Articolo 3 della Legge 18 febbraio 1964, n. 48
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 marzo 1964
Art. 3.
Le ammissioni al collegio si effettuano, a domanda, esclusivamente alla prima classe del liceo classico ovvero alla terza classe del liceo scientifico.
Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno:
il numero dei giovani da ammettere al collegio, in relazione ai posti disponibili;
il numero dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo articolo 17, nonche' le modalita' per l'ammissione di detti giovani.
Entrata in vigore il 17 marzo 1964
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