Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5227/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 10.7.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione.
E' presente l'Avv. Visone Domenico per il sig. nonché per Controparte_1
delega dell'Avv. Carillo Stella, il quale si riporta a tutte le richieste, eccezioni e conclusioni, principali e subordinate, di merito ed istruttorie nessuna esclusa e/o eccettuata proposte nell'atto introduttivo e nel corso del giudizio. In parti- colare, anche in questa sede, l'Avv. Visone evidenzia che l'oggetto del presente giudizio, in via preliminare, è rappresentato dall'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo derivante dall'atto di donazione per Notaio
del 11.12.1993, consistente nella mancata realizza- Persona_1
zione della nuova scala da parte del donatario, sig. per Controparte_2
l'accesso al primo piano della porzione di fabbricato al Corso Leonardo da
Vinci posto sul lato meridionale diventata di sua proprietà. Occorre evidenzia- re, a tal proposito, che l'attuale concludente, Sig. ha assolto Controparte_1
l'onere probatorio di allegare l'inadempimento del sig. e delle Controparte_2
attuali convenute. Di contro, le convenute, nonostante lo abbiano dedotto, pur essendo onere sulle stesse gravante, non hanno provato che la prestazione medesima è divenuta impossibile per una causa a loro non imputabile. Ancora, le convenute, al sol fine di sottrarsi a quanto stabilito nell'atto di donazione, hanno tentato, maldestramente, di addebitare l'inadempimento ad un'assunto abusivismo dell'immobile oggetto del giudizio. Tale assunto, oltre a non essere stato provato, non corrisponde alla realtà dei fatti. Infine, fermo quanto in- nanzi, l'Avv. Visone conclude affinchè l'Adito Tribunale voglia: 1
convenute, sig.re , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
rispettivamente, coniuge e figlie del sig. in proprio e nella CP_6
qualità di eredi di esso sig. all'utilizzo della scala annessa alla Controparte_2
porzione di fabbricato di proprietà esclusiva del sig. per tutte Controparte_1
le causali descritte in premessa, emanando all'uopo ogni provvedimento con- sequenziale e di legge;
b) condannare le convenute, sig.re , e Controparte_3 CP_4
rispettivamente, coniuge e figlie del predetto sig. Controparte_5 CP_7
in proprio e nella qualità di eredi del sig. al paga-mento
[...] Controparte_2
di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antista- tario.
L'Avv. Visone, quindi, chiede che la causa sia riservata per la decisione.
Sono, altres' presenti:
Per , presente personalmente ed identificata dai propri difensori, CP_8
gli avv. Enrico de Sena e Concetta Sicignano;
Per e , l'Avv. Pasquale Manfredi Controparte_9 Controparte_5
I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
I difensori delle convenute, impugnano tutte le dichiarazioni di cui sopra ed insistono riportandosi ai propri scritti , alle eccezioni preliminari ed alle con- clusioni come da atti di causa di cui chiedono accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice, si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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N. 5227/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in perso- na del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combinato disposto degli art. dell'art. 281-sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di dirit- to della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5227/2018 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), parte elettivamente do- Controparte_1 C.F._1
miciliata in San Gennarello di Ottaviano (NA) presso lo studio dell'Avv. Stella
Carillo (c.f. dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._2
procura in atti.
- ATTORE
E
(c.f.: ), Controparte_3 C.F._3 [...]
(c.f. parti elettivamente domiciliate in CP_10 C.F._4
Pompei (NA) alla via Lepanto n. 126 presso lo studio dell'Avv. dall'Avv. Pasqua- le Manfredi ) dal quale sono rappresentate e difese in C.F._5 virtù di procura in atti
- CONVENUTI
E
(c.f. ), parte elettivamente domici- CP_4 C.F._6
3
liata in Nola (NA) alla Via Anfiteatro Laterizio n. 147 presso lo studio degli
Avv.ti Enrico De Sena (c.f. ) e Concetta Sicignano C.F._7
( ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._8
atti
- CONVENUTA
OGGETTO: donazione
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- sione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore evocava in giudizio i convenuti rassegnando le seguenti conclusioni “a) accertato e dichiarato l'inadempimento dell'obbligo derivante dall'atto di donazione per Notaio
[...]
del 11.12.1993, inibire le convenute, sig.re Persona_1 Controparte_3
, e rispettivamente, coniuge e figlie del sig.
[...] CP_4 Controparte_5
in proprio e nella qualità di eredi di esso sig. CP_6 Controparte_2 all'utilizzo della scala annessa alla porzione di fabbricato di proprietà esclusiva del sig. per tutte le causali descritte in premessa, emanando all'uopo Controparte_1
ogni provvedimento consequenziale e di legge;
b) condannare le convenute, sig.re , e rispettivamente, Controparte_3 CP_4 Controparte_5
coniuge e figlie del predetto sig. in proprio e nella qualità di eredi CP_6 del sig. al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con Controparte_2
attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituivano e Controparte_3 Controparte_5 CP_4
chiedendo in via preliminare accertarsi e dichiararsi la prescrizione dell'azione per decorrenza del termine e dichiararsi estinto il giudizio. In subordine, chiedevano accertarsi e dichiararsi la domanda improcedibile, inammissibile, improponibile
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per onere impossibile, oltre che rigettarsi la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Chiedevano altresì condannarsi parte attrice ex art. 96 c.p.c. oltre al- la vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Istruita la causa ed invitate le parti personalmente in udienza ad un tenta- tivo di conciliazione della lite, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premet- tere che l'orientamento elaborato dalla Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione.
Risulta fondata e deve essere accolta l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta, essendo spirato, al momento di proposi- zione della domanda giudiziale, il termine di prescrizione decorrente dal maturare dell'inadempimento dell'onere modale.
Nel caso di specie, in data 11.12.1993 con atto di donazione stipulato innanzi al Notaio dott. , rep. 22474, n. raccolta 10151 il Persona_1
sig. (odierno attore) ed il sig. (dante causa Controparte_1 Controparte_2
degli odierni convenuti) acquistavano – per quanto di interesse in questa sede
- la nuda proprietà, rispettivamente, l'uno della porzione di fabbricato al Cor- so Leonardo Da Vinci in Terzigno sul lato meridionale composta da un primo e secondo piano oltre il piano terra cantinato androne corte meglio specificata in atti e l'altro della porzione di fabbricato ubicata sul lato settentrionale com- posta da un locale cantinato, un appartamento al piano terra ed un apparta- mento al primo piano, meglio specificata in atti.
Con il medesimo atto di donazione veniva stabilito che “1) la scala del fabbricato al Corso Leonardo da Vinci descritto al numero 1) della precedente narrativa è annessa alla porzione di fabbricato posta sul lato settentrionale, porzione che per effetto delle donazioni di cui innanzi è diventata di proprietà del donatario . Conseguentemente il donatario Persona_2 CP_11
dovrà provvedere a costruire una nuova scala per l'accesso al primo
[...]
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piano della porzione di fabbricato al Corso Leonardo Da Vinci posta sul lato meridionale diventata di sua proprietà. La realizzazione della scala avverrà se sarà consentita in base alla normativa edilizia vigente e sarà effettuata a spe- se comuni tra essi e . La medesima dovrà essere rea- Controparte_2 CP_1
lizzata secondo le caratteristiche e con i materiali della scala esistente nella porzione di fabbricato di . La costruzione della scala sarà ef- Persona_2
fettuata entro due anni dal dì in cui il donatario avrà Controparte_2
conseguito il possesso materiale della sua porzione di fabbricato”.
Orbene, con l'atto in esame, veniva stabilito un onere in capo al CP_2
che avrebbe dovuto, entro due anni dall'immissione del possesso nei
[...]
beni, provvedere a costruire una scala (se consentita in base alla normativa edilizia vigente) per l'accesso alla sua porzione di fabbricato. Tale onere, come pacificamente ammesso da tutte le parti del presente giudizio è rimasto ina- dempiuto di tal che la preesistente scala, risulta l'unico accesso attualmente esistente all'abitazione dei convenuti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito, che “L'azione di risoluzione della donazione modale per l'inadempimento dell'onere in essa stabilito a carico del donatario può essere proposta solo dal momento in cui si verifica tale inadempimento, purché questo non sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'obbligato; ne consegue che l'azione di risoluzione è soggetta alla prescrizione e al relativo termine, decorrente dall'epoca dell'inadempimento dell'onere e non dalla data di conclusione del contratto di donazione” (cfr. Cass. Sez.
2, 03/10/2018, n. 24131). Il ragionamento è senz'altro applicabile anche ai fini dell'azione di accertamento dell'inadempimento non finalizzata alla risoluzio- ne, stante l'assoluta ed evidente analogia.
Inoltre, in ragione delle specifiche clausole di cui all'atto di donazione sottoposto al vaglio di questo Tribunale, non appare fuori luogo ricordare che, ai sensi dell'art. 1143 sebbene “Il possesso attuale non fa presumere il posses- so anteriore” la norma fa salvo il caso in cui “il possessore abbia un titolo a
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fondamento del suo possesso;
in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo” (cfr., in senso analogo e sulla ratio di tale disposizione, Cass., Sez. 2, Sentenza n.19501 del 30/09/2015).
Facendo applicazione dei principi poc'anzi enucleati della giurispruden- za di legittimità, va rilevato che, -anche se l'atto di donazione fa riferimento all'immissione nel “possesso materiale” dell'immobile del donatario CP_2
(dante causa degli odierni convenuti)-, essendo il possesso stesso
[...]
fondato su di un titolo, l'immissione deve presumersi avvenuta contestual- mente all'acquisto della piena proprietà in capo al avvenuto Controparte_2
contestualmente alla rinunzia all'usufrutto da parte della madre CP_12
in favore di entrambi i figli (redatto innanzi al Notaio dott.
[...] [...]
, n. rep. 29800, n. raccolta 14919) in data 14.1.2000. Persona_3
Non risultando fornita da parte attrice la prova necessaria a superare la presunzione normativa (basti pensare che in altro giudizio pendente tra le me- desime parti lo stesso attore deduce che il sig. era in possesso del bene CP_2
sin dal 1972).
Il termine per adempiere della durata di due anni contrattualmente pre- visto dell'atto di donazione deve, dunque, farsi decorrere dal giorno 14.1.2000
e conseguenzialmente, l'inadempimento definitivo dell'onere modale è matu- rato in data 14.01.2002, di tal che da tale data comincia a decorrere il dies a quo dell'azione di accertamento dell'inadempimento dell'onere, soggetta all'ordinario termine di prescrizione, che è, dunque, maturato il giorno
14.01.2012. Da tale momento l'azione risulta prescritta, di tal che non potrà che accogliersi l'eccezione solleva dai convenuti con sicuro rigetto delle do- mande avanzate dal sig. . Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispo- sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione al valore della controversia (indeterminato – complessità bassa), nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapporta- ta anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle que-
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stioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione mo- nocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. rigetta le domande avanzate da e, per l'effetto, Persona_2
2. condanna , al pagamento, in favore di ciascuna delle Controparte_1
parti convenute al pagamento di €.3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
È verbale. Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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