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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 4288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4288 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa AN Di Maio, nella causa iscritta al N. 3721 del 2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LIBRIZZI FULVIO giusta procura in atti
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dal dott. VALENTI VITO
resistente –
Avente ad oggetto: ratei indennità di accompagnamento all'esito dell'udienza del 06/10/2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, verificato che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, ha pronunziato, mediante deposito nel fascicolo telematico, SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.250,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. LIBRIZZI FULVIO .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che, con ricorso depositato il 12/03/2025 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere presentato ricorso ex art. 445 bis cpc per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e che il Tribunale, espletata CTU che aveva accertato la sussistenza dei requisiti sanitari, aveva omologato le risultanze del predetto accertamento;
deduceva di avere provveduto ad inviare il modello AP70 in data 05/11/2024 e che l' non aveva ancora provveduto CP_2 al pagamento, e concludeva dunque con la richiesta di condanna dell' al pagamento dell'indennità; CP_2
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio deducendo di stare provvedendo alla liquidazione della prestazione;
- rilevato che dalla documentazione in atti e dalle difese delle parti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse.
Deve dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto conto del fatto che l' ha provveduto ad erogare CP_1 gli arretrati solo nel mese di luglio 2025 e, pertanto, dopo il deposito e la notifica del ricorso, le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. LIBRIZZI FULVIO .
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 06/10/2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta
IL GIUDICE ONORARIO
AN Di Maio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa AN Di Maio, nella causa iscritta al N. 3721 del 2025 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LIBRIZZI FULVIO giusta procura in atti
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dal dott. VALENTI VITO
resistente –
Avente ad oggetto: ratei indennità di accompagnamento all'esito dell'udienza del 06/10/2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, verificato che le parti hanno depositato note di trattazione scritta, ha pronunziato, mediante deposito nel fascicolo telematico, SENTENZA avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.250,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. LIBRIZZI FULVIO .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che, con ricorso depositato il 12/03/2025 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere presentato ricorso ex art. 445 bis cpc per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e che il Tribunale, espletata CTU che aveva accertato la sussistenza dei requisiti sanitari, aveva omologato le risultanze del predetto accertamento;
deduceva di avere provveduto ad inviare il modello AP70 in data 05/11/2024 e che l' non aveva ancora provveduto CP_2 al pagamento, e concludeva dunque con la richiesta di condanna dell' al pagamento dell'indennità; CP_2
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio deducendo di stare provvedendo alla liquidazione della prestazione;
- rilevato che dalla documentazione in atti e dalle difese delle parti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse.
Deve dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto conto del fatto che l' ha provveduto ad erogare CP_1 gli arretrati solo nel mese di luglio 2025 e, pertanto, dopo il deposito e la notifica del ricorso, le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. LIBRIZZI FULVIO .
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 06/10/2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta
IL GIUDICE ONORARIO
AN Di Maio