Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 2152/2024 R.G.L. promosso da
, con l'avv. CONTI CHRISTIAN e l'avv. Parte_1
ARDIZZONE ALESSIO
CONTRO
con il Funzionario ex Controparte_1
art. 417 bis c.p.c.
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 22/01/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che parte ricorrente ha depositato note scritte in data 20/01/2025, mentre il MIM non ha depositato note
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 2152/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CONTI Parte_1
CHRISTIAN e dall'avv. ARDIZZONE ALESSIO ed elettivamente
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore, rappresentato dal funzionario ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio in INDIRIZZO
TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, dichiara che fra le parti si è svolto di fatto un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, di volta in volta rinnovato senza soluzione di continuità, per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore scolastico, nel periodo dal 1/01/2000 al 31/08/2018, data dell'immissione in ruolo del quale collaboratore scolastico, e condanna il Parte_1
alla ricostruzione della Controparte_1
carriera del ricorrente con la valutazione, quali servizi pre-ruolo, di tutti quelli prestati in suo favore, formalmente con contratti di lavoro alle dipendenze della
, dall'1/01/2000 e sino al 31/08/2018, senza Controparte_2
soluzione di continuità, e alla collocazione del medesimo ricorrente nella classe stipendiale conseguente al predetto riconoscimento, di 18 anni e 8 mesi di servizio pre-ruolo alla data dell'immissione in ruolo, e così nella terza fascia stipendiale del CCNL di settore (15-20 anni).
Condanna il convenuto al pagamento delle conseguenti differenze CP_1
retributive di anzianità a decorrere dal 24/10/2018, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo effettivo, tenendo conto dell'anzianità come sopra maturata e corrispondendo le differenze di anzianità calcolate come se fossero stati corrisposti anche gli aumenti maturati prima di detta data e ormai prescritti.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 3.000,00, oltre spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/09/2023 parte ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere lavorato in favore del in forza di reiterati contratti di CP_3
lavoro formalmente stipulati con la Controparte_2
dall'1/1/2000 sino al 31/8/2018, lamentava la illegittimità dei suddetti contratti, deducendo di avere di fatto prestato lavoro di natura subordinata, quale collaboratore scolastico, alle dirette dipendenze del convenuto;
CP_1
deduceva di essere stato poi assunto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1 settembre 2018, in forza di un concorso indetto secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria del 2017.
Rappresentava il ricorrente di aver inoltrato al , in data 24.10.2023, CP_1
istanza di ricostruzione della carriera con i predetti servizi pre-ruolo, rigettata dal . CP_1
Concludeva, quindi, chiedendo: “Preliminarmente accertare la nullità del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la coop. Istruzione Pubblica e conseguentemente accertare la natura di fatto subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze del;
Conseguentemente accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio non di ruolo interamente prestato nell'Amministrazione scolastica prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
Condannare il a valutare l'integrale servizio pre-ruolo effettivo prestato dal CP_1
ricorrente e per l'effetto condannarlo al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'integrale anzianità maturata nel servizio pre-ruolo e ciò anche al fine della corretta ricostruzione della carriera;
Conseguentemente condannare il a collocare il sig. nella fascia Controparte_1 Pt_2
stipendiale corrispondente all'anzianità maturata e conseguentemente a riconoscergli gli incrementi stipendiali correlati alla progressione stipendiale cui il ricorrente avrebbe avuto diritto laddove fosse stato inquadrato stabilmente come personale ATA, alle dipendenze del convenuto;
CP_1
Condannare, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., anche a titolo risarcitorio, l'Amministrazione resistente a corrispondere in favore del ricorrente le differenze retributive tra il 2000 ed il 2018 maturate tra quanto corrisposto in ragione dei contratti impugnati e le remunerazioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stato inquadrato nel profilo di collaboratore scolastico alle dipendenze del convenuto e calcolate in base alle tabelle retributive contenute nei CP_1
CCNL per il Comparto Scuola per tempo vigente, oltre rivalutazione monetaria ed accessori nella misura dovuta per legge”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal ricorrente e, in ogni caso,
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali.
In particolare, i testi, sentiti all'udienza del 29/11/2024, hanno dichiarato:
OGNIBENE ROSARIO: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché sono stato Dirigente Scolastico della Direzione Didattica
e poi dell'Istituto Comprensivo Rapisardi Garibaldi dal Per_1
2009/2010 al 31.08.2016. A.D.R.: In questo periodo ricordo che il lavorava Parte_1
presso il nostro Istituto con mansioni di collaboratore scolastico, alle dipendenze di una cooperativa, di cui non ricorso il nome;
non so dire se il ricorrente abbia lavorato lì per l'intero periodo di cui sopra o se ci siano state delle interruzioni. A.D.R.: Al ricorrente le disposizioni di servizio venivano date non da me, ma dal Dirigente
Amministrativo, come previsto di norma in relazione a tutto il personale ATA;
in ogni caso, per me il ricorrente e gli altri dipendenti della cooperativa erano collaboratori scolastici, trattati nello stesso modo di quelli direttamente dipendenti dall'amministrazione, e, per quanto ne so, nello stesso modo ricevevano le analoghe disposizioni di servizio dal DSGA. A.D.R.: Non ho mai visto presso la scuola personale della Cooperativa incaricato di impartire disposizioni al ricorrente o ai suoi colleghi dipendenti della Cooperativa. A.D.R.: Le turnazioni, la distribuzione delle ferie tra i collaboratori scolastici dipendenti dell'Amministrazione direttamente o della Cooperativa venivano stabilite dal DSGA, per quanto ne so in modo uguale per tutti, secondo le disposizioni di legge e di contratto”.
DI MISA LEA: “A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché sono stata DSGA della Direzione Didattica e poi dell'Istituto Per_1
Comprensivo Rapisardi Garibaldi dal 2003/2004 al 31.08.2018. A.D.R.: In questo periodo ricordo che il lavorava presso il nostro Istituto con mansioni di Parte_1
collaboratore scolastico, alle dipendenze di una cooperativa, di cui non ricordo il nome, perché con noi ne lavoravano tre, dovrebbe essere Pubblica Istruzione o Istruzione Pubblica;
non so dire se il ricorrente abbia lavorato lì per l'intero periodo di cui sopra o se ci siano state delle interruzioni, perché ricordo che vi fu un'interruzione perché andò a lavorare in altra scuola, ma non so dire esattamente quando. A.D.R.: Al ricorrente le disposizioni di servizio venivano date da me, come Direttore Amministrativo, come previsto di norma in relazione a tutto il personale ATA;
in ogni caso, per me il ricorrente e gli altri dipendenti della cooperativa erano collaboratori scolastici, trattati nello stesso modo di quelli direttamente dipendenti dall'amministrazione, e nello stesso modo ricevevano le analoghe disposizioni di servizio dal DSGA, che ero appunto io. A.D.R.: Non ho mai visto presso la scuola personale della Cooperativa incaricato di impartire disposizioni al ricorrente o ai suoi colleghi dipendenti della Cooperativa. A.D.R.: Le turnazioni, la distribuzione delle ferie tra i collaboratori scolastici dipendenti dell'Amministrazione direttamente o della Cooperativa venivano stabilite dal DSGA, per quanto ne so in modo uguale per tutti, secondo le disposizioni di legge e di contratto. A.D.R.: Noi mandavamo mensilmente alla Cooperativa l'elenco dei collaboratori scolastici suoi dipendenti con l'indicazione delle ore di lavoro, delle ferie, delle eventuali assenze e fra queste quelle per malattia. A.D.R.: In caso di malattia il ricorrente presentava a me il certificato medico e poi noi lo inviavamo alla
Cooperativa”.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori della parte ricorrente insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Ciò premesso, deve condiviso pienamente l'iter motivazionale seguito dalla
Corte d'Appello (sentenza n. 584/2023) e da questo Tribunale Sezione Lavoro nelle sentenze in atti, relativamente ad alcune fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, in tema di co.co.co stipulati con personale ATA e di L.S.U. assunti presso la P.A., pronunce che si richiamano anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c., condividendosene pienamente l'iter motivazionale.
Va in primo luogo rilevato come gli obiettivi pubblicistici volti a favorire la fuoriuscita dal bacino dei disoccupati dei soggetti appartenenti alla platea degli
LSU sono stati perseguiti nel tempo dal legislatore attraverso provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno programmato l'affidamento a tali soggetti di incarichi a tempo di collaborazione coordinata e continuativa (D. lgs. n.
81/2000), oppure la sottoscrizione di convenzioni con società cooperative e poi di contratti di lavoro con queste ultime da parte di ex LSU, come accaduto alla ricorrente (D.L.vo n. 468/1997). In particolare, l'art. 10 del D.L.vo 468/1997 citato ha previsto che: “Occupazione dei soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili
1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (che comprendono gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado), al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti medesimi:
a) promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati;
tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
2. Gli enti interessati possono prevedere che le società miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle società di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle società miste, nonché' nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe
o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché' promossi da altri enti
e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.”.
Il ricorrente ha dedotto che tali rapporti di lavoro, da lui stipulati quale socio lavoratore con la Pubblica, sulla scorta di convenzione Controparte_2
stipulata e successivamente rinnovata di anno in anno (vedi Convenzione in atti) dal convenuto, nelle loro concrete modalità di attuazione CP_1
abbiano subito una sensibile alterazione in direzione di un assetto equiparabile in tutto e per tutto ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego corrispondente alla figura di ruolo del collaboratore scolastico, svolto alle dirette dipendenze dell'Amministrazione. Per via dell'assoggettamento gerarchico e funzionale che ne è conseguito il lavoratore ha pertanto invocato, da un lato,
l'accertamento di rapporti di lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell'Amministrazione e, per ulteriore corollario, il diritto, alle differenze retributive ricollegate alla minore remunerazione percepita ed al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico ed economico.
Ebbene, sebbene sia vero che “i lavori socialmente utili per come disciplinati dalla legge
(art. 8 comma 1° D. Lgs. n. 568/97 e art.4 comma 1° D. lgs. n. 81/2000) sono idealmente incompatibili con la costituzione di un rapporto di lavoro propriamente inteso (v. art. 4 comma
1° D. Lgs. n. 81/2000 il quale recita:
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro) in quanto traggono origine da motivi assistenziali, riguardano un impegno lavorativo certamente precario, non determinano la cancellazione dalle liste di collocamento, essi presentano caratteri del tutto peculiari quali
l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro e la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali, con la conseguenza che il lavoratore socialmente utile, non essendo un dipendente,
e non configurandosi alcun rapporto di lavoro subordinato, neppure può godere delle garanzie e delle tutele per tale condizione previste” (Consiglio Stato, sez. VI, 27/06/2007, n.
3664; Cassazione civile, sez. un., 22/02/2005, n. 3508), non è meno vero che, una volta che tali rapporti di matrice assistenziale siano stati istituzionalizzati e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica (lavoro subordinato alle dipendenze di Cooperativa in convenzione con il ), essi debbano CP_1
essere assoggettati alla disciplina che è loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata e/o al soggetto reale datore di lavoro.
Come affermato da ultimo dalla S.C., infatti, “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea” (Cass. n. 10951 del 8/5/2018). Ha soggiunto la Corte di
Cassazione che “anche la qualificazione normativa ha valore dirimente soltanto qualora le modalità di svolgimento non si siano in nessun modo discostate dalla previsione di legge, sicchè la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.”.
Non è dubbio che il medesimo ragionamento debba essere trasposto anche all'ipotesi di specie, in cui quello svolto risulta pienamente provato essersi atteggiato come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell'Amministrazione, invece che del soggetto formale datore di lavoro.
Nel caso di specie, infatti, è accaduto che - a dispetto dell'interesse giuridico espresso nella convenzione tra il e la Cooperativa Istruzione Pubblica CP_1
e nei successivi contratti fra questa e il lavoratore, il quale esclude la sussistenza un vincolo diretto di subordinazione con l'Amministrazione scolastica - le modalità in concreto del rapporto abbiano assunto le forme tipiche della eterodirezione direttamente esercitata da quest'ultima, e non dalla Cooperativa formale datore di lavoro, che non ha mai svolto alcuna attività diversa dalla stipula delle convenzioni citate e la cui stessa costituzione era finalizzata unicamente alla stipula dei contratti di lavoro da svolgere presso le scuole da parte di soggetti ex LSU, come la parte ricorrente (vedi prove testimoniali e ordini di servizio in atti).
Conduce a tale affermazione l'esame dei documenti in atti e delle risultanze delle prove testimoniali assunte, dal quale risulta provato che parte ricorrente, nel corso dei rapporti di lavoro in questione presso gli Istituti scolastici, svolse una prestazione definita quale collaboratore scolastico, venendo sottoposto alle condizioni e prerogative tipiche del personale di ruolo con riferimento all'orario di servizio osservato e all'assoggettamento gerarchico e disciplinare, come dimostrano il controllo delle presenze e la comunicazione e richiesta di autorizzazione per i giorni di assenza per malattia e per i giorni di ferie. Trattasi
a ben vedere di modalità di svolgimento della prestazione incompatibili con lo status dichiarato di lavoratore dipendente della la quale non ha mai CP_2
esercitato sul ricorrente né un potere di organizzazione né un potere di direzione, atteso che tutte le prerogative datoriali erano esercitate di fatto dall'Istituto scolastico presso cui il ricorrente lavorava;
ciò consente l'operazione di riqualificazione del vincolo lavorativo de quo sotto il regime di un vero e proprio rapporto di pubblico impiego di fatto, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Accertato, così lo svolgimento di fatto da parte del ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del resistente con le mansioni CP_1
e nel periodo sopra detti, vanno esaminate le conseguenti domande proposte dal ricorrente.
Dall'accertamento che il rapporto di lavoro si è svolto di fatto in maniera subordinata alle dirette dipendenze dell'Amministrazione consegue che, ove in esso sia stato previsto un termine finale, lo stesso dovrà essere sussunto nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo determinato (affetto da nullità se stipulato in assenza delle condizioni di legge), ai fini della necessaria conformazione del diritto interno a quello dell'Unione europea, come già più sopra affermato con riferimento al diritto agli aumenti retributivi di anzianità.
Da ciò consegue il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata nel periodo pre-ruolo, e quindi del diritto ad essere collocata a decorrere dal 01/09/2018 nella fascia stipendiale 15/20, corrispondente alla effettiva anzianità di servizio maturata, di anni 18 anni e 10 mesi, sin dall'1/1/2000.
Sul punto, infatti, deve essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte di cassazione che pronunciandosi sul punto ha statuito che “il D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. civ. sez. lav. 28 novembre 2019, n. 31150).
Nel caso di specie, deve escludersi la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, con la conseguenza di dover dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio preruolo effettivamente prestato.
La circostanza che i contratti in oggetto non siano stati convertiti e che vengano in luce come rapporti di lavoro di mero fatto non impedisce la chiesta ricostruzione della carriera con i relativi servizi prestati nel periodo di pre-ruolo, anche se formalmente prestati alle dipendenze della Controparte_2
[...] Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro più volte citato dispone: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per
l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità si servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”.
Con la sentenza del 13 settembre 2007 (procedimento Persona_2
C307/05), la Corte di Giustizia, nel ribadire l'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, facenti parte dei principi generali del diritto comunitario, afferma che dalle disposizioni previste dalla direttiva e dall'accordo quadro tali principi sono affermati al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e che tali principi, in quanto di portata generale, trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. punti 25, 27,
28 e 29).
Orbene, nella specie, non è dubbio che il ricorrente abbia fornito prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che lo vincolava al reale datore di lavoro, che va identificato nel convenuto, CP_1
atteso che, al di là della formale stipula del contratto con la esso si CP_2
è di fatto svolto con le caratteristiche della subordinazione dalla e nell'interesse dell'Amministrazione convenuta, come sopra accertato in punto di fatto.
Argomentare diversamente, del resto, comporterebbe una disparità di trattamento del tutto ingiustificata, perché fondata unicamente sulla forma subordinata o autonoma del contratto o sulla sua formale stipulazione con un soggetto terzo decisa dall'Amministrazione: in tutti i casi la conversione in unico rapporto a tempo indeterminato è preclusa, ma solo nei due ultimi casi risulterebbe preclusa la ricostruzione della carriera solo per il fatto che formalmente il servizio non è stato prestato alle dipendenze dell'amministrazione presso la quale il lavoratore è poi stato stabilizzato.
Appare evidente come questa conclusione confliggerebbe con l'applicazione del principio di non discriminazione contenuto nella normativa eurounitaria di cui alla citata clausola 4 cit. e all'art. 21 della Carta di Nizza, anche atteso che detta normativa ha riguardo a situazioni di fatto e non a mere qualificazioni giuridiche dei rapporti di lavoro e che, nella specie, la ricorrente ha svolto di fatto prestazioni di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, come sopra accertato, prestazioni rese indubbiamente nell'interesse della medesima e nell'ambito di un rapporto di lavoro che la vincolava all'Amministrazione medesima.
In conclusione, quindi, deve essere affermato il diritto del ricorrente al computo per intero del servizio effettivamente prestato in posizione di preruolo per il resistente, con i predetti contratti stipulati solo formalmente CP_1
con la , ai fini della ricostruzione della carriera Controparte_2
e del corretto inquadramento giuridico ed economico.
In ordine alla domanda concernente l'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui l'istante avrebbe avuto diritto ove inquadrato stabilmente come personale ATA, alle dipendenze del CP_1
convenuto, deve osservarsi quanto segue.
Sulla specifica questione in esame è intervenuta la Corte di Cassazione (sent.
n. 22558/16) che ha fissato il seguente principio:
“La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per
i dipendenti a tempo indeterminato”.
La mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pertanto pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima formale stipula dei contratti con soggetto diverso dall'effettivo datore di lavoro, ragion per cui le stesse devono riconoscersi al ricorrente nella misura prevista dal CCNL del Comparto Scuola sul presupposto di rapporti continuativi di fatto succedutisi a partire dal
1/01/2000 e sino all'immissione in ruolo del 1/09/2018, per 18 anni e 8 mesi, atteso che il servizio si è svolto senza alcuna soluzione di continuità.
La natura di fatto subordinata alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta dei rapporti a tempo determinato in oggetto, come sopra accertata, non potrebbe comportare la conversione dei medesimi in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il divieto di cui all'art. 36 TUPI;
dalla nullità dei predetti contratti deriva, invece, come detto l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2126 c.c., applicabile anche al pubblico impiego privatizzato, con conseguente diritto della parte ricorrente al trattamento retributivo di cui si
è detto sopra, comprensivo delle differenze retributive derivanti dall'anzianità di servizio, non potendosi differenziare situazioni tutte tra di loro affini quali sono i rapporti di impiego di fatto svolti alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Va, quindi, disposta la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive, dalla data dell'immissione in ruolo.
Tuttavia, va esaminata sul punto l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dal in relazione a tutte le domande di differenze retributive CP_1
proposte dal ricorrente, sia quanto a quelle maturate dopo l'immissione in ruolo in conseguenza del corretto riconoscimento del servizio pre-ruolo, sia quanto a quelle relative al periodo di pre-ruolo, dal 1.01.2000 al 1.09.2018. Per insegnamento della S.C., “l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti [e del personale ATA] configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente [o ATA], prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti" (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 2232/2020).
Non è quindi dubbio, sulla scorta del superiore riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo del ricorrente, che egli ha maturato il diritto all'inquadramento corrispondente e alla corresponsione delle relative differenze retributive di anzianità per il periodo successivo all'immissione in ruolo.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, atteso che la prescrizione è stata interrotta per la prima volta con la domanda di ricostituzione della carriera del
24/10/2023, restano prescritte le differenze retributive maturate sino al
24/10/2018, ossia anteriormente al quinquennio decorrente dalla predetta istanza, sicché il va condannato al pagamento delle differenze CP_1
stipendiali maturate per tali titoli a decorrere dal 24/10/2018, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo effettivo.
Va, da ultimo, esaminata la domanda di pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo pre-ruolo, dal 2000 al 1.09.2018, quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. a tenore del quale “la nullità o
l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro
è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
In relazione a detta domanda, dev'essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale solleva da , atteso che parte ricorrente CP_1 ha dedotto di avere messo in mora l'Amministrazione, chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle sue dirette dipendenze e la ricostruzione della carriera con il computo dei servizi svolti alla formali dipendenze della solo con domanda del 24/10/2023, cioè dopo il CP_2
decorso del termine di cinque anni dalla scadenza dei singoli contratti a termine svolti nel periodo anteriore all'immissione in ruolo, attesa l'applicabilità della prescrizione quinquennale alle differenze retributive maturate nel corso dei contratti a termine stipulati prima dell'immissione in ruolo, come ritenuto dalla
Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 36197 del 28.12.2023.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza assolutamente prevalente del resistente e si liquidano come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 20/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 22/1/2025
La Giudice
Paola Marino