della materia del contendere sul ricorso del 07.12.2023 diretto ad ottenere il pagamento della indennità di accompagnamento a seguito del già ottenuto decreto di omologa relativo al requisito sanitario- il
Tribunale di Brindisi aveva disposto la compensazione parziale delle spese processuali e liquidato la residua metà in €800. L'appellante ha censurato la decisione con riferimento alla compensazione parziale, lamentando la mancata applicazione del criterio generale della soccombenza e chiedendo la rifusione integrale e la liquidazione dei compensi professionali nel rispetto dei valori medi, o in subordine dei minimi, di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
L' è rimasto contumace. CP_1
All'udienza dell'08.01.2025, sulle conclusioni rassegnate come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
****** L'impugnazione è fondata nei termini qui di seguito indicati.
La sentenza di primo grado ha disposto la compensazione delle spese nella misura della metà del totale in considerazione della“condotta processuale dell'istituto che ha riconosciuto la debenza della prestazione richiesta già prima dell'udienza di comparizione e comunque senza attendere la conclusione del giudizio”. L'appellante ha lamentato l'erroneità di tale statuizione, a fronte della totale soccombenza virtuale della controparte.
Va osservato che l' ha accolto l'istanza della controparte dopo l'introduzione del CP_1 giudizio, pur essendo in possesso degli elementi documentali (incluso il decreto di omologa) necessari per provvedere al pagamento della pensione di invalidità civile sin dal 13.7.2023.
Il soddisfacimento in via amministrativa della pretesa della ricorrente rende evidente la fondatezza del diritto azionato e, nel contempo, la soccombenza virtuale totale dell'Istituto.
Di ciò occorre tener conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, ai sensi dell'art.91 c.p.c., non emergendo, nel caso di specie, ragioni gravi e idonee a giustificare tale compensazione sulla base dei criteri stabiliti dall'art.92 c.p.c., pur se letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018. Non può infatti condividersi la generica motivazione posta dal primo giudice a base della compensazione parziale delle spese del primo grado, poichè la condotta dell'istituto, pur avendo consentito la definizione della controversia con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha comunque dato origine causale al processo.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese del primo grado devono quindi far carico interamente sull' e vanno liquidate, per sole tre fasi, nella misura dei minimi previsti CP_1 dalla Tabella del D.M. 55/2014 e successive modifiche, in rapporto al valore della causa, rilevabile dall'entità della prestazione liquidata dall' (terzo scaglione). CP_1
Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello .
Il tutto con distrazione delle spese ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23.05.2024 da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del 16.05.2024 N.761 del Tribunale di Brindisi, così provvede: CP_1
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'intero importo delle CP_1 spese del giudizio di primo grado, liquidate in €.1863,50 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Caterina Legrottaglie, detratto quanto eventualmente percepito.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado liquidate in € 946,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, con distrazione per l'Avv. Caterina Legrottaglie.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 08.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n.761 del 20.02.2024
Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente S E N T E N Z A
nelle cause civili, in materia assistenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Legrottaglie Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Appell ato cont umace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.05.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale - previa declaratoria di cessazione della materia del contendere sul ricorso del 07.12.2023 diretto ad ottenere il pagamento della indennità di accompagnamento a seguito del già ottenuto decreto di omologa relativo al requisito sanitario- il
Tribunale di Brindisi aveva disposto la compensazione parziale delle spese processuali e liquidato la residua metà in €800. L'appellante ha censurato la decisione con riferimento alla compensazione parziale, lamentando la mancata applicazione del criterio generale della soccombenza e chiedendo la rifusione integrale e la liquidazione dei compensi professionali nel rispetto dei valori medi, o in subordine dei minimi, di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
L' è rimasto contumace. CP_1
All'udienza dell'08.01.2025, sulle conclusioni rassegnate come in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
****** L'impugnazione è fondata nei termini qui di seguito indicati.
La sentenza di primo grado ha disposto la compensazione delle spese nella misura della metà del totale in considerazione della“condotta processuale dell'istituto che ha riconosciuto la debenza della prestazione richiesta già prima dell'udienza di comparizione e comunque senza attendere la conclusione del giudizio”. L'appellante ha lamentato l'erroneità di tale statuizione, a fronte della totale soccombenza virtuale della controparte.
Va osservato che l' ha accolto l'istanza della controparte dopo l'introduzione del CP_1 giudizio, pur essendo in possesso degli elementi documentali (incluso il decreto di omologa) necessari per provvedere al pagamento della pensione di invalidità civile sin dal 13.7.2023.
Il soddisfacimento in via amministrativa della pretesa della ricorrente rende evidente la fondatezza del diritto azionato e, nel contempo, la soccombenza virtuale totale dell'Istituto.
Di ciò occorre tener conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, ai sensi dell'art.91 c.p.c., non emergendo, nel caso di specie, ragioni gravi e idonee a giustificare tale compensazione sulla base dei criteri stabiliti dall'art.92 c.p.c., pur se letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018. Non può infatti condividersi la generica motivazione posta dal primo giudice a base della compensazione parziale delle spese del primo grado, poichè la condotta dell'istituto, pur avendo consentito la definizione della controversia con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha comunque dato origine causale al processo.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese del primo grado devono quindi far carico interamente sull' e vanno liquidate, per sole tre fasi, nella misura dei minimi previsti CP_1 dalla Tabella del D.M. 55/2014 e successive modifiche, in rapporto al valore della causa, rilevabile dall'entità della prestazione liquidata dall' (terzo scaglione). CP_1
Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello .
Il tutto con distrazione delle spese ex art.93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23.05.2024 da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del 16.05.2024 N.761 del Tribunale di Brindisi, così provvede: CP_1
Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'intero importo delle CP_1 spese del giudizio di primo grado, liquidate in €.1863,50 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Caterina Legrottaglie, detratto quanto eventualmente percepito.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado liquidate in € 946,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, con distrazione per l'Avv. Caterina Legrottaglie.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 08.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Caterina Mainolfi