Articolo 6 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 6.

Il materiale da impiegare per il rivestimento delle pareti, del pavimento e del soffitto, deve rispondere ai requisiti della sicurezza.

Puo' essere usato il legno o altro materiale coibente, impermeabile, resistente ai frequenti lavaggi e all'azione delle sostanze disinfettanti, nonche' atto ad impedire il condensamento dell'umidita'.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999