Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE
Riesame-Decreto L. n. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. n. 13/2017 e qui in persona del Consigliere dott. Riccardo Trombetta, nel procedimento iscritto al n. r.g. 580 dell'anno 2025, avente ad oggetto l'istanza di riesame del provvedimento di convalida del provvedimento Contr di proroga del trattenimento presso il di Trapani - Milo emesso in data 10.2.2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], CUI Parte_1
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Elena C.F._1
Luda di Cortemiglia (PEC ; Email_1 ricorrente contro Controparte_2 convenuto non costituito con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
all'esito dell'udienza celebrata il giorno 27.3.2025 mediante note scritte sostitutive, ha emesso il seguente DECRETO vista la richiesta di riesame del provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Trapani per giorni 60 ai sensi dell'art. 6 del d. Lgs. n. 142/2015 in data 12/12/2024 nei confronti dello straniero sopra indicato, convalidato con provvedimento di questa Corte di Appello al pari della successiva proroga del 10/2/2025, con restrizione dunque ancora in atto;
dato atto che la nei cui confronti sono stati Controparte_2 regolarmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, non è intervenuta in giudizio;
rilevato che il P.G. presso la Corte di Appello di Palermo ha apposto il visto e non ha formulato specifiche conclusioni, OSSERVA L'istanza di riesame deve ritenersi inaccoglibile.
La direttiva 2013/33/UE, nell'enunciare i criteri direttivi cui devono uniformarsi le legislazioni nazionali in tema di garanzie per i richiedenti trattenuti, all'art. 9 comma 5 stabilisce: «Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile
Il legislatore nazionale non ha esplicitato uno specifico mezzo di
“riesame” della convalida del trattenimento del richiedente protezione. La procedura di convalida rimanda per il vero alla validazione del trattenimento di cui all'art. 14 d.lgs. 286/1998, richiamo già ritenuto inadeguato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 22932/2017 rispetto all'omologo principio fissato dalla direttiva 2008/115/CE sotto il profilo della proceduta di riesame, pronuncia ove, facendo applicazione dei principi interpretativi della nota sentenza El Dridi, ha statuito rispetto alla direttiva 2008/115/CE (che prevede una dicitura pressoché identica in tema di riesame della convalida del trattenimento degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio) «la diretta applicabilità dell'art. 15, già menzionato, al caso in esame, per essere tale disposizione contenuta nella direttiva n. 2008/115 sufficientemente precisa ed incondizionata, secondo lo stesso giudizio, decisivo, della CGUE». Dunque, poiché da un lato la procedura di convalida del trattenimento del richiedente asilo è disciplinata dal medesimo art. 14 che disciplina la convalida dello straniero trattenuto (non richiedente protezione internazionale), e deriva dunque da essa il medesimo difetto di attuazione relativamente alla determinazione legislativa di una procedura di riesame, mentre, dall'altro lato, essa dovrebbe anche qui implicare la previsione di una fase di riesame in ossequio all'art. 9 c. 5 dir. 2013/33/UE, deve concludersi che il riesame della convalida (o del provvedimento di proroga) del trattenimento di un soggetto richiedente protezione internazionale sia ammesso quale diretta attuazione della relativa disposizione contenuta nella direttiva 2013/33/UE, in quanto sufficientemente precisa ed incondizionata.
Ciò premesso, l'istanza di riesame si fonda nella specie su nuova documentazione attestate l'esistenza di una stabile relazione affettiva del ricorrente fin dal luglio 2021 con la sig.ra nata Parte_2
a Palermo il 28.11.1988, cittadina italiana, poi interrotta nel settembre 2022 a seguito della carcerazione del medesimo per spaccio di stupefacenti, senza però recisione del rapporto affettivo, evidenziando che all'esito della misura alternativa alla detenzione i responsabili di comunità hanno rassegnato che il detenuto “ha mostrato un atteggiamento esemplare, caratterizzato da un profondo rispetto nei confronti degli operatori, degli altri ospiti. La sua condotta è stata improntata alla collaborazione e alla cordialità, contribuendo in modo significativo all'armonia del gruppo”. Rassegna questi poi che in vista del fine pena la coppia ha incominciato ad occuparsi dell'ottenimento dei documenti necessari per contrarre matrimonio, dopo che il richiedente ebbe ad ottenere il nulla osta attestante il suo stato di celibato (cfr. all. 9), e che stante la condizione di trattenimento hanno invece sottoscritto contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016 (cfr. all. n. 10). Aggiunge che la coppia è stata ammessa a richiedere le pubblicazioni di matrimonio presso il Comune di Palermo, nozze che intendono contrarre in data
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile 29.3.2025, che la dispone dallo scorso Dicembre di un Parte_2 alloggio per la vita in comune in questa via Alloro n. 2, che il decreto di espulsione emesso a suo carico è stato giudizialmente sospeso, cosa che determina l'insussistenza di una ragionevole prospettiva di rimpatrio, e che il mantenimento dello stato detentivo si rivela dunque eccessivamente gravoso e causa di un indiscutibile pregiudizio al diritto al rispetto della vita privata e familiare dello stesso e della sua compagna.
Premesso allora che con Decreto del 30.1.2025 questa Corte di Appello ha già provveduto a rigettare la richiesta di riesame della convalida del trattenimento fondata sull'asserito diritto di permanenza in libertà a seguito dell'ottenuta sospensiva del provvedimento di rigetto della domanda di asilo, sulla ritenuta sospensiva del Decreto di espulsione (insussistente poichè il ricorso giudiziale avverso il decreto di espulsione del , emesso dal Prefetto di Palermo il 12 dicembre Pt_1
2024, è stato invero rigettato, mentre il giudicante ha solo dato atto dell'automatismo legato all'ineseguibilità dello stesso finché non interviene, appunto, la decisione sulla successiva domanda di protezione internazionale, in pendenza della quale permane la sospensione ope legis della stessa: cfr. la prodotta sentenza del Giudice di Pace di Palermo del 16.1.2025) e sul contratto di convivenza stipulato solo dopo l'espulsione, argomentazioni che dunque si tralasciano, adduce in questa sede come novum il ricorrente la più datata esistenza di un legame familiare con la , da ricavarsi Parte_2 dalle di lei asseverazioni e da riproduzioni fotografiche che li ritraggono in epoca certamente antecedente alla carcerazione del 2022, situazione che imporrebbe l'inespellibilità del medesimo in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Adduce allora sostanzialmente in questa sede l'istante la sussistenza del fumus del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1. T.U.I., e pertanto l'irragionevolezza di una protrazione della misura compressiva della libertà personale, solo funzionale all'esecuzione dell'espulsione.
Non è allora superfluo evidenziare che l'istituto de quo è stato rivisitato con la riforma del 2023 contenuta nel d.l. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro) e nella sua legge di conversione n. 50/23, la quale ha eliminato le modifiche apportate nel 2020, nuovamente restringendo le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare è stato espunto il terzo e quarto periodo dell'art. 19 comma 1, e nello specifico il divieto di respingimento e espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare. Gli è, però, che rimane nell'articolato di legge il rinvio all'art. 5 co. 6 T.U.I., il quale impone, attuandoli nel nostro ordinamento, il rispetto dei vincoli convenzionali e costituzionali, fra i quali dunque il diritto al rispetto della vita privata e familiare che afferisce all'art. 8 CEDU, con la particolarità che il d.l. n. 130 indicava alle pubbliche autorità italiane
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile i criteri per il suo accertamento, da bilanciare con elementi in parte diversi da quelli indicati nella norma convenzionale. Ne discende che, attraverso l'art. 5, comma 6, TUI – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1. TUI 286/98 – il rispetto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU sia ancora pienamente riconoscibile come limite all'espulsione.
Nel caso di specie, però, evidenziato che non è questa una sede di accertamento cautelare relativo alla spettanza o meno di un permesso di soggiorno del cittadino straniero irregolare (peraltro nei confronti di un'autorità amministrativa solo interessata alla legittimità
o meno del trattenimento e non certo a interloquire sul suddetto fumus), basti invero rilevare che la dedotta evidenza di una tale spettanza – tale da palesare ictu oculi l'inespellibilità dell'istante e dunque la caducazione degli effetti del trattenimento finalizzato ad una tale espulsione, previa verifica del diritto alla protezione internazionale
-, tuttavia non sussiste, in quanto, da una parte, come già argomentato con il precedente provvedimento giudiziale a seguito di riesame, solo risulta per tabulas un contratto di convivenza, dichiarazioni post espulsive e foto di carattere amicale, e dall'altra risultano invece una pluralità di pregiudizi penali in materia di stupefacenti, oltre ad un deferimento del 2015 per violenza sessuale, evidentemente non sfociato in condannatorio per mancata menzione, di cui non è nota però l'effettiva sorte (cfr. Decreto di espulsione del Prefetto di Palermo del 12.12.2024). Come allora pure già evidenziato dal Giudice nomofilattico (Cass. n. 21956 del 2024; Cass., n. 29125 del 2024), il radicamento sul territorio, positivamente valutabile ai fini della protezione speciale, non consiste nella mera permanenza più o meno prolungata in un dato luogo, ma richiede che il soggetto compia a ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, il che implicitamente comporta che di quella comunità si rispettino le regole. Qualora il soggetto non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi non può positivamente apprezzarsi alcuna integrazione, per la quale è necessario che il soggetto si unisca non solo materialmente ma anche moralmente alla comunità, pur mantenendo la propria identità personale e familiare, ma rendendo compatibile il proprio modus vivendi con le regole, gli usi e i costumi adottati da quella.
E' evidente, quindi, che gli approfondimenti istruttori e il giudizio di comparazione sulla spettanza della protezione speciale sono rimessi al giudizio di merito a cognizione piena contro la Commissione Territoriale che ha provveduto, senza che sia qui possibile prendere atto di evidenza alcuna.
Sebbene poi non espressamente invocati, come è noto, l'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 142/2015 dispone anche per il richiedente la protezione internazionale l'applicazione delle misure alternative di cui al comma 1-bis dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998, il quale sancisce che “Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) del presente testo unico, o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente”.
Nel caso di specie, oltre all'incidentale valutazione di pericolosità per la sicurezza pubblica, in ogni caso anche dal provvedimento di trattenimento del 12.12.2024 risulta che questi è privo di un documento utile all'espatrio.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza reiterata di riesame del provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Questore di Trapani in data 10/2/2025 a carico di nato a [...] il [...], Parte_1
CUI 04WQSAU.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di competenza. Palermo, 29/3/2025
Il Consigliere
dott. Riccardo Trombetta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
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