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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5360 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa VI NO nella causa civile iscritta al n° 9237/2024 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Parte_1
IZ e ER NO
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
- resistente -
All'esito dell'udienza del 1.12.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, annulla l'ingiunzione fiscale di pagamento opposta, portante il n.367del 08/05/2024.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 350,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.6.2024, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di esser stato dipendente del convenuto fino al pensionamento e che l'amministrazione datrice di lavoro gli aveva corrisposto delle somme a titolo di
"arretrati contrattuali -CCNL2006/2009", proponeva opposizione avverso il provvedimento di "ingiunzione fiscale di pagamento ex art. 2 R.D. n.639/1910, portante il n.367del 08/05/2024" con cui l'Assessorato convenuto gli aveva intimato di pagare complessivi €441,39, oltre spese, quali somme corrisposte a titolo di arretrati contrattuali relativi agli anni 2006/2009, sulla base dell'accordo sindacale intercorso tra Amministrazioni pubbliche e Sindacati relativo al rinnovo del CCNL
2006/2009, deducendone la nullità per l' omessa indicazione dei possibili mezzi di gravame esperibili e dei relativi termini, nonché per l'intervenuta estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale, e per carenza di certezza liquidita' ed esigibilita' del credito.
Lamentava inoltre l'irripetibilità delle somme oggetto di ingiunzione, in quanto dallo stesso percepite in buona fede.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto e domandava in via riconvenzionale di “condannare controparte a corrispondere all'Amministrazione resistente anche gli interessi legali sulla somma di
€ 541,39 dal momento dell'atto interruttivo (14/08/2020) e sino al pagamento parziale
(19/04/2021) e sulla somma di € 441,39 dal pagamento parziale al deposito della presente memoria, nonché gli interessi legali sulla somma di € 441,39, al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., con decorrenza dal deposito della presente memoria difensiva e fino al soddisfo”.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va accolto, ritenendosi fondato l'assorbente motivo di censura relativo all'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'ingiunzione opposta.
Ed invero, risulta pacifico, oltre che ammesso da parte convenuta nella sua memoria, che l' resistente abbia operato il pagamento delle somme CP_1
arretrati contrattuali -CCNL2006/2009, oggetto di ripetizione per il tramite dell'ingiunzione opposta, negli anni dal 2010 al 2012, essendo pertanto maturata la
2 prescrizione decennale- pacificamente applicabile nella specie e che per costante giurisprudenza si applica nei casi di indebito oggettivo e decorre dal momento del pagamento- alla data (20.05.2024) in cui veniva comunicata al ricorrente, a mezzo posta raccomandata, la nota prt 45316 del 13.05.2024 recante l'ingiunzione fiscale.
Né può costituire valido atto interruttivo della stessa, contrariamente a quanto dedotto dall'opposto, l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, rappresentato dalla nota prot. N. 64933 del 09/07/2020, che secondo la ricostruzione dell'Assessorato convenuto sarebbe stata consegnata a mezzo raccomandata A/R presso l'indirizzo del destinatario in data 14.08.2020, circostanza quest'ultima contestata dall'opponente.
Va, infatti, osservato come difetti la prova della riconducibilità, alla nota suddetta, dell'avviso di ricevimento prodotto in atti, mancando qualsivoglia riferimento nell'avviso in questione alla nota di diffida prot. N. 64933 del
09/07/2020, né essendo emersi altri elementi che possano far presumere altrimenti che la nota succitata sia stata consegnata al destinatario in data 14.8.2020.
Dall'accoglimento del ricorso discende, inoltre, l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opposta e relativa agli interessi asseritamente maturati sull'importo oggetto di ingiunzione.
L'ingiunzione opposta va dunque annullata, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore di procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 04/12/2025.
IL GIUDICE
VI NO
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Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa VI NO nella causa civile iscritta al n° 9237/2024 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Parte_1
IZ e ER NO
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
- resistente -
All'esito dell'udienza del 1.12.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
In accoglimento del ricorso, annulla l'ingiunzione fiscale di pagamento opposta, portante il n.367del 08/05/2024.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 350,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.6.2024, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di esser stato dipendente del convenuto fino al pensionamento e che l'amministrazione datrice di lavoro gli aveva corrisposto delle somme a titolo di
"arretrati contrattuali -CCNL2006/2009", proponeva opposizione avverso il provvedimento di "ingiunzione fiscale di pagamento ex art. 2 R.D. n.639/1910, portante il n.367del 08/05/2024" con cui l'Assessorato convenuto gli aveva intimato di pagare complessivi €441,39, oltre spese, quali somme corrisposte a titolo di arretrati contrattuali relativi agli anni 2006/2009, sulla base dell'accordo sindacale intercorso tra Amministrazioni pubbliche e Sindacati relativo al rinnovo del CCNL
2006/2009, deducendone la nullità per l' omessa indicazione dei possibili mezzi di gravame esperibili e dei relativi termini, nonché per l'intervenuta estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale, e per carenza di certezza liquidita' ed esigibilita' del credito.
Lamentava inoltre l'irripetibilità delle somme oggetto di ingiunzione, in quanto dallo stesso percepite in buona fede.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto e domandava in via riconvenzionale di “condannare controparte a corrispondere all'Amministrazione resistente anche gli interessi legali sulla somma di
€ 541,39 dal momento dell'atto interruttivo (14/08/2020) e sino al pagamento parziale
(19/04/2021) e sulla somma di € 441,39 dal pagamento parziale al deposito della presente memoria, nonché gli interessi legali sulla somma di € 441,39, al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., con decorrenza dal deposito della presente memoria difensiva e fino al soddisfo”.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va accolto, ritenendosi fondato l'assorbente motivo di censura relativo all'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'ingiunzione opposta.
Ed invero, risulta pacifico, oltre che ammesso da parte convenuta nella sua memoria, che l' resistente abbia operato il pagamento delle somme CP_1
arretrati contrattuali -CCNL2006/2009, oggetto di ripetizione per il tramite dell'ingiunzione opposta, negli anni dal 2010 al 2012, essendo pertanto maturata la
2 prescrizione decennale- pacificamente applicabile nella specie e che per costante giurisprudenza si applica nei casi di indebito oggettivo e decorre dal momento del pagamento- alla data (20.05.2024) in cui veniva comunicata al ricorrente, a mezzo posta raccomandata, la nota prt 45316 del 13.05.2024 recante l'ingiunzione fiscale.
Né può costituire valido atto interruttivo della stessa, contrariamente a quanto dedotto dall'opposto, l'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, rappresentato dalla nota prot. N. 64933 del 09/07/2020, che secondo la ricostruzione dell'Assessorato convenuto sarebbe stata consegnata a mezzo raccomandata A/R presso l'indirizzo del destinatario in data 14.08.2020, circostanza quest'ultima contestata dall'opponente.
Va, infatti, osservato come difetti la prova della riconducibilità, alla nota suddetta, dell'avviso di ricevimento prodotto in atti, mancando qualsivoglia riferimento nell'avviso in questione alla nota di diffida prot. N. 64933 del
09/07/2020, né essendo emersi altri elementi che possano far presumere altrimenti che la nota succitata sia stata consegnata al destinatario in data 14.8.2020.
Dall'accoglimento del ricorso discende, inoltre, l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opposta e relativa agli interessi asseritamente maturati sull'importo oggetto di ingiunzione.
L'ingiunzione opposta va dunque annullata, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore di procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 04/12/2025.
IL GIUDICE
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