Art. 3.
Le ammissioni al collegio si effettuano, a domanda, esclusivamente alla prima classe del liceo classico ovvero alla terza classe del liceo scientifico.
Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno:
il numero dei giovani da ammettere al collegio, in relazione ai posti disponibili;
il numero dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo articolo 17, nonche' le modalita' per l'ammissione di detti giovani.
Le ammissioni al collegio si effettuano, a domanda, esclusivamente alla prima classe del liceo classico ovvero alla terza classe del liceo scientifico.
Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno:
il numero dei giovani da ammettere al collegio, in relazione ai posti disponibili;
il numero dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo articolo 17, nonche' le modalita' per l'ammissione di detti giovani.