Sentenza 10 marzo 2025
Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26/09/2025, n. 7560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7560 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07560/2025REG.PROV.COLL.
N. 01635/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2025, proposto dall’Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
le società -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Aniello Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 00860/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la contestata legittimità dell’informativa interdittiva adottata il -OMISSIS- nei confronti della società appellata -OMISSIS-, la cui impugnazione in primo grado è stata respinta con sentenza n. 860/2025, qui gravata. Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto legittimo il provvedimento, con l’unica eccezione del capo relativo alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del D.lgs. n. 159/2011.
In merito, il giudice di prime cure ha osservato come «.. sul punto, il provvedimento contenga una motivazione meramente stereotipata e standardizzata, priva di un concreto riferimento agli elementi che escluderebbero l’occasionalità» .
2. Nel presente grado di giudizio il Ministero appellante denuncia l’incoerenza della pronuncia di primo grado nella parte in cui, pur riconoscendo la solidità del quadro indiziario, ha censurato l’adeguatezza della motivazione relativa alla mancata applicazione dell’art. 94-bis. Secondo l’Amministrazione il TAR avrebbe omesso di considerare che la presenza di un pericolo concreto, sistemico e strutturale di infiltrazione mafiosa esclude, per sua natura, la possibilità di reintegro della società in un contesto economico sano, rendendo superflua una motivazione più articolata su tale punto.
3. La società appellata si è costituita in giudizio, resistendo all’appello principale e proponendo appello incidentale avverso la parte della sentenza che ha ritenuto sussistente il quadro indiziario a fondamento dell’informativa.
Si è costituita anche la società -OMISSIS-, con la quale, nelle more del giudizio, la -OMISSIS- si è fusa per incorporazione.
4. A seguito del rigetto dell’istanza cautelare (ordinanza n. 1094/2025), la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 settembre 2025.
5. In via preliminare, va scrutinata l’eccezione sollevata dalla parte appellata secondo cui la sopravvenuta acquisizione di una documentazione liberatoria in materia antimafia – intervenuta successivamente all’ordinanza cautelare, con nota prot. -OMISSIS- del 2 aprile 2025 – avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ovvero, in subordine, una sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
5.1. L’eccezione non merita accoglimento.
5.2. L’aggiornamento dell’informativa interdittiva costituisce il risultato di una valutazione attuale del quadro istruttorio, arricchito dalle sopravvenienze verificatesi nel periodo successivo al precedente provvedimento interdittivo (cfr. Corte Cost., sent. n. 57/2020). Va, pertanto, esclusa qualsiasi sovrapposizione tra tale meccanismo “dinamico” – disciplinato dall’art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011 – e gli strumenti di autotutela (revoca o annullamento) dell’originaria interdittiva.
5.3. Ne consegue che, sotto il profilo temporale, il provvedimento liberatorio adottato a seguito di aggiornamento si affianca al precedente provvedimento interdittivo senza che ciò ne annulli gli effetti medio tempore prodotti.
5.4. Così è anche nel caso di specie, nel quale la nota prot. -OMISSIS- del 2 aprile 2025 si qualifica come attività di aggiornamento, e non come revoca o annullamento dell’atto impugnato. Essa fa riferimento a fatti sopravvenuti – introdotti nel corso del giudizio – che presentano una significativa discontinuità rispetto al quadro fattuale esaminato nel luglio 2024 e che la Prefettura ha preso in esame ai fini della nuova valutazione.
5.5. Alla luce di tali considerazioni, permane l’interesse dell’Amministrazione a ottenere il riconoscimento della legittimità del provvedimento originario, il quale si configura come espressione autonoma e distinta dell’azione amministrativa, non assorbita o sostituita da quella successiva.
6. Nel merito, per esaminare compiutamente i due appelli proposti, occorre partire dal contenuto dell’informativa interdittiva del -OMISSIS-.
6.1. A fondamento della ritenuta sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, la Prefettura ha evidenziato quanto segue:
• la società ricorrente intrattiene legami societari e cointeressenze con imprese appartenenti a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), costituito per l’esecuzione di una commessa quinquennale relativa al servizio -OMISSIS- nell’ambito dell’ASL di Caserta. Pur trattandosi di un rapporto provvisorio, il RTI integra una relazione commerciale rilevante ai fini della normativa antimafia;
• nel suddetto RTI figurano società riconducibili a un sistema affaristico facente capo a -OMISSIS- e ai -OMISSIS-;
• -OMISSIS-, pluripregiudicato e condannato per reati di criminalità organizzata, è figura centrale in un gruppo imprenditoriale che ha monopolizzato il settore -OMISSIS- nella sanità pubblica campana;
• con decreto -OMISSIS- 2023, la DDA di Napoli ha disposto perquisizioni e notificato informazioni di garanzia, nell’ambito del p.p. n. -OMISSIS- RGNR, nei confronti dei -OMISSIS- (soci della -OMISSIS-, componente del RTI). Da tale atto sono emersi elementi significativi anche su altri soggetti collegati alle società del raggruppamento;
• la nota DIA Napoli prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2023 ha documentato i rapporti tra -OMISSIS- e -OMISSIS- (-OMISSIS-, titolare della -OMISSIS-, anch’essa parte del RTI), entrambi indagati per reati ostativi;
• la società appellata detiene una quota del -OMISSIS- della -OMISSIS-, società il cui capitale è condiviso con la -OMISSIS-, riconducibile a -OMISSIS-;
• tra i dipendenti della società ricorrente figurano -OMISSIS- e -OMISSIS-, quest’ultima titolare di quote nella -OMISSIS-, destinataria di informativa antimafia -OMISSIS-, confermata in sede giurisdizionale;
• è altresì emersa la presenza, tra i dipendenti, di -OMISSIS-, soggetto controllato più volte in compagnia di individui segnalati per reati rilevanti ai fini antimafia.
6.2. Nell’appello incidentale, la società appellata reitera molte delle doglianze già dedotte in primo grado, sostenendo l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione prefettizia, per non aver considerato:
(a) le iniziative di self-cleaning nel frattempo adottate, tra le quali:
- la cessione delle quote della -OMISSIS- (posta in liquidazione dal -OMISSIS- 2024) avvenuta il -OMISSIS-;
- il licenziamento, -OMISSIS-, di -OMISSIS- e -OMISSIS-, e, in data -OMISSIS-, di -OMISSIS- e -OMISSIS-;
(b) una serie di elementi a discarico, tra i quali:
- l’assenza di rapporti tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, quest’ultima posta in liquidazione il -OMISSIS- 2024.
- la natura autonoma delle imprese partecipanti al RTI, ai sensi dell’art. 95, comma 1, D.lgs. n. 159/2011;
- il fatto che non tutte le imprese del RTI sono state attinte da interdittiva;
- l’assenza di elementi comprovanti il controllo della -OMISSIS- da parte di -OMISSIS-;
- l’inesistenza di relazioni dirette tra -OMISSIS- e soggetti come -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
6.3. L’appello incidentale risulta infondato.
6.4. Deve preliminarmente escludersi ogni rilievo delle circostanze sopravvenute rispetto alla data dell’atto impugnato, in quanto valutabili secondo il principio del tempus regit actum . Rientrano tra queste la cessione delle quote -OMISSIS- del -OMISSIS- e l’ultimazione -OMISSIS- della esecuzione del contratto con l’ASL Caserta.
6.5. Parimenti irrilevante è la circostanza che la -OMISSIS- abbia cessato di esistere a seguito di fusione per incorporazione nella società -OMISSIS-: in base all’art. 2504-bis c.c. la posizione sostanziale e processuale della società incorporata si trasferisce in capo alla società incorporante, che peraltro nel caso di specie si è anche costituita in giudizio.
6.6. Quanto alle misure di self-cleaning indicate dalla società appellata, esse risultano tardive e, pertanto, irrilevanti, se non addirittura controproducenti ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. f), D.lgs. n. 159/2011, in quanto poste in essere in epoca successiva all’accesso ispettivo del -OMISSIS- 2023 e alla comunicazione di avvio del procedimento del -OMISSIS- 2024 che ha poi condotto all’adozione dell’informativa, secondo una scansione temporale che rende plausibile il sospetto di una loro finalità elusiva.
6.7. Non risulta decisiva neppure l’asserita assenza di rapporti tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, tenuto conto del fatto che: -OMISSIS-, socia di -OMISSIS-, è anche dipendente della -OMISSIS- e titolare di rapporti contrattuali con -OMISSIS-, società partecipata dalla stessa; che -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno lavorato per -OMISSIS- fino al 2022; ed infine che sono documentati rapporti contrattuali con la -OMISSIS-, società partecipata dalla stessa -OMISSIS-, socia anche della -OMISSIS-.
6.8. Quanto alla figura di -OMISSIS-, pluripregiudicato considerato dalla Prefettura elemento cardine attrattivo delle commesse nel settore -OMISSIS- della Regione Campania, essa viene minimizzata dalla società appellata senza che vengano addotti elementi esplicativi concreti, in grado di smentire la documentazione delle forze dell’ordine in merito ai contatti intercorsi con altri soggetti (-OMISSIS-, -OMISSIS-) e al contesto relazionale che ne emerge ai fini dell’accertamento del rischio di infiltrazione mafiosa. Plurime frequentazioni controindicanti risultano anche in capo a -OMISSIS- (già dipendente della -OMISSIS-), -OMISSIS- (più volte individuati in compagnia di -OMISSIS-).
6.9. In merito alla rilevanza dell’associazione tra imprese va osservato che la stessa, pur traducendosi in un vincolo provvisorio, non è del tutto priva di valenza sintomatica ai fini dell’indagine antimafia: secondo la giurisprudenza di questa Sezione (Cons. Stato, III, n. 432/2025), la cointeressenza commerciale con imprese esposte al rischio criminale può infatti costituire indizio sufficiente, valutabile in base alla natura, intensità e stabilità del rapporto.
6.10. Per tutte le ragioni sopra esposte, l’appello incidentale deve essere respinto.
7. Il motivo di appello principale – relativo alla presunta carenza di motivazione circa l’omessa applicazione dell’art. 94-bis – deve invece trovare accoglimento.
7.1. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata la Prefettura si è limitata ad affermare che «le risultanze istruttorie e processuali denotano tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a condotte ed interessenze continuative, stabili, non episodiche e, quindi, non integranti il requisito dell’occasionalità dell’agevolazione» .
7.2. Secondo il TAR il passaggio esplicativo testè richiamato integrerebbe “una motivazione meramente stereotipata e standardizzata” che non darebbe “.. conto in concreto degli elementi che escluderebbero l’occasionalità” in quanto non spiegherebbe “ .. in concreto per quale motivo non siano percorribili le suddette misure di prevenzione collaborativa, non potendosi comprendere, dal contenuto della motivazione, i motivi di esclusione del presupposto dell'agevolazione occasionale” .
7.3. A giudizio di questo Collegio, pur nella sua sinteticità, la motivazione prefettizia può invece ritenersi sufficiente se contestualizzata nell’ambito di un complessivo quadro indiziario – dallo stesso TAR riconosciuto adeguato – che evidenzia rapporti economici stabili e duraturi con soggetti direttamente o indirettamente legati alla criminalità organizzata.
7.4. In tal senso, la censura ministeriale, pur non configurando formalmente una contraddizione logico-giuridica (un conto è l’analisi del compendio indiziario, altra cosa il giudizio sulla “ occasionalità ” del rischio infiltrativo), coglie tuttavia un profilo sostanziale: la valutazione della Prefettura sull’assenza di occasionalità si fonda su un esame organico e ragionevole del carattere strutturale e pervasivo del rischio rilevato, essendo emersi, nel periodo temporale considerato, legami economici piuttosto stabili e continuativi fra la società odierna appellante e altri operatori economici più seriamente compromessi con la criminalità organizzata. Mettendo in evidenza questi legami, la Prefettura è riuscita a motivare la “non occasionalità” del rischio infiltrativo e, per tale via, l’assenza del presupposto di partenza del giudizio concernente la proficua esperibilità delle misure collaborative.
7.5. Poiché, infine, le iniziative correttive di self-cleaning sono state adottate dalla società solo dopo l’applicazione della misura interdittiva, l’Amministrazione non ha potuto tenerne conto al momento della decisione ai sensi dell’art. 94 bis: il che ne giustifica la mancata menzione e rende ragione dell’apparente staticità della prospettiva argomentativa seguita dalla motivazione del provvedimento.
8. In conclusione, l’appello principale va accolto mentre va respinto il mezzo incidentale, dal che consegue che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va integralmente respinto.
9. L’alterno esito dei due gradi di giudizio e la natura delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
-- accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale;
-- per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo grado;
-- compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.