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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 879/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a D.I., promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. VINCENZO IURATO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scicli (RG), viale I Maggio n. 63
OPPONENTE 2
CONTRO
con sede in Roma, via Gino Nais n. 16, P.I. , quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 con rappresentanza di con sede in Conegliano, via Vittorio Controparte_2
Alfieri n. 1, P.I. , quest'ultima a propria volta mandataria con rappresentanza di P.IVA_2
con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, P.I. , Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA CICCONETTI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ANTONINO FRANCONE in Ragusa, via della Costituzione n. 71 c/o CP_4
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 02/03/2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 05/01/2022, con cui gli era stato ingiunto di corrispondere a quale Controparte_1 mandataria con rappresentanza di la somma di €.31.034,22, oltre ad Controparte_3 interessi coma da domanda e spese del procedimento di ingiunzione ivi liquidate. Il pagamento della somma in questione era stato richiesto nei confronti del soggetto ingiunto
“quale saldo debitore della linea di credito revolving carta n. 1100812363 concessa con contratto del 06.11.2008 da Agos DU PA (già DU PA) per l'importo di Euro 48.400,00, da rimborsare con rate mensili di Euro 845,00 ciascuna” (vd. doc. nn. 1 e 2 del fascicolo monitorio); tale credito, poi, in seguito ad una serie di trasferimenti del medesimo a mezzo di cessioni di crediti pecuniari in blocco medio tempore intervenute ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58
T.u.b., era infine pervenuto nella titolarità della predetta in nome e Controparte_3 nell'interesse della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo in questione (vd. doc. nn. da 3 a 8 del fascicolo monitorio). 3
Con la proposta opposizione si eccepiva unicamente l'“APPLICAZIONE DI TASSO USURARIO”, evidenziando come “Da una sommaria analisi della documentazione prodotta –e con riserva di richiedere apposita ctu in corso di causa- nel finanziamento che ci occupa sembra rilevarsi l'esistenza di tasso usurario”.
Si costituiva quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 Controparte_2
e quest'ultima, a propria volta, quale mandataria con rappresentanza di
[...]
contestando la proposta opposizione e chiedendo la conferma del Controparte_3 decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 07/11/2022 si concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò premesso, come correttamente rilevato dall'opposta, la proposta opposizione si rileva manifestamente generica oltre che comunque infondata.
Con l'unico motivo di opposizione proposto, è stata eccepita l'“APPLICAZIONE DI TASSO USURARIO”. L'eccezione deve chiaramente essere disattesa.
Invero, il debitore, il quale intende provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. Un. 19597/2020).
Nulla di tutto ciò è stato indicato dall'opponente, il quale ha solo genericamente lamentato l'applicazione di un tasso di interesse usurario.
Il decreto ingiuntivo opposto, reso già esecutivo nel corso del giudizio, andrà pertanto confermato. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 879/2022 R.G. Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 23/2022 del 05/01/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 4067/2021 R.G., già esecutivo, e per l'effetto conferma il decreto citato. Condanna l'opponente a rifondere in favore di parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €. 2.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 18/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna Scollo 4